ANALISI TECNICO-NORMATIVA (Dir. P.C.M. 10 settembre 2008) Amministrazione proponente: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Documenti analoghi
ANALISI TECNICO-NORMATIVA (Dir. P.C.M. 10 settembre 2008) Amministrazione proponente: Ministro per gli affari regionali e le autonomie

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA. Amministrazione proponente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ANALISI TECNICA NORMATIVA. 1) Obiettivi e necessità dell intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

Relazione tecnico-normativa

Ministero della Giustizia UFFICIO LEGISLATIVO

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

ANALISI TECNICO NORMATIVA

La disciplina prevista è coerente con il programma di Governo.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA. 1) Obiettivi e necessità dell intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.) (Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008) Amministrazione proponente: Presidenza del Consiglio, Ministero dell Interno

ANALISI TECNICO-NORMATIVA. Amministrazione proponente: Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.) (all. A alla direttiva P.C.M. del 10 settembre 2008 G.U. n. 219 del 2008)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.) (all. A alla direttiva P.C.M. del 10 settembre 2008 G.U. n. 219 del 2008)

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.) (Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2008)

ANALISI TECNICO-NORMATIVA. 1) Obiettivi e necessità dell intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Ministero della Giustizia

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.) PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

ANALISI TECNICO-NORMATIVA. Amministrazione proponente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO LEGISLATIVO

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2008)

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA. Amministrazione proponente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ANALISI TECNICO NORMATIVA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Ministero dell Interno

Ministero della Giustizia

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.) (all. A alla direttiva P.C.M. del 10 settembre 2008 G.U. n. 219 del 2008)

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.) (all. A alla direttiva P.C.M. del 10 settembre 2008 G.U. n. 219 del 2008)

ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

Ministero della Giustizia

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (Dir. P.C.M. 10 settembre 2008)

ANALISI TECNICO NORMATIVA (ATN)

Ministero della Giustizia UFFICIO LEGISLATIVO

ANALISI TECNICO-NORMATIVA. Amministrazione proponente: Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento politiche europee

ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (BONINO) E DAL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI (MOAVERO MILANESI)

Ministero della Giustizia

ANALISI TECNICO-NORMATIVA RELAZIONE

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Ministero della Giustizia

Relazione tecnico-normativa

ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA. Amministrazione proponente: Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA. Amministrazione proponente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2525

ANALISI TECNICO-NORMATIVA. 1) Obiettivi e necessità di intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

ANALISI TECNICO NORMATIVA

Ministero della Giustizia

ANALISI TECNICO-NORMATIVA. Titolo: Decreto legge 2 maggio 2017, n.55 Misure per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia S.p.A.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (Dir. P.C.M. 10 settembre 2008) Referente: dott. Massimo CASTALDI (Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi).

ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.) (all. A alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 G.U. n. 219 del 2008)

Ministero della Giustizia

RELAZIONE TECNICA NORMATIVA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3656

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (Dir. P.C.M. 10 settembre 2008)

Analisi Tecnico-Normativa

ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.) (all. A alla Direttiva P.C.M. 10 settembre G.U. n. 219 del 2008)

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (LETTA)

ANALISI TECNICO-NORMATIVA. Amministrazione proponente: Ministero dello sviluppo economico

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (Dir. P.C.M. 10 settembre 2008) 1) Obiettivi e necessità dell intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

Referente: Ministero dell Interno - Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

Analisi tecnico-normativa

ANALISI TECNICO-NORMATIVA. 1) Obiettivi e necessità dell intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Analisi tecnico-normativa (ATN)

Ministero dell Interno

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Ministero della Giustizia

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (GENTILONI SILVERI)

ANALISI TECNICO-NORMATIVA. Amministrazione proponente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Transcript:

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (Dir. P.C.M. 10 settembre 2008) Amministrazione proponente: Presidenza del Consiglio dei Ministri Oggetto: Schema di norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto) e al decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di università degli studi) PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO 1) Obiettivi e necessità dell intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo Lo schema di norme di attuazione in esame integra l articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto), prevedendo in aggiunta al controllo della Corte dei conti sulla gestione del bilancio e del patrimonio della Regione e delle Province autonome - lo specifico sindacato della Corte stessa sulla gestione del bilancio e del patrimonio degli enti locali, nonché degli altri enti pubblici di cui all articolo 79, comma 3, dello Statuto, con la precisazione che nell ambito delle predette funzioni di controllo, la Corte può chiedere alle amministrazioni pubbliche dati economici e patrimoniali riferiti agli enti e agli organismi privati dalle stesse partecipati o finanziati in via ordinaria. Si attribuisce, inoltre, alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e di Bolzano il compito di istituire un proprio collegio dei revisori dei conti quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell ente, operante, nel quadro dell ordinamento finanziario del titolo VI dello Statuto, in raccordo con le competenti sezioni di controllo della Corte dei conti aventi sede a Trento e a Bolzano (nuovo comma 3 bis dell articolo 6 del d.p.r. n. 305 del 1988). 1

