I rischi connessi all uso di macchine e attrezzature di lavoro (GRU A TORRE-PLE PLE-CARRELLI TELESCOPICI, ECC.) PARTE PRIMA Aspetti di alterità rispetto alla normativa previgente Ordine degli Ingegneri di Monza e Brianza 19 febbraio 2013 A cura di Dott. Milko TROISI 1
OBIETTIVO Il D.lgs. n. 81/2008, il DM 11 aprile 2011 ed i recenti provvedimenti del MLPS, per quanto concerne determinate attrezzature di lavoro, hanno introdotto fattori di complicazione nelle modalità connesse alla gestione delle verifiche periodiche e novità determinate attrezzature di lavoro. nell uso in sicurezza di L incremento quantitativo delle informazioni e la parcellizzazione delle stesse comporta necessariamente un aggiornamento specifico. Pertanto, la finalità di questo incontro è quella di fornire gli strumenti finalizzati alla gestione delle attività connesse: alle verifiche periodiche nell uso, in sicurezza, di talune attrezzature di lavoro. 2
Di cosa stiamo parlando? un particolare tipo di attrezzature di lavoro (comprese nell Allegato VII del D.lgs. n. 81/08) Il legislatore ha previsto, per talune attrezzature di lavoro, un regime speciale rispetto alle restanti. Infatti, oltre ai controlli (manutenzione), così come disposto dall art. art. 71, commi 4 e 8 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i,, dette attrezzature devono essere sottoposte a verifiche periodiche (cfr( cfr.. art. 71, comma 11, del citato decreto). La legislazione previgente già prevedeva tale obbligo. Rispetto agli strumenti normativi precedenti (DPR 547/55, D.lgs. n. 626/94) le novità principali consistono nell obbligo, in capo al datore di lavoro, di sottoporre le attrezzature di lavoro a verifica periodica e l abilitazione, da parte del MLPS, di Soggetti Pubblici e Privati per l effettuazione delle verifiche periodiche la cui competenza esclusiva siva era attribuita alle ASL e all ISPESL. 3
controlli e verifiche sono obblighi in capo al datore di lavoro, ma.. Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l esecuzione l dei lavori D.lgs. n. 81/08) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle le disposizioni degli articoli 94, 95,, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all articolo articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l allontanamento l delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto tratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l esecuzione l dàd comunicazione dell inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti; 4
controlli e verifiche sono obblighi in capo al datore di lavoro, ma.. Articolo 95, comma 1, lett. d), D.lgs. n. 81/08 -Misure generali di tutela dei lavori I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l esecuzione l dell opera osservano le misure generali di tutela di cui all articolo articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare: la manutenzione, il controllo prima dell entrata entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; 5
Cosa succede se il DL non sottopone? ai controlli di cui all art. art. 71, comma 4 e 8 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i,, le suddette attrezzature di lavoro? La fattispecie de qua è punita con la pena alternativa dell arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 87, comma 2, lett. c). SANZIONE PENALE a verifica periodica, ex art. 71, comma 11, D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i,, le suddette attrezzature di lavoro? La fattispecie de qua è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 (art. 87, comma 4, lett. b). SANZIONE AMMINISTRATIVA 6
Controllo e Verifica Periodica CONTROLLO VERIFICA PERIODICA 7
Controllo In riferimento alle attrezzature di lavoro: L art. 71, comma 7, lett.b), D.Lgs.. n. 81/2008 dispone che in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti; i; L art. 71, comma 8, dispone che siano sottoposte ad interventi di controllo periodici con una frequenza stabilita sulla base delle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica o, in caso non fossero presenti, dei codici di buona prassi. Gli interventi di controllo sono volti ad assicurare il buono stato s di conservazione e l efficienza l ai fini della sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da «persona competente». Facendo generico riferimento alla «persona competente» la fattispecie ha scontato un apparente «deficit di determinatezza» in quanto il legislatore non ha specificato le caratteristiche ovvero le conoscenze tecniche che deve possedere questa persona. 8
