ORGANI DI GIUSTIZIA COMMISSIONE DISCIPLINARE FEDERALE NAZIONALE. COMUNICATO n 04 del 13 Maggio 2014

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1 ORGANI DI GIUSTIZIA COMMISSIONE DISCIPLINARE FEDERALE NAZIONALE COMUNICATO n 04 del 13 Maggio 2014 Addì 13 maggio 2014 in ROMA, presso la sede della F.C. I., si è tenuta la riunione collegiale della C.D.N.F., ritualmente convocata, presenti: - Avv. Salvatore Minardi, presidente ed i componenti - Avv. Emiliano Celli ; - Avv. Carlo Mursia ; - Avv. Giovanni Petrella; nonché il segretario Sig.ra Claudia Giusti, funzionario FCI, la Commissione Disciplinare Federale Nazionale (CDFN) come sopra costituita ha emesso le seguenti pronunce: N 06-07/2013 VALENTINO SCIOTTI E ASD G.S. CRECCHIO - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (n 21 e 32/2013) UFF. PROCURA FEDERALE Nominato relatore l avv. Giovanni Petrella che introduce la trattazione dei procedimenti riuniti, nel reiterare quanto tutto quanto già esposto all udienza del 17/12/2013, chiede procedersi oltre nella trattazione. Il rappresentante dell UPF, presente nella persona del Vice Procuratore Federale avv. Antonio Villani, illustra i motivi dei deferimenti nei confronti del sig. SCIOTTI per i due episodi contestati (intervista nel programma televisivo VELO trasmesso sul canale TV6 il 30/05/2013 e per la pubblicazione della lettera aperta sul sito del 16/06/2013), nei quali avrebbe leso l immagine del procuratore della FCI in persona del dr. Giovanni Grauso e così violando l art. 1 comma 1 e 2 del RGDF; in conseguenza chiede l inibizione del dr. SCIOTTI per mesi 18 (diciotto). L avv. VILLANI, altresì, illustra i motivi di deferimento nei confronti della soc. ASD G.S. GRECCHIO per responsabilità oggettiva e chiede nei confronti della medesima società la sospensione dell attività per mesi uno. Il sig. SCIOTTI, presente personalmente, illustra le sue difese, dichiara di avere difeso l immagine della propria azienda dall associazione fatta dagli organi di stampa con fatti di doping; chiede di essere assolto per aver agito in buona fede senza volontà di offendere alcuno della Federazione né tantomeno il Procuratore Federale. Precisa di non essere tesserato per l anno 2014 della FCI a qualsiasi titolo ma di essere presente in segno di rispetto della Federazione e dei suoi Organi. La C.D.N.F., ritenute rilevanti le argomentazioni difensive del deferito anche in considerazione del fatto che le dichiarazioni rese (oggetto del deferimento) sono conseguenza delle notizie apparse sugli organi di stampa che avevano associato la Ditta sponsorizzatrice, di cui è titolare il medesimo dr. SCIOTTI, agli eventi di doping dell atleta Danilo DI LUCA;

