REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI ORGANIZZATE DAL CENTRO SERVIZI



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REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI ORGANIZZATE DAL CENTRO SERVIZI (approvato dal Consiglio di amministrazione in data 21 gennaio 2003) Art. 1 - Premessa Il Centro Servizi Promozionali per le Imprese comprende, tra le proprie attività, anche l organizzazione di partecipazioni collettive a esposizioni, mostre, manifestazioni fieristiche di riconosciuta importanza da tenersi nel territorio nazionale o all estero, nonché di missioni, incontri d affari, e ogni altra attività promozionale. Il termine C.C.I.A.A. indicato nel presente Regolamento individua la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cagliari, mentre il termine Centro Servizi individua l Azienda Speciale Centro Servizi Promozionali per le Imprese. Il termine Azienda individua l azienda beneficiaria dei servizi resi. Le iniziative fanno parte di programmi annuali e/o pluriennali approvati dagli organi camerali, ed hanno,, come prima finalità la promozione dello sviluppo economico del tessuto produttivo locale nei mercati extraregionali ed esteri.. Art. 2 - Beneficiari Possono partecipare alle iniziative promosse dal Centro Servizi tutte le ditte e le piccole e medie imprese (secondo la definizione comunitaria) regolarmente iscritte presso il Registro Imprese ed in regola con il pagamento dei diritti camerali, che abbiano sede legale in Provincia di Cagliari, e che, sottoscrivendo il modulo di richiesta di adesione allegato al presente regolamento, accettano di osservare le norme in esso contenute. In presenza di particolari circostanze il Centro Servizi si riserva di consentire la partecipazione di imprese iscritte ad altre Camere di Commercio della Sardegna, purché aventi Unità Locale ubicata nel territorio della provincia di Cagliari. Limitatamente agli eventi cofinanziati od organizzati di concerto con la Regione Sardegna o il Centro Estero o le altre Camere di commercio della Sardegna, possono partecipare anche le ditte sarde di altre province. Sono altresì ammessi a partecipare i consorzi tra imprese. La richiesta di partecipazione da parte di questi ultimi organismi viene considerata come domanda collettiva di partecipazione ed è considerata prioritaria rispetto alle altre domande di partecipazione. Orientativamente, l organizzazione di ogni manifestazione promozionale è condizionata al raggiungimento di un minimo di sei adesioni per le manifestazioni appartenenti a settori specializzati monoprodotto e ad un minimo di otto adesioni per le manifestazioni pluriprodotto e plurisettoriali; le collettive che non raggiungono tali minimi potrà essere annullata a discrezione del Centro Servizi. Per le imprese artigianali i beneficiari dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di legge e l iscrizione ai relativi albi o registri. Art. 3 - Criteri di ammissione ed esclusioni L adesione all iniziativa può essere avanzata esclusivamente con l inoltro della documentazione richiesta nel successivo articolo 5 entro i termini indicati per ogni specifica iniziativa. Lo stampato, fornito dal Centro Servizi, deve essere restituito entro i termini indicati. Sono prese in considerazione, prioritariamente, le domande di ammissione pervenute nei 1

termini stabiliti, debitamente compilate, sottoscritte in originale e corredate da copia del versamento della quota di partecipazione richiesta per ogni specifica iniziativa a seguito della comunicazione di conferma di ammissione, nonché di copia del presente regolamento firmata per accettazione. Fatto salvo, per il settore artigiano, il versamento della eventuale quota di preadesione. Il Centro Servizi si riserva di accettare a insindacabile giudizio anche domande di partecipazione tardive, qualora siano funzionali allo sviluppo di un iniziativa e purché accompagnate dal versamento della relativa quota di adesione. Limitatamente al settore artigiano il Centro Servizi si riserva di richiedere alle aziende il versamento di una quota di preadesione a titolo cauzionale. I Consorzi tra imprese dovranno far pervenire al Centro Servizi una domanda di ammissione