IL TEMA DEL MESE LE SCADENZE DEL MESE DI GIUGNO LA DEFINIZIONE DELLE IRREGOLARITA FORMALI

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Transcript:

LE SCADENZE DEL MESE DI GIUGNO 17/06/2019 Termine di versamento della prima rata IMU e TASI dovute per l anno in corso; 20/06/2019 Comunicazione all Agenzia delle Entrate da parte di banche, SIM, Poste Italiane Spa, SGR, società finanziarie e società fiduciarie residenti in Italia relative ai conti finanziari ed ai pagamenti previsti dalla normativa FATCA 25/06/2019 Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e servizi intracomunitari Mod. Intrastat relativi al mese di maggio 2019; 30/06/2019 Termine versamento delle imposte dovute a saldo 2018 e in acconto 2019 ai fini IRES ed IRAP, senza maggiorazione; 30/06/2019 Termine di versamento del diritto camerale senza maggiorazione; 30/06/2019 Trasmissione telematica all Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute nel mese di maggio 2019 verso e da soggetti non stabiliti; 30/06/2019 Termine di redazione e giuramento della perizia di stima e versamento dell imposta sostitutiva dovuta ai fini della rivalutazione dei valori d acquisto delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2019; IL LA DEFINIZIONE DELLE IRREGOLARITA FORMALI L articolo 9, commi da 1 a 8, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 (convertito nella Legge 17 dicembre 2018 n. 136), rubricato Irregolarità formali, interviene in tema di c.d. Pace fiscale, prevedendo la possibilità per i contribuenti di definire, in via agevolata, errori ed irregolarità di natura formale. Le disposizioni attuative della misura agevolativa sono contenute nel Provvedimento dell Agenzia delle entrate 15 marzo 2019 n. 62274 (nel seguito Provvedimento ). Ulteriori chiarimenti sono stati forniti dall Amministrazione finanziaria nella Circolare del 15 maggio 2019 n.11/e (nel seguito Circolare ).

1. AMBITO SOGGETTIVO La definizione delle irregolarità formali è destinata a: società di capitali e di persone; ditte individuali; professionisti; privati contribuenti; altri soggetti tenuti, in base a specifiche disposizione di legge, alla comunicazione di dati fiscalmente rilevanti. La regolarizzazione di infrazioni, inosservanze o omissioni aventi natura formale è, pertanto, indipendente dalla natura giuridica, dall attività svolta dal contribuente e/o dal regime contabile adottato dal medesimo. Questa definizione si estende anche ai sostituti d imposta, agli intermediari e ad altri soggetti tenuti alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti. 2. AMBITO OGGETTIVO 2.1 Violazioni definibili in via agevolata ex articolo 9 D.L. 119/2018 L articolo 9, comma 1 del D.L. 119/2018 individua l ambito oggettivo di applicazione della definizione agevolata. I contribuenti possono definire le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, commesse entro il 24 ottobre 2018, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e sulla liquidazione e sul pagamento dell IVA, dell IRAP, delle imposte dirette (IRES e IRPEF) e relative addizionali, delle imposte sostitutive, delle ritenute e dei crediti di imposta. Secondo la Circolare le violazioni formali sanabili sono quelle per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi o massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione. Tra le fattispecie sanabili la Circolare individua, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti violazioni formali: a) la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati ovvero l errata indicazione o l incompletezza dei dati relativi al contribuente (a cui si applica la sanzione prevista dall articolo 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997); b) l omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse o ricevute (cosiddetto spesometro ) o delle liquidazioni periodiche IVA GIUGNO 2019 pagina n. 2

