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REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione regionale di controllo per la Puglia Nella camera di consiglio del 12 luglio 2011, composta dai magistrati: Presidente di Sezione Raffaele Del Grosso Presidente Consigliere Michele Grasso I Referendario Luca Fazio I Referendario Stefania Petrucci Referendario Chiara Vetro Relatore Referendario Marcello Iacubino Referendario Marco di Marco ha assunto la seguente Deliberazione n. 58/PAR/2011 Sulla richiesta di parere prot. n.00012250 del 28.3.2011 formulata dal Sindaco di Bisceglie (BT) e pervenuta in data 19 aprile 2011, prot. n. 713. Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha approvato il regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali; Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Vista l ordinanza n. 32/2011 con cui il Presidente ha convocato la Sezione per la data odierna; Udito nella camera di consiglio il relatore, Ref. Chiara Vetro. Premesso in FATTO Il Sindaco del Comune di Bisceglie chiede a questa Sezione un parere - ex art. 7, comma 8 della Legge 5 giugno 2003, n. 131 sull interpretazione dell art.9 comma 2 bis D.L. n. 78/2010, come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, ai sensi del quale A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio ; la richiesta più nel dettaglio - si sostanzia in tre diversi quesiti:

in primo luogo, si chiede se la verifica del rispetto del suddetto limite sia da effettuarsi sul totale delle risorse ovvero distintamente per quelle stabili e per quelle variabili; in secondo luogo, se vadano considerate le risorse discendenti da somme non utilizzate nell esercizio precedente; in terzo luogo, se nel computo vadano o meno considerate le risorse variabili che specifiche norme di legge finalizzano all incentivazione, ex art. 15 comma 1 lett. k CCNL 1.4.1999. Ritenuto in DIRITTO Preliminarmente occorre verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità della richiesta di parere. Sotto il profilo soggettivo, la richiesta appare ricevibile, in quanto formulata dal Sindaco, organo che, ai sensi dell art. 50 del TUEL, ha la rappresentanza legale del Comune ed è pertanto legittimato a promuovere l attività consultiva della Corte dei Conti. Per orientamento consolidato, infatti, la mancata costituzione del Consiglio delle Autonomie Locali della Puglia (seppure istituito con Legge regionale n. 29 del 26/10/2006, rimasta, però, inattuata) non rappresenta elemento ostativo all ammissibilità della richiesta, poiché l art. 7, comma 8, della Legge n. 131/2003 usa la locuzione di norma, non precludendo, quindi, in assoluto, la possibilità di richiesta diretta da parte degli enti. Sotto il profilo oggettivo, occorre poi esaminare se ricorrano, nella fattispecie, i requisiti necessari perché possa essere attivata la funzione

consultiva della Sezione. E necessario, cioè, verificare se la questione prospettata dal Comune sia attinente alla materia della contabilità pubblica e se non siano presenti altri elementi che impediscano di rendere il parere di cui trattasi, atteso che la funzione consultiva intestata a questa Corte può essere espletata a condizione che le richieste di pareri abbiano ad oggetto questioni afferenti alla materia della contabilità pubblica; prospettino questioni di carattere generale, che non siano, cioè, finalizzate all adozione di specifici atti di gestione e che non riguardino provvedimenti già presi o attività già espletate; che il parere da rendere non interferisca con eventuali iniziative giudiziarie - attuali o potenziali - ovvero con altre funzioni intestate alla Corte stessa. Con riferimento al concetto di contabilità pubblica, il relativo perimetro è stato delimitato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti nell adunanza del 27.04.2004, come integrata con successiva deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009. L attività consultiva risulta così circoscritto alla sola attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l acquisizione delle entrate, l organizzazione finanziaria - contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli. Con riferimento al caso in esame, la questione attiene a profili interpretativi di recenti norme statali aventi come obiettivo il contenimento della spesa degli enti pubblici, integrando, pertanto, il requisito oggettivo della funzione consultiva. Trattasi inoltre di quesito dotato del carattere

