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Regione Lombardia 03388 ' "\h ut M, A3L Monza e Brianza Deliberazione n. Seduta del 1 9 MAG 2015 Convenzione di tirocinio curriculare con l'università Carlo Cattaneo - LIUC. I! Direttore Generale Matteo Stocco PUBBLICATA ALL'ALBO ON-LINE IL coadiuvato da: 2 9 MAR 201 Il Direttore Amministrativo: Mario Nicola Francesco Alparone 11 Direttore Sanitario: Patrizia Zarine!li il Direttore Sociale: Roberto Calia Richiamata la delibera n. 1 del 22.04.2014 con cui questa ASI. ha preso atto della D.G.R. n. X/1701 del 17.04.2014, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza nella persona del Dott. Matteo Stocco; Richiamate le vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia: art. 27 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, rubricato "Convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie ai fini dello svolgimento di attività didattiche integrative"; art. 6 del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, rubricato "Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università; Legge 24 giugno 1997, n. 196, art. 18, avente ad oggetto "Tirocini formativi e di aggiornamento1'; D.M. 25 marzo 1998, n. 142 avente ad oggetto "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196"; Direttiva n. 2/2005 del Ministero per la Funzione Pubblica - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per il personale delle Pubbliche Amministrazioni, avente ad oggetto "Tirocini di formazione ed orientamento"; L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 avente ad oggetto "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità"; D.P.R. 16.04.2013, n. 62 avente ad oggetto "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"; D.G.R. n. 825 del 25.10.2013 avente ad oggetto "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini"; Visto il Codice Etico Comportamentale dell"azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza, rev. del 25.10.2013;

Regione Lombardia ASL Monza e Brianza y )3389 Esaminata la nota mail, agli alti del Servizio Affari Generali e Legali, pervenuta in data 6.05.2015 dallu niversità Carlo Cattaneo LHJC, con cui viene chiesta la disponibilità alla stipula di una convenzione per tirocini curriculari; Precisato che, come risulta dalla Circolare n. 24 del 12/09/2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per tirocini curriculari devono intendersi i tirocini formativi e di orientamento inclusi nei piani di studio delle Università, la cui finalità non è direttamente quella di favorire l'inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione con una modalità di cosiddetta alternanza; Ritenuto opportuno formalizzare gli impegni di entrambe le parti mediante la sottoscrizione di apposita convenzione; Richiamata la Procedura Convenzioni, rev 1, ottobre 2013; Visto il testo dello schema di convenzione, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; Precisato che le autorizzazioni al tirocinio non implicano, per l'azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza, alcun onere economico e che il tirocinio non comporterà in nessun caso l'insorgere di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito ira lo studente e LAzienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza; Rilevato che è prestata dall'università Carlo Cattaneo - L1UC garanzia assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile degli studenti; Stabilito di designare il Dr. Tarcisio Cambiaghi - Responsabile dei Settore Formazione - quale responsabile aziendale per i tirocini di cui trattasi; Preso atto che il Responsabile del Servizio Personale, per quanto di competenza, ha espresso parere positivo alla stipula della convenzione; Preso atto dell'attestazione del responsabile del Servizio competente circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento; Acquisiti i pareri favorevoli dei Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociale ai sensi e per gli effetti degli arti. 3 e 3 bis del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 15 della L.R. n. 33/2009 nel testo vigente, nonché disposizioni regionali applicative; DELIBERA per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportale: 2

P J Regione jll^jjj Lombardia 303390 ASL Monza e Brianzef 1) di approvare la stipula della convenzione con l'università Carlo Cattaneo - L1UC, per lo svolgimento di tirocini curri cui ari, come da schema allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2) di precisare che le autorizzazioni al tirocinio non implicano, per l'azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza, alcun onere economico e che il tirocinio non comporterà in nessun caso l'insorgere di alcun rapporto di dipendenza di lavoro comunque retribuito tra lo studente e l'azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza; 3) di precisare, altresì, che è prestata dall'università Carlo Cattaneo - LIUC apposita garanzia assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile degli Studenti; 4) di designare il Dr. Tarcisio Cambiaghi - Responsabile Settore Formazione - quale responsabile aziendale per i tirocini di cui trattasi; 5) di incaricare il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali, quale Responsabile del Procedimento, degli adempimenti legati al perfezionamento della convenzione di cui trattasi ed il Responsabile del Servizio Personale di ogni ulteriore adempimento conseguente l'adozione del presente provvedimento; 6) di depositare copia dell'allegata convenzione, debitamente sottoscritta, agli atti del Servizio Affari Generali e Legali; 7) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'albo dell'azienda ai sensi dell'art. 18, e.9. della L.R. 30.12.2009, n. 33. IL DIRETTORE GENERALE (Mattao/Stocco) Esprimono parere favorevole: 11 Direttore Amministrativo: Mario Nicola Francesco Alparone II Direttore Sanitario: Patrizia /arinoli i ^r5? Il Direttore Sociale: Roberto Calia;

Regione Lombardia 4 f ^ Allegato alla delibera del Direttore Generale n. del 1 9 MA6 2015 Oggetto: Convenzione di tirocinio curriculare con l'università Carlo Cattaneo - LIUC. Il Responsabile del Procedimento Di remore D ipart i men t o Amm inist rat ivo ilbusera) Direttore del Servizio Personale (Elena Sartori) Visto di congruità tecnica di competenza Dircltor^Diparlimenlo Amministrativo isfrat" Parere in ordine alla regolarità contabile Servizio.Contabilità e Finanza Elena 4

