Regolamento Ecolabel UE. 4 luglio Bologna

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Transcript:

Regolamento Ecolabel UE Sblocca Cantieri e nuovi CAM: cosa cambia per le imprese di pulizia 4 luglio 2019 -Bologna Dott.ssa Roberta Alani ISPRA: Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale Dipartimento per la Valutazione, i Controlli e la Sostenibilità Ambientale Servizio per le Certificazioni Ambientali

Sommario Etichette ambientali di tipo I, II e III Regolamento Ecolabel UE Criteri Ecolabel UE LCA Iter ottenimento marchio Ecolabel UE La Decisione (UE) 2018/680 e i criteri per il servizio di pulizia Verifiche ispettive Ecolabel 2

Etichette ambientali di tipo I, II e III Le norme ISO serie 14020 hanno istituito 3 tipi di etichettature ambientali: TIPO I (norma ISO 14024): Etichette ecologiche volontarie basate su un sistema multicriteria che considera l intero ciclo di vita del prodotto (LCA), sottoposte a certificazione esterna da parte di un ente indipendente (esempio: il marchio europeo di qualità ecologica ECOLABEL); TIPO II (norma ISO 14021): Etichette ecologiche che riportano autodichiarazioni ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di prodotti, senza che vi sia l intervento di un organismo indipendente di certificazione (esempio: Riciclabile, Compostabile ); TIPO III (norma ISO 14025):Etichette ecologiche che riportano dichiarazioni basate su parametri stabiliti e che contengono una quantificazione degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolato attraverso un sistema LCA. Sono sottoposte a un controllo indipendente e presentate in forma chiara e confrontabile (esempio: Dichiarazioni Ambientali di Prodotto ). 3

Etichette ambientali di tipo I, II e III- esempi TIPO I (ISO 14024) TIPO II (ISO 14021) TIPO III (ISO 14025) 4

Il marchio ecologico dell Unione Europea L Ecolabel UE è il marchio di qualità ecologica dell Unione europea (istituito nel 1992 dal Regolamento n. 880/92 ed è oggi disciplinato dal Regolamento (CE) n. 66/2010) che contraddistingue i prodotti e i servizi caratterizzati da un ridotto impatto ambientale durante l intero ciclo di vita, garantendo al contempo elevati standard prestazionali. Ecolabel UE Etichetta tipo I (ISO 14024:2018) rilasciata da terza parte indipendente (il Comitato per l Ecolabel e l Ecoaudit) volontaria criteri selettivi basati sul ciclo di vita del prodotto (LCA) L Ecolabel UE può essere richiesto per tutti quei beni e servizi che appartengono a gruppi di prodotti per i quali, a livello europeo, siano stati fissati e pubblicati in Gazzetta Ufficiale, nella forma di decisioni della Commissione europea, i relativi criteri di assegnazione. 5

Il marchio ecologico dell Unione Europea Il marchio Ecolabel UE si rivolge ai consumatori e agli operatori di beni e/o servizi, destinati alla distribuzione, al consumo o all uso sul mercato comunitario, che appartengono a gruppi di prodotti o servizi per i quali siano stati definiti i criteri e pubblicati (es. Decisioni della Commissione Europea). Il marchio non si applica ai prodotti/servizi: alimentari né ai mangimi per animali, ai medicinali, ai dispositivi medici Vantaggi per il consumatore prodotto con ridotto impatto ambientale prodotto elevato standard prestazionale marchio riconosciuto e affidabile Vantaggi per l operatore acquistare visibilità sul mercato fregiarsi con un marchio tipo I aumentare la propria competitività sul mercato verde accedere più facilmente al GPP (Acquisti verdi ) 6

Criteri Ecolabel UE LCA (Life Cycle Assessment ) I criteri Ecolabel in base LCA Criteri Ecologici Criteri fasi produttive Criteri idoneità all uso Criteri informazioni ai consumatori Materie prime (sostanze, componenti ) Fasi di lavorazione (emissioni in aria, acqua ecc.) Prestazione del prodotto (lavaggio, potere coprente) Modalità d uso del prodotto (etichetta Ecolabel) 7

