Deliberazione dell Assemblea n. 1/2018 APPROVAZIONE DELLE MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PERMANENTE DEGLI ENTI LOCALI

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Deliberazione dell Assemblea n. 1/2018 Oggetto: APPROVAZIONE DELLE MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PERMANENTE DEGLI ENTI LOCALI In Aosta, l anno 2018, il giorno ventidue (22) del mese di marzo alle ore 9:30 presso la sede del Consorzio degli enti locali della Valle d Aosta (CELVA), sita in piazza Narbonne n. 16, convocata dal Presidente Franco Manes, con comunicazione scritta del 16 marzo 2018, prot. n. 205/CPEL, ai sensi dell articolo 8 del Regolamento del Consiglio permanente degli enti locali. Sono presenti i rappresentanti di n. enti locali, come risulta dal registro delle presenze denominato Registro firme Assemblea CPEL anno 2017. Assume la presidenza della seduta il Presidente del CPEL, signor Franco Manes. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la signora Alessandra Vuillermin, della Segreteria organi del CELVA. La partecipazione alla seduta dell Assemblea del segretario verbalizzante è ammessa dalla stessa Assemblea, anche in virtù della convenzione di assistenza, collaborazione e supporto tra il CPEL e il CELVA. Verificata la regolarità della convocazione e constatato il numero legale degli intervenuti, si procede alla trattazione della deliberazione in oggetto.

Il Presidente illustra la deliberazione di cui all oggetto e ricorda che: la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie locali in Valle d Aosta), dispone che al fine di favorire la partecipazione degli enti locali alla politica regionale sia istituito il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), quale organismo di rappresentanza degli enti locali della Valle d'aosta, dotato di autonomia funzionale e organizzativa; il CPEL è stato costituito con Decreto del Presidente della Regione in attuazione della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'aosta) e si è insediato il 22 giugno 1999; in data 1 dicembre 2009, l Assemblea del CPEL ha approvato il vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL); il suddetto Regolamento dispone, nello specifico, che il CPEL assuma ogni iniziativa utile a favorire ed incentivare la partecipazione degli enti locali alla politica regionale e al processo di formazione delle decisioni che concernono le comunità locali; il suddetto Regolamento dispone, inoltre, che lo stesso Consiglio possa avvalersi, per l esercizio delle proprie funzioni, del Consorzio degli enti locali della Valle d Aosta (CELVA), e che i rapporti tra il CPEL e il CELVA siano disciplinati da un apposita convenzione che ne stabilisce i fini, la durata, le modalità di partecipazione, i rapporti organizzativi e finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie reciproci; in data 24 febbraio 2010, il CPEL e il CELVA hanno sottoscritto la suddetta convenzione di assistenza, collaborazione e supporto; la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, recante Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane disciplina le modalità di organizzazione dell'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali, con l'obiettivo di incrementare la qualità delle prestazioni erogate ai cittadini, riducendo complessivamente gli oneri organizzativi e finanziari e garantendo uniformi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio regionale; in data 16 marzo 2018, il Comitato esecutivo, con deliberazione n. 8/2018, ha approvato le proposte modificative al Regolamento del Consiglio permanente degli enti locali. Il Presidente Franco Manes, CONSIDERATO CHE nel corso degli anni il quadro normativo regionale ha subito sostanziali modifiche che hanno determinato un impatto sul Sistema enti locali, tra cui la citata legge regionale 6/2014 relativa all'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali in ambiti territoriali ottimali; CONSIDERATO CHE il CPEL, non disponendo di proprio personale e di propri uffici, né di personale distaccato, comandato o assegnato dagli enti locali, ha deciso di avvalersi del CELVA, ai sensi