(a cui si applicano le sanzioni previste dall articolo 11, commi 2 bis e 2 ter, del D.Lgs. n. 71/1997), a condizione che l imposta sia assolta e che la violazione non incida sulla determinazione e sul pagamento dell imposta; c) l omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat (a cui si applica la sanzione prevista dall articolo 11, comma 4, D.Lgs. n. 471/1997); d) l irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili (ex articolo 9 D.Lgs. n. 471/1997); e) l omessa restituzione dei questionari inviati dall Agenzia ovvero da altri soggetti autorizzati ovvero la restituzione di questionari con risposte incomplete e /o non veritiere (a cui si applica la sanzione ex articolo 11, comma 1, lett. b, del D.Lgs. n. 471/1997); f) l omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni di inizio o variazioni attività previste dall articolo 35 del D.p.r. n. 633/1972, nonché quelle previste dagli articoli 35 ter e 74 quinquies del medesimo D.p.r. n. 633/1972 (a cui si applica la sanzione prevista dall articolo 5, comma 6, del D.Lgs. n. 471/1997); g) l erronea compilazione delle dichiarazioni di intento che abbia determinato l annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione (a cui si applica la sanzione prevista dall articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997) 1 ; h) l anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza, sempre che la violazione non incida complessivamente sull imposta dovuta nell anno di riferimento (ex articolo 1, comma 4, D.Lgs. n. 471/1997); i) la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari (ex articolo 7 bis del D.Lgs. n. 241/1997); l) le irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari (ex articolo 10 del D.Lgs. n. 471/1997); m) l omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria (ex articolo 3, comma 5 bis, D.Lgs. n. 175/2014); n) l omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca (ex articolo 3, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. n. 23/2011); o) la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili IVA, quando la violazione non ha inciso sulla liquidazione del tributo (a cui si applica la sanzione prevista dall articolo 6, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. n. 471/1997); 1 Cfr. Risposta ad interpello n. 126 del 21 dicembre 2018. GIUGNO 2019 pagina n. 3

p) la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni non imponibili IVA, esenti o non soggette ad IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (a cui si applica la sanzione prevista dall articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 471/1997); q) la detrazione dell IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta e assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode e limitatamente alle violazioni commesse a partire dal 1 gennaio 2018 (a cui si applica la sanzione prevista dall articolo 6, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 471/1997); r) l irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l inversione contabile, in assenza di frode (ex articolo 6, commi 9 bis, 9 bis1, e 9 bis2 1, D.Lgs. 471/1997). Questa violazione può essere definita solo quando l imposta risulta, ancorché irregolarmente, assolta e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento; s) la mancata o irregolare indicazione separata dei costi black list, nel sistema ante Legge n. 208/2015 (a cui si applica la sanzione prevista dall articolo 8, comma 3 bis, D.Lgs. n. 471/1997); t) l omesso esercizio dell opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto (a cui si applica la sanzione prevista dall articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 471/1997); u) la mancata iscrizione al VIES (a cui si applica la sanzione prevista dall articolo 11, comma 471, del D.Lgs. 471/1997). 2.2 Violazioni non definibili in via agevolata ex articolo 9 D.L. 119/2018 In base alle disposizioni del Provvedimento, tra le irregolarità non che rientrano nella definizione agevolata è possibile annoverare: le violazioni di tipo meramente formale (non punibili ex articolo 6, comma 5 bis D.Lgs. 472/1997), ossia le violazioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell imposta, sul versamento del tributo e che non arrecano pregiudizio all azione di controllo dell Amministrazione finanziaria (ad esempio: è stata classificata tra le violazioni meramente formali l omessa numerazione dei registri fiscali 2 ); le violazioni afferenti ambiti impositivi diversi da quelli sopra ricordati quali, ad esempio, l imposta di registro e l imposta sulle successioni e donazioni; 2 Circolare Agenzia delle Entrate n. 92/E del 2001 GIUGNO 2019 pagina n. 4

