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C.O.N.I. F E D E R A Z I O N E I T A L I A N A G I U O C O H A N D B A L L P a l l a m a n o UFFICIO ATTIVITA AGONISTICA GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE DELIBERE C.D.R. C.A.F. COMUNICATO UFFICIALE N. 61 del 05.06.2012

COMUNICATO UFFICIALE N. 61 DEL 5 GIUGNO 2012 Pag. 1 CAMPIONATO UNDER 20 MASCHILE FINALE NAZIONALE ODERZO 01-03.06.2012 Girone A 01-02.06.12 TRIESTE BRIXEN 37 17 PRESSANO ROMAGNA 29 35 BRIXEN PRESSANO 28 25 ROMAGNA TRIESTE 24 32 TRIESTE PRESSANO 25 20 BRIXEN ROMAGNA 28 33 0025 TRIESTE 3 3 0 0 94 61 9 0 0612 ROMAGNA 3 2 0 1 92 89 6 0 0034 BRIXEN 3 1 0 2 73 95 3 0 0338 PRESSANO 3 0 0 3 74 88 0 0 Girone B 01-02.06.12 S. CAMILLO IMPERIA CASALE 30 20 LENO S. CAMILLO IMPERIA 43 23 CASALE LENO 18 23 2906 LENO 2 2 0 0 66 41 6 0 2541 S. CAMILLO IMPERIA 2 1 0 1 53 63 3 0 2234 CASALE 2 0 0 2 38 53 0 0 Girone C 01-02.06.12 CONVERSANO CAMERANO 53 36 ODERZO CAPUA 40 25 CAPUA CONVERSANO 34 43 CAMERANO ODERZO 18 53 CAMERANO CAPUA 30 40 CONVERSANO ODERZO 26 34 2805 ODERZO 3 3 0 0 127 69 9 0 0049 CONVERSANO 3 2 0 1 122 104 6 0 3456 CAPUA 3 1 0 2 99 113 3 0 0575 CAMERANO 3 0 0 3 84 146 0 0

COMUNICATO UFFICIALE N. 61 DEL 5 GIUGNO 2012 Pag. 2 Girone D 01-02.06.12 TAVARNELLE GAETA 31 21 CITTA S. ANGELO TAVARNELLE 31 23 GAETA CITTA S. ANGELO 23 27 3081 CITTA S. ANGELO 2 2 0 0 58 46 6 0 1460 TAVARNELLE 2 1 0 1 54 52 3 0 0017 GAETA 2 0 0 2 44 58 0 0 Semifinali 02.06.12 TRIESTE LENO 49 24 ODERZO CITTA S. ANGELO 27 22 Finale 3-4 posto 03.06.12 LENO CITTA S.ANGELO 30 29 Finale 1-2 posto 03.06.12 TRIESTE ODERZO 31 21 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA: CONVERSANO - ODERZO Gregorino Alessandro (Conversano): è squalificato fino a tutto giorno 2 Novembre 2012 per aver, al termine della gara, tenuto un comportamento antisportivo nei confronti del pubblico e successivamente per aver dato una spallata ad un direttore di gara(ex art. 16 comma 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina Il Giudice Sportivo Nazionale Avv. Salvatore Orefice

COMUNICATO UFFICIALE N. 61 DEL 5 GIUGNO 2012 Pag. 3 CAMPIONATO UNDER 16 MASCHILE Girone A 01-02.06.12 FINALE NAZIONALE FASANO 01-03.06.2012 SECCHIA RUBIERA POGGIBONSESE 42 22 JUNIOR FASANO SECCHIA RUBIERA 28 33 POGGIBONSESE JUNIOR FASANO 23 37 3580 SECCHIA RUBIERA 2 2 0 0 75 50 6 0 0753 JUNIOR FASANO 2 1 0 1 65 56 3 0 3159 POGGIBONSESE 2 0 0 2 45 79 0 0 Girone B 01-02.06.12 COLOGNE MORI 31 22 TEAM H. ALCAMO COLOGNE 25 28 MORI TEAM H. ALCAMO 22 24 1167 COLOGNE 2 2 0 0 59 47 6 0 3258 TEAM H. ALCAMO 2 1 0 1 49 50 3 0 1688 MORI 2 0 0 2 44 55 0 0 Girone C 01-02.06.12 BRIXEN GIOVANILE TERAMO 38 24 CALABRIA CROTONE BRIXEN 13 28 GIOVANILE TERAMO CALABRIA CROTONE 31 22 0034 BRIXEN 2 2 0 0 66 37 6 0 2086 GIOVANILE TERAMO 2 1 0 1 55 60 3 0 0699 CALABRIA CROTONE 2 0 0 2 35 59 0 0 Semifinali 05.06.10 JUNIOR FASANO COLOGNE 32 26 BRIXEN SECCHIA RUBIERA 24 37 Finale 3-4 posto 06.06.10 COLOGNE BRIXEN 33 24 Finale 1-2 posto 06.06.10 JUNIOR FASANO SECCHIA RUBIERA 36 39