Controllo Allo scopo, utili strumenti di riferimento potrebbero essere costituiti dalle «norme tecniche»[1] Esempi non esaustivi: UNI ISO 9927:1997 [2] tecnico esperto UNI ISO 18893:2011 [3] persona qualificata [1] Si veda l art. l 2, lettera u), D.Lgs.. n. 81/2008, «norma tecnica : specifica tecnica, approvata e pubblicata da un organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione,, la cui osservanza non sia obbligatoria». [2] Norma UNI ISO 9927-1:21997, «Apparecchi di sollevamento- Ispezioni- Generalità». [3]Norma UNI ISO 18893:2011, Piattaforme di lavoro mobili elevabili. Principi di sicurezza, ispezione, manutenzione e funzionamento ; 9
Controllo Per quanto concerne gli apparecchi di sollevamento, i requisiti minimi del personale di manutenzione sono definiti al punto 4.1.2.2 della norma UNI ISO 23815-1:2011 1:2011 [1] Il personale di manutenzione deve essere: competente; pienamente familiare con il macchinario su cui gli si chiede di intervenire e con i pericoli connessi; Adeguatamente istruito e addestrato,, anche tramite sua frequenza a corsi adatti in cui si utilizzi un attrezzatura specifica; e a conoscenza del punto 10 della ISO 12480-1:1997 1:1997 (p.e. procedure e le precauzioni da attuare nelle operazioni oni di sollevamento). [1] Norma UNI ISO 23815-1:2011, 1:2011, «Apparecchi di sollevamento: Manutenzione. Parte 1: Generalità» à». 10
Controlli.straordinari finalizzati a garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali : riparazioni trasformazioni; incidenti, fenomeni naturali ; periodi prolungati di inattività. L indagine supplementare (vedi approfondimento) per gru messe in esercizio e da oltre 20 anni. 11
Controlli..scritti riportati sul registro di controllo (comma 9) :I: I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi 3 anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. 12
Controlli..scritti riportati sul registro di controllo (comma 10) : Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell unit unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l esecuzione dell ultimo controllo con esito positivo. 13
Controlli TIPOLOGIA DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE PREVISTI DAL D.Lgs.. n. 81/2008 APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO) Tipologia di controllo/verifica Soggetto Incaricato Periodicità D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Funi e catene delle attrezzature Personale competente Trimestrale/ indicazione del costruttore Allegato VI, punto 3.1.2. Controllo Iniziale Controlli periodici Personale competente Personale competente Dopo una nuova installazione o montaggio Stabilita dal - Costruttore - Norme di buona tecnica - Codice buona prassi Art. 71, comma 8, punto a) Art. 71, comma 8, punto b) Controlli straordinari Personale competente Dopo eventi eccezionali Art. 71, comma 8, punto a) Verifiche periodiche INAIL-ASL-Soggetti Abilitati Variabile Art. 71, comma 11, All VII
Verifica Periodica LE ATTREZZATURE NON SOGGETTE A VERIFICA LE ATTREZZATURE SOGGETTE A VERIFICA DEFINIZIONI GLI ATTORI DM 11 APRILE 2011 LA PRASSI AMMINISTRATIVA ESEMPI 15
Verifica periodica LE ATTREZZATURE SOGGETTE A VERIFICHE PERIODICHE Sono riportate nell Allegato VII del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Il legislatore ha previsto periodicità diverse. Per le attrezzature soggette a verifica, le variabili che determinato la periodicità sono: il settore di impiego, il tipo (fisso o mobile/trasferibile); anno di fabbricazione APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO (cose e persone) Categoria; tipo di fluido ATTREZZATURE IN PRESSIONE 16
Verifica Periodica LE ATTREZZATURE NON SOGGETTE A VERIFICHE PERIODICHE Sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici I sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici, comunemente denominati macchine speciali composte da tiri elettrici a uno o più funi,, non rispondono alla definizione di apparecchio di sollevamento ai sensi della norma UNI ISO 4306-1*, in quanto i limiti di tali macchine sono costituiti da barre di carico (o americane) alle quali vengono collegati gli allestimenti scenici e non da ganci o altri organi di presa. Pertanto, tali attrezzature sono escluse dal campo di applicazione dell'articolo 71, comma 11, del D.Lgs.. n.81/2008 e s.m.i., peraltro non rientrando le stesse tra le tipologie elencate nell Allegato VII del succitato decreto. Resta fermo che il datore di lavoro è tenuto ad ottemperare agli obblighi di cui all articolo articolo 71, commi 4 e 8 del D.Lgs.. n. 81/2008 e s.m.i. (cfr.. punto 5, Circolare Min. lavoro, circ. 13 agosto 2012, n. 23 - D.M. 11.4.2011 concernente la Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all All. VII del dlgs n. 81/08 nonché i criteri per l abilitazione l dei soggetti di cui all'art. 71 co. 13). * apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa UNI ISO 4301-1 17