le violazioni contenute in atti devenuti definitivi alla data del 19 dicembre 2018 (data di entrata in vigore del D.L. n. 119/2018); le violazioni contenute in atti pendenti al 19 dicembre 2018 ma divenuti definitivi anteriormente al 31 maggio 2019, a seguito di una pronuncia giurisdizionale oppure di altre forme di definizione; le violazioni oggetto di atti inerenti la procedura di voluntary disclosure; le violazioni relative ad atti inerenti l emersione di attività finanziarie e patrimoniali detenute all estero, sia per quanto attiene al monitoraggio, sia per ciò che concerne IVIE (immobili) e IVAFE (attività finanziarie). Di conseguenza, non possono essere sanate le irregolarità relative al modulo RW, inclusa la mancata compilazione dello stesso; le violazioni che incidono sulla determinazione della base imponibile o sul versamento del tributo e, più in generale, tutte le violazioni riferibili al tributo aventi natura sostanziale. Avendo riguardo alle motivazioni del Provvedimento e alle indicazioni della Circolare, a titolo esemplificativo, rientrano in questa fattispecie i seguenti casi: l omessa o infedele presentazione della dichiarazione dei redditi, IRAP ed IVA o del sostituto d imposta, anche quando non dovesse risultare un imposta dovuta; le violazioni aventi ad oggetto omessi o tardivi pagamenti; l omessa presentazione del modello F24 a saldo zero; la tardiva presentazione della garanzia fideiussoria nell ambito della liquidazione IVA di gruppo; l acquisto di beni o servizi da parte del cessionario/committente senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte del cedente/prestatore, (a cui si applica la sanzione prevista dall articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997) 3 ; l omessa presentazione dei modelli per la comunicazione degli studi di settore ovvero la dichiarazione di cause di inapplicabilità o esclusione insussistenti; l indicazione di componenti negativi indeducibili, come nelle ipotesi di fatture ricevute a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti; le violazioni sull emissione di fatture, ricevute e scontrini fiscali, quando hanno inciso sulla corretta determinazione e liquidazione del tributo; 3 La predetta esclusione sancita dalla Circolare, si pone in contrasto con la risposta fornita dalla medesima Amministrazione in data 7 maggio 2019 in occasione della Videoconferenza del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (risposta n. 8). GIUGNO 2019 pagina n. 5

l omesso esercizio di opzioni (es. tassazione consolidata e regime di trasparenza fiscale) sanabile con l istituto della remissione in bonis; l omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA quando la violazione ha avuto riflessi sul debito di imposta; l omessa trasmissione delle certificazioni uniche da parte dei sostituti; l omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari abilitati (ex articolo 3, comma 3, del D.p.r. n. 322/1998); gli errori collegati al visto di conformità (es. visto omesso o irregolare, visto apposto da un soggetto diverso da colui che ha presentato la dichiarazione annuale). 3. AMBITO TEMPORALE Possono essere oggetto di definizione le irregolarità formali commesse dai contribuenti fino alla data del 24 ottobre 2018. Pertanto, le violazioni posteriori a questa data sono escluse dalla disciplina in esame. Le violazioni devono essere commesse in annualità per le quali non è ancora decorso il termine di decadenza alla data del 24 ottobre 2018 ovvero quelle che sono contenute in atti o procedimenti pendenti alla data del 19 dicembre 2018 e che non sono ancora divenuti definitivi alla data del versamento della prima rata dovuta per la regolarizzazione. Con riferimento alle irregolarità: a) commesse in sede di presentazione della dichiarazione annuale: occorre fare riferimento al periodo di imposta cui la dichiarazione si riferisce e non anche all anno di presentazione della stessa (es. errore commesso in sede di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette 2017, relativo al periodo di imposta 2016, nel modello F24 dovrà essere indicato il periodo 2016); b) non riferibili ad alcun periodo di imposta: occorre fare riferimento all anno solare in cui la violazione è stata commessa (es. per quelle violazioni riguardanti l invio di comunicazioni o dichiarazioni per conto di altri soggetti). 4. ADEMPIMENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE La regolarizzazione degli errori e delle irregolarità di natura formale si perfeziona mediante il compimento dei seguenti due adempimenti: i) il versamento della somma di euro 200,00 per ciascun periodo d imposta cui si riferiscono le violazioni; ii) la rimozione delle irregolarità o delle omissioni formali entro il 2 marzo 2020. GIUGNO 2019 pagina n. 6

