BOLLETTINO UFFICIALE. della Regione Toscana. Repubblica Italiana SEZIONE I. Parte Seconda n. 16 del Supplemento n. 57.

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così come modificato con Decreto del Presidente della Giunta regionale del 2 febbraio 2015, n. 11/R in materia di apprendistato;

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Anno XLX Repubblica Italiana BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana Parte Seconda n. 16 del 17.4.2019 Supplemento n. 57 mercoledì, 17 aprile 2019 Firenze Bollettino Ufficiale: piazza dell'unità Italiana, 1-50123 Firenze E-mail: redazione@regione.toscana.it Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate. L accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo. Nella Parte Prima si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali. Nella Parte Seconda si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale. Nella Parte Terza si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro). Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti. SEZIONE I GIUNTA REGIONALE - Deliberazioni DELIBERAZIONE 8 aprile 2019, n. 475 DGR 07 agosto 2017 n. 894-Approvazione del disciplinare del Sistema Regionale di Accreditamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali che svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità per l accreditamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali e modalità di verifica, in attuazione dell art. 70 del Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002 e ss.mm.ii. Modifiche.

2 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 16 del 17.4.2019 SEZIONE I GIUNTA REGIONALE - Deliberazioni DELIBERAZIONE 8 aprile 2019, n. 475 DGR 07 agosto 2017 n. 894-Approvazione del disciplinare del Sistema Regionale di Accreditamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali che svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità per l accreditamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali e modalità di verifica, in attuazione dell art. 70 del Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002 e ss.mm.ii. Modifiche. LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale del 26 luglio 2002, n. 32 Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro, e successive modifiche ed integrazioni e in particolare gli articoli 14 e 16 bis; Visto il regolamento di esecuzione della l.r. 32/2002, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm.ii., nelle disposizioni riguardanti l accreditamento degli organismi formativi che svolgono attività di formazione; Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 Revisione dei percorsi dell istruzione professionale nel rispetto dell articolo 117 della Costituzione, nonche raccordo con i percorsi dell istruzione e formazione professionale, a norma dell articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107 ; Vista la DGR n. 894 del 07/08/2017, avente per oggetto Approvazione del disciplinare del Sistema Regionale di Accreditamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali che svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità per l accreditamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali e modalità di verifica, in attuazione dell art. 70 del Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002 e ss.mm.ii., come modificata da ultimo con la DGR n. 984/2018; Ritenuto necessario procedere ad alcune modifiche dell allegato A della citata Dgr n. 894/2017 in particolare rispetto a: - requisito I.3: Organizzazione dei processi di qualificazione progettazione, realizzazione e valutazione dei servizi erogati - requisito I.3.1 Conseguimento della certificazione di qualità ; - requisito II.1.4 lettera e) Possesso del certificato di prevenzione incendi e lettera f) Possesso dei verbali di collaudo e di verifica periodica degli impianti ; - disposizioni introdotte dal d.p.g.r. 6/R/2019 che modifica il regolamento di esecuzione della l.r. 32/2002, emanato con d.p.g.r. 47/R/2003; - correzioni di errori materiali e di carattere redazionale; Considerato che rispetto al requisito I.3: Organizzazione dei processi di qualificazione progettazione, realizzazione e valutazione dei servizi erogati - requisito I.3.1 Conseguimento della certificazione di qualità, l Intesa sui criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell istruzione professionale e il sistema dell istruzione e formazione professionale ai sensi dell art. 7, comma 1 del citato d. lgs. 61/2017, siglata nella Conferenza Stato-Regioni dell 8 marzo 2018, all art. 6 Accreditamento regionale delle istituzioni scolastiche di I.P comma 2 prevede che I livelli minimi previsti dall intesa in sede di Conferenza Stato-regioni 20 marzo 2008 sono garantiti attraverso la declinazione territoriale degli standard minimi del sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi, che tenga conto della specificita delle istituzioni scolastiche di I.P. In particolare, con riferimento alle istituzioni scolastiche statali di I.P., il requisito della certificazione del sistema di gestione della qualità, laddove previsto dai sistemi regionali di accreditamento, si ritiene assolto anche attraverso le procedure del rapporto di autovalutazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 «Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione» ; Considerato necessario, in attuazione della citata Intesa, non applicare il requisito I.3.1 Conseguimento della certificazione di qualità agli istituti professionali di stato accreditati per la sola realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all articolo 14 della l.r. 32/2002, erogati ai sensi dell articolo 4, comma 4 del d.lgs. 61/2017; Considerato che rispetto al requisito II.1.4 lettera e) possesso da parte dell organismo formativo del certificato di prevenzione incendi, e lettera f), possesso dei verbali di collaudo e di verifica periodica degli impianti, il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, all art. 18 comma 3 prevede che Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a

Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 16 del 17.4.2019 pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all amministrazione competente o al soggetto che ne ha l obbligo giuridico ; Considerato necessario, in attuazione del citato d.lgs. 81/2008, modificare: - il requisito II.1.4 lettera e) prevedendo il possesso del certificato di prevenzione incendi o copia della richiesta dell adempimento al soggetto che ha l obbligo giuridico di provvedervi ai sensi del d.lgs. 81/2008 art. 18 comma 3 ; - il requisito II.1.4 lettera f) prevedendo il possesso dei verbali di collaudo e di verifica periodica degli impianti o copia della richiesta dell adempimento al soggetto che ha l obbligo giuridico di provvedervi ai sensi del d.lgs. 81/2008 art. 18 comma 3 ; Considerato altresì di applicare tali modifiche alle istruttorie in corso, non concluse alla data di adozione della presente deliberazione, in quanto le modifiche stesse sono finalizzate a semplificare gli oneri amministrativi a carico dell Istituzione scolastica nell ambito della procedura di accreditamento; Ritenuto di approvare l Allegato 1 al presente atto, recante le Modifiche al disciplinare Sistema Regionale di Accreditamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. regionali che svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità per l accreditamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali e modalità di verifica, di cui all Allegato A alla DGR 894/2017 e s.m.i ; Ritenuto altresì di approvare conseguentemente, per esigenze di chiarezza e trasparenza, il testo aggiornato del disciplinare Sistema Regionale di Accreditamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali che svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità per l accreditamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali e modalità di verifica, Allegato 2 al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo, che sostituisce l analogo documento approvato con DGR 894/2017 e s.m.i, nel quale sono inserite le modifiche di carattere redazionale e corretti gli errori materiali; Dato atto dell informativa data alle parti sociali e alle associazioni dei disabili presenti alla riunione del 03.04.2019; Visto il parere favorevole del CD espresso nella seduta 04.04.2019; A voti unanimi DELIBERA 1. di approvare l Allegato 1 al presente atto, recante le Modifiche al disciplinare Sistema Regionale di Accreditamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali che svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità per l accreditamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali e modalità di verifica, di cui all Allegato A alla DGR 894/2017 e s.m.i ; 2. di approvare conseguentemente, per esigenze di chiarezza e trasparenza, il testo aggiornato del disciplinare Sistema Regionale di Accreditamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali che svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità per l accreditamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali e modalità di verifica, Allegato 2 al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo, che sostituisce l analogo documento approvato con DGR 894/2017 e s.m.i, nel quale sono inserite le modifiche di carattere redazionale e corretti gli errori materiali; 3. di stabilire che le modifiche al disciplinare approvate con il presente atto, per le motivazioni indicate in narrativa, si applicano alle istruttorie in corso non ancora concluse alla data di adozione della presente deliberazione; 4. di dare mandato al competente dirigente regionale di modificare l Avviso pubblico approvato con decreto dirigenziale n. 16986/17 e s.m.i. Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT, ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell art. 18 della l.r. 23/2007. 3 Segreteria della Giunta Il Direttore Generale Antonio Davide Barretta SEGUONO ALLEGATI

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54 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 16 del 17.4.2019

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56 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 16 del 17.4.2019

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66 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 16 del 17.4.2019

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102 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 16 del 17.4.2019

MODALITÀ TECNICHE PER L INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE Con l entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), cambiano le tariffe e le modalità per l invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T. Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. L invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell oggetto la dicitura PUBBLICAZIONE BURT, hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it Il materiale da pubblicare deve pervenire all Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione. La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l ente o il soggetto interessato. I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali: testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto); collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature; utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10; indicazione, all inizio del testo, della denominazione dell ente emettitore e dell oggetto dell atto sintetizzato nei dati essenziali; inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee. Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384631-4610-4624