COMUNE DI BALLAO Piazza E. Lussu n.3 ~ 09040 Ballao (Cagliari) ~ 070/957319 ~ Fax 070/957187 C.F. n.80001950924 ~ P.IVA n.00540180924 ~ c/c p. n.16649097 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI
I N D I C E TITOLO I...3 ART. 1 - OGGETTO...3 ART. 2 - SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI...3 ART. 3 - FINALITÀ DEI CONTROLLI...3 ART. 4 - ORGANIZZAZIONE...4 ART. 5 - COMUNICAZIONI...4 TITOLO II...5 CONTROLLO DI REGOLARITA AMMINISTRATIVA E CONTABILE...5 ART. 6 - CONTROLLO PREVENTIVO E SUCCESSIVO...5 ART. 7 - CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA...5 ART. 8 - CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE...5 ART. 9 - CONTROLLO SUCCESSIVO SULLE DETERMINAZIONI...5 TITOLO III...7 CONTROLLO DI GESTIONE...7 ART. 10 - DEFINIZIONE...7 ART. 11 - AMBITO DI APPLICAZIONE...7 TITOLO IV...8 CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI E SUGLI ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI...8 ART. 12 - ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO...8 TITOLO V...8 NORME FINALI...8 ART. 13 - COMUNICAZIONI...8 ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E PUBBLICITÀ...8
TITOLO I Art. 1 - Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina principi e criteri generali del sistema dei controlli interni del Comune di Ballao, in attuazione degli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo n. 267/2000. 2. Fanno parte della disciplina generale dei controlli anche il Regolamento Comunale sul ciclo di gestione della performance di cui al Capo II del titolo II del D.Lgs. 27.10.2009, n. 150, previsto dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi nonché dal Regolamento di contabilità dell Ente,. 3. Garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa; Art. 2 - Sistema dei controlli interni 1. Il sistema dei controlli interni opera in modo integrato e coordinato, in sinergia con gli strumenti di pianificazione e programmazione adottati; 2. Esso è diretto a verificare a: a) verificare attraverso i controlli di regolarità, la legittimità, regolarità, l efficienza e correttezza delle procedure e degli atti adottati; b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'attività amministrativa; c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari anche mediante la verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente. 3. Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo politico e i compiti di gestione. 4. Il sistema dei controlli interni si inserisce organicamente nell assetto organizzativo dell ente e si svolge in coordinamento con gli strumenti di pianificazione e programmazione adottati. 5. Gli strumenti di pianificazione dell Ente e le norme regolamentari sul ciclo della performance contenute nel vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi integrano il presente regolamento in modo tale da consentire il conseguimento degli obiettivi di cui all articolo 147 del decreto legislativo n. 267/2000. 6. Le norme del presente regolamento che disciplinano i controlli sugli equilibri finanziari, integrano il regolamento di contabilità cui espressamente si rinvia. Art. 3 - Finalità dei controlli 1. Il controllo di regolarità amministrativa: per garantire la legittimità (intesa come rispetto delle norme e dei regolamenti, regolarità ( intesa come rispetto del principio di imparzialità) e la correttezza (intesa come rispetto delle regole e delle procedure stabilite) dell azione amministrativa, nella fase preventiva e successiva; 2. controllo di regolarità contabile: per garantire la regolarità contabile degli atti; 3. controllo di gestione: verifica l efficacia (intesa come capacità dell ente di produrre un risultato 3
qualitativamente adeguato sia intermini di grado di raggiungimento degli obiettivi, sia di livello di soddisfazione di portatori di interessi sia di capacità del servizio di rispondere sotto il profilo quantitativo e qualitativo alla domanda dei medesimi), efficienza (intesa come la capacità dell ente di massimizzare l utilizzo delle risorse a disposizione al fine della creazione del valore o di utilità) ed economicità (intesa come capacità di garantire l equilibrio tra costi e ricavi della gestione) dell azione amministrativa, con il fine di ottimizzare, anche mediante inteventi correttivi, il rapporto tra costi e risultati; 4. controllo sugli equilibri finanziari: volto al mantenimento degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza, dei residui e di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno. Esso viene disciplinato a parte nel Regolamento di contabilità. Art. 4 - Organizzazione 1. Sono soggetti deputati al controllo interno: a) il Segretario Comunale, che si può avvalere di personale appositamente individuato; b) il Responsabile del servizio finanziario; c) i Responsabili dei Servizi; d) le eventuali unità preposte al controllo di gestione; e) i Revisori dei Conti; f) l Organismo di valutazione. 