STATUTO AZIONE CATTOLICA



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STATUTO AZIONE CATTOLICA 1. L Azione Cattolica Italiana è una Associazione di laici che si impegnano liberamente, in forma comunitaria ed organica ed in diretta collaborazione con la Gerarchia, per la realizzazione del fine generale apostolico della Chiesa. 2. L impegno dell ACI, essenzialmente religioso apostolico, comprende la evangelizzazione, la santificazione degli uomini, la formazione cristiana delle loro coscienze in modo che riescano ad impregnare dello spirito evangelico le varie comunità ed i vari ambienti. 3. I laici che aderiscono all ACI: a) si impegnano a una formazione personale e comunitaria che li aiuti a corrispondere alla universale vocazione alla santità e all apostolato nella loro specifica condizione di vita; b) collaborano alla missione della Chiesa secondo il modo loro proprio portando la loro esperienza ed assumendo la loro responsabilità nella vita dell Associazione per contribuire alla elaborazione e alla esecuzione dell azione pastorale della Chiesa, con costante attenzione alla mentalità, alle esigenze ed ai problemi delle persone, delle famiglie e degli ambienti; c) si impegnano a testimoniare nella loro vita l unione con Cristo e ad informare allo spirito cristiano le scelte da loro compiute con propria personale responsabilità, nell ambito delle realtà temporali. 4. L Azione Cattolica Italiana intende realizzare nella vita associativa un segno della unità della Chiesa in Cristo. Si organizza in modo da favorire la comunione fra i soci e con tutti i membri del Popolo di Dio, e da rendere organico ed efficace il comune servizio apostolico. 5. L ACI, per realizzare il proprio servizio alla costruzione e missione del Popolo di Dio, collabora direttamente con la Gerarchia, posta dal Signore a reggere la Chiesa, in un rapporto di piena comunione e fiducia. Accoglie con aperta disponibilità la sua guida e le offre con responsabile iniziativa il proprio organico e sistematico contributo per l unica pastorale della Chiesa. Collabora alla crescita della comunione tra laici, clero e Vescovi. 6. L esperienza associativa e l attività apostolica dell Azione Cattolica Italiana hanno come primo impegno la presenza e il servizio nella Chiesa locale e si svolgono in costante solidarietà con le sue esigenze e con le sue scelte pastorali. A tal fine l ACI offre il suo contributo agli organismi pastorali della diocesi. Presta analogamente il suo servizio agli organismi pastorali parrocchiali, regionali e nazionali. L ACI promuove lacute;impegno alla corresponsabilità nella missione della Chiesa universale; collabora alla crescita dello spirito ecumenico. 7. L ACI collabora in fraternità e reciproco servizio con le diverse associazioni, opere e gruppi di apostolato cattolico e partecipa insieme con essi ai comuni organismi di collegamento. 8. L ACI, nelle sue diverse articolazioni, partecipa all attività delle organizzazioni internazionali cattoliche. 9. L ACI collabora al pieno sviluppo della famiglia, in cui si incontrano la naturale esperienza umana e la grazia del sacramento del matrimonio, e favorisce la promozione del suo ruolo attivo e responsabile nella pastorale, anche offrendole la possibilità di partecipare alla propria attività apostolica. 10. Nell Azione Cattolica Italiana i Sacerdoti Assistenti partecipano alla vita dell Associazione e delle sue articolazioni, per contribuire ad alimentarne la vita spirituale ed il senso apostolico ed a

promuoverne la unitagrave;. Il Sacerdote Assistente esercita il suo servizio ministeriale quale partecipe della missione del Vescovo, segno della sua presenza e membro del presbiterio, in modo che la collaborazione nell apostolato di sacerdoti e laici renda più piena la comunione ecclesiale dell Associazione. Il Sacerdote Assistente è nominato per ciascuna Associazione, diocesana, parrocchiale e nazionale, dall Autorità ecclesiastica competente; partecipa alle riunioni dell Associazione e dei rispettivi Consigli e Presidenze. Per assicurare la presenza sacerdotale in ciascuna articolazione associativa, il Sacerdote Assistente può chiedere che l Autorità ecclesiastica nomini altri sacerdoti che possano coadiuvarlo e siano scelti in conformità alla natura e alle esigenze di ciascuna articolazione (settore, ACR, movimento o gruppo). Partecipazione all A.C.I. 11. Possono aderire all A.C.I. quei laici che, accettandone la natura ed i fini, intendono partecipare alla vita di una delle sue associazioni esistenti nella propria diocesi. 