Verifica Periodica LE ATTREZZATURE NON SOGGETTE A VERIFICHE PERIODICHE Carrelli commissionatori sono carrelli con posto di guida sollevabile, concepiti per operazioni di picking (prelievo e deposito manuale di merce da scaffalature) Pertanto, non si configurano come PLE destinale a spostare persone alle posizioni di lavoro ( norma UNI EN 280 punto 1.1). Resta inteso che, qualora il fabbricante del carrello preveda nel manuale d uso d la possibilità di utilizzare l attrezzatura per svolgere attività in quota (quali ad esempio operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione, o altri lavori simili) il carrello rientra tra le attrezzature da sottoporre alle verifiche periodiche di cui all articolo articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. come ponte mobile sviluppabile. (cfr.. punto 7, Circolare Min. lavoro, 13 agosto 2012, n. 23 - D.M. 11.4.2011,concernente la Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all All. All. VII del dlgs n. 81/08 nonché i criteri per l abilitazione l dei soggetti di cui all'art. 71,comma 13). 18
Verifica Periodica LE ATTREZZATURE NON SOGGETTE A VERIFICHE PERIODICHE Circolare dell ENPI n.5-9, del 13 gennaio 1978, definitiva Ponte Sviluppabile su Carro qualsiasi ripiano atto a ricevere persone e cose se installato su proprio carro di base, avente la possibilità di essere variato di quota rispetto a quella di riposo, per l intervento di apparecchiatura di manovra comunque azionata. Per effetto di tale definizione, la stessa circolare non considerava PSC e quindi non soggetti a collaudo e successive verifiche periodiche le seguenti attrezzature di lavoro: - I I ponti di lavoro realizzati a tubi e giunti o a telai innestabili, dotati di ruotine di base ; - Le piattaforme di carico sviluppabili a colonna o a forbice destinate a realizzare piani di continuità con altri piani fissi o mobili quando siano destinate a sostenere materiali non accompagnati da persone ; 19
Non possono essere provviste della marcatura CE Non trova applicazione la direttiva macchine alla cesta porta persona. Secondo la nuova direttiva macchine, recepita con il D.Lgs 17/2010, costituisce erronea applicazione della marcatura CE (art 13). 20
Verifica Periodica LE ATTREZZATURE NON SOGGETTE A VERIFICHE PERIODICHE Ceste porta persone il punto 3.1.4 dell allegato VI del D.lgs. n.81/2008 dispone che il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine (p.e( p.e.:.: PLE - Piattaforme di Lavoro Elevabili o PLAC -Piattaforme di Lavoro Autosollevanti su Colonne). La combinazione carrello elevatore/cesta porta persone non soddisfa i requisiti fondamentali di sicurezza; 21
Verifica Periodica LE ATTREZZATURE NON SOGGETTE A VERIFICHE PERIODICHE Ceste porta persone il punto 3.1.4 dell allegato VI del D.lgs. n.81/2008 Il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti i a tal fine. A titolo eccezionale,, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese p adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo. «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro elaborate e raccolte dalle Regioni, dall Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall Istituto nazionale per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all articolo 6, previa istruttoria tecnica dell ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione (art. 2 lett. v) D.lgs. n. 81/2008) 22
Parere della commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro inerente concetto di eccezionalità di cui al punto 3.1.4 dell allegato VI al decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Trattasi di caso eccezionale: i. quando si tratta di operare in situazioni di emergenza; ii.. per attività la cui esecuzione è necessaria per prevenire situazioni di pericolo, incidenti imminenti o per organizzare misure di salvataggio; 23