dell art. 20 del proprio Regolamento vigente, per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge regionale 54/1998 e da altre specifiche leggi regionali; CONSIDERATO CHE, in data 31 luglio 2017, l Assemblea straordinaria del CELVA ha approvato le proposte modificative allo Statuto del Consorzio, al fine di apportare una revisione generale dello stesso e di introdurre le novità normative definite dal d.lgs. 175/2016, così come modificato dal d.lgs. 100/2017, con specifico riferimento alla composizione dell organo amministrativo delle società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta; CONSIDERATO CHE il Comitato esecutivo ha ritenuto opportuno proporre all attenzione dell Assemblea del CPEL una revisione generale del, in modo analogo a quanto portato avanti dal CELVA per il proprio Statuto; TENUTO CONTO CHE l art. 22, comma 2, del vigente prevede che le modificazioni al Regolamento stesso siano adottate a maggioranza dei membri dell Assemblea; TENUTO CONTO CHE, ai sensi del, l adozione della presente deliberazione è di competenza dell Assemblea; alla luce dei richiami legislativi e normativi di cui sopra e delle motivazioni espresse, propone all Assemblea l approvazione della presente deliberazione. L ASSEMBLEA VISTO il, approvato dall Assemblea in data 1 dicembre 2009; VISTA la convenzione di assistenza, collaborazione e supporto tra il CPEL e il CELVA, sottoscritta in data 24 febbraio 2010; VISTA la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane ; VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ; VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ; VISTA la deliberazione del Comitato esecutivo del 16 marzo 2018, n. 8/2018 Approvazione delle proposte modificative al Regolamento del Consiglio permanente degli enti locali ; proceduto alla votazione nelle forme previste dal regolamento, con voti favorevoli n., contrari n. e astenuti n. ; DELIBERA 1. di approvare le modificazioni al Regolamento del Consiglio permanente degli enti locali che, allegate alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, per le motivazioni indicate in premessa, alle quali espressamente si rinvia;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico del CPEL; 3. di dare atto che le modificazioni al entrano in vigore al primo rinnovo dei componenti del Comitato esecutivo, ai sensi dell art. 22, comma 2, del suddetto Regolamento; 4. di dare massima diffusione delle modificazioni al anche tramite pubblicazione sul proprio sito istituzionale. Il segretario verbalizzante Alessandra Vuillermin Il Presidente Franco Manes

Regolamento del Consiglio permanente degli enti locali ai sensi dell art. 63 della legge regionale 54/1998 Documento approvato dall Assemblea con deliberazione del 22 marzo 2018, n. 1/2018

CAPO I PRINCIPI GENERALI Art. 1 (Oggetto) 1. Il presente Regolamento, in attuazione dell art. 63 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'aosta) e successive modificazioni, disciplina l articolazione, l organizzazione e il funzionamento del Consiglio permanente degli enti locali, di seguito denominato CPEL. Art. 2 (Natura giuridica, composizione e sede) 1. Il CPEL è l organismo di rappresentanza degli enti locali della Valle d Aosta istituito ai sensi dell art. 60 della l.r. 54/1998 ed è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. 2. Il CPEL è composto dai Sindaci, dai Presidenti delle Unités des Communes valdôtaines e dal Presidente del Consorzio dei Comuni della Valle d Aosta Bacino Imbrifero Montano, di seguito denominato BIM, in carica. 3. Il CPEL ha sede in Aosta presso il Consorzio degli enti locali della Valle d Aosta, di seguito denominato CELVA. 1. Sono organi del CPEL: a) l Assemblea; b) il Presidente; c) il Comitato esecutivo. Art. 3 (Organi) CAPO II L ASSEMBLEA Art. 4 (Composizione) 1. L Assemblea è costituita da tutti i componenti del CPEL di cui al precedente art. 2, comma 2. In caso di assenza o impedimento a presenziare alle sedute dell Assemblea, i componenti possono delegare il proprio vicario o, qualora impossibilitato, un altro membro dell organo esecutivo del proprio ente di appartenenza. Essi non possono in alcun modo farsi rappresentare da altri componenti dell Assemblea. 2