Infine un intervento tecnico diretto a coordinare l articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, concernente disposizioni riguardanti l Università degli studi di Trento, con le sopradescritte proposte di modifica in materia di controllo sulla gestione della Corte dei conti e con le innovazioni apportate dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) all articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale, garantendo, peraltro, l'informazione alla competente Sezione della Corte dei conti con riferimento agli esiti dell'attività di vigilanza svolta dalla Provincia. 2) Analisi del quadro normativo nazionale La riforma del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, si inserisce nel quadro dell evoluzione dell ordinamento normativo e della giurisprudenza costituzionale, che ha chiarito ruolo e competenze della Corte dei conti, nonché il rapporto tre le sue attribuzioni e quelle delle Regioni a statuto speciale. A seguito della modifica del titolo VI dello Statuto di autonomia, approvata secondo quanto previsto dall articolo 104 dello stesso dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e alla luce delle recenti sentenze della Corte costituzionale pronunciate in materia di controlli della Corte dei conti e di collegio dei revisori dei conti (sentenze nn. 60 del 2013, 23, 39 e 40 del 2014), risulta necessario adeguare le vigenti norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto). Con le modifiche del titolo VI in particolare si prevede che la Regione Trentino - Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono per sé e per gli enti del sistema territoriale integrato, comprensivo degli enti locali, dei propri enti e organismi strumentali pubblici e privati, e di quelli degli enti locali, delle aziende sanitarie, delle università, incluse quelle non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria, alle finalità di coordinamento della finanza pubblica provinciale, definendo i relativi concorsi e obblighi, Inoltre le stesse Province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte di tali enti e comunicano, ai fini del monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, al Ministero dell economia e delle finanze gli obiettivi fissati e i risultati conseguiti. La Corte costituzionale (ex plurimis sentenza n. 60 del 2013) ha chiarito che il controllo, attribuito alla Corte dei conti quale organo di garanzia terzo e indipendente, è finalizzato ad assicurare, in vista della tutela dell unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione 2

finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea. Anche in considerazione di una specifica richiesta avanzata dal Presidente della Corte dei conti di data 5 gennaio 2015, la norma proposta prevede l esplicitazione - accanto al controllo della Corte dei conti sulla gestione del bilancio e del patrimonio della Regione e delle Province autonome - dello specifico sindacato della Corte stessa sulla gestione del bilancio e del patrimonio degli enti locali, nonché degli altri enti pubblici di cui all articolo 79, comma 3, dello Statuto. La norma proposta che attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano, il compito di istituire con propri disposizioni un collegio dei revisori dei conti, che dovrà operare quale organo interno di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica in stretto contatto con la Magistratura contabile ed i cui componenti dovranno possedere speciali requisiti professionali ed essere nominati mediante sorteggio al di fuori, quindi, dall influenza della politica (cfr. sentenza della Corte costituzionale n. 198/2012) è correlata al raccordo fra il collegio dei revisori dei conti e la sezione regionale di controllo della Corte dei conti stabilito dall'articolo 14, comma 1, lett. e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti Lo schema di norma di attuazione in esame, come descritto al punto 1), novella l articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto), nel solco della speciale disciplina in materia prevista dalla norma previgente, precisando in particolare uno specifico sindacato della Corte stessa sulla gestione del bilancio e del patrimonio degli enti locali nonché degli altri enti pubblici di cui all articolo 79, comma 3, dello Statuto e attribuendo alle Province autonome di Trento e di Bolzano, il compito di istituire con propri disposizioni un collegio dei revisori dei conti. Infine l'intervento normativo incide sull'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, concernente disposizioni riguardanti l Università degli studi di Trento, al fine di coordinare con le sopradescritte proposte di modifica in materia di controllo sulla gestione della Corte dei conti e con le innovazioni apportate dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) all articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale, garantendo, peraltro, l'informazione alla competente Sezione della Corte dei conti con riferimento agli esiti dell'attività di vigilanza svolta dalla Provincia. 4) Analisi della compatibilità dell intervento con i principi costituzionali 3