Parere della commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro inerente concetto di eccezionalità di cui al punto 3.1.4 dell allegato VI al decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Trattasi di caso eccezionale: iii.. quando per l effettuazione l di determinate operazioni rese necessarie dalla specificità del sito o del contesto lavorativo le attrezzature disponibili o ragionevolmente reperibili sul mercato non garantiscono maggiori condizioni di sicurezza. 24
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Lettera a circolare del 10 febbraio 2011, ha reso note le indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all articolo articolo 6 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i.,., che nella seduta del 19 gennaio 2011 ha approvato un parere sul concetto di eccezionalità di cui al punto 3.1.4 dell'allegato VI al D.lgs. n. 81/2008, relativo al sollevamento di persone con attrezzature di lavoro non previste a tal fine. A seguito dell emanazione emanazione del citato parere, si è ritenuto opportuno individuare specifiche procedure operative di sicurezza di tali attrezzature al fine di garantirne la sicurezza nell uso, sempre unicamente nei casi già indicati dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Esse costituiscono indicazioni di natura non vincolante per gli operatori, finalizzate a fornire ai medesimi indicazioni circa le modalità operative relative all utilizzo delle attrezzature nei casi in questione. 25
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere. Deve prendere le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d uso d (cfr.. art. 71 d.lgs. 81/2008) 26
ESEMPIO DI CASO NON ECCEZIONALI (1) La figura riporta un operazione molto pericolosa. Nella specie un operatore, al fine di liberare l imbracatura incastrata nel braccio di una gru sottostante, ha impropriamente utilizzato una benna per elevarsi in quota. 27
ESEMPI DI CASI NON ECCEZIONALI (2) 28
ESEMPIO DI CASO NON ECCEZIONALI (3) INFORTUNIO MORTALE Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Sentenza 23 febbraio 2010, n.7267 Fattispecie: avendo necessità di svolgere dei lavori ad altezza di circa 6 metri, alcuni lavoratori posizionavano un cestello sopra le forche di un muletto, facendosi sollevare verso il luogo di lavoro, ma a causa della instabilità del cesto, che si ribaltava, uno di essi cadeva da un'altezza di circa cinque metri, battendo il capo in terra e decedendo per le gravi lesioni patite. 29
ESEMPIO DI CASO NON ECCEZIONALI (3) INFORTUNIO MORTALE Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Sentenza 23 febbraio 2010, n.7267 Il datore di lavoro aveva fornito al lavoratore normali mezzi per sollevare le persone ad altezza del piano di lavoro; infatti in cantiere era presente un sollevatore idoneo alla lavorazione che doveva essere fatta dal lavoratore ad altezza di cinque metri. Pertanto, la scelta della vittima e del suo compagno di lavoro per accelerare i tempi di lavorazione, visto il momentaneo utilizzo del da parte di altri, di usare in modo improprio il carrello elevatore, doveva essere considerata un'iniziativa del tutto autonoma, abnorme e fuori da alcuna prevedibilità. 30
ESEMPIO DI CASO NON ECCEZIONALI (3) INFORTUNIO MORTALE Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Sentenza 23 febbraio 2010, n.7267 Motivazioni condanna: quando in un caso come quello di specie, la condotta tenuta dai due lavoratori è del tutto imprevedibile, il rischio che determina non è governabile, tanto da conferire forza eziologica esclusiva alla condotta imprudente dei due lavoratori (tra cui la vittima). 31
Verifica periodica LE ATTREZZATURE SOGGETTE A VERIFICHE PERIODICHE Attrezzatura Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato Ponti sospesi e relativi argani Carrelli semoventi a braccio telescopico Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo intervento / periodicità Verifica annuale Verifica biennale Verifica annuale Verifica biennale Verifica annuale Verifica annuale 32
Verifica Periodica DEFINIZIONE Punto 2 Allegato II del DM 11 Aprile 2011 a) Verifica periodica (VP): Le VP sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d uso, d lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell attrezzatura di lavoro, l efficienza l dei dispositivi di sicurezza e di controllo. b) Prima verifica periodica (PV): La PV è la prima delle verifiche periodiche di cui al precedente punto a) e prevede anche la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell attrezzatura di lavoro. 33