Art. 5 (Competenze) 1. L Assemblea esercita le funzioni attribuite al CPEL dalla l.r. 54/1998 assumendo ogni iniziativa utile a favorire e incentivare la partecipazione attiva degli enti locali alla politica regionale e al processo di formazione delle decisioni che concernono le comunità locali. Art. 6 (Delega di funzioni al Comitato esecutivo) 1. L Assemblea, con deliberazione assunta a maggioranza dei suoi componenti, può delegare al Comitato esecutivo funzioni e compiti propri. 2. Nei casi di particolare urgenza o quando, in pendenza del periodo di rinnovo di cui all art. 11, non sia possibile attendere la prima adunanza dell Assemblea per l espressione dei pareri richiesti dalla Regione, le funzioni in materia di pareri su progetti di legge e sugli atti, sono esercitate in via straordinaria dal Comitato esecutivo. 3. Dell esercizio delle funzioni delegate al Comitato esecutivo, il Presidente riferisce all Assemblea nella prima seduta successiva all adozione dei relativi atti. 4. L Assemblea non può delegare al Comitato esecutivo le proprie competenze in materia di: a) ordinamento degli enti locali; b) legge finanziaria regionale e bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d Aosta; c) provvedimenti di ripartizione delle risorse finanziarie che la legge regionale assegna agli enti locali; d) atti di programmazione regionale che interessano gli enti locali; e) pareri sui progetti di legge che interessano gli enti locali. 5. La delega di funzioni e compiti propri al Comitato esecutivo può essere revocata in qualunque momento, in tutto o in parte, dall Assemblea, con propria deliberazione assunta con le modalità di cui al precedente comma 1. 6. Tutti gli adempimenti precedenti alla revoca mantengono validità ed efficacia. Art. 7 (Sede e svolgimento delle sedute) 1. L Assemblea si riunisce presso la propria sede o in qualunque altro luogo della Valle d Aosta indicato nella convocazione. 2. L Assemblea è presieduta dal Presidente del CPEL o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente del Comitato esecutivo più anziano con riguardo all età anagrafica. 3. Le sedute dell Assemblea, salvo diversa decisione dell Assemblea medesima, sono pubbliche. 3

4. Alle sedute dell Assemblea possono intervenire, su proposta del Presidente e senza diritto di voto, amministratori pubblici, funzionari, tecnici e ogni altra persona la cui presenza sia ritenuta utile all espletamento dei compiti dell Assemblea. 5. Di ogni seduta viene redatto il processo verbale, che deve riportare la data, la sede, l orario di inizio e di fine seduta e, in sintesi, le decisioni assunte, con l indicazione dei voti favorevoli, astenuti e contrari. Le opinioni espresse dai componenti sono verbalizzate solo dietro richiesta da parte degli interessati. I testi integrali delle deliberazioni approvate e dei pareri motivati sono allegati al verbale, di cui sono parte integrante. 6. Il Presidente sottoscrive tutti gli atti dell Assemblea. 7. I componenti del CPEL hanno diritto di accesso e di consultazione dei verbali delle sedute e di tutti gli atti dell Assemblea. 8. L accesso ai verbali dell Assemblea è garantito a chiunque ne abbia interesse, dietro presentazione di formale richiesta, ai sensi della specifica normativa vigente. 9. I dati relativi alle partecipazioni all Assemblea e le deliberazioni assunte sono resi pubblici mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale. Art. 8 (Convocazione e ordine del giorno) 1. L Assemblea, fatto salvo quanto previsto dall art. 11, comma 2, è convocata dal Presidente e si riunisce, almeno ogni semestre: a) per gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente; b) su iniziativa del Presidente o del Comitato esecutivo; c) ogni volta che ne faccia richiesta motivata, inoltrata al Presidente, almeno un quinto dei suoi componenti. 2. Le riunioni dell Assemblea devono essere convocate con l indicazione dell ordine del giorno almeno cinque giorni prima della data di adunanza, compresi i giorni festivi, con posta elettronica certificata (PEC) o qualunque altro strumento telematico, e devono essere indirizzate all ente di appartenenza del componente. 3. Nei casi di particolare e motivata urgenza e in caso di integrazioni all ordine del giorno dell Assemblea, i termini di cui al precedente comma 2 sono ridotti a ventiquattro ore. 4. Le sedute convocate, ai sensi della lettera c) del precedente comma 1, devono svolgersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di convocazione. 5. Alla convocazione deve essere allegata, anche solo mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, la documentazione utile alla trattazione dei temi inseriti all ordine del giorno dell Assemblea. 6. Tutti i documenti allegati all ordine del giorno sono comunque a disposizione dei componenti dell Assemblea presso la propria sede. 7. All esame dell Assemblea possono essere sottoposti argomenti non iscritti all ordine del giorno, laddove motivatamente richiesto dal Comitato esecutivo per ragioni di particolare urgenza. In tal caso, la trattazione dell argomento deve essere 4

