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CONVENZIONE LAGO D ORTA CONVENZIONE PER L AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELLE AREE DEMANIALI ED EXTRAPORTUALI CONFERITE DALLA REGIONE PIEMONTE AI COMUNI A SEGUITO DELLA L.R. 44/2000 e smi E L.R. 2/2008 e smi Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell art. 1, comma 2, e art. 16 tab. B) del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modifiche e integrazioni. La presente scrittura privata è soggetta a registrazione in caso d uso, ai sensi dell art. 4 parte II Tariffa all. al D.P.R. 26.4.1986 n. 131. 1

L anno addi. del mese di, alle ore.. (..) presso la sede Municipale del Comune di Pella, risultano presenti Comuni rivieraschi del Lago D Orta Gozzano Cod.Fisc. 00417290038 Miasino Cod. fisc. 00452160039 Nonio Cod. fisc. 00430230037 Omegna Cod. Fisc. 00422730036 Orta San Giulio Cod. Fisc. 00422690032 Pella Cod. Fisc. 00421670035 Pettenasco Cod. Fisc. 00430240036 San Maurizio D Opaglio Cod. Fisc. 00344700034 Deliberazione di approvazione della Convenzione Rappresentante : Nata a il. :.. Nato a il. :.. Nato a. il : Nata a. il. :. Nato a il. : Nato a il.. :. Nato a il.. :.. Nato a. il I quali convengono, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 (T.U.E.L.) quanto di seguito riportato. 2

PREMESSA Ai fini della presente Convenzione si intendono: 1) Per Comuni rivieraschi del Lago D Orta; 2) Per Comuni Convenzionati i Comuni firmatari della presente Convenzione che rientrano nel Bacino idraulico del Lago D Orta; 3) Per Comuni non Convenzionati i Comuni compresi nel Bacino idraulico del Lago D Orta non aderenti alla presente Convenzione; 4) Per Aree Portuali le aree del demanio lacuale delimitate dai porti; 5) Per Aree demaniali extra portuali le aree del demanio lacuale non delimitate con atto dell autorità demaniali come zone portuali. 3

ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE 1)La presente Convenzione ha come oggetto l amministrazione e gestione delle aree demaniali portuali, delle attrezzature portuali, nonché delle aree demaniali extraportuali e delle altre funzioni conferite, o che verranno conferite, dalla Regione Piemonte ai Comuni con riferimento alla Legge Regionale 44/00 e smi. 2)La descrizione esatta delle aree ed attrezzature poste in gestione, così come tutte le modalità operative della gestione associata, non previste nella presente Convenzione verranno definite e concordate tra i Comuni convenzionati con regolamento che verrà approvato dall Assemblea Convenzionata. ART. 2 - FUNZIONI POSTE IN GESTIONE ASSOCIATA Le attività poste in gestione associata sono: 1) La Rappresentanza dei Comuni convenzionati nei rapporti con la Regione ed eventuali altri Enti interessati; 2) La gestione delle procedure concessorie ; 3) La gestione dei canoni, delle morosità e del contenzioso relativamente alle somme incassate direttamente dai Comuni; 4) Il coordinamento dell attività di vigilanza e controllo; 5) La predisposizione dei regolamenti per il rilascio delle concessioni demaniali portuali ed extraportuali. 6) Le funzioni di cui alle lettere a), c), d), e), f) g) h) dell art. 6 comma 1 della LR 17.1.1008 n. 2 di seguito riportate: a)il rilascio delle autorizzazioni per le manifestazioni afferenti all'area navigabile di interesse comunale, inclusa la valutazione in ordine alla compatibilità della manifestazione con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera j) e con la disciplina della navigazione, nonché l'adozione di provvedimenti di limitazione o di regolamentazione della circolazione nautica, sentito, ove interferisca con il servizio pubblico di linea, il gestore del servizio medesimo; c)la valorizzazione, la gestione ed ogni tipologia di intervento sulle opere e sulle vie di navigazione e sul demanio idrico di competenza territoriale, compresi gli interventi di segnaletica e, con l'esclusione degli specchi d'acqua afferenti ai bacini demaniali di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, gli interventi di rimozione del materiale pericoloso per la navigazione; d)l'attività amministrativa e di polizia dei porti, di cui al libro I, parte I, titolo III, capo I, del r.d. 327/1942. Tali attività, con l'esclusione della sicurezza e del soccorso alle unità di navigazione in difficoltà, riguardano l'uso e la gestione delle aree portuali, la ripartizione degli spazi acquei, la vigilanza sull'esercizio di attività nei porti, la rimozione di unità di navigazione, aeromobili sommersi o materiali che recano intralcio alla navigazione, l'escavazione ed ogni altro intervento per il mantenimento in esercizio dei porti, nonché le opere di segnalazione degli ostacoli emergenti ed il mantenimento in efficienza delle medesime; e)la disciplina delle attività balneari afferenti al demanio idrico ed alla navigazione interna; f)il rilascio dell'autorizzazione ad eseguire gli interventi di cui all'articolo 12, che interferiscono con la navigazione e che riguardano occupazioni demaniali inferiori a 100 metri quadri; 4