Verifica Periodica documentazione necessaria Prima verifica periodica (PV): Messa in servizio/immatricolazione; Manuale istruzioni; Dichiarazione CE attrezzatura di lavoro o libretto ENPI/ISPESL; Registro di controllo; dichiarazione di corretta installazione (ove previsto), diagramma delle portate (ove previsto), diagramma dell area di lavoro (ove previsto), Verifica periodica successiva alla prima (VP): In aggiunta alla documentazione della PV; Verbale PV; Eventuali verbali VP; Eventuali attestazioni componenti sostituiti (es. funi, ganci,rc,ecc); Evidenza formazione- addestramento; Eventuali misure organizzative (es. interferenze, ecc.); Eventuale indagine supplementare Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l esecuzione l dei lavori D.lgs. n. 81/08) segnala al committente o al responsabile dei lavorile inosservanze alle disposizioni dell articolo 95.. 34
Indagine supplementare DEFINIZIONE Punto 2 Allegato II del DM 11 Aprile 2011: Indagine supplementare: Attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi p nell utilizzo dell attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni. nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali. Punto 3.2.3 Allegato II del DM 11 Aprile 2011 :Indagine: supplementare: Nel corso delle verifiche periodiche, sulle gru mobili, sulle gru trasferibili e sui ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato sono esibite dal datore di lavoro le risultanze delle indagini supplementari di cui al punto o 2, lettera c), effettuate secondo le norme tecniche. 35
DEFINIZIONI Indagine supplementare. Chi la deve fare? INGEGNERE ESPERTO (Punto 5.2.2 della norma UNI ISO 9927-1) Chi è l Ingegnere Esperto? La definizione è contenuta nell allegato A della ISO 9927 1:2009 (nonché nella precedente UNI ISO 9927 1:1997) Sono ingegneri pratici in progettazione, costruzione o manutenzione degli apparecchi di sollevamento, con conoscenza sufficiente delle relative norme e regolamenti, che hanno l'attrezzatura necessaria per effettuare l'ispezione e possono giudicare la condizione di sicurezza dell'apparecchio di sollevamento e decidono quali misure devono essere adottate per assicurare un ulteriore funzionamento sicuro. 36
DEFINIZIONI Indagine supplementare. Chi la deve fare? 37
Messa in servizio o immatricolazione per sottoporre una attrezzatura di lavoro, riportata in Allegato VII del D.lgs. n. 81/2008, a PV o VP, è necessario denunciarne la messa in servizio o immatricolazione della stessa all INAIL. Il datore di lavoro che mette in servizio, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, un attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nell allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, ne dàd immediata comunicazione all INAIL per consentire la gestione della relativa banca dati; L INAIL assegna all attrezzatura attrezzatura un numero di matricola e lo comunica al datore di lavoro punto 5.1.1. Dm 11 Aprile 2011. 38
GLI ATTORI I titolari della funzione (TDF) Ai sensi dell articolo 71, commi 11 e 12, del decreto legislativo n. 81/2008 l INAIL è titolare della prima delle verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta; le ASL sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla richiesta.(cfr. anche art. 2, comma 1, DM 11 Aprile 2011). 39
GLI ATTORI I Soggetti Abilitati pubblici e privati (SA) articolo 71, commi 12 e 13, del decreto legislativo n. 81/2008: 12. Per l effettuazione l delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l ISPESL l possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati.. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione; 13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all ALLEGATO VII, nonché i criteri per l abilitazione l dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali19, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto; 40
GLI ATTORI Applicabilità dell articolo 26 del D.Lgs.. n. 81/2008 e s.m.i. con riferimento alle attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro Le attività di verifica periodica di attrezzature di lavoro svolte dai soggetti titolari della funzione e dai soggetti abilitati devono intendersi come servizi di natura intellettuale,, e pertanto, in conformità alle disposizioni di cui al comma 3 bis, dell articolo 26, del D.Lgs.. n. 81/2008 e s.m.i., non soggette alle disposizioni di cui al comma 3 dello stesso s articolo. Resta inteso, inoltre, che i soggetti individuati dalla legislazione ione vigente per l effettuazione l delle verifiche periodiche sono in possesso, ope legis,, dei requisiti tecnico professionali di cui all articolo articolo 26, comma 1, del D.Lgs.. n. 81/2008 e s.m.i. (cfr.. punto 2, Circolare Min. lavoro, 13 agosto 2012, n. 23 - D.M. 11.4.2011 concernente la Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all Allegato VII del D.lgs. n. 81/08 nonché i criteri per l abilitazione l dei soggetti di cui all'art. 71, comma 13) 41