3 0 / 1 9 MAG 2015 00339 : n convenzione.,./15 CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO TRA Università Carlo Cattaneo - LIUC - di seguito denominato "soggetto promotore", con sede in Corso Matteotti, 22-21053 Castellanza VA, partita iva/codice fiscale 02015300128 rappresentata dal Direttore Amministrativo, Dottor Gian Claudio Castellani, nato al Cairo EGITTO l'11/01/1956 in qualità di autorizzato nazionale ai servizi per il lavoro ai sensi del d.lgs. 10 settembre 2003 n, 276 E A.S.L. della Provincia di MONZA e Brianza con sede in Monza, viale Elvezia n.2, (CF e P.IVA 02734330968), d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", rappresentata dal Dott. Matteo Stocco, nato a Milano il 4.06.1968, nella sua qualità di Direttore Generale PREMESSO CHE: I tirocìni non costituiscono rapporto di lavoro, bensì periodi di formazione e di orientamento al lavoro, finalizzati ad agevolare le scelte professionali, attraverso una conoscenza diretta del mondo del lavoro nella fase di transizione, mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale; I tirocini promossi tra l'università e [inserire denominazione azienda ospitante] sono solo di natura curriculare. sulla base delle previsioni dei piani di studio e dell'offerta formativa; I tirocini possono essere svolti presso datori di lavoro pubblici o privati, nel rispetto dei limiti quantitativi indicati dalla normativa vigente; I tirocini devono essere svolti nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. SI CONVIENE QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 DEFINIZIONE DEL TIROCINIO 1. Il soggetto ospitante, su proposta del soggetto promotore, si impegna ad accogliere presso le proprie strutture sul territorio meglio specificate sui progetti formativi individuali soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, di seguito denominati "tirocinanti", per tirocini finalizzati alla realizzazione di momenti di alternanza tra scuola 1

t)03393 Q e lavoro o ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale ed in particolare per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti Formativi Individuali di cui al successivo art. 2. 2. Ogni tirocinio ha la durata ed è svolto nell'arco temporale che è definito nei singoli Progetti Formativi Individuali; il tirocinio si considera sospeso in caso dì malattia, astensione obbligatoria per maternità, ai sensi della normativa vigente o altre cause gravi non dipendenti da volontà del tirocinante. 3. La durata di ogni tirocinio può essere prorogata entro i lìmiti massimi previsti dalla regolamentazione di riferimento per specifica tipologia di tirocinio previo accordo tra le parti e il tirocinante, come meglio specificato al successivo art. 6. ARTICOLO 2 PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto Formativo Individuale e sottoscritto dalle parti e dal tirocinante. Il Progetto Formativo Individuale costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato del soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante, con competenze professionali adeguate e coerenti per affiancare il tirocinante. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti ARTICOLO 3 DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a: a) svolgere le attività previste dal Progetto Formativo Individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro; b) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre esigenze svolgendo Se attività concordate con i tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante. c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro come previsto all'art 5. d) ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi, processi organizzativi e produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio; Al termine del tirocinio il soggetto promotore rilascia al tirocinante le attestazioni previste dagli Indirizzi regionali 2

ARTICOLO 4 OBBLIGHI SOGGETTO PROMOTORE Il soggetto promotore assicura ogni tirocinante: 1) presso l'istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, copertura IN A l i posizione n 0659743171; 2) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi polizza R C T n. 108492695 Allianz Subalpina; Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo. il soggetto promotore si preoccupa di monitorare il rispetto dei diritti e degli obblighi del tirocinante. li soggetto promotore si impegna, inoltre, a garantire con la collaborazione del soggetto ospitante, al tirocinante che lo richiede, il rilascio di attestazione o la certificazione delle competenze acquisite con il tirocinio nel rispetto della normativa vigente. ARTICOLO 5 OBBLIGHI SOGGETTO OSPITANTE Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 letf, a del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le partì si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalia normativa ed in particolare: a) L'ente promotore è responsabile del controllo dell'effettuazione della formazione sulla sicurezza, da parte dello studente, in base all'art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'accordo in Conferenza Permanente per ì rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, n, 1/CSR del 24.1.2013; In particolare sì concorda: che l'effettuazione della formazione generale viene accertata da parte del soggetto promotore; che la formazione specifica viene erogata a cura del soggetto ospitante; b) gli obblighi ci cui agli arti 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D.Lgs. 81/08 sono a carico del soggetto ospitante. Il soggetto ospitante infine è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste per l'attivazione e monitoraggio del tirocinio e delle eventuali variazioni in itinere nel rispetto degli obblighi di legge ed inoltre a collaborare col soggetto promotore al monitoraggio dell'esperienza ed alla redazione della relazione finale, ove prevista. 3

ARTICOLO 6 DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO 1, La presente convenzione ha validità di 5 (cinque) anni e decorre dalla data di ultima sottoscrizione e comunque fino alla conclusione dell'ultimo tirocinio avviato in vigenza della stessa, comprese eventuali sospensioni o proroghe. 2 Sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie: a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo; b) qualora il soggetto ospitante non rispetti ì contenuti del progetto formativo o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante. 3. Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato tempestivamente alle altre parti coinvolte in forma scritta e con adeguata motivazione e avrà effetto a partire dal giorno successivo al ricevimento di tale comunicazione. ARTICOLO 7 CONTROVERSIE Per qualsiasi vertenza, che dovesse nascere dall'esecuzione e interpretazione della presente convenzione, è competente a decidere in via esclusiva il Foro di Monza. ARTICOLO 8 VARIE Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vìgente in materia. La presente convenzione non è soggetta all'imposta di bollo ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, dì formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R, 28/12/2000 n 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi previsti dalla normativa vigente. Castellarla, lì (firma per Università Carlo Cattaneo - LIUC) (firma per ) IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL L E G A L E R A P P R E S E N T A N T E (Dott. Gian Claudio Castellani) ( ) 4