i) Versamento dell importo dovuto Ai fini della definizione, è necessario versare euro 200,00 per ciascun periodo d imposta cui si riferiscono le violazioni. Si precisa che la regolarizzazione delle violazioni formali può essere fatta per singolo periodo d imposta, essendo irrilevante il numero e la tipologia di irregolarità formali in esso commesse. Ad esempio, se diverse violazioni sono state commesse in un unico periodo d imposta, è necessario pagare solo euro 200,00, mentre se due violazioni sono state commesse in due periodi d imposta diversi, occorre pagare euro 400,00 (e quindi occorre versare euro 200,00 per ciascun periodo d imposta sanato). Questi versamenti devono essere effettuati mediante Mod. F24 in unica soluzione entro il 31 maggio 2019, oppure in due rate di pari importo, scadenti, rispettivamente, il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020. Il Mod. F24 deve essere compilato come segue: Sezione Erario ; Campo Codice tributo : PF99; Campo Rateazione/Regione/Prov./mese rif. : in caso di versamento rateale, è necessario indicare 0102 nel caso di pagamento della prima rata e 0202 per il pagamento della seconda rata. In caso di pagamento in un unica soluzione, nel suddetto campo va indicato il valore 0101 ; Campo Anno di riferimento : indicare l anno solare a cui si riferiscono le violazioni oppure l anno di commissione della violazione; Campo Importi a debito versati : versare l importo di euro 200,00 euro per ciascun periodo d imposta cui si riferiscono le violazioni. Per i soggetti con periodi d imposta a cavallo rispetto all anno solare, il versamento dell importo richiesto dalla definizione regolarizza le violazioni che si riferiscono al periodo d imposta che ha termine nell anno solare indicato nel Mod. F24. Ad esempio, il contribuente che intende sanare le violazioni commesse nel corso del periodo di imposta 1 luglio 2015 30 giugno 2016 deve indicare nel modello F24 il 2016. Qualora vi siano più periodi d imposta nel medesimo anno solare (per esempio, in pendenza di operazioni straordinarie) e si intendano regolarizzare le violazioni formali di entrambi, sarà necessario effettuare due versamenti. GIUGNO 2019 pagina n. 7

Nel caso in cui il versamento sia riferito a violazioni poste in essere da società incorporate o fuse, nel modello di pagamento unificato è necessario riportare i dati identificativi della società incorporata o fusa, mentre la partita IVA e il codice fiscale sono quelli della società incorporante o risultate della fusione (codice 74 soggetto risultante dall operazione straordinaria). Non è possibile avvalersi della compensazione con crediti disponibili prevista dall articolo 17 del D.Lgs. 241/1997. ii) Rimozione delle irregolarità o delle omissioni formali La definizione delle violazioni formali presuppone, ai fini del perfezionamento, oltre al versamento sopracitato, anche la rimozione della violazione o dell irregolarità entro il 2 marzo 2020. Nel caso in cui il contribuente non abbia rimosso tutte le irregolarità commesse, il Provvedimento consente, in presenza di un giustificato motivo, di provvedervi entro trenta giorni dalla ricezione di invito da parte dell Agenzia delle entrate. In tal senso la Circolare specifica che: tale circostanza potrebbe verificarsi, ad esempio, quando il contribuente, pur applicando la diligenza del buon padre di famiglia, non riesca ad individuare tutte le violazioni formali commesse, le quali, in tutto o in parte, potrebbero non essere di immediata percezione, anche in ragione della mancanza di effetti sostanziali sui tributi cui si riferiscono. La Circolare sottolinea come non sussiste alcuna incertezza in presenza di irregolarità od omissioni già constatate o contestate dall ufficio. Qualora il contribuente non abbia effettuato la rimozione (spontanea o su invito) di tutte le irregolarità formali di un dato periodo d imposta per il quale ha corrisposto la somma di euro 200,00, la definizione si perfeziona per le sole violazioni formali correttamente rimosse. Sussistono, infine, casi per i quali la rimozione delle irregolarità non è necessaria, posto che la stessa norma sanzionatoria dispone la sola applicazione della sanzione. A titolo esemplificativo, secondo la Circolare, ricadono in questa fattispecie: la violazione del principio di competenza che non ha prodotto effetti sull imposta complessivamente dovuta per i due periodi di imposta di riferimento; a partire dal 1 gennaio 2018, l addebito al cessionario o committente di un IVA in misura superiore a quella effettiva, purché l imposta stessa sia stata assolta; le violazioni in materia di inversione contabile, sanzionate dai commi 9 bis1 e 9 bis2 dell articolo 6 del D.Lgs. n. 471/1997, sempre che la violazione non sottenda ad un intento di evasione o di frode e l imposta sia stata effettivamente assolta; l omessa presentazione della liquidazione periodica ex articolo 21 bis del D.L. n. 78/2010, purché i dati siano confluiti in dichiarazione annuale. GIUGNO 2019 pagina n. 8