COMUNICATO UFFICIALE N. 61 DEL 5 GIUGNO 2012 Pag. 4 CAMPIONATO UNDER 16 FEMMINILE FINALE NAZIONALE CASSANO MAGNAGO-CARNAGO 01-03.06.2012 Girone A 01-02.06.12 GROSSETO MEZZOCORONA 23 06 CASSANO MAGNAGO CASSA RURALE PONTINIA 22 16 CASSA RURALE PONTINIA GROSSETO 26 10 MEZZOCORONA CASSANO MAGNAGO 10 30 CASSA RURALE PONTINIA MEZZOCORONA 29 07 CASSANO MAGNAGO GROSSETO 18 11 2830 CASSANO MAGNAGO 3 3 0 0 70 37 9 0 1830 CASSA RURALE PONTINIA 3 2 0 1 71 39 6 0 2393 GROSSETO 3 1 0 2 44 50 3 0 0095 MEZZOCORONA 3 0 0 3 23 82 0 0 Girone B 01-02.06.12 MEUSBURGER BRUNECK AMATORI CONVERSANO 34 22 SASSARI MEUSBURGER BRUNECK 07 26 AMATORI CONVERSANO SASSARI 27 10 3090 MEUSBURGER BRUNECK 2 2 0 0 60 29 6 0 1672 AMATORI CONVERSANO 2 1 0 1 49 44 3 0 3018 SASSARI 2 0 0 2 17 53 0 0 Girone C 01-02.06.12 GIOVANILE TERAMO OLIMPICA DOSSOBUONO 11 25 CAMERANO MARCONI JUMPERS 07 39 OLIMPICA DOSSOBUONO CAMERANO 60 04 MARCONI JUMPERS GIOVANILE TERAMO 24 11 GIOVANILE TERAMO CAMERANO 44 05 OLIMPICA DOSSOBUONO MARCONI JUMPERS 30 16 3310 OLIMPICA DOSSOBUONO 3 3 0 0 115 31 9 0 0893 MARCONI JUMPERS 3 2 0 1 79 48 6 0 2086 GIOVANILE TERAMO 3 1 0 2 66 54 3 0 0575 CAMERANO 3 0 0 3 16 143 0 0

COMUNICATO UFFICIALE N. 61 DEL 5 GIUGNO 2012 Pag. 5 Semifinali 02.06.12 OLIMPICA DOSSOBUONO CASSA RURALE PONTINIA 20 15 CASSANO MAGNAGO MEUSBURGER BRUNECK 16 14 Finale 3-4 posto 03.06.12 CASSA RURALE PONTINIA MEUSBURGER BRUNECK 19 24 Finale 1-2 posto 03.06.12 OLIMPICA DOSSOBUONO CASSANO MAGNAGO 17 30

COMUNICATO UFFICIALE N. 61 DEL 5 GIUGNO 2012 Pag. 6 MODALITA' DI RISCOSSIONE DELLE AMMENDE (Vademecum pag.48) Il Giudice Sportivo Nazionale letta la comunicazione della Segreteria Generale riguardante le Società che non hanno effettuato il pagamento delle ammende entro 30 giorni dalla data del comunicato ufficiale, mettendo in atto la procedura della diffida, APPLICA una penale pari al 50% dell'importo originario alle Società in elenco: 1206 CELLINI 250,00 (Com.Uff. 54 del 02.05.2012) + 125,00 (penale 50%) IMPORTO TOTALE 375,00 3080 TERAMO 500,00 (Com.Uff. 54 del 02.05.2012) + 250,00 (penale 50%) IMPORTO 750,00 + Tassa gara 1.000,00 IMPORTO TOTALE 1.750,00 La Società dovrà provvedere al pagamento dell'importo complessivo nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i 15 giorni, depositando (anche a mezzo fax o e-mail) in Federazione la documentazione attestante l avvenuto pagamento. Il Giudice Sportivo Nazionale Avv. Salvatore Orefice