autorizzata dall Assemblea con la maggioranza dei suoi componenti. Art. 9 (Validità delle sedute e delle deliberazioni) 1. L Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un terzo dei suoi componenti, come risultante dal registro delle presenze. 2. Il registro delle presenze viene sottoscritto da parte di ciascun componente a inizio seduta. Il registro delle presenze fa piena prova della partecipazione dei componenti dell Assemblea alle adunanze, salvo che, nel corso della seduta, su specifica istanza di cui al successivo art. 10, comma 2, non sia richiesta la verifica dei presenti. 3. Le decisioni dell Assemblea sono adottate a maggioranza dei presenti, fatte salve maggioranze diverse previste dal presente Regolamento. 4. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, l Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti, che deliberano a maggioranza dei presenti, nei seguenti casi riferiti a pareri su progetti di legge e atti amministrativi in materia di: a) ordinamento degli enti locali; b) Statuto speciale della Valle d Aosta; c) legge finanziaria regionale e bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d Aosta; d) ripartizione delle risorse finanziarie che la legge regionale assegna agli enti locali. 5. In caso di parità di voti, il voto espresso dal Presidente è decisivo per l esito della votazione. 6. Fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 7, gli astenuti concorrono a determinare il numero dei votanti, che coincide pertanto con quello dei presenti. 7. I componenti dell Assemblea devono astenersi, allontanandosi dall aula, dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri, del loro coniuge, convivente o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Art. 10 (Modalità delle votazioni) 1. Le votazioni avvengono di norma a scrutinio palese, per alzata di mano. 2. Su richiesta del Presidente o di almeno un quinto dei presenti, le votazioni a scrutinio palese possono avvenire anche attraverso l appello nominale dei presenti. 3. Si ricorre allo scrutinio segreto quando richiesto dal Presidente o da almeno un quinto dei presenti. 4. Il voto segreto è espresso su appositi moduli allo scopo predisposti che verranno distrutti al termine dello scrutinio. Allo scrutinio delle schede provvedono tre scrutatori designati dal Presidente o, nell ipotesi di richiesta da parte di almeno un quinto dei presenti, due scrutatori designati dal Presidente e uno designato dai 5

componenti richiedenti lo scrutinio segreto. Art. 11 (Decorrenza e durata del mandato amministrativo dei componenti dell Assemblea) 1. I componenti dell Assemblea entrano in carica a seguito della proclamazione a Sindaco o dell elezione a Presidente di Unité o del Consorzio BIM e il loro mandato amministrativo coincide con la legislatura dell ente di appartenenza. 2. Il Presidente uscente, quando sia nuovamente componente del CPEL, ovvero il componente dell Assemblea più anziano con riguardo all età anagrafica, provvede alla convocazione della prima seduta dell Assemblea. 3. Sino all elezione del nuovo Presidente, l Assemblea è presieduta dal Presidente uscente, quando sia riconfermato componente del CPEL, ovvero dal componente dell Assemblea più anziano con riguardo all età anagrafica. 4. Dal momento dell elezione, l Assemblea è presieduta dal Presidente eletto. Art. 12 (Partecipazione e rappresentanza) 1. I componenti dell Assemblea sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze. 2. Ogni componente rappresenta in seno all Assemblea l ente di appartenenza. 3. Nel caso in cui un componente dell Assemblea venga incaricato di rappresentare il CPEL, egli svolge le proprie funzioni quale portavoce dell intera comunità valdostana, secondo il mandato ricevuto, indipendentemente dall appartenenza politica e dalla comunità locale di provenienza. Art. 13 (Poteri di indirizzo) 1. I componenti dell Assemblea hanno diritto di iniziativa su ogni argomento di competenza della stessa. 2. Ogni componente dell Assemblea ha facoltà di proporre al Presidente atti di indirizzo o risoluzioni consistenti nell espressione di obiettivi, intendimenti o orientamenti. 3. La proposta di atto di indirizzo o risoluzione è di norma sottoposta alla valutazione dell Assemblea successiva alla data di presentazione. Art. 14 (Le consulte) 1. L Assemblea può decidere l istituzione di commissioni di lavoro tematiche, denominate consulte, con funzioni consultive e propositive per la valutazione di specifiche tematiche d interesse per gli enti locali e su progetti di legge e su atti amministrativi. 6

