DELIBERAZIONE N. 13/PAR/2010

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1 CORTE DEI CONTI LA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA Nella Camera di Consiglio del 31 marzo 2010, composta dai magistrati: Dott. Vittorio Lomazzi Dott. Luca Fazio D.ssa Stefania Petrucci Dott. Marcello Iacubino Dott. Marco Di Marco Presidente Primo Referendario Primo Referendario Referendario Referendario - relatore ha assunto la seguente DELIBERAZIONE N. 13/PAR/2010 sulla richiesta di parere n. 05/R in data 11 febbraio 2010 formulata dal Sindaco del Comune di Acquarica del Capo (LE) pervenuta in data 22/02/2010; Vista l ordinanza n. 6/10 dell 11/03/2010 con la quale è stata convocata la Sezione Regionale di Controllo per il giorno 31/03/2010; udito il relatore Referendario Dott. Marco Di Marco; Ritenuto in FATTO Il comune di Acquarica del Capo (LE), con la nota indicata in epigrafe, ha formulato richiesta di parere, ai sensi dell articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 concernente l applicazione dell istituto dell indennità di fine mandato spettante al sindaco ai sensi del D.M. n. 119 del 4 aprile

2 L ex sindaco del Comune, rimasto in carica dal giugno 2004 al giugno 2009, ha infatti percepito, alla fine del mandato elettorale, un indennità calcolata sulla base dell indennità spettante in astratto ai sensi del citato DM 119/00. Il Comune di Acquarica del Capo rileva che in ordine alle modalità di calcolo dell indennità in parola si sono registrati orientamenti contrastanti: da un lato l ANCI Associazione Nazionale Comuni d Italia secondo la quale la base di calcolo per la determinazione dell indennità di fine mandato è rappresentata dall indennità di funzione dell ultima mensilità spettante a norma del DM 119/00; dall altro lato la Corte dei Conti Sez. Reg. Controllo Piemonte, il Consiglio di Stato e il Ministero dell Interno che hanno affermato che l indennità di fine mandato deve essere commisurata al compenso effettivamente corrisposto al sindaco. Con la nota in epigrafe il Comune richiede alla Sezione autorevole parere in relazione alla applicazione concreta dell istituto dell indennità di fine mandato che sta registrando sul territorio comportamenti differenti proprio in virtù del fatto che l ANCI ha fortemente contrastato l orientamento ministeriale, autorevolmente supportato dal Consiglio di Stato. DIRITTO 1. La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall art. 7, comma 8, della Legge n. 131/2003 che dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano 2

3 chiedere alle dette Sezioni regionali di controllo pareri in materia di contabilità pubblica. Preliminarmente occorre verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità della richiesta di parere. 2. Sotto il profilo soggettivo la richiesta di parere in esame è stata formalizzata dal sindaco del Comune e quindi dall organo che ai sensi dell art. 50 del TUEL ha la rappresentanza legale dell ente ed è pertanto ammissibile sotto il profilo soggettivo. Non può al riguardo ritenersi di ostacolo a detta ricevibilità la mancanza nella Regione Puglia del Consiglio delle Autonomie Locali, organo di consultazione tra la Regione stessa e gli Enti locali - previsto dall art. 123 della Costituzione, come modificato dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18/10/ con funzione di filtro per le richieste di parere da sottoporre alle Sezioni Regionali di controllo dal momento che tale organo, pur se istituito nella Regione Puglia istituito ai sensi della L. R. n. 29 del 26 ottobre 2007 non risulta ancora operante. 3. Sotto il profilo oggettivo si deve rilevare che l esercizio della funzione consultiva della Corte è ammessa, ai sensi dell art. 7, comma 7 della L. 131/03 nella sola materia di contabilità pubblica. L ambito oggettivo di tale locuzione è stato individuato dalla Sezione Autonomie nell atto di indirizzo del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l esercizio dell attività consultiva e successivamente precisato con deliberazione n. 5/

4 In tali sedi è stato chiarito che bisogna privilegiare un interpretazione restrittiva di materia di contabilità pubblica che deve essere riferita alle sole attività contabili in senso stretto. In altre parole, ancorché la materia della contabilità pubblica non possa ridursi alla sola tenuta delle scritture contabili ed alla normativa avente ad oggetto le modalità di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese, essa non può investire qualsiasi attività degli enti che abbia comunque riflessi di natura finanziariapatrimoniale. Ciò non solo rischierebbe di vanificare il limite oggettivo imposto dal legislatore alla funzione consultiva della Corte, ma comporterebbe l estensione dell attività delle Sezioni regionali a tutti i vari ambiti dell azione amministrativa con l ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali. L oggetto dell attività consultiva deve pertanto essere circoscritta alla sola attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l acquisizione delle entrate, l organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli. Sotto questo profilo l art. 10 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119 definisce un particolare aspetto dello Status degli amministratori locali (quello della indennità di fine mandato) disciplinato, in termini generali, dalla Parte I Titolo III Capo IV del D. Lgs. 267/00 (rubricato, per l appunto, Status degli amministratori locali ). 4