GLI ATTORI Cosa deve fare un SA nel caso di riscontro di violazioni? Punto 3.2.2. DM 11 Aprile 2011: Le eventuali violazioni. riferite al punto 3.1.2. e 3.2.1 devono essere comunicate all organo di vigilanza competente per territorio. La constatazione di non rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza (RES), di cui alle a disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle pertinenti direttive comunitarie applicabili, deve essere segnalata al soggetto titolare della funzione. 42
IL DM 11 APRILE 2011 in sintesi cosa dispone? I requisiti che devono possedere i SA; Gli obblighi,, per questi SA, di iscrizione nell elenco elenco del TDF; Per il DL di individuare il SA all atto atto della richiesta di verifica periodica Le definizioni di PV; di VP ed indagine supplementare (Allegato II); Le modalità di effettuazione della prima delle verifiche nonché delle verifiche successive (Allegato II); abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei soggetti abilitati (Allegato III); Le procedure amministrative connesse alle verifiche periodiche (messa in servizio, richiesta verifica, ecc.) 43
LA PRASSI AMMINISTRATIVA MESSA IN SERVIZIO o IMMATRICOLAZIONE LA PRIMA VERIFICA PERIODICA LE VERIFICA PERIODICA SUCCESSIVA ALLA PRIMA 44
LA PRASSI AMMINISTRATIVA MESSA IN SERVIZIO o IMMATRICOLAZIONE Punto 5.1.1. Allegato II - DM 11 Aprile 2011. l l datore di lavoro che mette in servizio, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, eto, un attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nell allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, ne dàd immediata comunicazione all INAIL per consentire la gestione della relativa banca dati. L INAIL assegna all attrezzatura attrezzatura un numero di matricola e lo comunica al datore di lavoro. l E utile precisare il seguente distinguo tra messa in servizio e richiesta di prima verifica periodica. L'obbligo di denunciare l'installazione di una macchina al Dipartimento INAIL territorialmente competente discende dal disposto dell'articolo 11, comma 3, del D.P.R. 459/96 (rif. Art. 18 D. Lgs.. 17/10). La denuncia di installazione di una macchina al Dipartimento INAIL IL territorialmente competente non ha il significato di richiesta di prima verifica. 45
LA PRASSI AMMINISTRATIVA MESSA IN SERVIZIO o IMMATRICOLAZIONE La denuncia di installazione di una macchina al Dipartimento INAIL IL territorialmente competente non ha il significato di richiesta di prima verifica. ECCEZIONI:Punto 5.1.2. DM 11 Aprile 2011:Per i carrelli semoventi a braccio telescopico, le piattaforme di Lavoro autosollevanti su colonne, gli ascensori e montacarichi da cantiere, con cabina/piattaforma guidata verticalmente e gli idroestrattori a forza centrifuga, di cui all allegato allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, già messi in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, la richiesta di prima verifica periodica costituisce adempimento dell obbligo di comunicazione all INAIL per le finalità di cui al punto 5.1.1.. 46
LA PRASSI AMMINISTRATIVA MESSA IN SERVIZIO o IMMATRICOLAZIONE (il modello) 47
LA PRASSI AMMINISTRATIVA LA PRIMA VERIFICA PERIODICA 5.1.2. Almeno 60 giorni prima della data di scadenza del termine per l esecuzione l della prima delle verifiche periodiche stabilito dall allegato allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 in funzione della specifica attrezzatura di lavoro, il datore di lavoro deve richiedere all INAIL l esecuzione della prima delle verifiche periodiche. comunicando il luogo presso il quale è disponibile l attrezzatura l per l esecuzione l della verifica. All atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro indica il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale il soggetto titolare della funzione e si avvale laddove non sia in grado di provvedere direttamente con la propria struttura (art. 2, comma 2. DM 11 Aprile 2011) nel termine temporale di 60 gg. (Cfr( Cfr.. art. 71, comma 11, D.lgs. n. 81/2008). 48