Art. 15 (Indennità) 1. Ai componenti dell Assemblea e al Presidente non è dovuta alcuna indennità di carica. CAPO III IL PRESIDENTE Art. 16 (Elezione, funzioni, supplenza e surroga) 1. Il Presidente è eletto dall Assemblea tra i suoi componenti, a maggioranza degli stessi, non oltre sessanta giorni dalle elezioni generali comunali. 2. Il Presidente rimane in carica per tutta la durata della legislatura ed è rieleggibile. 3. Il Presidente rappresenta il CPEL, lo presiede ed assicura il buon andamento dei lavori dell Assemblea e del Comitato esecutivo, nel rispetto del presente Regolamento. Egli convoca e presiede le sedute dell Assemblea e del Comitato esecutivo, definendo l ordine del giorno e provvedendo all esecuzione delle deliberazioni assunte. Il Presidente svolge tutte le funzioni non espressamente riservate dal presente Regolamento all Assemblea o al Comitato esecutivo. 4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, i suoi compiti sono esercitati dal componente del Comitato esecutivo più anziano con riguardo all età anagrafica. 5. In caso di assenza o impedimento a presenziare alle audizioni presso le commissioni consiliari, il Presidente può delegare uno o più componenti del Comitato esecutivo. 6. In caso di dimissioni del Presidente, l Assemblea procede all elezione di un nuovo Presidente, con le modalità di cui al precedente comma 1. 7. Il Presidente può essere revocato dall Assemblea, su iniziativa di almeno i due terzi dei componenti, con le modalità di cui al precedente comma 1. CAPO IV IL COMITATO ESECUTIVO Art. 17 (Nomina) 1. L Assemblea, all inizio di ogni legislatura, successivamente all elezione del Presidente, nomina a maggioranza dei suoi componenti, su proposta del Presidente, con le modalità scelte dall Assemblea stessa, un Comitato esecutivo composto da tre a cinque componenti, compreso il Presidente che ne fa parte di 7

diritto. 2. I componenti del Comitato esecutivo sono eletti nel rispetto del principio dell equilibrio di genere, secondo le norme generali vigenti. 3. I componenti del Comitato esecutivo restano in carica fino alla prima seduta della nuova Assemblea, successiva alle elezioni generali comunali, dove si provvederà all elezione del Presidente, ai sensi dell art. 16 del presente Regolamento, e del nuovo Comitato esecutivo, ai sensi del precedente comma 1. 4. In caso di cessazione dalla carica per qualunque motivo di uno dei componenti del Comitato esecutivo, l Assemblea provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente comma 1. Art. 18 (Attribuzioni del Comitato esecutivo) 1. Il Comitato esecutivo provvede all organizzazione interna del CPEL, coadiuva il Presidente nell esercizio delle sue funzioni, si pronuncia su tutte le questioni che gli siano sottoposte dagli altri organi del CPEL e svolge le funzioni che gli sono state delegate dall Assemblea, ai sensi dell art. 6 del presente Regolamento. 2. Nel caso di funzioni delegate dall Assemblea, il Comitato esecutivo può comunque rimettere sempre la questione alla competenza dell Assemblea. Art. 19 (Periodicità e validità delle sedute e delle deliberazioni) 1. Il Comitato esecutivo si riunisce presso la propria sede o in qualunque altro luogo della Valle d Aosta indicato nella convocazione, di norma con cadenza settimanale e, comunque, ogni volta in cui se ne ravvisi la necessità. 2. Il Comitato esecutivo è presieduto dal Presidente del CPEL o, in caso di sua assenza o di impedimento, dal componente del Comitato esecutivo più anziano con riguardo all età anagrafica. 3. Le riunioni del Comitato esecutivo devono essere convocate, con l indicazione dell ordine del giorno, dal Presidente almeno ventiquattro ore prima della data di adunanza, con posta elettronica certificata (PEC) o qualunque altro strumento telematico, e devono essere indirizzate all ente di appartenenza del componente. 4. La convocazione deve indicare gli argomenti posti all ordine del giorno nonché la data, l ora e il luogo di svolgimento della seduta. 5. Il Comitato esecutivo è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. 6. Le decisioni del Comitato esecutivo sono adottate: a) a maggioranza dei componenti, nei casi in cui il Comitato esecutivo esercita funzioni delegate di cui all art. 6 del presente Regolamento; b) maggioranza dei presenti in tutti gli altri casi. 7. Su proposta del Presidente e senza diritto di voto, possono intervenire alle sedute 8