Iter per ottenimento del marchio Ecolabel Pre-registrazione su ECAT Domanda concessione marchio Ecolabel RICHIEDENTE SEGRETERIA E SUPPORTO TECNICO ISPRA Verifica requisiti, completezza domanda e avvio istruttoria tecnica PRESIDENTE COMITATO ECOLABEL RICHIEDENTE DELIBERA Stipula contratto di licenza Certificato Ecolabel COMITATO ECOLABEL COMITATO ECOLABEL SEGRETERIA E SUPPORTO TECNICO ISPRA Aggiornamento ECAT e Registro Ecolabel Nazionale 8

Prodotti e servizi certificabili Ecolabel UE Detergenti: per superfici dure, cucine, sanitari, lavastoviglie, lavatrici, stoviglie Mobili, materassi Strutture di ricettività turistica Prodotti per la cura personale: saponi, shampoo, balsami, prodotti da rasatura; assorbenti igienici, pannolini Abbigliamento, tessili per interni, tessili per la pulizia, calzature Pitture e vernici Computer, notebook, televisori Giornali, cataloghi, libri Lubrificanti Ammendanti, substrati, pacciame Coperture dure e in legno Tessuto carta: tovaglioli, carta igienica, fazzoletti Servizi di pulizia 9

NORMATIVA Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 relativo al marchio di qualità ecologica dell Unione Europea (Ecolabel UE). D.M. 2 agosto 1995, n.413 Regolamento recante norme per l istituzione ed il funzionamento del Comitato per l Ecolabel e l Ecoaudit Decisione (UE) 2017/1217 della Commissione del 23/06/2017 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE ai prodotti per la pulizia di superfici dure. Decisione (UE) 2018/680 della Commissione del 02/05/2018 che stabilisce i criteri per l assegnazione del marchio Ecolabel UE ai servizi di pulizia di ambienti interni (pubblicata sulla GUUE L.114/22 del 4/5/2018) 10

La Decisione (UE) 2018/680 -Campo di applicazione Servizi professionali di pulizia ordinaria: Servizi erogati almeno con cadenza mensile, fatta eccezione per la pulizia dei vetri, considerata ordinaria qualora sia effettuata con cadenza almeno trimestrale. Dove: edifici commerciali, edifici istituzionali, altri edifici accessibili al pubblico, abitazioni private. Le zone in cui sono effettuati i servizi di pulizia possono comprendere fra l'altro uffici, impianti sanitari e aree ospedaliere accessibili al pubblico, quali corridoi, sale d'attesa e sale di riposo. 11

La Decisione (UE) 2018/680 Campo di applicazione SI pulizia di superfici vetrate raggiungibili senza il ricorso ad attrezzature o macchinari specializzati; aree ospedaliere accessibili al pubblico quali corridoi, sale d'attesa e sale di riposo; pulizia dei sanitari, ma senza disinfezione e sanificazione NO attività di disinfezione e sanificazione, quindi disinfettanti P.M.C. attività di pulizia effettuate presso siti produttivi attività per le quali i prodotti di pulizia sono forniti dal cliente 12

La Decisione (UE) 2018/680: Requisiti per l assegnazione del marchio Un servizio di pulizia di ambienti interni ottiene l Ecolabel UE se (art.3): a) soddisfa tutti i 7 criteri obbligatori; b) soddisfa un numero sufficiente dei 12 criteri facoltativi realizzando almeno 14 punti. Un operatore che ottiene il marchio Ecolabel UE per i servizi di pulizia di ambienti interni non può erogare altri servizi che non siano disciplinati dall'ecolabel UE. In alternativa può erogare i servizi Ecolabel UE attraverso una suddivisione, una filiale o un dipartimento chiaramente distinto e mantenendo una contabilità separata. 13

La Decisione (UE) 2018/680: Requisiti per l assegnazione del marchio Un operatore che ottiene il marchio Ecolabel UE per i servizi di pulizia di ambienti interni non può erogare altri servizi che non siano disciplinati dall'ecolabel UE. In alternativa può erogare i servizi Ecolabel UE attraverso una suddivisione, una filiale o un dipartimento chiaramente distinto e mantenendo una contabilità separata. 14