2. Le attribuzioni di ciascuno dei soggetti di cui al comma precedente, sono definite dal presente regolamento, dallo Statuto dell Ente e dalle altre norme o provvedimenti adottati in materia di organizzazione. 3. Gli organi politici, nel rispetto del principio della distinzione e separazione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, garantiscono la necessaria autonomia ed indipendenza ai soggetti di cui al comma primo nell espletamento delle loro funzioni, disciplinate dagli articoli 97 e 107 TUEL, nonché di tutte le funzioni che specificatamente attengono ai controlli. Art. 5 - Comunicazioni 1. La verifica sull andamento dei controlli si svolge con cadenza semestrale. 2. Al termine dell esercizio, il Segretario Comunale, trasmette alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti le comunicazioni previste dalla normativa vigente. 4
TITOLO II CONTROLLO DI REGOLARITA AMMINISTRATIVA E CONTABILE Art. 6 - Controllo preventivo e successivo 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è sia preventivo che successivo, garantiscono la legittimità, la conformità, la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa. Art. 7 - Controllo preventivo di regolarità amministrativa 1. Nella fase preventiva di formazione dell atto, il controllo di regolarità amministrativa è assicurato dal Responsabile del Servizio competente per materia ed è esercitato con il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. 2. Il parere di regolarità tecnica deve essere obbligatoriamente rilasciato in merito ad ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio Comunale che non sia mero atto di indirizzo, è inserito nella deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa. 3. Il parere di regolarità tecnica sugli atti e provvedimenti amministrativi di competenza dirigenziale si intende obbligatoriamente rilasciato dallo stesso Responsabile competente per materia che sottoscrive l atto o provvedimento. Qualora il Responsabile del Servizio esprima un parere negativo sulla regolarità tecnica dell atto o provvedimento che deve sottoscrivere per competenza, ne espone adeguatamente le ragioni e i motivi nel corpo dell atto o del provvedimento cui fa riferimento. 4. Ove la Giunta o il Consiglio comunale non intendano conformarsi ai pareri di regolarità tecnica o di regolarità contabile di cui al successivo articolo devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione. Art. 8 - Controllo preventivo di regolarità contabile 1. Il controllo di regolarità contabile è effettuato, nella fase preventiva di formazione dell atto, il responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile con il rilascio del relativo parere e del visto attestante la copertura finanziaria. 2. Il parere di regolarità contabile è obbligatorio su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta o Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell Ente, in caso contrario deve attestare l insussistenza dei presupposti per il rilascio del parere di regolarità contabile. 3. Il parere di regolarità contabile è inserito nella deliberazione ed allegato quale parte integrante e sostanziale della stessa. 4. Nella formazione delle determinazioni, e di ogni altro atto che comporti impegno contabile di spesa, il Responsabile del Servizio Finanziario esercita il controllo di regolarità contabile attraverso l apposizione del visto attestante la copertura finanziaria, che è parte integrante e sostanziale del provvedimento cui si riferisce. Art. 9 - Controllo successivo sulle determinazioni 1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è inteso a rilevare elementi di cognizione sulla correttezza dell azione amministrativa e della regolarità delle procedure e delle attività amministrative 5