del Comitato esecutivo amministratori pubblici, funzionari, tecnici e ogni altra persona la cui presenza sia ritenuta utile all espletamento dei compiti del Comitato esecutivo. 8. In caso di parità di voti, il voto espresso dal Presidente è decisivo per l esito della votazione. 9. Di ogni seduta viene redatto il processo verbale che deve riportare la data, la sede, l orario di inizio e di fine della seduta e, in sintesi, le decisioni assunte, con l indicazione dei voti favorevoli, astenuti e contrari. Le opinioni espresse dai componenti sono verbalizzate solo dietro richiesta da parte degli interessati. I testi integrali degli atti approvati sono allegati al processo verbale, di cui sono parte integrante. Art. 20 (Indennità) 1. Ai componenti del Comitato esecutivo non è dovuta alcuna indennità. CAPO V LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE UNITÉS DES COMMUNES VALDÔTAINES Art. 21 (Ruolo del CPEL) 1. Il CPEL assicura il coordinamento e il corretto funzionamento della Conferenza dei Presidenti delle Unités des Communes valdôtaines, istituita con legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane). Art. 22 (Sede) 1. La Conferenza dei Presidenti delle Unités ha sede presso il CELVA o in qualunque altro luogo della Valle d Aosta indicato nella convocazione. Art. 23 (Regolamento interno) 1. Le modalità di funzionamento della Conferenza dei Presidenti delle Unités sono disciplinate da un apposito regolamento interno, approvato dalla Conferenza medesima con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti. 9

CAPO VI LE RISORSE DEL CONSIGLIO PERMANENTE DEGLI ENTI LOCALI Art. 24 (CELVA) 1. Per garantire economicità all interno del sistema degli enti locali, il CPEL si avvale per l esercizio delle proprie funzioni del CELVA. 2. I rapporti fra il CPEL e il CELVA sono disciplinati da apposita convenzione che ne stabilisce i fini, la durata, le modalità di partecipazione dei contraenti, i loro rapporti organizzativi e finanziari, nonché i reciproci obblighi e garanzie. 3. La convenzione, di cui al precedente comma 2, è approvata dall Assemblea con deliberazione adottata a maggioranza dei suoi componenti. Art. 25 (Personale) 1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 24, il CPEL, a seguito di mobilità, distacco o comando, può avvalersi anche del personale che gli viene temporaneamente destinato dagli enti di cui all art. 1, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell organizzazione dell Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 e di altre leggi in materia di personale), come stabilito dall art. 64, comma 1, della citata l.r. 54/1998. 2. Il personale, di cui al precedente comma 1, presta il proprio servizio esclusivamente a favore del CPEL e, per tutta la durata della mobilità, distacco o comando, è assoggettato al potere organizzativo, direttivo, gerarchico e disciplinare del CPEL. 3. La spesa per il personale di cui al precedente comma 1 è a carico del CPEL, che provvede a rimborsarla all ente di appartenenza. Art. 26 (Gestione finanziaria e contabile) 1. Il CPEL potrà provvedere all'autonoma gestione delle entrate e delle uscite per il proprio funzionamento e per la realizzazione di ulteriori compiti affidati dalla legge sulla base di apposito regolamento di contabilità, adottato dall Assemblea a maggioranza dei suoi componenti. 10

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 27 (Efficacia e pubblicità del Regolamento) 1. Il presente regolamento entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione. 2. Le modificazioni al presente Regolamento sono adottate a maggioranza dei componenti dell Assemblea ed entrano in vigore al primo rinnovo dei componenti del Comitato esecutivo, salvo diversa statuizione. 3. Del presente Regolamento e delle relative modificazioni viene data massima diffusione anche tramite pubblicazione sul proprio sito istituzionale. 11