LA PRASSI AMMINISTRATIVA. ACQUISTO DI GRU A TORRE (SETTORE COSTRUZIONI PERIODICITA ANNUALE) ACQUISTO (es. 20/11/2011) MESSA IN SERVIZIO ALL INAIL (30/11/2011) Richiesta PV all INAIL individuando il SA (ENTRO IL 30/09/2012) NO, sono trascorsi 60 gg. Il DL deve avvalersi del SA il quale effettua la PV INAIL EFFETTUA PV ENTRO 60 gg? NO, in quanto si è avvalsa del SA indicato dal DL il quale effettua la PV Sì RILASCIO VERBALE PV Es.30/11/2012 49
LA PRASSI AMMINISTRATIVA LA PRIMA VERIFICA PERIODICA (esempio) 50
LA PRASSI AMMINISTRATIVA LA VERIFICA PERIODICA periodica successiva alla prima Punto 5.2.1. DM 11 Aprile 2011 Con la periodicità prevista dall allegato allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 e almeno 30 giorni prima della scadenza del d relativo termine, il datore di lavoro deve richiedere alla ASL competente per territorio l esecuzione l delle verifiche periodiche successive alla prima, comunicando il luogo presso il quale è disponibile l attrezzatura per l esecuzione l delle stesse. All atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro indica il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale il soggetto titolare della funzione e si avvale laddove non sia in grado di provvedere direttamente con la propria struttura (art. 2, comma 2. DM 11 Aprile 2011) nel termine temporale di 30 gg. (Cfr( Cfr.. art. 71, comma 11, D.lgs. n. 81/2008). 51
LA PRASSI AMMINISTRATIVA ATTREZZATURA provvista di verbale PV o VP precedente datato 30/11/2012* Richiesta VP all ASL/ARPA individuando il SA (ENTRO IL 30/10/2013) NO, sono trascorsi 30 gg. Il DL deve avvalersi del SA il quale effettua la VP ASL EFFETTUA VP ENTRO 30 gg? NO, in quanto si è avvalsa del SA il quale effettua la VP sì * Ovvero libretto ENPI/ISPESL RILASCIO VERBALE VP 52
LA PRASSI AMMINISTRATIVA ASPETTI COMUNI ALLA PRIMA VERIFICA PERIODICA O PERIODICA SUCCESSIVA ALLA PRIMA Punto 5.3.1. DM 11 Aprile 2011 Per le operazioni di verifica il datore di lavoro l deve mettere a disposizione del verificatore il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto. e i mezzi necessari per l esecuzione l delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione; 5.3.2. La documentazione concernente le verifiche nonché le denunce di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1959 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o le comunicazioni di messa in servizio di cui all articolo articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 24 luglio 1996 e s.m.i. deve essere tenuta presso il luogo in cui l attrezzatura viene utilizzata; 5.3.3. Il datore di lavoro deve comunicare alla sede INAIL competente per territorio la cessazione dell esercizio, esercizio, l eventuale l trasferimento di proprietà dell attrezzatura di lavoro e lo spostamento delle attrezzature per l inserimento l in banca dati. 53
LA PRASSI AMMINISTRATIVA ASPETTI COMUNI ALLA PRIMA VERIFICA PERIODICA O PERIODICA SUCCESSIVA ALLA PRIMA Circolare n. 11, del 25 maggio 2012, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: LA RICHIESTA E E CONSIDERATA VALIDA SE: Ove trasmessa su supporto cartaceo, deve essere su carta intestata ta dell impresa utilizzatrice (o di soggetto espressamente delegato dal datore di lavoro dell impresa utilizzatrice) o provvista di timbro della stessa impresa, ed essere firmata dal richiedente; Deve riportare l indirizzo l completo presso cui si trova l attrezzatura l di lavoro da verificare, nonché i dati fiscali ( sede legale, codice fiscale, partiva IVA) ed i riferimenti telefonici; Deve contenere i dati identificativi dell attrezzatura di lavoro, ovvero: tipologia dell attrezzatura di lavoro; matricola ENPI o ANCC o ISPESL o INAIL o, nel caso di ponti sospesi muniti di argani e di carri raccogli frutta, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; ove non sia disponibile la matricola, numero di fabbrica a e costruttore; Deve essere indicato il soggetto abilitato individuato, ai sensi dell art.2, comma 2 del DM 11 aprile 2011. Il datore dovrà individuare tale soggetto tra quelli iscritti nell elenco elenco locale dell ASL/INAIL Data di richiesta (VARIA A SECONDA DEL MEZZO DI TRASMISSIONE es. fax, pec, A.R.,ecc.) 54
LA PRASSI AMMINISTRATIVA ASPETTI COMUNI ALLA PRIMA VERIFICA PERIODICA O PERIODICA SUCCESSIVA ALLA PRIMA Circolare Min. lavoro, 13 agosto 2012, n. 23 - D.M. 11.4.2011 concernente la Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all Allegato VII del D.lgs. n. 81/08 nonché i criteri per l abilitazione l dei soggetti di cui all'art. 71, comma 13, Richiesta per più attrezzature; Attrezzature di lavoro noleggiate senza operatore o concesse in uso (cfr( cfr.. anche art.72, comma 2, D.lgs. n. 81/2008); Attrezzature di lavoro soggette a periodi di inattività; Spostamento di attrezzature di lavoro 55