12. L adesione è personale; si manifesta ed è accolta nelle forme stabilite dal Consiglio nazionale dell A.C.I. 13. L adesione all A.C.I. comporta per il socio il dovere di contribuire - con la preghiera e con il sacrificio, con lo studio e con l azione - alla realizzazione delle finalità dell Associazione; comporta anche il dovere di contribuire finanziariamente alla vita e all attivitagrave; dell Associazione. L adesione all A.C.I. attribuisce al socio il diritto di partecipare, direttamente a livello di base e attraverso rappresentanti agli altri livelli, alla determinazione delle scelte fondamentali dell Associazione. 14. Salvo quanto stabilito all art. 38, i soci, a livello di base, od i loro rappresentanti, agli altri livelli, eleggono, ogni tre anni, i membri degli organi collegiali dell Associazione (Consigli). 15. I Presidenti sono nominati ai vari livelli dall Autorità ecclesiastica competente su proposta dei rispettivi Consigli. 16. Gli incarichi direttivi dell A.C.I. di regola hanno la durata di un triennio e possono essere rinnovati per un secondo triennio. 17. Gli i incarichi direttivi degli organi collegiali sono di regola affidati tenendo conto della opportunità che siano presenti uomini e donne, giovani e adulti. L Associazione diocesana 18. L Associazione diocesana di Azione Cattolica riunisce tutti coloro che nella diocesi aderiscono allacute;a.c. Collabora col Vescovo ed offre il suo contributo al Consiglio pastorale per la costruzione e missione della Chiesa locale. Si articola in associazioni parrocchiali e, secondo le esigenze e le situazioni, in gruppi interparrocchiali e diocesani. All interno dell'associazione diocesana possono costituirsi dei movimenti che collegano i gruppi parrocchiali, interparrocchiali e diocesani che abbiano caratteristiche comuni. 19. L Associazione parrocchiale di Azione Cattolica è formata da tutti i laici della parrocchia che aderiscono all A.C. Cura la formazione e coordina l impegno apostolico dei soci e dei gruppi collaborando col Parroco per la crescita e lacute;impegno missionario della comunità parrocchiale. Nellacute;associazione parrocchiale possono costituirsi dei gruppi come prima elementare e vitale esperienza associativa; la costituzione dei gruppi è approvata o promossa dal Consiglio dell associazione e intende favorire la formazione degli aderenti, la loro testimonianza nei propri ambienti di vita e la loro partecipazione organica al servizio pastorale comune della parrocchia. Per corrispondere ad esigenze formative e pastorali specifiche, l associazione parrocchiale riunisce i giovani e gli adulti in due settori. All interno dei settori si prevedono momenti formativi distinti per gli uomini le donne, i giovani e le giovani. Nell associazione parrocchiale, l Azione Cattolica dei Ragazzi ha una sua particolare struttura, secondo le linee stabilite negli art. da 34 a 38. 20. Organi dell Associazione parrocchiale sono: - l Assemblea composta di tutti i laici della parrocchia che aderiscono all A.C.I.; - il Consiglio eletto in modo da esser rappresentativo delle componenti dell associazione. Del

Consiglio fanno parte i responsabili dell Azione Cattolica dei Ragazzi; - il Presidente nominato dal Vescovo su proposta del Consiglio. L Assemblea e il Consiglio si riuniscono anche per settori (giovani ed adulti). La composizione, le attribuzioni e il funzionamento degli organi e la procedura di elezione sono stabiliti con Regolamento diocesano. 21. Tenuto conto delle diverse realtà e necessità della Chiesa locale specie in relazione a piccole parrocchie, possono costituirsi associazioni interparrocchiali, che riuniscano i soci di più parrocchie. Esse hanno la stessa natura e struttura delle associazioni parrocchiali. 22. Per finalità pastorali e in relazione a particolari ambienti, possono costituirsi gruppi interparrocchiali o diocesani. Gli aderenti a questi gruppi partecipano alle Assemblee dell Azione Cattolica delle loro rispettive parrocchie. 23. Secondo le necessità della diocesi, possono essere stabiliti collegamenti dell A.C. a livello intermedio tra la parrocchia e la diocesi (vicarie, foranie, vallate e simili). 