COMUNICATO UFFICIALE N. 61 DEL 5 GIUGNO 2012 Pag. 7 COMMISSIONE DISCIPLINARE RICORSI Seduta del 18.05.2012 Deferimento del Procuratore Federale nei confronti dei Sigg. DI BLASI Antonio, CARDACI Salvo, SPADARO Filippo, PIFFER Alice, SAVOCA Marta, PRISA Giusi Anna, ROMEO Victoria, TRUSCELLO Denise, CHERONE Sofia, CAVENAGHI Michela, MILADINOVIC Natasa, CEKLIC Ljubica, MEDJEDOVIC Biljana, KOVACEVIC Dragana, TRIOLO Rosaria, ACOSTA Maria Emilia e della Società HANDBALL CLUB MESSANA. /-----------------------------------------------------------------/ La Commissione Disciplinare Ricorsi: Visto l atto di deferimento del Procuratore Federale; PREMESSO che, a seguito di un comunicato ufficiale emesso dal Consiglio Direttivo della Società HANDBALL CLUB MESSANA, datato 19 gennaio 2012 e, contenente una lettera a firma di tutte le atlete della predetta Società sportiva, la Procura Federale, stante il contenuto di quanto riportato sia nel comunicato che nella lettera, esperiva un indagine consistita nel reperimento della documentazione afferente i fatti riportati nei suddetti comunicati. Il Procuratore Federale, inoltre, convocava in data 20 gennaio 2012 le atlete tesserate richiedendo, in data 21 febbraio 2012, la consegna, ex art. 31 del Regolamento Organico, delle certificazioni mediche attestanti l idoneità all attività sportiva di queste ultime. PREMESSO che, alla predetta convocazione disposta dalla Procura Federale nessuna delle atlete della Società HANDBALL CLUB MESSANA si presentava e che anche la richiesta del 25 gennaio 2012 rimaneva inevasa. La Società sportiva, infatti, in entrambe le occasione faceva presente che non era possibile ottemperare all invito formulato dalla Procura Federale in ragione delle difficoltà economiche in cui la stessa versava, richiedendo, al contempo, che l audizione delle giocatrici venisse eseguita non presso la sede della Federazione e della relativa procura a Roma, bensì a Messina. PREMESSO che dai documenti acquisti dallo stesso Ufficio della Procura, risultava che nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2011 ed il 24 febbraio 2012 erano stati pubblicati sul sito ufficiale della società diversi comunicati e/o dichiarazioni rilasciate sia dal dirigente della HANDBALL CLUB MESSANA, signor Antonio DI BLASI, che dall allenatore Salvo Cardaci, che, infine, dal Presidente Filippo SPADARO. In particolare, i suddetti documenti risultavano contenenti dichiarazioni riconducibili a fattispecie di violazione della normativa federale. In particolare, in ordine a tali violazioni contenute nelle suddette comunicazioni, il Procuratore Federale rilevava che - il tesserato Antonio DI BLASI aveva, ripetutamente, proferito espressioni gravemente lesive dell onorabilità degli organi della Federazione anche attraverso gli organi di stampa (comunicazione del 15 ottobre 2011 sito ufficiale della Società ripresa da Messina Sportiva e dalla Gazzetta del Sud); - il tesserato Salvo CARDACI, allenatore della HANDBALL CLUB MESSANA aveva, con le proprie asserzioni, generato il sospetto che le gare fossero condizionate da fattori esterni senza addurre alcun fatto concreto a sostegno (comunicazione del 12 gennaio 2012 sito ufficiale della Società); - il tesserato Filippo SPADARO, nella sua qualità di Presidente della HANDBALL CLUB MESSANA, aveva ripetutamente reso pubbliche, sia attraverso il sito ufficiale della Società che tramite l invio di corrispondenza elettronica, considerazioni personali gravemente offensive e lesive dell onorabilità degli Organi Federali, di altri tesserati e di Ufficiali Federali, ipotizzando, senza fornire alcun elemento di riscontro, un complotto ai danni della Società dal medesimo rappresentata (comunicazioni del 16 ottobre 2011 e 16 e 19 gennaio 2012). Inoltre, sempre per quanto attiene la specifica posizione del Presidente Spadaro, il Procuratore Federale, rilevava come il medesimo avesse violato il divieto di espletare attività societaria nonostante fosse operante nei suo confronti un provvedimento di inibizione (lettera del 17 gennaio 2012). Lo stesso tesserato, infine, non aveva provveduto alla corretta conservazione delle certificazioni di idoneità all attività agonistica delle proprie atlete e, solo a fronte della richiesta della Procura Federale, le aveva ritirate dalla struttura ove erano state effettuate le visite mediche, con tutto ciò, contravvenendo alla specifica normativa sui tesseramenti degli atleti (comunicazioni del 13-26 febbraio 2012).