allegando una scheda informativa per ogni azienda associata che intende partecipare. Le domande devono essere sottoscritte dal rappresentante legale dell impresa con l apposizione del timbro recante la denominazione sociale. Per quanto riguarda la data di presentazione fa fede il protocollo di arrivo al Centro Servizi. Nel caso di domande in eccesso rispetto alla disponibilità verrà data priorità alle aziende secondo l ordine di presentazione. Tale ordine potrà essere contemperato a giudizio insindacabile del Centro Servizi dai seguenti criteri: 1. domanda collettiva; 2. non aver partecipato, per più di due volte nell'anno precedente, ad analoghe manifestazioni promozionali organizzate dal Centro Servizi; 3. attinenza del settore merceologico e delle potenzialità commerciali e produttive ci alla specifica iniziativa; 4. distribuzione equilibrata tra varie tipologie di prodotto; 5. rappresentanza territoriale proporzionale tra i diversi territori della provincia, rispetto anche ai settori merceologici. Saranno invece escluse le aziende che : - non sono in regola con i versamenti dovuti alla C.C.I.A.A., ivi compresi quelli relativi alla quota riferita all anno in corso se il termine di pagamento risulta scaduto all atto dello svolgimento della manifestazione; - non si sono attenute a disposizioni loro impartite in analoghe e precedenti occasioni, o che hanno assunto comportamenti tali da arrecare pregiudizio al buon nome della C.C.I.A.A. o del Centro Servizi; - non hanno dimostrato sufficiente serietà commerciale causando lamentele o giustificate proteste da parte di soggetti terzi o di altri operatori in precedenti manifestazioni; - non hanno osservato norme o regolamenti imposti dai singoli Enti fieristici organizzatori delle manifestazioni o leggi del paese ospitante; - non sono in possesso di idoneo materiale di presentazione dei propri prodotti e/o della propria azienda; - hanno utilizzato abusivamente marchi di altre aziende. In caso di rinuncia dopo i termini previsti per ogni singola manifestazione, il Centro Servizi si riserva la facoltà di addebitare alle aziende rinunciatarie l intero costo sostenuto per consentire la loro partecipazione e di escluderle da successive manifestazioni. A conclusione delle iniziative le aziende partecipanti sono tenute a inviare al Centro Servizi una breve relazione contenente gli esiti delle stesse I partecipanti dovranno assicurare la presenza di un proprio incaricato alla iniziativa promozionale, dal giorno precedente l inizio della manifestazione, per tutti gli adempimenti del caso, sino al giorno successivo alla chiusura, se necessario. 2

Le aziende sono chiamate a partecipare obbligatoriamente alle riunioni preparatorie organizzate dal Centro Servizi per ogni manifestazione prevista, nei tempi e nelle modalità stabiliti per ognuna di esse. Art. 4 - Quota di partecipazione Le quote di partecipazione vengono fissate dal Consiglio di Amministrazione del Centro Servizi anche sulla base di criteri eventualmente indicati dalla Giunta Camerale all atto dell approvazione del programma promozionale o della singola iniziativa. La quota di partecipazione ha natura di concorso al complesso delle spese da sostenere per la realizzazione dell iniziativa, come descritto nel successivo articolo 6). La quota di partecipazione potrà, per cause sopravvenute, essere soggetta ad aumenti. Con la firma della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a sostenere tale eventuale maggiore onere, sempre che esso sia contenuto entro un massimo del 10%. La quota a carico delle imprese che abbiano partecipato a più di tre edizioni della stessa manifestazione potrà essere maggiorata dal Consiglio di Amministrazione del Centro Servizi. Dopo la quinta partecipazione alla stessa manifestazione il Consiglio di Amministrazione potrà porre i costi a totale carico dell'impresa interessata. Art. 5 - Domanda di ammissione Le Aziende interessate alla partecipazione a iniziative promozionali organizzate dal Centro Servizi sono chiamate a presentare con ogni mezzo quanto segue: - domanda al Centro Servizi entro il termine indicato per ciascuna manifestazione, utilizzando esclusivamente il fac-simile di