La rimozione risulta invece necessaria per i seguenti casi (esclusi dalla precedente fattispecie): - l omissione o irregolarità delle dichiarazioni previste dagli articoli 35, 35 ter, e 74 quinquies del D.p.r. n. 633/1972; - l omessa restituzione dei questionari inviati dall Agenzia o da altri soggetti autorizzati; - l irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili; - l omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat; - l omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni previste dall articolo 21 del D.L. n. 78/2010; - l omessa comunicazione riguardante la proroga dei contratti di locazione per i quali si è optato per la cedolare secca; - l omessa iscrizione al VIES. 5. PERFEZIONAMENTO DELLA REGOLARIZZAZIONE La regolarizzazione delle violazioni formali consente al contribuente di sanare le irregolarità sia nell ipotesi in cui le stesse non siano ancora rilevate sia nel caso in cui siano state rilevate in un processo verbale o sanzionate in un atto di contestazione o di irrogazione sanzioni, purché il rapporto non si sia esaurito. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione (derivante, ad esempio, dal parziale pagamento delle somme dovute per definire ciascun periodo di imposta), il contribuente non ha diritto al rimborso delle somme versate. La definizione non dà luogo alla restituzione di quanto già versato ad altro titolo per le violazioni formali, fatto salvo il caso in cui la restituzione avvenga in esecuzione di una pronuncia giurisdizionale o di un provvedimento di autotutela relativi all atto di irrogazione della sanzione definito. 6. ULTERIORI CONSIDERAZIONI Con riferimento alle violazioni formali oggetto di processi verbali di constatazione e per le quali vi sia una controversia tributaria pendente, la definizione in esame è attivabile a condizione che la sanzione non sia già divenuta definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Inoltre, la definizione è consentita a condizione che le violazioni non siano state già definite con altre forme di definizione agevolata antecedentemente al versamento della prima rata di quanto dovuto ai sensi dell articolo 9 del D.L. n. 119/2018. GIUGNO 2019 pagina n. 9

In caso di definizione delle violazioni formali in pendenza di causa, il contribuente dovrà comunicare la rinuncia al giudizio a seguito del perfezionamento della definizione. Sono prorogati di due anni i termini di decadenza dell attività sanzionatoria relativamente alle violazioni formali constatate in un processo verbale e commesse sino al 31 dicembre 2015. La proroga prescinde dalla circostanza che il contribuente si sia avvalso della definizione agevolata del verbale e indipendentemente dal perfezionamento o meno della stessa. *** Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e, con l occasione, porgiamo cordiali saluti. GIUGNO 2019 pagina n. 10