svolte, in relazione alla conformità ai principi dell ordinamento, alla legislazione vigente in materia, allo statuto e ai regolamenti, nonché in relazione alla modalità di redazione dell atto secondo standard definiti con atto del Segretario Comunale. 2. Il controllo successivo di regolarità amministrativa, oltre a garantire legittimità, regolarità e correttezza dell azione amministrativa, costituisce strumento di assistenza, anche attraverso analisi, monitoraggi, valutazioni e raccomandazioni in forma di direttiva, ai Responsabili dei servizi, nell assunzione degli atti e provvedimenti di competenza ai sensi dell art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 3. Sono soggette al controllo le seguenti tipologie di atti: - determinazioni di impegni di spese; - contratti; - altri atti amministrativi individuati dal Segretario Comunale: 4. Gli atti sottoposti a controllo sono scelti a campione secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento sotto la direzione del Segretario Comunale con la collaborazione della struttura posta in staff al Segretario; 5. Al termine del controllo di ciascun atto e/o procedimento viene redatta una scheda in conformità agli standard predefiniti, che sarà allegata alle risultanze; 6. Le risultanze delle attività del controllo successivo di regolarità amministrativa confluiscono in rapporti di analisi, valutazione ed eventuali proposte sugli atti sottoposti ad esame, nonché in direttive di conformazione particolari in relazione alle irregolarità riscontrate negli atti adottati ovvero generali in relazione alle categorie di atti sottoposte al controllo. 7. Le risultanze del controllo di cui al presente articolo sono trasmesse periodicamente, a cura del Segretario Comunale, al Sindaco e alla Giunta, ai Responsabili dei Servizi, al Revisore dei conti e al Nucleo di valutazione. 6
TITOLO III CONTROLLO DI GESTIONE Art. 10 - Definizione 1. Il controllo di gestione ha la finalità di verificare l esistenza di adeguati livelli di economicità, efficacia ed efficienza indispensabili per la corretta gestione delle risorse finanziarie, la funzionalità dell organizzazione e il buon andamento dell azione amministrativa; 2. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale. In riferimento a singoli servizi può avvenire in modo analitico per valutarne i diversi fattori produttivi ai fini di individuare eventuali alternative nella loro impostazione e/o gestione. 3. Il controllo di gestione è svolto in maniera diffusa da parte di tutti i responsabili dell Ente, che operano in maniera integrata con il servizio finanziario e con gli altri servizi interessati. 4. Il controllo di gestione si articola in quattro fasi e documenti: a) definizione e formalizzazione degli obiettivi da conseguire, mediante la predisposizione di piano degli obiettivi e performance b) rilevazione ed elaborazione dei dati contabili ed extracontabili relativi agli obiettivi programmati; c) redazione referto, che consiste nella presentazione dei dati relativi ai risultati conseguiti posti a confronto con gli obiettivi programmati, nonché al livello di economicità delle azioni intraprese; d) elaborazione di almeno una relazione infrannuale; e) rendicontazione dei risultati conseguiti Art. 11 - Ambito di applicazione 1. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale. In riferimento a singoli servizi può avvenire in modo analitico per valutarne i diversi fattori produttivi ai fini di individuare eventuali alternative nella loro impostazione e/o gestione. 7
TITOLO IV CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI E SUGLI ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI Art. 12 - Organizzazione e coordinamento 1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del Responsabile del servizio finanziario e sotto la vigilanza del Revisore dei conti, con la collaborazione dei Responsabili dei Servizi, secondo le rispettive responsabilità, prevedendo il coinvolgimento degli Organi di Governo sulla base delle rispettive competenze e responsabilità; 2. L attività di controllo sugli equilibri finanziari è altresì svolto nel rispetto del Regolamento di Contabilità e delle disposizioni dell Ordinamento Finanziario e contabile degli Enti Locali, e delle norme che regolano il concorso degli Enti Locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica assegnati all Ente. TITOLO V NORME FINALI Art. 13 - Comunicazioni 1. Copia del presente Regolamento, divenuto efficace, sarà inviata alla Prefettura ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti. Art. 14 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità 1. Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione. 2. L'entrata in vigore del regolamento determinerà l abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso. 8