cui all allegato A) che dovrà essere completato in ogni sua parte; - dichiarazione sul rispetto delle regole de minimis utilizzando il fac-simile di cui all allegato B); A seguito della comunicazione del positivo accoglimento della richiesta, l azienda beneficiaria dovrà presentare la documentazione in originale, nel caso di invio via fax e sarà chiamata ad integrare la domanda con la seguente documentazione: - prova dell effettuato pagamento di un importo pari a quello richiesto per ciascuna manifestazione a fronte del quale viene emessa regolare fattura da parte del Centro Servizi; - sottoscrizione del presente regolamento per accettazione; - documentazione (cataloghi, brochure, company profile, ecc.) eventualmente richiesta dal Centro Servizi; Non sono accettate adesioni parziali o incomplete. Art. 6 - Servizi resi dal Centro Servizi I servizi standard resi dal Centro Servizi nell ambito delle condizioni di cui al presente regolamento, pur con possibilità di variazione da una manifestazione all altra, sono orientativamente i seguenti: prenotazione area espositiva e suddivisione della stessa tra le aziende partecipanti; allestimento standard; cura dell immagine della collettiva, che si presenti come gruppo coordinato dal Centro Servizi o dalla Camera di Commercio di Cagliari; coordinamento generale con l assistenza di personale del Centro Servizi; interpretariato generale (l onere per interpreti ad uso esclusivo ricade sull azienda richiedente; gli organizzatori ne assicurano comunque la messa a disposizione, se la richiesta è avanzata in tempo utile); 3

servizi vari (iscrizione a catalogo, pulizia stand, forniture varie, ecc.), di cui al pacchetto standard; trasporto campionario merci. Ulteriori servizi personalizzati pre e post fiera possono essere forniti su richiesta, previa approvazione del preventivo di spesa da parte delle aziende stesse. Art. 7 - Prestazioni a carico dell azienda espositrice Sono di norma a carico dell azienda espositrice che dovrà provvedere in proprio, salvo diversa indicazione, gli oneri per: spedizione-trasporto-consegna delle merci (esclusi i campionari) fino a destinazione nell area/stand assegnato, ed eventuale ritorno, con operazioni doganali e pratiche connesse; sistemazione campionario o merce in esposizione all interno dell area-stand, compresa movimentazione, apertura-chiusura immagazzinamento imballaggi; forniture particolari e/o aggiuntive di allestimento-arredo oltre quelle indicate per la specifica iniziativa, previo nulla osta del personale incaricato del Centro Servizi; assicurazione contro rischi trasporto, danni e furto campionari e materiali esposti prima, durante e dopo la manifestazione; viaggio e soggiorno con prenotazioni connesse. Il reperimento del personale per lo stand e l installazione di telefoni, fax, telex, ed altre apparecchiature saranno a carico dell azienda partecipante. Art. 8 - Ammissione ed assegnazione area espositiva L ammissione all iniziativa è data dal Centro Servizi a mezzo comunicazione scritta; il mancato accoglimento della domanda viene prontamente comunicato all azienda interessata con esplicitazione dei relativi motivi. L assegnazione delle aree e degli stands viene decisa tenuto conto delle esigenze organizzative, funzionali, tecnico-progettuali e dell ottimale impostazione complessiva dell iniziativa o, laddove non vi siano esigenze particolari attraverso il sorteggio. Nessuna impresa che partecipa alla manifestazione attraverso il Centro Servizi può contemporaneamente essere presente in via autonoma alla stessa manifestazione. Non è consentito subaffittare o cedere a terzi la totalità o parte della superficie espositiva assegnata. Non è permesso ospitare nello stand altre aziende o esporne i prodotti senza preventivo consenso scritto del Centro Servizi Promozionali per le Imprese. Il Centro Servizi si riserva, inoltre, la possibilità di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento l ubicazione e/o le dimensioni dell area assegnata, sempre nell ambito del padiglione comunicato in precedenza, qualora esigenze e/o circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte dell espositore ad indennità o risarcimenti. Art. 9 - Dotazione e sistemazione area stand L area e/o lo stand, se predisposto dal Centro Servizi, viene fornito secondo quanto indicato nelle circolari della specifica iniziativa. Eventuali richieste di variazioni, modifiche o integrazioni presentate in loco potranno essere soddisfatte nei limiti delle possibilità, sempre con addebito. A conclusione dell iniziativa gli espositori devono riconsegnare l area assegnata e gli arredi/dotazioni nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati. Sono a carico degli espositori gli eventuali danni causati dagli stessi. 4