Criteri obbligatori - M1: Uso di prodotti per la pulizia aventi un ridotto impatto ambientale a) Almeno il 50 % in volume d'acquisto di tutti i prodotti per la pulizia usati annualmente ha ottenuto il marchio Ecolabel UE a norma della decisione (UE) 2017/1217 della Commissione che stabilisce i criteri per la pulizia di superfici dure oppure un altro marchio ecologico ISO tipo I. * Sono esclusi: le salviette umidificate, altri prodotti preumidificati e i prodotti usati per impregnare e conservare gli spazzoloni lavapavimenti a frange (durante le operazioni di lavanderia). 15

Criteri obbligatori - M1: Uso di prodotti per la pulizia aventi un ridotto impatto ambientale b) I restanti prodotti senza marchio Ecolabel UE o equivalente (inclusi le salviette umidificate etc.) devono rispettare le limitazioni previste dalla Dec. (UE) 2017/1217, criterio 4: - Esclusione di specifiche sostanze (APEO, atranolo, formaldeide, microplastiche, fosfati ). - Esclusione di sostanze con determinate classi di pericolo (es. H317, H400, H410, H411 ). - Limitazione del contenuto di isotiazolinoni, fosforo, VOC, fragranze. - Assenza di etichettatura per tossicità acuta, tossicità specifica per organi bersaglio, sensibilizzazione respiratoria e cutanea, come cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione o pericoloso per l'ambiente acquatico. 16

Criteri obbligatori - M1: Uso di prodotti per la pulizia aventi un ridotto impatto ambientale SI Prodotti per la pulizia ordinaria di superfici dure (con o senza marchio ecologico): multiuso per la pulizia abituale di pareti, pavimenti e altre superfici fisse; - detergenti per cucine; - detergenti per finestre e vetri; - detergenti per servizi sanitari. NO Prodotti per la pulizia non ordinaria: - sverniciatori; - smacchiatori; - forti disincrostanti - disinfettanti

Criteri obbligatori - M1: DOCUMENTAZIONE Documentazione da fornire per il rispetto del criterio M1: Dati annui (denominazione commerciale e volume dei prodotti) Documentazione (comprese le fatture pertinenti o gli inventari del sito) in cui si indicano i prodotti usati Copie dei certificati Ecolabel UE o ISO e/o dell'etichette dell'imballaggio Schede di sicurezza (criterio M1,b) Qualora i dati annui (denominazione commerciale e volume dei prodotti) e la documentazione (comprese le fatture pertinenti o gli inventari del sito) non fossero disponibili al momento della domanda: dichiarazione d impegno a fornire i dati annui non oltre 12 mesi dopo l assegnazione del marchio e presentazione dei dati storici pertinenti relativi all anno precedente. 18

Criteri obbligatori - M2: Dosaggio dei prodotti per la pulizia Il personale ha accesso ad appositi apparecchi per il dosaggio e la diluizione dei prodotti per la pulizia usati (per esempio erogatori automatici, misurini, pompe manuali, spruzzatori). Il personale ha accesso alle corrispondenti istruzioni per un dosaggio e una diluizione corretti.. Esempi di dispositivi per la diluizione e il dosaggio miscelatore proporzionale; diluisce un quantitativo controllato di prodotto di pulizia con acqua quando è collegato al rubinetto (ottenendo una soluzione pronta per l uso). Sistemi di dosaggio manuale che erogano uno specifico quantitativo di prodotto concentrato in un secchio, un lavello o un contenitore a spruzzo. 19

Criteri obbligatori: criterio M3 Microfibra e M4 Formazione del personale Criterio M3: Microfibra. Almeno il 50 % degli accessori tessili non monouso (per esempio stracci e teste di spazzoloni lavapavimenti a frange) usati annualmente è di microfibra. Criterio M4: Formazione del personale. Il richiedente mette a disposizione informazioni sulla formazione del personale che svolge mansioni di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l'ecolabel UE e dei responsabili della supervisione di tali mansioni. Argomenti di formazione: Natura e implicazioni del marchio Ecolabel UE; Corretto dosaggio dei prodotti, corretto stoccaggio; Gestione rifiuti, risparmio di energia e acqua; Salute, sicurezza e ambiente in relazione alle mansioni di pulizia. 20

