REGOLAMENTO REGIONALE 24 ottobre 2008, n. 16. Disciplina delle Strutture Ricettive Extralberghiere.



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REGOLAMENTO REGIONALE 24 ottobre 2008, n. 16. Disciplina delle Strutture Ricettive Extralberghiere. Il presente regolamento stabilisce gli indirizzi per assicurare livelli minimi di uniformità sul territorio regionale nella disciplina dei procedimenti finalizzati alla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere e al rilascio delle autorizzazioni per l esercizio delle relative attività, anche ai fini della semplificazione amministrativa. (Definizioni): a) affittacamere b) ostelli per la gioventù c) case e appartamenti per vacanze d) case per ferie e) alloggio e prima colazione f) alberghi diffusi g) rifugi montani Affittacamere Strutture ricettive composte da non più di sei camere, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile, collegati funzionalmante tra loro, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari. L utilizzo degli appartamenti a tale scopo non comporta il cambio di destinazione d uso ai tini urbanistici; Case e appartamenti per vacanze Immobili arredati per l affitto ai turisti, esclusa la somministrazione di alimenti e bevande. Nonché, di offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni. con contratti aventi validità non inferiore a tre giorni e non superiore ai tre mesi consecutivi. Le gestioni di case ed appartamenti per vacanze si distinguono nelle seguenti tipologie: 1) in forma non imprenditoriale, per la gestione occasionale di una o due case o appartamenti per vacanze; 2) in forma imprenditoriale, per la gestione non occasionale ed organizzata di tre o più case o appartamenti per vacanze. Case per ferie Strutture ricettive attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone singole o di gruppi, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gestite al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali. da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, o sportive, nonché, da altri enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari. Alloggio e prima colazione o Bed and breakfast E il servizio offerto da parte di coloro che nell abitazione hanno residenza e domicilio e mettono a disposizione degli alloggiati delle camere con relativi posti letto. Tale servizio svolto con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, con un periodo di inattività pari almeno a sessanta giorni l anno anche non consecutivi, ridotti a trenta giorni l anno in Comuni sprovvisti di altre strutture ricettive, in un massimo di tre camere con non più di sei posti letto, comprende la prima colazione

ed è assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare. In ogni caso il soggiorno e il pernottamento non può essere superiore a novanta giorni. Le strutture per l esercizio del servizio di alloggio e prima colazione o bed and breakfast devono possedere i seguenti requisiti minimi funzionali e strutturali: a) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento; b) capacità ricettiva della camera non superiore ai limiti previsti dal presente regolamento anche secondo i parametri di cui all allegato A2 del Regolamento Regionale 24 ottobre 2008 n. 16 (consultabile sul sito internet www.regione.lazio.it) c) camere dotate di porta e finestra, arredate con almeno un letto, un comodino con abatjour, una sedia per ogni ospite, un armadio, un cestino porta rifiuti, nonché di una tenda oscurante nel caso di finestre senza imposte; d) somministrazione della prima colazione consistente in cibi e bevande senza manipolazione da parte del gestore, in orario stabilito con la famiglia: e) riordino e pulizia quotidiana dei locali f) cambio delle lenzuola e della biancheria da bagno almeno due volte alla settimana e comunque ad ogni cambio dell ospite; g) presenza di una cassetta contenente materiale di primo soccorso e di un estintore Classificazione delle strutture La classificazione delle strutture è effettuata dalla provincia competente per territorio e costituisce una delle condizioni necessarie per il rilascio dell autorizzazione di cui all articolo 26 della L.r.13/2007. Procedure per la classificazione 1. Il titolare o il gestore della struttura ricettiva presenta alla provincia competente per territorio, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla stessa, (per ulteriori chiarimenti contattare A.P.T. ufficio strutture ricettive tel. 06 42138220) domanda per l attribuzione della classifica, nonché per il riconoscimento di una delle specificazioni aggiuntive di cui all articolo 3, allegando la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti per il livello di classificazione o per la specificazione aggiuntiva richiesta. 2. La provincia, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda provvede all attribuzione della classifica e al riconoscimento della specificazione aggiuntiva richiesta. 3. La provincia comunica all interessato e al comune in cui è situata la struttura, la classificazione attribuita e la specificazione aggiuntiva riconosciuta nonché le eventuali variazioni delle stesse. 4. Decorso il termine di cui al comma 2, il silenzio dell amministrazione provinciale equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, ai sensi dell articolo 20 comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche. Per la classificazione fare riferimento agli allegati A1, A2, di seguito riportati in formato pdf, e gli allegati A3, A4, A5, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 41 del 7 novembre 2008 consultabile sul sito internet www.regione.lazio.it o sul sito www.aptprovroma.it AUTORIZZAZIONE La domanda di rilascio dell autorizzazione all esercizio delle attività disciplinate dal regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 16 è presentata allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) del comume di Monterotondo e contiene:

