Ordinanza sul rilevamento e sul rendiconto di dati concernenti le tonnellate-chilometro percorse nelle rotte aeree

Documenti analoghi
Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera aprile Riferimento/Numero d incarto: R

Ordinanza sul rilevamento e sul rendiconto di dati concernenti le tonnellate-chilometro percorse nelle rotte aeree

Oggetto e unità di rilevamento. I dati rilevati sono espressi in tonnellate-chilometro. Sono calcolati secondo quanto stabilito nell allegato 1.

Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera aprile Riferimento/Numero d incarto: R

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili

Disegno. Art. 1. dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni di gas serra è approvato.

Versione provvisoria - Fa fede solo la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali RU

Ordinanza sul computo globale dell imposta

dell Accordo concernente l obbligo di partecipazione degli operatori di aeromobili.

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Decreto federale. Disegno

Ordinanza sullo stato civile

Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2

Ordinanza sull energia (OEn)

Ordinanza concernente l entrata e il rilascio del visto

Ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie

Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

Ordinanza concernente l acquisizione di dati relativi alle tonnellate-chilometro effettuate dagli aeromobili

Ordinanza sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione

Iniziativa parlamentare Burkart Proroga del limite temporale concernente le agevolazioni fiscali per il gas naturale, il gas liquido e i biocarburanti

Ordinanza sul traffico di rifiuti

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

Ordinanza sul traffico di rifiuti

Ordinanza 2 concernente le imprese di manutenzione di aeromobili

Ordinanza sull approvvigionamento elettrico

Ordinanza Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri

Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Ordinanza sull energia

Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli

Ordinanza relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell innovazione

Ordinanza sullo stato civile

Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2

Ordinanza sulle epizoozie

Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili

Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati

Ordinanza concernente l utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Ordinanza sull'energia. (OEn) Modifica del. Il Consiglio federale svizzero, ordine:

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Ordinanza sul personale federale

Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili

Ordinanza sulla costruzione e l esercizio delle ferrovie

Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili

Ordinanza. del 16 novembre 2016

Ordinanza sul sistema elettronico di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche dell Ufficio federale di giustizia

Ordinanza contro l inquinamento fonico

Versione non ufficiale. Fa fede solo quella pubblicata nella Raccolta ufficiale.

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio e dell idoneità a prestare servizio

Ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti

Ordinanza sulle finanze della Confederazione

Ordinanza sull'energia. (OEn) Modifica del. Il Consiglio federale svizzero. ordine:

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi

Codice civile svizzero (Fondazioni di previdenza a favore del personale)

Decreto federale che approva misure concernenti la tariffa delle dogane

[Signature] Modifica del

Ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l etichettatura dell elettricità

Ordinanza concernente le esigenze per l efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie

Ordinanza sull approvvigionamento elettrico

Ordinanza del DATEC concernente le indicazioni dell etichettaenergia per le automobili nuove

Ordinanza concernente i sistemi d informazione per il servizio veterinario pubblico

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l etichettatura dell elettricità (OGOE)

Ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l etichettatura dell elettricità

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)

Ordinanza concernente l immissione sul mercato e l utilizzazione di biocidi

Regolamento concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore

Ordinanza sull assicurazione malattie

I L ordinanza sull energia del 7 dicembre è modificata come segue:

Decreto federale. Avamprogetto

Ordinanza contro l inquinamento fonico

Ordinanza concernente l esecuzione dell allontanamento e dell espulsione di stranieri

Ordinanza concernente il sistema dʼinformazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali

Ordinanza sullo stato civile

Ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l etichettatura dell elettricità

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente l immissione sul mercato e l utilizzazione di biocidi

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa

Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie

per garantire l approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria (OAP)

Ordinanza concernente l esecuzione dell allontanamento e dell espulsione di stranieri (OEAE) Modifica del...

Ordinanza sull energia

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Ordinanza sul servizio civile

Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Ordinanza sull abilitazione e la sorveglianza dei revisori

Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Ordinanza sul Foglio ufficiale svizzero di commercio

Versione non ufficiale. Fa fede solo quella pubblicata nella Raccolta ufficiale.