COMUNICATO UFFICIALE N. 61 DEL 5 GIUGNO 2012 Pag. 8 ***** Alla luce di quanto emerso nel corso dell istruttoria condotta, il Procuratore Federale, con provvedimento del 16 aprile 2012 deferiva: il tesserato Antonio DI BLASI per le violazioni di cui al combinato disposto degli artt. 11 dello Statuto Federale, 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo CONI e degli artt. 1 comma 1 e 9 comma 1 lettera f) del Regolamento Giustizie e Disciplina; il tesserato Salvo CARDACI per la violazione di cui al combinato disposto degli artt. 11 dello Statuto Federale, 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo CONI e dell art.1 comma 1 del Regolamento di Giustizia e Disciplina; le tesserate PIFFER Alice, SAVOCA Marta, PRISA Giusi Anna, ROMEO Victoria, TRUSCELLO Denise, CHERONE Sofia, CAVENAGHI Michela, MILADINOVIC Natasa, CECKLIC Ljubica, MEDJEDOVIC Bilijana, KOVACEVIC Dragana, TRIOLO Rosaria e ACOSTA Maria Emilia per le violazioni di cui al combinato disposto degli artt. 11 dello Statuto Federale, 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo CONI e dell art. 1 comma 2 del Regolamento Giustizia e Disciplina; il tesserato Filippo SPADARO, legale rappresentante della Società HANDBALL CLUB MESSANA, per le violazioni di cui al combinato disposto degli artt. 11 dello Statuto Federale, 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, degli artt. 1 comma 1, 6 e 9 comma 1 lettera a), c) ed f) del Regolamento Giustizia e Disciplina e dell art.31 commi 4 e 13 del Regolamento Organico; per responsabilità diretta la Società HANDBALL CLUB MESSANA ai sensi dell art.3 comma1 del Regolamento Giustizia e Disciplina. ***** PREMESSO, inoltre che con memoria del 16 maggio 2012, il tesserato Spadaro adiva la Commissione Disciplinare Ricorsi, sostenendo, in estrema sintesi che: - l atto di deferimento era da considerarsi del tutto inefficace per violazione dell art. 39 comma 3 e 41 del Regolamento Giustizia ed Disciplina, in quanto la decisione dei deferimenti sarebbe avvenuta ben oltre il termine dei 90 giorni dall apertura delle indagini e che della stessa decisione sarebbe stata data comunicazione agli aventi titolo dopo 23 giorni, anziché 7 previsti.; - la documentazione richiamata in atti sarebbe incompleta e destinata a rappresentare situazioni diverse dalla realtà, con conseguente violazione del diritto alla difesa. In particolare, in merito alle convocazioni delle atlete tesserate per la Società HANDBALL CLUB MESSANA, la società avrebbe risposto con e-mail rappresentando le difficoltà a raggiungere la sede federale, - il Procuratore Federale avrebbe ritenuto ininfluente l audizione dei dirigenti e dei tecnici della società sulla veridicità delle dichiarazioni in contestazione, omettendo di verificare la reale fonte di tali dichiarazioni; - come emergerebbe dall approvazione del codice di Comportamento Sportivo avvenuta nella riunione del 2 febbraio 2012, le violazioni degli artt. 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo, contestate ai tesserati, non potrebbero costituire oggetto di deferimento; - risulterebbero infondate le accuse mosse dal Procuratore Federale ai tesserati dirigenti, ai tecnici ed agli atleti riguardo l uso di espressioni lesive l onorabilità degli organi della Federazione; - non corrisponderebbe al vero la circostanza, secondo la quale, il Presidente avrebbe espletato attività societaria nonostante il provvedimento di inibizione ricevuto; - non vi sarebbe stata alcuna violazione dell art 31 comma 4 e 13 del Regolamento Organico in quanto tutte le visite mediche per l attività agonistica sarebbero state effettuate in tempo per lo svolgimento dell attività sportiva, sebbene una parte delle certificazioni, per mera dimenticanza non fossero state ritirate dall ufficio della FMSI di Messina. Il signor Spadaro concludeva, quindi, chiedendo di essere ascoltato direttamente nel procedimento fissato per il 18 maggio 2012, alle ore 10.30, nominando un avvocato quale difensore.