LA PRASSI AMMINISTRATIVA Raccordo con la disciplina previgente al D.M. 11.04.2011 in materia di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro Per le attrezzature di lavoro, riportate nell Allegato VII del D.Lgs.. n. 81/2008 e s.m.i., fabbricate in attuazione di direttive comunitarie di prodotto e marcate CE, si procederà secondo le modalità indicate di seguito. 56
LA PRASSI AMMINISTRATIVA MACCHINE PROVVISTE DI MARCATURE CE - MESSE IN SERVIZIO PRIMA DELL ENTRATA ENTRATA IN VIGORE DEL DM 11 APRILE 2011 In caso di attrezzature di lavoro di nuova introduzione nel regime delle verifiche periodiche (piattaforme autosollevanti su colonne, carrelli semoventi a braccio telescopico, ascensori e montacarichi da cantiere, idroestrattori a forza centrifuga) e già in servizio alla data di entrata in vigore del D.M. 11.04.2011, il datore di lavoro, decorsi i termini previsti dall Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. dalla data di messa in servizio, deve richiedere la prima verifica periodica all INAIL, secondo la procedura prevista dal punto 5.1.2 dell Allegato II del D.M. 11.04.2011; ai sensi del punto citato, la richiesta di prima verifica periodica costituisce adempimento dell obbligo di comunicazione all INAIL INAIL.. L INAIL L provvederà all effettuazione della prima verifica periodica secondo i tempi e le modalità previsti dal D.M. 11.04.2011. Circolare Min. lavoro, 13 agosto 2012, n. 23 - D.M. 11.4.2011 57
LA PRASSI AMMINISTRATIVA MACCHINE PROVVISTE DI MARCATURE CE - MESSE IN SERVIZIO PRIMA DELL ENTRATA ENTRATA IN VIGORE DEL DM 11 APRILE 2011 se L INAIL ex ISPESL ha già provveduto alla data di entrata in vigore del D.M. 11.04.2011 a redigere il libretto delle verifiche secondo le procedure stabilite dalla Circolare M.I.C.A. n. 162054 del 25.06.1997; Se prima della data di entrata in vigore del D.M. 11.04.201 1, l attrezzatura l di lavoro era già stata sottoposta a verifiche periodiche da parte delle ASL/ARPA in assenza del libretto delle verifiche secondo le procedure stabilite dalla citata Circolare M.I.C.A. n. 162054/97; l attrezzatura di lavoro continuerà ad essere sottoposta alle verifiche periodiche successive alla prima Circolare Min. lavoro, 13 agosto 2012, n. 23 - D.M. 11.4.2011 58
LA PRASSI AMMINISTRATIVA ponteggi sospesi motorizzati per le quali il datore di lavoro avesse già provveduto a comunicare la messa in servizio al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si possono individuare i seguenti casi: a) Se il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha già provveduto alla data di entrata in vigore del D.M. 11.04.2011 ad effettuare la prima delle verifiche periodiche e a redigere il libretto secondo le procedure stabilite dalla Circolare MLPS n. 9 del 12.01.2001, l attrezzatura l di lavoro verrà sottoposta alle verifiche periodiche successive alla prima alle scadenze previste dal regime delle periodicità stabilite dall Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. b) Se il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non ha provveduto alla data di entrata in vigore del DM 11.04.11 ad effettuare la prima delle verifiche periodiche e a redigere il libretto l attrezzatura l sarà sottoposta alla prima delle verifiche periodiche secondo le modalità previste dal D.M. 11.04.2011.. Circolare Min. lavoro, 13 agosto 2012, n. 23 - D.M. 11.4.2011 59
LA PRASSI AMMINISTRATIVA MACCHINE NON PROVVISTE DI MARCATURE CE - MESSE IN SERVIZIO PRIMA DELL ENTRATA ENTRATA IN VIGORE DEL DM 11 APRILE 2011 rimangono soggette al previgente regime omologativo.. Al termine dell iter omologativo, effettuato in via esclusiva dall INAIL (ex ISPESL), dette attrezzature saranno sottoposte al regime delle verifiche periodiche successive alla prima. Le attrezzature che non abbiano subito modifiche sostanziali tali da richiedere una nuova marcatura CE, rimangono soggette al previgente regime di collaudo. Al termine del collaudo, da effettuarsi secondo le procedure del D.M. 04.03.1982, dette attrezzature saranno sottoposte al regime delle verifiche periodiche successive alla prima. Circolare Min. lavoro, 13 agosto 2012, n. 23 - D.M. 11.4.2011 60
FINE PARTE PRIMA 61