Il Centro Servizi non è responsabile per perdite o danni ai prodotti esposti e/o qualsiasi altro bene dell espositore, dei suoi rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori, come pure degli incidenti in cui possano essere coinvolti. La scritta o il logo aziendale richiesti dalla azienda partecipante per il cartello/insegna dello stand potranno essere sintetizzati e/o modificati dal Centro Servizi laddove fosse necessario per esigenza di spazio ovvero per garantire un uniformità di presentazione della grafica. L esposizione di eventuali manifesti, cartelli od altro materiale pubblicitario o promozionale può essere limitata ovvero sottoposta ad autorizzazione del Centro Servizi in presenza di esigenze di decoro, di immagine e di rispetto delle leggi e dell etica vigente nel paese ospitante. Art. 10 - Area stand non allestiti Nel caso di iniziative in cui il Centro Servizi proceda alla sola assegnazione dell area e/o stand senza allestimenti, le aziende partecipanti dovranno provvedere all allestimento e/o arredamento della propria area/stand impegnandosi a rispettare le indicazioni organizzative e tempistiche impartite nonché rispettare i regolamenti generali, le norme di montaggiosmontaggio, di sicurezza, di copertura assicurativa etc., previsti e pubblicati dagli Enti o Società organizzatrici della manifestazione. Art. 11 - Sistemazione e presentazione campionario L espositore si impegna ad essere presente nel proprio stand o postazione di lavoro per la verifica dei prodotti e la sistemazione degli stessi entro il termine indicato per la specifica iniziativa. L espositore si impegna altresì, prima della chiusura della manifestazione, a non abbandonare lo stand o postazione di lavoro, e a non iniziare lo smontaggio o il reimballaggio del campionario. Il mancato rispetto di tale regola, recando un danno all immagine della manifestazione nonché della C.C.I.A.A., potrà comportare l esclusione da altre iniziative organizzate del Centro Servizi. Il Centro Servizi si riserva la facoltà di far ritirare dall esposizione quei prodotti, oggetti o arredi che non siano in linea con l immagine della manifestazione, con i fini istituzionali dell attività del Centro Servizi stesso, con il tema dell iniziativa, con i regolamenti della fiera o le leggi del Paese in cui ha luogo l iniziativa stessa. Art. 12 - Rinunce L azienda selezionata che non fosse in grado di partecipare all iniziativa deve inoltrare immediatamente una comunicazione scritta al Centro Servizi per mezzo telefax, o telegramma. Se la rinuncia viene notificata al Centro Servizi entro 5 (cinque) giorni dalla data in cui è stata comunicata l ammissione all iniziativa e la relativa assegnazione dell area, nulla è dovuto dall azienda. Trascorso detto termine, salvo diversa regolamentazione prevista espressamente nella circolare della specifica iniziativa, l azienda è tenuta al pagamento dell intero ammontare dovuto, necessario a coprire la quota parte dei costi impegnati e/o sopportati dal Centro Servizi per la realizzazione dell iniziativa. Ove lo spazio espositivo inizialmente assegnato all azienda rinunciataria, venga successivamente riassegnato in tempo utile ad altra/e azienda/e, la prima sarà tenuta al solo pagamento di una penale pari all intera quota di adesione. 5