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi

Transcript:

[Signature] [QR Code] Ordinanza sul rilevamento e sul rendiconto di dati concernenti le tonnellate-chilometro percorse nelle rotte aeree Modifica del 17.4.2019 Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale. Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 2 giugno 2017 1 sul rilevamento e sul rendiconto di dati concernenti le tonnellate-chilometro percorse nelle rotte aeree è modificata come segue: Titolo Ordinanza sul rilevamento di dati concernenti le tonnellate-chilometro e sull elaborazione di piani di monitoraggio per le rotte aeree Sostituzione di espressioni 1 Negli articoli 5 e 6 nonché nell allegato 2 titolo, numero 1 rubrica, numeri 1.1 e 2.4 «piano di monitoraggio» è sostituito con «piano di monitoraggio delle tkm». 2 Negli articoli 8 capoverso 1 e 9 nonché nell allegato 2 titolo, numero 2 rubrica e frase introduttiva, numero 2.2 nonché nell allegato 3 numero 3 frase introduttiva, numeri 3.4 e 4.3 «rapporto di monitoraggio» è sostituito con «rapporto di monitoraggio delle tkm». Titolo prima dell art. 1 Sezione 1: Disposizioni generali 1 RS 641.714.11 2018 3525 1

Rilevamento e rendiconto di dati concernenti le tonnellate-chilometro RU 2019 Art. 1 rubrica, cpv. 1, 3 e 4 Oggetto e unità di rilevamento 1 La presente ordinanza disciplina: a. il rilevamento e il rendiconto di dati concernenti le distanze percorse e i carichi utili trasportati da aeromobili nel 2018; b. l elaborazione di un piano di monitoraggio per il rilevamento delle emissioni annuali di CO 2 prodotte dagli aeromobili a partire dal 2020. 3 I dati di cui al capoverso 1 lettera a sono espressi in tonnellate-chilometro (tkm). Queste sono calcolate secondo l allegato 1 numero 1. 4 I dati di cui al capoverso 1 lettera b sono espressi in tonnellate di CO 2. Queste sono calcolate secondo l allegato 1 numero 4. Art. 3 cpv. 1 frase introduttiva, cpv. 1 lett. c e d 1 Devono essere rilevati i dati concernenti le tonnellate-chilometro e le emissioni di CO 2 per i voli seguenti: c. e d abrogate Titolo prima dell art. 4 Sezione 2: Rilevamento e rendiconto di dati concernenti le tonnellate-chilometro percorse nelle rotte aeree Art. 4 Piano di monitoraggio delle tonnellate-chilometro 1 L operatore di aeromobile elabora un piano per il rilevamento dei dati concernenti le tonnellate-chilometro percorse nelle rotte aeree e il rendiconto degli stessi (piano di monitoraggio delle tkm). A tale scopo utilizza il modello messo a disposizione dall Ufficio federale dell ambiente (UFAM). 2 Il piano di monitoraggio delle tkm riporta i dati di cui all allegato 2 numero 1.2. Art. 7 Rapporto di monitoraggio delle tonnellate-chilometro 1 L operatore di aeromobile rileva secondo il piano di monitoraggio delle tkm le tonnellate-chilometro percorse nelle rotte aeree nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018 e le riporta in un rapporto di monitoraggio (rapporto di monitoraggio delle tkm). A tale scopo utilizza il modello 2 messo a disposizione dall Ufficio federale dell ambiente (UFAM). 2 Pubblicato sul sito Internet dell UFAM www.ufam.admin.ch > Temi > Clima > Informazioni per gli specialisti > Politica climatica > Scambio di quote di emissioni. 2