Il provvedimento, come illustrato al punto 2, è conforme ai principi costituzionali e alle disposizioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, anche con riferimento alle procedura di cui all articolo 107 dello Statuto medesimo, ed è coerente con la modifica del titolo VI dello Statuto di autonomia, approvata secondo quanto previsto dall articolo 104 dello stesso dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e soprattutto con le recenti sentenze della Corte costituzionale pronunciate in materia di controlli della Corte dei conti e di collegio dei revisori dei conti. 5) Analisi delle compatibilità dell intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali. L intervento è compatibile con la particolare autonomia riconosciuta alle Province autonome di Trento e di Bolzano dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol e con le disposizioni che hanno introdotto per le regioni a statuto ordinario un sistema di controllo analogo. 6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall articolo 118, primo comma, della Costituzione Il provvedimento è conforme ai principi enunciati. 7) Verifica dell assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa La modifica apportata è volta ad adeguare le norme di attuazione in vigore all evoluzione dell ordinamento giuridico nazionale. Le norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto/Südtirol (emanate ai sensi dell art. 107 dello Statuto) sono gli unici strumenti giuridici idonei, sulla base del principio della gerarchia delle fonti, a modificare le norme di attuazione vigenti. 8) Verifica dell esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all esame del Parlamento e relativo stato dell iter Non esistono progetti normativi all esame del Parlamento sul tema trattato. Le modifiche alle norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol riguardanti le sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano possono essere apportate esclusivamente attraverso il medesimo strumento giuridico. 9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto. Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti, incidenti sugli aspetti specifici trattati dallo schema normativo in esame. Le disposizioni ivi contenute appaiono coerenti con i capisaldi della giurisprudenza costituzionale in materia citati nei punti precedenti. 4

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE 10) Analisi della compatibilità dell intervento con l ordinamento comunitario L intervento normativo proposto non presenta particolari profili di rilievo comunitario. 11) Verifica dell esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo progetto. Non sono note procedure d infrazione riferibili ai contenuti della proposta normativa. 12) Analisi della compatibilità dell intervento con gli obblighi internazionali Il provvedimento è conforme agli obblighi internazionali, segnatamente con riguardo all ordinamento dell Unione europea. 13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto. Non sono rilevabili particolari indicazioni giurisprudenziali o contenziosi avanti alla Corte di Giustizia. 14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell uomo sul medesimo o analogo oggetto. Non si è a conoscenza dell esistenza di giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell uomo sul medesimo o analogo oggetto. 15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell Unione Europea. Le funzioni attribuite alla Corte dei conti variano da un ordinamento all'altro. Il nucleo centrale e più antico è rappresentato dal controllo, in sede giurisdizionale, dei conti periodicamente resi da coloro che gestiscono denaro o beni pubblici. La Corte dei conti può inoltre avere, come in Italia, il potere di accertare, sempre in sede giurisdizionale, i danni cagionati allo Stato o altro ente pubblico dai suoi agenti e condannare i responsabili al risarcimento. In alcuni ordinamenti la Corte dei conti può irrogare sanzioni pecuniarie agli agenti dello Stato o di altri enti pubblici in caso di violazione di norme di legge in materia di entrate e spese pubbliche. Funzione tipica delle Corti dei conti è anche la verifica del bilancio consuntivo dello Stato o di altri enti pubblici, allo scopo di accertare il rispetto delle regole 5

contabili e l'attendibilità del bilancio stesso, trasmettendo in esito a tale controllo una relazione al Parlamento. La Corte dei conti può, inoltre, avere funzioni amministrative di controllo, di tipo preventivo (come in Italia e Belgio) o successivo. Il controllo preventivo si esercita sui singoli atti che danno luogo a spese o entrate, impedendone l'efficacia in caso di illegittimità. Il controllo successivo è, invece, incentrato, sulla complessiva attività dell'organo controllato e si traduce in relazioni al Parlamento, al Governo o allo stesso organo controllato. Questo tipo di controllo tende ora ad essere esteso dalla sola legalità all'efficienza o all'efficacia dell'attività amministrativa. Quanto ai soggetti controllati, oltre alle amministrazioni pubbliche la competenza della Corte dei conti può estendersi alle imprese pubbliche e ad altri enti, anche di diritto privato, che utilizzano fondi pubblici o possono recare danno al bene pubblico. PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO 16) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso Lo schema normativo, che sostituisce l articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 e l articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, non reca nuove definizioni normative. 17) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi Nulla da segnalare dall esito della verifica. 18) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti Lo schema normativo in esame utilizza la tecnica della novella legislativa modificando l articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 e l articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142,. 19) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo La disposizione in esame non prevede abrogazioni. Saranno, successivamente all'entrata in vigore delle nuove norme d'attuazione, adeguate le vigenti disposizioni normative provinciali. 6

20) Individuazione di disposizioni dell atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente La norma in oggetto non ha effetti retroattivi, di reviviscenza, di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente. 21) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo Le norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol (emanate ai sensi dell art. 107 dello Statuto), delle quali lo schema normativo in esame è espressione, sono gli unici strumenti giuridici idonei a modificare le norme di attuazione vigenti. 22) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione La norma di attuazione in proposta prevede, ai fini della sua attuazione l emanazione di disposizioni normative da parte delle Province autonome di Trento e di Bolzano. 23) Verifica della piena utilizzazione e dell aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi Non si ravvisa la necessità di analisi statistiche. 7