Art. 13 - Reclami Eventuali vizi nell adempimento degli obblighi assunti dal Centro Servizi dovranno essere immediatamente contestati dall azienda ammessa all iniziativa con circostanziato reclamo scritto onde consentirne l accertamento, la rimozione e la eventuale azione di regresso nei confronti di terzi responsabili. Se i vizi contestati relativi agli allestimenti-arredi dell area-stand vengono rilevati al momento della consegna, l azienda dovrà avanzare circostanziato reclamo scritto al dipendente del Centro Servizi presente in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre il giorno precedente l inaugurazione della specifica iniziativa (il suddetto termine assume valore essenziale anche ai fini del primo comma dell art. 1578 C.C., ed il mancato reclamo scritto entro il termine sopra indicato comporta l accettazione senza riserve dell areastand); Se invece il vizio contestato viene rilevato durante lo svolgimento dell iniziativa, il reclamo scritto deve essere comunicato immediatamente al dipendente del Centro Servizi presente in loco - a pena di decadenza - L eventuale risarcimento derivante dai vizi accertati come sopra descritto sarà comunque commisurato con riferimento solo al costo dei lavori e delle forniture difformi, omessi o non completati e comunque entro il limite massimo della quota di partecipazione corrisposta dall azienda per la specifica iniziativa. Art. 14 - Azioni di comunicazione-pubblicità Il Centro Servizi, pur assicurando la massima attenzione e cura, non risponde di errori ed omissioni eventualmente occorsi nelle diverse azioni di comunicazione-pubblicità realizzate per la specifica iniziativa (brochure, catalogo ufficiale fiera, scritta stand, catalogo collettiva, audiovisivi, inserzioni stampa, etc). Art. 15 - Trasporti, spedizionieri, formalità doganali Per particolari iniziative il Centro Servizi si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, uno o più spedizionieri per l espletamento di tutte le operazioni connesse con il trasporto dei materiali espositivi, le procedure doganali ovvero per l introduzione o la movimentazione delle merci nell ambito dell area espositiva. Il Centro Servizi non è responsabile delle prestazioni degli spedizionieri segnalati. Il rapporto tra lo spedizioniere e l espositore è diretto. L espositore è tenuto a rispettare le norme doganali italiane e quelle del paese nel quale viene realizzata l iniziativa predisponendo la necessaria documentazione. L espositore è comunque responsabile di fronte alle leggi del paese nel quale si svolge l iniziativa per l introduzione o l esportazione di materiali o prodotti per i quali vigano divieti o restrizioni. Art. 16 - Assicurazione La quota di partecipazione non comprende, salvo diversa indicazione, alcuna assicurazione, ad esclusione di quelle già previste nel contratto con l ente organizzatore. L assicurazione dei prodotti da esporre o degustare, quando prevista espressamente, è condizionata all invio al Centro Servizi, entro i termini indicati, della fattura pro-forma o altro documento da cui risulti la quantità, descrizione e valore della merce destinata all esposizione. Il Centro Servizi non è responsabile per perdite o danni ai prodotti esposti e/o qualsiasi altro bene dell espositore, dei suoi rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori, come pure degli incidenti in cui possano essere coinvolti. 6

Art. 17 - Organizzazione viaggi Per particolari iniziative il Centro Servizi si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, una o più Agenzie di viaggio per l organizzazione del viaggio, la gestione delle prenotazioni alberghiere ed aeree, ecc., o di richiedere un pacchetto viaggi ad una Agenzia alla quale ogni singola Azienda potrà decidere di aderire. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Centro Servizi per disservizi che si dovessero verificare. Il rapporto tra l Agenzia e l espositore è diretto. Art. 18 - Personale per lo stand Il Centro Servizi offre un servizio di ricerca personale per lo stand o postazione di lavoro (interpreti, hostess, ecc.). Pur assicurando la massima attenzione nella scelta nessun addebito potrà essere mosso al Centro Servizi per eventuali controversie con tali addetti. Il rapporto tra detto personale e l azienda è diretto. Art. 19 - Rispetto della normativa comunitaria Il Centro Servizi nell attuazione delle iniziative promozionali di cui in premessa, si atterranno alla normativa comunitaria relativa all applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE concernente