2 prende atto che il dr. SCIOTTI non è tesserato per l anno 2014 e che in virtù del RDGF vigente (come approvato l 08/04/2014) il deferito è comunque punibile con le prescrizioni di cui all art. 1 comma 12 del citato regolamento, commina: - al sig. SCIOTTI Valentino, ai sensi e con le prescrizioni di cui all art. 17 n 1 - lett. D del RGD della FCI, la sanzione dell inibizione temporanea a giorni 30 (trenta); - all ASD GS CRECCHIO, ai sensi e con le prescrizioni di cui all art. 17 n 1 - lett. B del RGD della FCI, la sanzione della censura con ammenda di 200,00 (duecento). N 10/13 LORIANO BROGI - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE (N 34/2013) UFF. PROCURA FEDERALE In punto: omessa collaborazione con gli Organi di Giustizia, aggravata dal fatto di aver dato personalmente impulso al procedimento sporgendo la denuncia al Comitato regionale della Toscana e per aver espresso giudizi lesivi nei confronti di altro tesserato. NOMINATO relatore l Avv. Carlo Mursia che espone i fatti del provvedimento di deferimento adottato dall U.P.F. in data 08/11/2013 nei confronti del tesserato Loriano Brogi. E PRESENTE per l U.P.F. l avv. Antonio Villani, vice procuratore, l avv. Nicola Capozzoli, sostituto procuratore, l avv. Rosita Gervasio, sostituto procuratore. Il rappresentante dell U.P.F. riferisce sul provvedimento di deferimento e ritiene quindi ampiamente provata la contestazione oggi mossa. Chiede che, riconosciuta la responsabilità del tesserato in ordine agli addebiti contestati, venga comminata per entrambi i capi di imputazione l inibizione di mesi sei. CHE nessuna giustificazione è pervenuta. La C.D.F.N PREMESSO CHE con provvedimento dell 08/11/2013 la Procura Federale deferiva: il Sig. Loriano Brogi (n. tessera Q), Presidente A.S.D. Santambrogio A) per rispondere della violazione dell art. 1, comma 1, 8 e 9 del Regolamento di Giustizia e disciplina federale per non aver collaborato con gli Organi di Giustizia, omettendo di presentarsi alle disposte audizioni, e per aver indotto ad analogo contegno il D.S. della stessa società; condotta aggravata dall aver egli stesso dato impulso al presente procedimento con la denuncia sporta al Comitato regionale toscano; B) per rispondere della violazione dell art 1, comma 1 e 2 del R.G.D. del Regolamento di Giustizia e disciplina federale per aver espresso pubblicamente fatti lesivi della reputazione di altro tesserato e degli organi federali, fatti smentiti dagli accertamenti istruttori cui egli si è pure volontariamente sottratto. CHE nella richiesta di deferimento la Procura riferisce che il sig. Loriano Brogi tesserato F.C.I. e Presidente della ASD Santambrogio non ha collaborato con gli Organi di giustizia, omettendo di presentarsi alle disposte audizioni (benchè ritualmente convocato per ben due volte), nonostante

3 egli stesso abbia dato impulso al presente procedimento con la denuncia sporta. Il medesimo tesserato ha addirittura tenuto un contegno attivo nell ostacolare l attività d indagine della Procura Federale avendo indotto a non presentarsi alla disposta audizione il D.S. della società dal medesimo presieduta, sig. Bruno Bianchi; il sig. Loriano Brogi ha espresso pubblicamente, nella denuncia datata 23 maggio 2013, fatti lesivi della reputazione di altro tesserato (Avv. Luca Menichetti) e degli organi federali, fatti peraltro smentiti dagli accertamenti istruttori cui egli si è pure volontariamente sottratto; RITENUTO CHE, nel merito, la violazione risulta pertanto integrata ed ampiamente provata anche in virtù della documentazione acquisita per quanto riguarda il Capo A mentre non appare sufficientemente provata la sussistenza dei fatti di cui al Capo B non ravvisandosi nelle espressioni riferite fatti lesivi della reputazione di altri tesserati o degli organi federali. La C.D.F.N commina al tesserato LORIANO BROGI, con riferimento al capo A), la sanzione dell inibizione per mesi sei (sei); con riferimento al capo B), manda assolto il deferito. -- N 04/2014 ALESSANDRO ROSPONI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE (N 01 /2013) UFF. PROCURA FEDERALE VISTA la nota dell Ufficio della Procura Federale prot. n /14, conseguente al procedimento disciplinare n.01/2013; NOMINATO relatore l Avv. Giovanni PETRELLA esponente i fatti e le motivazioni della nota datata 12 febbraio 2014 acquisita al prot. con il n /14 del 17 febbraio 2014, con cui l U.P.F. ex art. 8, comma 3, del Regolamento di Giustizia e Disciplina Federale ha formulato richiesta per la ripresa del giudizio, nei confronti del tesserato Dr. Alessandro ROSPONI tesserato per l anno in corso (2014), relativamente al procedimento n 03/2013 nella fase in cui era stato sospeso giusta l ordinanza della CDFN del 24 luglio 2013 di cui alla seguente: IMPUTAZIONE della violazione degli artt. 1, comma 1, 14, commi 1, del Regolamento di Giustizia e Disciplina e degli art. 2, commi 1, 2, 3 nonché art. 5, comma 1, 2 delle Norme sulla tutela della salute degli atleti ciclisti 2010 e quindi dei doveri imposti dalle normative vigenti, nell ambito della gestione del diario clinico informatico di cui all art. 2, comma 3, lett. f delle norme sulla Tutela della Salute, per aver completamente omesso l inserimento dei dati relativi agli esami ematici e strumentali obbligatori ovvero tardivamente aggiornato il medesimo diario clinico con riferimento agli atleti loro assegnati, così esponendo gli stessi al serio e concreto pericolo per la salute e la salvaguardia della loro integrità psico-fisica. VERIFICATA la regolarità della convocazione;