COMUNICATO UFFICIALE N. 61 DEL 5 GIUGNO 2012 Pag. 9 PREMESSO che alla suddetta udienza del 18 maggio 2012, riunitasi la Commissione Disciplinare Ricorsi al fine di valutare le conseguenze del deferimento formulato dalla Procura Federale, nessuno compariva per la società HANDBALL CLUB MESSANA. ***** Dopo attenta valutazione della questione nella sua complessità, questa Commissione ha CONSIDERATO che, per quanto attiene la presunta inefficacia dell atto di deferimento per violazione degli artt. 39 e 41 del Regolamento Giustizia e Disciplina, l assunto appare del tutto infondato e ciò in quanto il termine di novanta giorni previsto dalla norma deve essere riferito esclusivamente all atto che ha dato avvio alla inchiesta della Procura Federale che, nel caso di specie, deve essere individuato nella comunicazione del 19 gennaio 2012. Lo stesso termine, pertanto, non può essere, in alcun modo, riferito come pretenderebbe controparte a quegli atti che il Procuratore Federale ha ritenuto di dover acquisire nel corso dell attività inquirente. Or bene essendo il deferimento avvenuto in data 16 aprile 2012, e quindi in un lasso di tempo inferiore ai 90 giorni rispetto alla data dell atto che ha dato avvio all indagine della Procura (19 gennaio 2012) il termine in esame risulta del tutto rispettato. CONSIDERATO che risulta, parimenti, infondata l invocata violazione dei termini di comunicazione alle parti. Ed infatti, i predetti termini richiamati di cinque e sette giorni non costituiscono alcun obbligo, per la Procura Federale e/o per la Commissione Disciplinare Ricorsi, di comunicazione dei deferimenti, ma si riferiscono alla comunicazione di invio di controdeduzioni (5 giorni) ed al termine (di 7 giorni) a comparire. CONSIDERATO che, per quanto attiene la presunta violazione del diritto alla difesa per incompletezza della documentazione allegata al deferimento, l asserzione si palesa per la sua genericità e, stante il carattere strumentale della stessa ed il corretto esperimento da parte del Procuratore federale dell indagine dal medesimo condotta, non può che essere considerata quale mero rilievo di stile. CONSIDERATO, che per quanto attiene il mancato assolvimento, da parte delle atlete della HANDBALL CLUB MESSANA, dell obbligo di presentazione a seguito della convocazione formulata loro dal Procuratore Federale, tale comportamento non può in alcun modo essere giustificato dalle circostanze addotte dalla Società nelle comunicazioni inviate. A tal proposito deve considerarsi che nonostante le reiterate convocazioni disposte dalla Procura Federale siano state formulate tenendo in debita considerazione i tempi necessari all organizzare, le atlete hanno sempre omesso di ottemperare ai loro obblighi di fornire risposta agli Organi di Giustizia Sportiva. CONSIDERATO che risulta, altresì, sfornita di pregio l ulteriore considerazione contenuta nella memoria difensiva della Società secondo la quale il Procuratore Federale non avrebbe verificato con gli stessi dirigenti e tecnici coinvolti la veridicità delle affermazioni contestate, tenuto conto che la Procura ha sempre considerato quale fonte, il sito ufficiale della Società; CONSIDERATO che, per quanto attiene il rilievo secondo il quale i comportamenti oggetto del deferimento sarebbero tutti riconducibili ad un periodo anteriore rispetto all entrata in vigore delle norme del Codice di Comportamento Sportivo richiamate dalla Procura Federale, è appena il caso di far presente che le medesime norme lungi dall essere di nuova introduzione rispetto ai comportamenti contestati in realtà erano già operanti nella precedente versione del predetto Codice del 15 luglio 2004, delibera n.1270, e pertanto perfettamente conoscibili ai tesserati all epoca dei fatti. CONSIDERATO che, per quanto attiene la violazione posta in essere dal tesserato Spadaro di aver esercitato attività durante il periodo di inibizione, giova far presente che, il rilievo mosso dalla Procura Federale si è fondato sulla comunicazione del 17 gennaio 2012 inoltrata dal medesimo Spadaro al Presidente Federale e ad altre Società. In tale comunicazione sono state correttamente individuate dall Ufficio della Procura affermazioni lesive della onorabilità degli organi federali e del corpo arbitrale. CONSIDERATO, infine, che l esito delle indagini, l analisi dei documenti, ha delineato un chiaro quadro di superficialità con la quale la Società HANDBALL CLUB MESSANA ha gestito la fasi di tesseramento delle proprie atlete, con evidenti ricadute sia sul piano dell attività agonistica, che su quello della tutela delle stesse atlete. Da tale quadro sono emerse mancanze consistenti in una inadeguata tenuta della certificazione medica di idoneità agonistica, comprovanti la regolarità del tesseramento delle atlete in quanto la normativa