Rilevamento e sul rendiconto di dati concernenti le tonnellate-chilometro RU 2019 2 Il rapporto di monitoraggio delle tkm riporta i dati di cui all allegato 2 numero 2. Titolo prima dell art. 9 Sezione 3: Piano di monitoraggio per il rilevamento delle emissioni di CO 2 Art. 9a Piano di monitoraggio delle emissioni di CO 2 1 L operatore di aeromobile elabora un piano per il rilevamento delle emissioni di CO 2 e il rendiconto delle stesse (piano di monitoraggio CO 2). A tale scopo utilizza il modello messo a disposizione dall UFAM 3. 2 Gli operatori di aeromobili che dispongono di un piano di monitoraggio CO 2 che è stato approvato in un Paese AELS nel quadro del SSQE dell UE non devono elaborare un piano secondo il capoverso 1 purché confermino all UFAM: a. che il piano di monitoraggio CO 2 approvato sia applicato anche ai voli che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza; e b. che questi voli possano essere indicati separatamente. 3 Il piano di monitoraggio CO 2 riporta i dati di cui all allegato 4. Art. 9b Esame del piano di monitoraggio CO 2 1 L operatore di aeromobile sottopone il piano di monitoraggio CO 2 all esame dell UFAM entro il 30 settembre 2019. 2 L UFAM può esigere, entro un termine adeguato, la correzione di un piano di monitoraggio CO 2 che considera lacunoso. Titolo prima dell art. 10 Sezione 4: Archiviazione e trattamento dei dati Art. 10 rubrica Abrogata Titolo prima dell art. 11 Sezione 5: Disposizioni penali Art. 11 rubrica Abrogata 3 Pubblicato sul sito Internet dell UFAM: www.ufam.admin.ch > Temi > Clima > Informazioni per gli specialisti > Politica climatica > Scambio di quote di emissioni. 3

Rilevamento e rendiconto di dati concernenti le tonnellate-chilometro RU 2019 Titolo prima dell art. 12 Sezione 6: Disposizioni finali Art. 14 cpv. 2 2 La sua durata di validità è prorogata fino al 31 dicembre 2020. II 1 Gli allegati 1 e 3 sono modificati secondo la versione qui annessa. 2 Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 4 secondo la versione qui annessa. III La presente ordinanza entra in vigore il 1 giugno 2019. In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr 4

Rilevamento e sul rendiconto di dati concernenti le tonnellate-chilometro RU 2019 Regole di calcolo N. 4 4 Calcolo delle emissioni di CO 2 Allegato 1 (art. 1 cpv. 3) 4.1 Le emissioni di CO 2 in tonnellate sono calcolate secondo la seguente formula: Emissioni di CO 2 [t CO 2] = carburante consumato [t carburante] fattore d emissione [t CO 2/t carburante]. 4.2 Ai diversi carburanti si applicano i seguenti fattori d emissione [t CO 2 / t carburante]: Cherosene (Jet A-1 o Jet A): 3,15 Jet B: 3,10 Benzina per aeromobili (AvGas): 3,10 4.3 Il fattore di emissione dei carburanti da biomassa è pari a zero se la biomassa utilizzata soddisfa i criteri di sostenibilità di cui all articolo 17 della direttiva 2009/28/CE 4. 4 Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell uso dell energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16, modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2015/1513, GU L 239 del 15.9.2015, pag. 1. 5

Rilevamento e rendiconto di dati concernenti le tonnellate-chilometro RU 2019 Allegato 3 (art. 8 cpv. 2 e 3) Verifica dei dati relativi alle tonnellate-chilometro e requisiti posti all organismo di controllo N. 1 Titolo (concerne soltanto il testo tedesco) 6

Rilevamento e sul rendiconto di dati concernenti le tonnellate-chilometro RU 2019 Allegato 4 (art. 9a cpv. 2) Rilevamento delle emissioni di CO 2: piano di monitoraggio CO 2 1 Il piano di monitoraggio CO 2 deve garantire che tutti i voli per i quali occorre rilevare i dati sulle emissioni di CO 2 siano registrati in modo completo e che le emissioni di CO 2 per i singoli voli siano definite con precisione. 2 Deve riportare le indicazioni seguenti: 2.1 le indicazioni necessarie a identificare l operatore di aeromobile; 2.2 le indicazioni necessarie a identificare gli aeromobili impiegati nonché il genere di carburante assegnato a ogni tipo di aeromobile;.2.3 una descrizione del metodo per garantire la registrazione completa di tutti gli aeromobili per i quali occorre rilevare i dati; 2.4 una descrizione del metodo per garantire la registrazione di tutti i voli per i quali occorre rilevare i dati; 2.5 una descrizione del metodo per determinare le emissioni di CO 2 dei singoli voli. 3 Il piano di monitoraggio CO 2 degli operatori di aeromobile che causano emissioni di CO 2 superiori a 25 000 tonnellate all anno deve inoltre riportare le indicazioni seguenti: 3.1 un procedimento per il rilevamento del consumo di carburante di ogni aeromobile; 3.2 un metodo per colmare le lacune dei dati. 7