gli aiuti di stato di importanza minore ( de minimis ) a favore delle piccole medie imprese (Regolamento n. 69 del 12/1/2001 pubblicato sulla GU della Comunità Europea del 13/1/2001). Le imprese beneficiarie degli aiuti di cui sopra dovranno rilasciare al Centro Servizi una dichiarazione dalla quale risulti che con altri eventuali aiuti ricevuti dall impresa in regime di de minimis negli ultimi tre anni non viene superato il massimale consentito (100.000 Euro). Il Centro Servizi si riserva di effettuare controlli a campione per verificare la veridicità delle informazioni fornite. La C.C.I.A.A. o il Centro Servizi potrà, inoltre, decidere di avvalersi del Regime comunitario per gli aiuti del sistema camerale a favore delle imprese attive nel settore agricolo, adottato con Decisione della Commissione Europea in data 7 maggio 2002 (Aiuti di Stato n. 241/2001) e limitatamente alle PMI agricole. Art.20 Annullamento della partecipazione In caso di annullamento dell iniziativa, per cause di forza maggiore o comunque indipendenti dalla volontà degli organizzatori, il Centro Servizi Promozionali per le Imprese stesso provvederà, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, al rimborso di quanto versato dalle aziende. Art. 21 Foro competente Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra il Centro Servizi e le imprese ammesse e non a partecipare alle manifestazioni, le parti si impegnano a rimetterne la risoluzione al Servizio di Conciliazione presso la Camera di Commercio di Cagliari; in caso di tentativo infruttuoso è competente in via esclusiva la Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Cagliari. 7

Copia del presente regolamento di n. 8 pagine e 21 articoli, viene sottoscritto dall'impresa che intende partecipare all'iniziativa per presa visione ed accettazione integrale di ogni clausola riportata nell'articolo stesso. L'impresa (timbro e firma leggibile) Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 Codice Civile si accetta espressamente il contenuto degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 13, 15, 16, 17, 18, 21. Cagliari, lì L'impresa (timbro e firma leggibile) Informativa e consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) Ai sensi dell art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 concernente la tutela dei dati personali, La informiamo di quanto segue: a) i Suoi dati personali verranno trattati, e in particolare raccolti, registrati, conservati, consultati, elaborati, modificati, estratti, utilizzati, comunicati e cancellati per finalità di tipo informativo, ai fini della registrazione per la partecipazione alla iniziativa in oggetto e dell eventuale invio della relativa documentazione; b) i dati personali non verranno comunicati a terzi né in alcun modo diffusi, salvo i soggetti indicati al punto f); c) il trattamento dei dati potrà essere effettuato con o senza mezzi elettronici, a norma dell art. 34 e dell art. 35 del D. Lgs. 196/2003; d) il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola ha natura facoltativa; e) l eventuale, parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà l impossibilità di proseguire la finalità richiamata al punto a) ; f) i dati personali relativi al trattamento potranno essere comunicati, nei limiti fissati da leggi, norme di attuazione, contratti, alle Pubbliche Amministrazioni, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, ed a Sardegna Ricerche, partner di Enterprise Europe Network nell ambito delle finalità proprie del progetto stesso. il titolare del trattamento in parola è il Centro Servizi Promozionali per le Imprese presso il quale potrà, in ogni momento esercitare i Suoi diritti, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 196/2003, scrivendo al seguente indirizzo: Viale Diaz 221 09126 Cagliari, privacy@csimprese.it In ogni caso Lei ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la comunicazione, l aggiornamento, la rettificazione, l integrazione dei dati personali che La riguardano, nonché, in generale, può esercitare tutti i diritti previsti dall art. 7 del D.Lgs. 196/2003, nei modi previsti dagli art. 8 e 9 dello stesso decreto. Luogo e data Firma del legale rappresentante 8