COMUNICATO UFFICIALE N. 61 DEL 5 GIUGNO 2012 Pag. 10 sul punto prevede in modo specifico che, al momento del tesseramento, le certificazioni debbano essere nella immediata disponibilità della Società e della Federazione. RILEVATO che in tale contesto non rivestono alcun pregio le giustificazioni rese dagli interessati per giustificare tale ultima violazione, che appare, di contro, un ulteriore conferma di mancanza di diligenza nella gestione dell attività agonistica. Alla luce di tutto quanto sin qui esposto: La Commissione Disciplinare Ricorsi accertata la responsabilità disciplinare dei deferiti irroga le seguenti sanzioni al tesserato DI BLASI Antonio la sanzione disciplinare della inibizione per mesi uno (1). al tesserato CARDACI Salvo la sanzione disciplinare della squalifica per mesi uno (1). al tesserato SPADARO Filippo la sanzione disciplinare della inibizione per mesi sei (6). alle tesserate PIFFER Alice, SAVOCA Marta, PRISA Giusi Anna, ROMEO Victoria, TRUSCELLO Denise, CHERONE Sofia, CAVENAGHI Michela, MILADINOVIC Natasa, CEKLIC Ljubica, MEDJEDOVIC Biljana, KOVACEVIC Dragana, TRIOLO Rosaria, ACOSTA Maria Emilia la sanzione disciplinare della squalifica per mesi tre (3). alla Società HANDBALL CLUB MESSANA la sanzione disciplinare dell ammenda di 2000,00 (DUEMILA/00) Il Presidente della C.D.R. Avv. Carlo Porceddu

COMUNICATO UFFICIALE N. 61 DEL 5 GIUGNO 2012 Pag. 11 COMMISSIONE DISCIPLINARE RICORSI Seduta del 18.05.2012 Deferimento del Procuratore Federale nei confronti del Sig. CAMMISA Stefano, RECCHIA Marco e della Società PALLAMANO NOCI SSD. /-----------------------------------------------------------------/ La Commissione Disciplinare Ricorsi: Visto l atto di deferimento del Procuratore Federale; Il sig. Mauro RECCHIA, trasferitosi per ragioni di studio in Danimarca, si è tesserato per la stagione agonistica 2010-2011 con una società sportiva Danese. Al suo rientro in Italia è stato reinserito nel proprio tabulato nonostante i diritti di tesseramento appartenessero alla Federazione della Danimarca. Il legale rappresentante della società Pallamano INTINI NOCI, sig. Stefano CAMMISA, ha dichiarato al Procuratore Federale di non essere stato informato del tesseramento del sig. Recchia presso la Federazione Danese. Il sig. Recchia, sentito dal procuratore Federale, ha altresì dichiarato di non avere mai informato la società Pallamano INTINI NOCI della circostanza. Le dichiarazioni rese dai deferiti sono tuttavia smentite per tabulas dalla documentazione acquisita dal Procuratore Federale presso la Federazione Italiana Giuoco Handball. Gli addebiti del Procuratore Federale appaiono pertanto fondati e le sue richieste legittime. PQM la Commissione Disciplinare Ricorsi, ritenuta accertata la responsabilità disciplinare dei deferiti, irroga le seguenti sanzioni: CAMMISA Stefano la sanzione disciplinare della inibizione per mesi tre (3). RECCHIA Marco la sanzione disciplinare della squalifica per mesi uno (1). Alla Società PALLAMANO NOCI SSD la sanzione disciplinare dell ammenda di 500,00 (CINQUECENTO). Il Presidente della C.D.R. Avv. Carlo Porceddu