Anno XLIX Repubblica Italiana BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana Parte Seconda n. 5 del 31.1.2018 Supplemento n. 17 mercoledì, 31 gennaio 2018 Firenze Bollettino Ufficiale: piazza dell'unità Italiana, 1-50123 Firenze E-mail: redazione@regione.toscana.it Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate. L accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo. Nella Parte Prima si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali. Nella Parte Seconda si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale. Nella Parte Terza si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro). Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti. SEZIONE I GIUNTA REGIONALE - Dirigenza - Decreti Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica e Pesca in Mare DECRETO 15 gennaio 2018, n. 533 certificato il 22-01-2018 DPGR 48/R 2017: Nomina delle commissioni per gli esami di abilitazione venatoria e per la caccia di selezione. Approvazione dei nuovi quiz a risposta multipla e delle nuove schede iconografiche per il riconoscimento della fauna selvatica.
2 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 5 del 31.1.2018 SEZIONE I GIUNTA REGIONALE - Dirigenza - Decreti Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica e Pesca in Mare DECRETO 15 gennaio 2018, n. 533 certificato il 22-01-2018 DPGR 48/R 2017: Nomina delle commissioni per gli esami di abilitazione venatoria e per la caccia di sele zione. Approvazione dei nuovi quiz a risposta multi pla e delle nuove schede iconografiche per il riconoscimento della fauna selvatica. IL DIRIGENTE Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ; Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ; Visto il DPGR 5 settembre 2017 n. 48/R Regolamento di attuazione della l.r. n. 3 del 12 gennaio 1994, n. 3 Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e della legge 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994) ; Vista la Delibera di Giunta n. 311 dell 11 aprile 2016 avente ad oggetto: L.R 3/1994, LR 10/2016 Appro vazione della composizione, dell articolazione territoriale e delle disposizioni per il funzionamento delle commissioni d esame per le abilitazioni venatorie nonché delle modalità di svolgimento e del contenuto dell esame per l abilitazione all esercizio venatorio e all esercizio della caccia di selezione ed in particolare l articolo 1 comma 3 dell Allegato A che stabilisce: Per ogni sessione è nominata ai sensi dell articolo 7, comma 1 lettera k bis) della l.r. 1/2009 la commissione d esame; Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 140 del 31 luglio 2015, con il quale è stato nominato il Direttore della Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale ; Visto l articolo 7 comma 1 bis della l.r. 1/2009 il quale stabilisce che il direttore può delegare al dirigente responsabile di settore la funzione di cui al comma 1, lettera k bis), qualora la commissione svolga funzioni riconducibili alla competenza esclusiva del dirigente stesso ; Visto l ordine di servizio n. 22 del 22/04/2016 con cui il Direttore della Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale delega al Dirigente responsabile del Settore Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare le funzioni di cui all art. 7 comma 1, lettera k bis) della l.r. 1/2009, e in particolare: - la nomina delle commissioni esaminatrici, di cui all art. 7 comma 1 bis della l.r. 1/2009; - la nomina delle commissioni di esperti per ciascuno dei se guenti ambiti territoriali: Firenze Prato-Pistoia, Massa Carrara-Lucca-Pisa-Livorno, Siena-Arezzo-Grosseto; Visti i decreti n. 6354 del 24 dicembre 2015 e n. 6443 del 30 dicembre 2015 con i quali sono stati definiti rispettivamente il riassetto delle strutture della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale e l attribuzione dei relativi incarichi ai Dirigenti a decorrere dal 1 gennaio 2016; Considerata la necessità ai fini dello svolgimento della sessione di esami 2018 nominare le commissioni esaminatrici operanti nei rispettivi ambiti territoriali, composte per ciascuno con il personale esperto indicato all Allegato 1 al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale; Considerato che le suddette commissioni, sono composte ciascuna da sette membri effettivi e sette supplenti collocati presso le Sedi Territoriali Regionali interessate, e che nel caso di impossibilità di presenza del numero minimo dei componenti per la validità della commissione o in mancanza di personale esperto nelle materie oggetto delle prove di esame, questi possono essere sostituiti con membri delle commissioni degli altri ambiti territoriali, nominati con il presente atto; Ritenuto necessario indicare le modalità organizzative delle commissioni d esame, in base a quanto indicato all art. 1 comma 7 della Delibera di Giunta n. 311 dell 11 aprile 2016, e in particolare che: - un membro della commissione inquadrato nella categoria D, assume il ruolo di Presidente, previo accordo della maggioranza dei membri stessi, rispettivamente per ogni ambito territoriale, indicati nell Allegato 1; - il Presidente può essere sostituito in caso di assenza da un altro commissario inquadrato nella categoria D, - il Presidente, per ogni seduta designa un segretario scelto tra il personale dipendente della competente struttura regionale, inquadrato nelle categorie B, C, D; - il Presidente convoca la commissione sulla base
Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 5 del 31.1.2018 della disponibilità dei commissari, per ciascuna sessione, mediante messaggio di posta elettronica; Considerato necessario, ai sensi dell art. 87 del DPGR 5 settembre 2017 n. 48/R, stabilire che l elenco dei canditati, le date, i luoghi e gli orari di esame per ciascuna tipologia di abilitazione siano pubblicizzati almeno 15 gg prima della data di esame, sul sito regionale nella pagina Caccia e Pesca di competenza del Settore Attività faunistico venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare; Considerato necessario, approvare un elenco di domande a risposta multipla conforme a quanto stabilito all art. 88 del DPGR del 5 settembre 2017 n. 48/R, predisposto dal Settore Attività faunistico venatoria, Pesca dilettantistica e Pesca in mare, contenente i quesiti cui far riferimento per la predisposizione delle domande relative alla prova scritta d esame per l abilitazione all esercizio venatorio di cui all Allegato 2 al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale; Considerato inoltre necessario approvare l elenco di schede iconografiche previste dal medesimo art. 88 del DPGR 48/R/2017, relative alla prova pratica di riconoscimento della fauna selvatica di cui all Allegato 3 al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale; Ritenuto opportuno pubblicare sul sito istituzionale della Regione, nella pagina Caccia e Pesca di competenza del Settore Attività faunistico venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare, l elenco delle domande di cui all allegato 2 al presente atto e l elenco delle schede iconografiche di cui all allegato 3; DECRETA 1. di nominare le commissioni di esperti per la sessione di esami 2018 per l abilitazione all esercizio venatorio e alla caccia di selezione di cui agli artt. 89, 91 e 92 del DPGR 48/r / 2017, per ciascun ambito territoriale: Firenze-Prato-Pistoia, Massa Carrara-Lucca- Pisa-Livorno, Siena-Arezzo-Grosseto; secondo la tabella riportata nell Allegato n. 1 costituente parte integrante e sostanziale del presente atto; 2. di stabilire che: - un membro della commissione inquadrato nella categoria D, assume il ruolo di Presidente, previo accordo della maggioranza dei membri stessi, rispettivamente per ogni ambito territoriale, indicati nell Allegato 1; - il Presidente può essere sostituito in caso di assenza da un altro commissario inquadrato nella categoria D, - il Presidente, per ogni seduta designa un segretario scelto tra il personale dipendente della competente struttura regionale, inquadrato nelle categorie B, C, D; - il Presidente convoca tramite messaggio di posta elettronica la commissione, sulla base della disponibilità dei commissari per ciascuna prova di esame, con possibilità di sostituzione dei membri con quelli delle commissioni degli altri ambiti territoriali, nominati con il presente atto; 3. di stabilire che l elenco dei canditati, le date, i luoghi e gli orari di esame per ciascuna tipologia di abilitazione siano pubblicizzati almeno 15 giorni dalla data di svolgimento dell esame, sul sito regionale nella pagina Caccia e Pesca di competenza del Settore Attività faunistico venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare; 4. di stabilire che i candidati alle prove d esame saranno convocati in ordine alla data di arrivo della richiesta; 5. di approvare l elenco delle domande a risposta multipla contenente i quesiti cui far riferimento per la predisposizione delle domande relative alla prova scritta d esame per l abilitazione all esercizio venatorio, di cui all Allegato 2 al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 6. di approvare l elenco di schede iconografiche necessarie per la prova pratica di riconoscimento della fauna selvatica, di cui all Allegato 3 al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 7. di pubblicare sul sito istituzionale della Regione, nella pagina Caccia e Pesca di competenza del Settore Attività faunistico venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare, l elenco delle domande di cui all allegato 2 al presente atto e l elenco delle schede iconografiche di cui all allegato 3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita. Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell art. 18 della l.r. 23/2007. 3 Il Dirigente Paolo Banti SEGUONO ALLEGATI
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MODALITÀ TECNICHE PER L INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE Con l entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), cambiano le tariffe e le modalità per l invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T. Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. L invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it. Il materiale da pubblicare deve pervenire all Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione. La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l ente o il soggetto interessato. I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali: testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto); collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature; utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10; indicazione, all inizio del testo, della denominazione dell ente emettitore e dell oggetto dell atto sintetizzato nei dati essenziali; inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee. Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631