4 Il rappresentante dell UPF presente nella persona del Sost. Procuratore Federale avv. Nicola CAPOZZOLI, illustra i motivi del deferimento nei confronti del dr. ROSPONI stante le omesse registrazioni di esami strumentali e di protocollo sul sistema BCK, così come non risultano annotate nelle relative schede degli atleti in carico al medesimo tanto da aver realizzato 8 (otto) anomalie. Il rappresentante dell UPF formula richiesta d irrogazione della sanzione di 6 (sei) mesi d inibizione nei confronti del deferito. Sono presenti l avv. LERRO ed il dr. RAMAZZOTTI per il dr. ROSPONI. Il difensore, preliminarmente, fa presente che il sistema BCK era notoriamente malfunzionante; rileva, altresì, la mancanza (nell illustrazione dei motivi di difesa del proprio rappresentato) di fondatezza degli addebiti mossi e chiede il proscioglimento del deferito per l assoluta mancanza di colpevolezza. Il rappresentante dell UPF, in replica, rileva altresì che : - il fatto che il deferito si è difeso sui singoli addebiti è stata dimostrata la genuinità dell atto di deferimento ed in ogni caso in merito all atleta Pernstich sono ampiamente conclamati gli addebiti contestati; - in relazione alla richiesta di non sanzionabilità per la nuova regolamentazione relativa agli atleti Juniores ed alle questioni preliminari del giudizio, la P.F. si rimette alle decisioni già assunte nel corso del procedimento 01/2013. L avv. Lerro, in controreplica, rileva che il suo assistito è stato estromesso dal procedimento 01/2013 e per cui non era parte dello stesso; così chiede che la Commissione rivaluti questa richiesta ed insiste per il proscioglimento del ROSPONI. La Commissione, all esito della Camera di Consiglio, osserva quanto segue. Le contestazioni mosse dal Procuratore Federale sono parzialmente fondate, per cui i fatti oggetto del deferimento e contestati hanno determinano la responsabilità per colpa del soggetto deferito anche se in ottica più attenuata. Il dr. Alessandro ROSPONI risultava assistere 3 atleti nel corso della stagione agonistica 2012 ed in relazione ai predetti risultavano carenze di protocolli nel diario clinico, sia per esami ematici che per esami strumentali; inoltre allo stesso venivano addebitate due idoneità scadute relative agli atleti: Barbara Oberdorfer (tesserata speciale non assoggettabile agli obblighi della normativa CTS) e Marco Bianco (tesserato militare). L eccezione preliminare della difesa viene rigettata giusta ordinanze e motivazioni del procedimento n 01/2013 conclusosi con la decisione del 2/agosto/2013 della CDFN. In riferimento all impunibilità richiamata dal difensore del deferito per le irregolarità contestate nei confronti dell atleta juniores che vede la nuova normativa escludere tale categoria dall obbligo di assistenza del medico sportivo, la Commissione precisa che pur essendo condivisibile il rilievo mosso dalla difesa del dr. ROSPONI, con specifico riferimento al profilo della tutela della salute degli atleti di detta categoria, appare altrettanto condivisibile il rilievo della P.F. secondo il quale, comunque, il deferito è venuto meno ad un proprio dovere impostogli dalla normativa all epoca vigente. Il dr. Alessandro ROSPONI ha violato, pertanto, le norme indicate

5 La C.D.F.N commina al tesserato dr. Alessandro ROSPONI, la sanzione della censura ed 200,00 (duecento) di ammenda. N 09/2013 FRANCINI ANGELO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE (29/2013) PROCURA FEDERALE E presente per la Procura Federale il Vice Procuratore l avv. Antonio VILLANI il quale, preliminarmente, chiede differimento della trattazione del procedimento ; LA C.D.F.N. Riunita in camera di consiglio; Vista l istanza di differimento; rinvia la presente seduta a data da destinarsi che verrà comunicata alle parti. Il Presidente C.D.F.N. Avv. Salvatore Minardi

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