a) la denominazione e l ubicazione della struttura; b) le generalità del soggetto titolare o gestore della struttura; c) l indicazione della capacità ricettiva della struttura, dei servizi complementari offerti, dal periodo di apertura stagionale o annuale, nonché, dell eventuale servizio di somministrazione di alimenti e bevande; d) la classificazione attribuita nonche la specificazione aggiuntiva eventualmente riconosciuta Alla domanda sono allegati i seguenti documenti a) la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche, che attesti l assenza delle cause ostative di cui agli articoli 11, 12 e 92 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e all articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modifiche nonché il possesso, ove necessario, degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di somministrazione di alimenti e bevande; b) l atto costitutivo e lo statuto, esclusivamente per le società; c) l atto costitutivo con l indicazione della finalità dell ente, dell associazione senza scopo di lucro e dell ente religioso, nonché dello statuto se esistente; d) la planimetria dell unità immobiliare o della porzione immobiliare o dell immobile, sottoscritta da un tecnico iscritto all albo o ordine professionale, in scala 1:50 o 1:100, con indicazione della superficie utile dei vani, dell altezza, del numero dei posti letto, dei vani comuni, dei vani riservati e delle eventuali aree di pertinenza; e) la documentazione idonea a dimostrare la disponibilità dei locali, quali, in particolare, gli atti di compravendita, locazione, usufrutto, incluso l atto di assenso a firma autentica del proprietario o usufruttuario se diverso dal dichiarante, nonché. in caso di comproprietà, l atto di assenso di tutti i comproprietari; f) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal richiedente attestante la conformità urbanistica e catastale alla normativa vigente; g) la certificazione rilasciata da soggetto abilitato sulla conformità delle strutture ricettive e dei relativi impianti alla normativa vigente in materia di igiene, sicurezza e prevenzione incendi; h) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che specifichi e circoscriva, per le sole case per ferie, la categoria e/o il tipo di utenti cui è rivolta l ospitalità; i) le ricevute comprovanti il pagamento di eventuali imposte qualora dovute; l) regolamento interno della struttura se previsto, da esporre all ingresso dell immobile ed in ogni camera; m) documento attestante la stipula di apposita assicurazione per i rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti; n) per i bed and breakfast, nel caso di immobile facente parte di un edificio composto da più unità immobiliari, attestazione della comunicazione formale. attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno, all amministratore dell assemblea condominiale, dell attività che si intende avviare. Il comune, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, provvede al rilascio dell autorizzazione. Decorso tale termine il silenzio dell amministrazione comunale equivale a provvedimento di accoglimento della domanda ai sensi dell articolo 20 comma l, della legge 241/1990, e successive modifiche. In caso di subentro nella titolarita o nella gestione dell attività ricettiva qualora non vengano apportate modifiche strutturali e risulti confermata la classificazione precedentemente assegnata, l autorizzazione è sostituita dalla denuncia di inizio attività.