24. Nei movimenti, di cui all art. 18, si collegano i gruppi parrocchiali, interparrocchiali e diocesani che mirano a realizzare i comuni obiettivi pastorali dell A.C.I. in rapporto ad esperienze di Vita od ambienti specifici tra loro simili. La costituzione e la struttura dei movimenti sono approvate dal Consiglio diocesano. Un Segretario ed una Segretaria diocesani sono eletti dal Congresso diocesano di movimento e ratificati dal Consiglio dell associazione diocesana. 25. Organi dell associazione diocesana sono: - l Assemblea formata dai rappresentanti delle associazioni parrocchiali (ed interparrocchiali) e dei gruppi interparrocchiali e diocesani e dai membri del Consiglio diocesano - il Consiglio eletto dall Assemblea in modo da essere rappresentativo delle componenti dell associazione; ne fanno parte di diritto i responsabili dell A.C.R., i Segretari di movimento ed i membri della Presidenza diocesana assume la responsabilità della vita e della attività dell associazione diocesana di fronte all Assemblea e al Vescovo; - la Presidenza è eletta dal Consiglio. Il Presidente è nominato dal Vescovo su proposta del Consiglio. Della Presidenza fanno parte due Vice Presidenti per ciascun settore, il Segretario e l Amministratore. L Assemblea e il Consiglio si riuniscono anche per settori. Le ulteriori norme circa la composizione, le attribuzioni e il funzionamento dell Assemblea, del Consiglio e della Presidenza e le procedure di elezione sono stabilite con Regolamento approvato dal Consiglio nazionale. 26. Consiglio regionale. In ciascuna regione conciliare funziona un Consiglio regionale dell A.C.I. al fine di favorire il coordinamento dell attività delle associazioni diocesane della regione. Il Consiglio collabora all azione pastorale della Conferenza Episcopale regionale e degli organi di pastorale regionali. Il Consiglio regionale è composto dai Presidenti e dai Vice Presidenti delle associazioni diocesane della regione e dai responsabili regionali dei movimenti esistenti nella regione. Il Consiglio elegge nel suo ambito il Delegato regionale che presiede il Consiglio stesso e lo rappresenta nel Consiglio nazionale dell A. C.I.. Nell espletamento delle sue funzioni il Delegato regionale può essere coadiuvato da membri del Consiglio regionale. Partecipa alle riunioni del Consiglio regionale un Sacerdote Assistente nominato dalla Conferenza Episcopale regionale. L Associazione nazionale 27. L Associazione nazionale di Azione Cattolica riunisce i laici che nelle diocesi italiane aderiscono all A.C.I.. Esprime e favorisce l incontro delle associazioni diocesane e il confronto e coordinamento delle rispettive esperienze; contribuisce con il suo servizio alla vita delle associazioni diocesane; studia e delibera gli impegni comuni per l attuazione dei fini dell A.C.l. in ordine ai problemi che hanno dimensioni nazionali ed internazionali. Collabora alla azione pastorale della Conferenza Episcopale Italiana e degli Organi di pastorale nazionale.

28. Organi dell Associazione nazionale sono: - l Assemblea nazionale; - il Consiglio nazionale; - la Presidenza nazionale. 29. Nell ambito dell Associazione nazionale i movimenti diocesani tra loro simili si collegano in movimenti nazionali. La costituzione e la struttura del movimento sono approvate dal Consiglio nazionale. Un Segretario ed una Segretaria nazionali sono eletti dal Congresso nazionale del movimento e ratificati dal Consiglio nazionale dell Associazione. 30. L Assemblea nazionale è composta dai Presidenti delle associazioni diocesane, da uno o più rappresentanti eletti dalle Assemblee diocesane a seconda della consistenza numerica di ciascuna associazione diocesana - e, all interno di questa, delle sue componenti - secondo i criteri stabiliti nel Regolamento, e dai membri del Consiglio nazionale. Decide le linee generali del programma dell Associazione nazionale di A.C.I.. Elegge il Consiglio dell Associazione nazionale. L Assemblea si riunisce anche separatamente per settori. 31. Il Consiglio nazionale è composto da 20 membri eletti dall Assemblea, dai Delegati regionali, dai responsabili nazionali della Azione Cattolica dei Ragazzi, dai Segretari dei movimenti nazionali e dai membri della Presidenza nazionale. Il Consiglio assume la responsabilità della vita e dell'attività dell Associazione nazionale di fronte allacute;assemblea e all Episcopato italiano. Delibera nel quadro degli indirizzi dell Assemblea nazionale, studia e cura le iniziative dell Associazione nazionale, approva i programmi dei movimenti e ne promuove e coordina le attività. Il Consiglio propone la nomina del Presidente dell$acute;associazione nazionale. Elegge la Presidenza nazionale. I componenti del Consiglio nazionale si riuniscono anche separatamente per settore. 