5 Il citato art. 10 del DM 119/00 - in aderenza a quanto stabilito nell art. 82, comma 8, lett. f) del TUEL - prevede che alla fine del mandato l'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno. Il Collegio, come già avuto occasione di affermare in precedenti pronunce (cfr. Del. Sez. Reg. Controllo Puglia n. 41 del ) ed in mancanza di idonee motivazioni per discostarsi dal precedente orientamento, ritiene che la materia afferente lo status giuridico ed economico degli amministratori, nonostante le inevitabili implicazioni attinenti la spesa pubblica, esula dalla materia della contabilità così come deve essere correttamente intesa alla luce dei richiamati atti di indirizzo della Sezione autonomie del 2004 e del Infatti le norme di legge (e di regolamento) che definiscono lo Status di sindaci e di amministratori locali riconoscono, a chi è chiamato a svolgere funzioni elettive, una serie di diritti riconducibili, per lo più, a diritti di rango costituzionale quali la libertà di accesso alle cariche elettive e il diritto di avere assicurati il tempo necessario all adempimento delle funzioni ricoperte (art. 51 Cost.). Tutte le questioni relative alla spettanza e/o alla misura di tali diritti non possono pertanto essere riferite alla materia della contabilità pubblica poiché trattasi di questioni relative alla disciplina sostanziale che precede la fase della gestione contabile delle spese e sulla quale la Sezione non è 5

6 tenuta ad esprimersi (cfr. delibera Sezione Reg. Controllo Puglia n. 16/2008). Pertanto, il quesito sottoposto all esame di questa Sezione, essendo rivolto a definire le corrette modalità di calcolo dell indennità di fine mandato spettante al sindaco ex art. 10 D.M. 119/00, è da ritenere inammissibile sotto il profilo oggettivo. 4. Sussiste infine, un ulteriore profilo di inammissibilità poiché, per consolidato orientamento delle Sezioni Regionali di Controllo, fatto proprio anche da questa Sezione, la funzione consultiva deve esercitarsi in via prodromica rispetto alle scelte discrezionali degli Enti (Deliberazioni Sezione Regionale di Controllo per la Puglia n. 44/PAR/09 del ; n. 9/PAR/2008 del 29/04/2008). Al contrario il quesito oggetto della presente deliberazione è stato sottoposto alla Sezione successivamente alla liquidazione e al pagamento dell indennità di fine mandato all ex sindaco. Ne consegue che l eventuale esercizio della funzione consultiva in presenza di un provvedimento già formalmente emanato potrebbe tramutarsi in una verifica postuma della legittimità di un provvedimento amministrativo cui sono conseguiti oneri a carico della finanza pubblica determinando possibili interferenze con la funzione giurisdizionale ordinaria o amministrativa (eventualmente attenuando o aggravando posizioni di responsabilità), ovvero con la stessa funzione di controllo intestata alla Corte (prefigurando soluzioni non conciliabili con eventuali successive pronunce specifiche di questa stessa Sezione di Controllo). 6

7 Né d altra parte vale a superare le considerazioni appena svolte il paventato ricorso all istituto dell autotutela rispetto al quale la richiesta di parere risulterebbe preventiva. Infatti la verifica dell illegittimità del provvedimento di liquidazione dell indennità (che costituisce il presupposto per il legittimo esercizio del potere di annullamento in autotutela) esula chiaramente dalla materia della contabilità pubblica. Quanto sopra lascia, ovviamente, impregiudicata la possibilità per l Ente ove ne ritenga sussistenti i presupposti di agire in via amministrativa per il recupero della somma indebitamente corrisposta al ex amministratore, nonché lo specifico obbligo di denuncia al competente Procuratore Regionale (stabilito dall art. 53 del RD 1214/34 e dall art. 20 DPR 3/57) dalla cui inosservanza scaturisce la responsabilità dei soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia stessa (art. 1, comma 3 della L. 20/94). P.Q.M. La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Puglia dichiara inammissibile la richiesta di parere di cui in narrazione. Copia della presente sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria all Amministrazione che ne ha fatto richiesta. Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 31 marzo Il Relatore f.to Marco Di Marco Il Presidente f.to Vittorio Lomazzi Depositata in Segreteria il 1/04/2010 Il Direttore della Segreteria f.to Carmela Doronzo 7

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