Il titolare o il gestore della struttura provvede a comunicare al comune ogni variazione degli elementi contenuti nell autorizzazione o contenuti nella denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima del verificarsi delle variazioni stesse. Il titolare o il gestore della struttura è tenuto, altresì, a comunicare al comune le eventuali modifiche dei periodi di chiusura e i periodi di apertura e chiusura straordinaria in concomitanza di eventi particolari almeno trenta giorni prima del verificarsi degli eventi stessi. Il comune rilascia apposita autorizzazione nei quindici giorni successivi alla data di ricezione della suddetta comunicazione. In occasione di particolari eventi non prevedibili è possibile effettuare la comunicazione anche il giorno stesso della chiusura. Rinnovo dell autorizzazione L autorizzazione, anche per i complessi ad attività stagionale. per gli anni successivi al rilascio, si considera rinnovata fermo restando la sussistenza delle condizioni previste per il rilascio e previo pagamento delle tasse eventualmente dovute a qualsiasi titolo. Denominazione - La denominazione delle strutture non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive alberghiere, extralberghiere o all aria aperta, presenti nel territorio provinciale, fatte salve le denominazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. - E vietato assumere e/o pubblicizzare denominazioni che facciano riferimento ad altre tipologie di strutture ricettive diverse da quella di appartenenza. REGE LAMENTO REGIONALE 24 ottobre 2008, n. 17. Strutture ricettive alberghiere 1. Sono strutture ricettive alberghiere, di seguito denominate strutture: a) gli alberghi; b) Le residenze turistico-alberghiere; c) i motels. Alberghi sono le strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria. con servizi centralizzati, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere, suites, o appartamenti, ubicati in uno o più stabili o in parti di stabile o dipendenze, site in una unica area omogenea dì pertinenza. Tali strutture sono composte da non meno di sette camere, adibite al pernottamento degli ospiti, con un minimo di dodici posti letto, nelle quali sono forniti alloggio, eventualmente prima colazione e servizi accessori. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative. costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 20 per cento di quella complessiva dell esercizio. Residenze turistico-alberghiere (residences) sono strutture aperte al pubblico a gestione unitaria che forniscono, per un soggiorno della durata minima di tre giorni, alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina. Tali strutture sono composte da non meno di sette appartamenti o mini appartamenti, adibiti al pernottamento degli ospiti, con un minimo di quindici posti letto, nelle quali sono forniti alloggio ed altri eventuali servizi accessori centralizzati. Nei residences è consentita la presenza di camere, con il vano soggiorno e senza il servizio autonomo di cucina, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 20 per cento di quella complessiva dell esercizio.

Motels sono strutture aventi le stesse caratteristiche degli alberghi e ubicate nelle vicinanze di grandi vie di comunicazione o di porti e approdi turistici, particolarmente attrezzate per la sosta e l assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, alle quali assicurano, quali servizi complementari, i servizi di autorimessa e di rimessaggio per almeno il 50 per cento delle camere di cui dispongono nonché uno standard minimo di assistenza meccanica, di riparazione automezzi e di rifornimento carburanti. Tali strutture sono composte da non meno di sette camere, adibite al pernottamento degli ospiti, con un minimo di dodici posti letto, con servizio di prima colazione, servizio bar ed eventuali altri servizi accessori. Le unità immobiliari adibite a strutture ricettive possiedono la relativa destinazione d uso ai fini urbanistici e catastali. Classificazione delle strutture 1. La classificazione delle strutture è effettuata dalla provincia competente per territorio e costituisce una delle condizioni necessarie per il rilascio dell autorizzazione di cui all articolo 26 della L.r.13/2007. Procedure per la classificazione 1. Il titolare o il gestore della struttura ricettiva presenta alla provincia competente per territorio, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla stessa, (per ulteriori chiarimenti contattare A.P.T. ufficio strutture ricettive tel. 06 42138220) domanda per l attribuzione della classifica, nonché per il riconoscimento di una delle specificazioni aggiuntive di cui all articolo 3, allegando la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti per il livello di classificazione o per la specificazione aggiuntiva richiesta. 2. La provincia, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda provvede all attribuzione della classifica e al riconoscimento della specificazione aggiuntiva richiesta. 3. La provincia comunica all interessato e al comune in cui è situata la struttura, la classificazione attribuita e la specificazione aggiuntiva riconosciuta nonché le eventuali variazioni delle stesse. 4. Decorso il termine di cui al comma 2, il silenzio dell amministrazione provinciale equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, ai sensi dell articolo 20 comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche. Per la classificazione fare riferimento agli allegati A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 41 del 7 novembre 2008 consultabile sul sito internet www.regione.lazio.it o sul sito www.aptprovroma.it Autorizzazione all esercizio delle attività La domanda di rilascio dell autorizzazione all esercizio delle attività è presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del comune di Monterotondo, con i seguenti allegati: a) la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 200, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche, che attesti l assenza delle cause ostative di cui agli articoli 11. 12 e 92 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931. n.773 e all articolo10 della legge 31maggio, 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modifiche nonché il possesso, ove necessario, degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di somministrazione di alimenti e bevande; b) l atto di assenso del titolare della struttura, qualora diverso dal gestore:

c) l atto costitutivo della società ed il verbale dell assemblea dei soci con il quale si autorizza il legale rappresentante o un suo delegato, a richiedere l autorizzazione all esercizio delle attività; d) atti comprovanti la disponibilità dei locali in cui si svolge l attività ricettiva; e) una dichiarazione asseverata da tecnici abilitati, attestante la conformità della struttura e dell impiantistica alla normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, ambientale, igienicosanitaria e di sicurezza ed, in particolare, quella relativa: 1) al superamento delle barriere architettoniche; 2) alla prevenzione degli incendi, per le strutture con una capacità ricettiva superiore ai 25 posti letto; 3) al rispetto dei limiti acustici; 4) alle norme igienico sanitarie; 5) alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; f) planimetria anch essa asseverata da tecnici abilitati, da allegare alla dichiarazione di cui alla lettera e), redatta in scala opportuna, con l indicazione della superficie utile, la destinazione d uso di ogni vano, l altezza ed il numero dei posti letto; g) copia della domanda per l attribuzione della classificazione presentata alla provincia competente; h) nel caso sia prevista l attività di somministrazione di bevande ed alimenti alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura in occasione di manifestazioni e di convegni organizzati, copia della dichiarazione di inizio di attività presentata ai sensi della deliberazione della Giunta regionale del 16 maggio 2006 n. 275 concernente l approvazione delle linee guida applicative del Regolamento CE n. 85212004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull igiene dei prodotti alimentari. REGE LAMENTO REGIONALE 24 ottobre 2008, n. 19. AUTORIZZAZIONE ALL ESERCIZIO DELLE AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO Per il rilascio dell autorizzazione all apertura delle agenzie di viaggi e turismo e all esercizio delle relative attività, di cui all articolo 35 della L.R.13/2007, il titolare dell agenzia, o il legale rappresentante della società, presenta domanda di autorizzazione alla provincia nel cui territorio ha sede l agenzia. La domanda, in particolare, indica: a) la denominazione dell agenzia di viaggi e turismo, che comunque non può far riferimento alla denominazione di comuni, isole o regioni italiane e, in subordine, ulteriori denominazioni, che non siano uguali o simili ad altre adottate da agenzie già operanti nel territorio nazionale o comunque tali da ingenerare confusione; b) le generalità e la cittadinanza del titolare, se persona fisica, o, per le società. la denominazione, la ragione sociale nonché il legale rappresentante; c) indicazione del codice fiscale o della partita IVA: d) le attivita che si intendono svolgere tra quelle indicate all articolo 2 nonché le ulteriori attività di cui all articolo 3 del Regolamento Regionale 24 ottobre 2008, n. 19 ; e) l ubicazione dei locali; f) per le agenzie che svolgono la loro attività all interno di porti. aeroporti, stazioni ferroviarie e di autolinee, il titolo attestante la disponibilità di locali separati da quelli in cui nella struttura stessa, si svolgono altre attivita ; a tal riguardo si considerano locali indipendenti uffici, box, ambienti di ogni genere, anche se utilizzati per diverse attività turistiche purché fisicamente delimitati ed idonei ad essere inequivocabilmente identificabili con insegne e accessi separati all interno della struttura portuale o della stazione; g) la persona preposta alla direzione tecnica dell agenzia, se diversa dal titolare o dal legale rappresentante.

. Alla domanda è allegata la seguente documentazione: a) la copia autenticata dell atto costitutivo della società per le imprese in tal forma costituite e certificato dì iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria. Artigianato e Agricoltura; b) il certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti estesi, in caso di società, anche agli amministratori della stessa, o relativa autocertificazione ove consentita dalla normativa vigente; c) il certificato del Tribunale attestante che nei confronti dei titolare della ditta individuale ovvero degli amministratori, in caso di società, non pendono procedure fallimentari o concorsuali, ovvero autocertificazione sostitutiva, ove consentita dalla normativa vigente. ELENCO REGIONALE DELLE AGENZIE SICURE Le agenzie di viaggi e turismo. operanti nella Regione Lazio, già iscritte negli elenchi di cui all articolo 32, comma 2 della L.R. 13/2007 e che adottano un disciplinare che garantisca un alto livello nell organizzazione e nella sicurezza dei servizi offerti e il rispetto del turismo etico, nell ambito dell attività di vendita diretta al pubblico, possono richiedere, ai sensi dell articolo 37 della L.R. 13/2007 l iscrizione all elenco regionale delle agenzie sicure. di seguito denominato elenco regionale. Il titolare dell agenzia di viaggi e turismo, o il legale rappresentante della società, interessata all iscrizione nell elenco regionale, presenta alla Direzione regionale competente in materia di turismo apposita domanda redatta utilizzando la modulistica di cui all Allegato A del Regolamento Regionale 24 ottobre 2008, n. 19. Modulistica per la presentazione delle domande. scaricabile sul sito internet www.regione.lazio.it