32. La Presidenza nazionale è composta dal Presidente, da quattro Vice Presidenti, due per il settore giovani e due per il settore adulti, dal Segretario e dall Amministratore. Il Presidente è nominato dalla C.E.I. su proposta del Consiglio nazionale dell Associazione. La Presidenza ha funzioni esecutive delle decisioni dell Assemblea e del Consiglio nazionale. Garantisce lacute;unità di tutta l A.C.I., ne coordina e promuove l attività. Assicura la stabile collaborazione dellacute;a.c.l. agli Organismi nazionali di coordinamento dellacute;apostolato dei laici. Il Presidente presiede il Consiglio e lacute;assemblea nazionale e rappresenta lacute;associazione nazionale. 33. Possono essere costituiti dal Consiglio nazionale o dalla Presidenza nazionale commissioni unitarie e servizi comuni. Azione Cattolica dei Ragazzi 34. All interno delle associazioni parrocchiali diocesane e nazionale l Azione Cattolica dei Ragazzi è aperta ai fanciulli e ai preadolescenti dai 6 ai 14 anni circa. 35. L Azione Cattolica dei Ragazzi ha il fine di offrire ai fanciulli ed ai preadolescenti che vi aderiscono l organica esperienza di vita ecclesiale e di impegno missionario propria dell A.C.I. realizzata a misura delle varie età. 36. L Azione Cattolica dei Ragazzi si articola in varie sezioni secondo le esigenze (età, sesso, ecc.). 37. L Azione Cattolica dei Ragazzi attua il suo compito formativo e missionario nelle diverse sezioni attraverso la vita di gruppo - per una più consapevole partecipazione alla comunità ecclesiale - caratterizzata da tre momenti tra loro complementari: catechesi, vita liturgica sacramentale, servizio di carità. A tal fine i gruppi sono aiutati e guidati da educatori specificamente preparati che collaborano con le famiglie alla educazione umana e cristiana dei ragazzi. Alla vita del gruppo vengono interessate le famiglie. 38. Gli organi diocesani dell A.C.R. curano la preparazione e formulano proposte per la scelta degli educatori. Gli educatori ed i responsabili delle sezioni dell Azione Cattolica dei Ragazzi sono nominati dal Consiglio dell associazione parrocchiale secondo norme stabilite dal Regolamento.

Gli educatori ed i responsabili dell A.C.R. parrocchiale la rappresentano nell assemblea parrocchiale dell A.C. Nel Consiglio dell associazione parrocchiale l A.C.r. è rappresentata dai responsabili delle sue sezioni. I responsabili diocesani dell A.C.R. sono eletti dai responsabili parrocchiali della stessa A.C.R. e ratificati dal Consiglio dell associazione diocesana. Analoga procedura è prevista per i responsabili nazionali. Un rappresentante dell A.C.R. fa parte della Presidenza dell associazione a tutti i livelli. Norme di carattere amministrativo 39. I soci dell A.C.I. contribuiscono personalmente, nei modi stabiliti dal Regolamento e secondo le proprie possibilità, al finanziamento delle attività dell associazione locale, diocesana e nazionale. La misura dei contributi associativi è fissata annualmente dal Consiglio diocesano sulla base della quota associativa nazionale stabilita dal Consiglio nazionale. 40. La responsabilità dell amministrazione unificata di ciascuna associazione - ai vari livelli - spetta alla Presidenza dell associazione medesima che ne affida la cura al proprio Amministratore e ne è responsabile di fronte al proprio Consiglio. Il Consiglio stabilirà le quote di spesa destinate alle attività comuni ed a quelle di ciascuna articolazione (settori, A.C.R. e movimenti). 41. Il Segretario generale assicura il funzionamento degli uffici e dei servizi dell Associazione nazionale nelle sue varie articolazioni (settori, A.C.R. e movimenti) e ne è responsabile nei confronti della Presidenza. Disposizioni generali 42. Ogni eventuale modifica al presente Statuto deve essere approvata dall Assemblea nazionale e diventa operativa dopo la ratifica della C.E.I.. 43. I Regolamenti dell Associazione nazionale e delle sue articolazioni sono approvati dal Consiglio nazionale. Anche le modifiche al Regolamento di attuazione del presente Statuto sono di competenza del Consiglio nazionale