della generalità ed astrattezza, riguardando l applicazione di norme di legge, ed afferente a quesiti non oggetto di iniziative giudiziarie, attuali o potenziali, di questo o di altro giudice. Occorre, infatti, evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con eventuali successive pronunce dei competenti organi della giurisdizione (ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria). Occorre ulteriormente premettere che la Sezione di Controllo Marche di questa Corte, con delibera n. 9/2011/PAR, ha sollevato una questione di massima, con richiesta di rimessione alle Sezioni Riunite, proprio concernente tra l altro - l esclusione, o meno, dal divieto di incremento previsto dall art. 9 commi 1 e 2 bis D.L. n. 78/2010 (conv. in Legge n. 122/20109) delle spese sussumibili nell art.15 comma 1 lett. K C.C.N.L. EE.LL. 1.4.99. Sullo specifico, relativo quesito di cui alla richiesta, dunque, la Sezione, in ossequio al principio di uniformità nell ambito dell attività consultiva, si riserva di rendere il parere all esito della pronuncia delle Sezioni Riunite. Sui primi due quesiti, al contrario, è possibile svolgere le seguenti considerazioni di merito. In ordine al primo quesito, se cioè la verifica del rispetto del limite sia da disporsi sul totale delle risorse ovvero distintamente per quelle stabili e per quelle variabili, sottolinea il Comune istante che la prima soluzione consentirebbe di incrementare la parte stabile del fondo a fronte di una corrispondente riduzione della parte variabile, con l effetto che, a

parità di risorse complessive, si registrerebbe una mutata consistenza tra risorse stabili e risorse variabili. A tale proposito può convenirsi sulla possibilità che la decurtazione del fondo, da effettuarsi in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, possa avvenire assumendo quale base di calcolo distintamente le risorse stabili (che, peraltro, sono le sole direttamente ed immediatamente correlate all effettiva massa salariale legata all organico in servizio dell ente) e quelle variabili, che per loro stessa natura sono correlate ad obiettivi di ampliamento/miglioramento dei servizi esistenti, anche se spesso correlate a stabili esigenze organizzative. Al riguardo, è comunque opportuno ricordare che la disposizione in esame risulta inserita in un complesso di norme volte a perseguire specifici obiettivi di riduzione della spesa pubblica attraverso manovre di contenimento della spesa di personale delle pubbliche amministrazioni; pertanto non potrà, in ogni caso, essere disatteso il senso della norma, di stretta interpretazione, riguardante il tetto massimo complessivo da non superare (quello cioè relativo all anno 2010). Il secondo quesito prospettato riguarda la questione se vadano considerate le risorse discendenti da somme non utilizzate nell esercizio precedente e come tali da reiscrivere nel fondo 2011, risorse che, asserisce il Comune, non rappresenterebbero un vero e proprio incremento delle risorse a carico del bilancio, bensì utilizzo di somme già destinate nel 2010 e mantenute nella gestione residui per vincolo di destinazione.

Evidenzia a tale proposito il Comune che la valutazione delle somme non spese nell anno precedente determinerebbe, di fatto, una riduzione delle risorse destinate nell anno 2011 al trattamento accessorio del personale. Con riferimento a tale specifico punto, il Collegio ritiene di convenire con la tesi secondo la quale dal tetto 2010 debbano rimanere esclusi i residui venutisi a determinare negli anni precedenti. Con ciò si intende che il legislatore, ancorando il monte-risorse raggiungibile nel 2011 al corrispondente importo dell anno 2010, ha inteso fissare un parametro certo, che dovrà dunque intendersi depurato da ogni aggiunta derivante da residui degli anni pregressi. I residui 2009, dunque, non potranno essere computati nel calcolo del tetto 2010; ragionando nella medesima direzione, dunque, anche i residui del 2010, da riportare nel 2011, non dovranno essere considerati. P.Q.M. Nelle esposte considerazioni è il parere di questa Sezione. Copia della presente deliberazione, sarà trasmessa, a cura del Direttore del Servizio di Supporto della Sezione, al Comune di Bisceglie. Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 12 luglio 2011. Il Relatore f.to Chiara Vetro Il Presidente f.to Raffaele Del Grosso Depositata in Segreteria il 21/07/2011 Il Direttore della Segreteria f.to Carmela Doronzo