Criteri obbligatori: criterio M5 Sistema di Gestione Ambientale (SGA) e M6 raccolta differenziata Criterio M5: Il servizio di pulizia adotta i requisiti minimi di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) per gestire e organizzare le prestazioni erogate affinché abbiano un ridotto impatto ambientale EMAS e/o ISO 14001. In alternativa: redazione di una politica ambientale, di un programma che fissi obiettivi e azioni per ridurre l impatto ambientale, valutazione delle proprie prestazioni in relazione agli obiettivi. Criterio M6: Il richiedente fornisce al personale i mezzi per effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi generati presso i propri locali. 21

Criteri obbligatori: criterio M7 Informazioni che figurano sull etichetta Ecolabel UE Criterio M7: Corretto utilizzo del logo Ecolabel UE. uso di prodotti di pulizia certificati con marchi ecologici formazione specifica del personale sistema di gestione ambientale 22

Criteri facoltativi - O1: Uso elevato di prodotti per la pulizia aventi un ridotto impatto ambientale (massimo 3 punti) Prodotti per la pulizia certificati Ecolabel UE o altri ISO 14024 tipo I: - almeno 65%: 1 punto - almeno 75%: 2 punti - almeno 95%: 3 punti (percentuali in volume sono calcolate per il totale dei siti dove viene erogato il servizio) Sono esclusi: salviette umidificate e altri prodotti preumidificati. Riferimento: criterio M1 minimo 50% 23

Criteri facoltativi criterio O3, criterio O4 e criterio O5 Criterio O3: Microfibra. Fino a tre punti in base alla percentuale in volume d'acquisto (65-95%) degli accessori tessili non monouso per la pulizia in microfibra usati annualmente. (massimo 3 punti) Criterio O4: accessori tessili per la pulizia con marchio ecologico. Punteggio per utilizzo di spazzoloni a frange e/o di stracci cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE per i tessili o un altro marchio ecologico ISO tipo I. (massimo 4 punti) Criterio O5: Efficienza energetica degli aspirapolvere. Punteggio per classe A/A+. CRITERIO NON APPLICABILE La sentenza del Tribunale dell Unione Europea dell 8/11/18 ha annullato il regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione per quanto riguarda l etichettatura indicante il consumo d energia degli aspirapolvere. 24

Notifica di nuovi siti di erogazione servizio Il richiedente comunica con cadenza regolare all'organismo competente un elenco dei siti di lavoro in cui eroga i servizi di pulizia certificati Ecolabel UE, indicando il primo e l'ultimo giorno di attività presso ciascun sito. L'intervallo fra le notifiche relative ai nuovi siti di lavoro non deve superare quattro mesi, eccetto nel caso in cui il richiedente non ha sottoscritto nuovi contratti. 25

Verifica UE ECOLABEL e controllo PRE ASSEGNAZIONE: Almeno una visita in loco nei locali del richiedente. Almeno una visita in loco presso uno o più siti di lavoro. POST ASSEGNAZIONE l organismo competente può effettuare periodicamente visite di verifica presso i locali del richiedente o presso uno o più siti di lavoro. 26

CONTATTI UE ECOLABEL ITALIA Comitato per l Ecolabel e l Ecoaudit www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/comitato-ecolabel-ecoaudit segreteria.ecolabel@isprambiente.it Le domande per ottenere la licenza d uso del marchio Ecolabel UE devono essere inviate a: Comitato Ecolabel-Ecoaudit, Sezione Ecolabel c/o ISPRA, Via Vitaliano Brancati n. 48-00144 ROMA Indirizzo PEC: comitato.ecolabel@pec.it www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/ecolabel-ue ecolabel@isprambiente.it Ecolabel UE ISPRA @EcolabelUEIspra 27