g)l'adozione di regolamenti ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c); h)la gestione del demanio idrico della navigazione interna, il rilascio dei provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a) e b), salvo quanto disposto all'articolo 4, comma 1, lettera k), l'accertamento e la riscossione, anche coattiva, di canoni ed indennizzi, la gestione del relativo contenzioso, la tutela delle aree, la messa in pristino dei luoghi a spese dei responsabili, la vigilanza e l'irrogazione delle sanzioni amministrative, nel rispetto delle norme statali e regionali in materia. Qualora nel periodo di vigenza della Convenzione la Regione dovesse dar attuazione al conferimento di ulteriori funzioni, il Comune delegato, come definito dal successivo art. 6, è sin d ora autorizzato a gestire direttamente con la Regione i rapporti necessari a concretizzare tale conferimento sino a giungere ad una proposta di integrazione della presente Convenzione che preveda i reciproci obblighi e garanzie che i Comuni convenzionati intenderanno assumere. ART. 3 - MODALITÀ OPERATIVE Con la presente Convenzione i Comuni convenzionati prevedono che le attività convenzionate di cui all art.1 vengano gestite con le seguenti modalità organizzative: 1. Per il miglior esercizio delle funzioni convenzionate vengono istituiti: a) uno sportello principale operativo presso il Comune Delegato; b) sportelli secondari operativi presso i Comuni convenzionati. 2. Gli utenti di ciascun Comune convenzionato debbono rivolgersi presso lo sportello principale o lo sportello secondario a seconda del territorio di competenza. Nel caso in cui l istanza fosse presentata al protocollo di Comune sede di sportello secondario, il Comune stesso dovrà tempestivamente, entro sette giorni dal ricevimento- trasmettere la documentazione allo sportello principale. 3. Gli atti presentati allo sportello principale saranno assunti al protocollo del Comune di Pella. 4. Alla gestione dello Sportello principale per le attività convenzionate di cui all art.1 saranno assunti e assegnati dal Comune Pella, con le mansioni di funzionario responsabile della struttura e del procedimento, nonché impiegato tecnico/amministrativo; personale comunque adeguato alle effettive esigenze del servizio. Al funzionario responsabile compete l adozione degli atti e provvedimenti amministrativi. 5. Il servizio Informatico del Comune di Pella, di concerto con il Responsabile dello Sportello, dota la struttura delle attrezzature hardware necessarie all ufficio e provvede ad acquisire e/o ad elaborare il software per il funzionamento dello Sportello, ivi compresi i sistemi di monitoraggio delle pratiche. 6. Nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla presente Convenzione, l Assemblea dei Comuni approverà un regolamento gestionale, che individuerà l assetto organizzativo, l articolazione delle funzioni e delle responsabilità fra i vari soggetti coinvolti, nonché le modalità di gestione dei procedimenti e delle comunicazioni fra i medesimi e con gli interessati. Tale regolamento rappresenta lo strumento di attuazione della presente convenzione e farà parte del regolamento degli uffici e servizi comunali. Sino all approvazione di tale nuovo regolamento trovano applicazione i regolamenti del Comune di Pella. 5

ART. 4 - ASSEMBLEA DEI COMUNI 1) Allo scopo di coordinare e controllare le attività convenzionate, i Sindaci dei Comuni sottoscrittori della presente Convenzione, o i soggetti da loro delegati, fanno parte di diritto dell Assemblea dei Comuni. 2) L Assemblea si riunisce almeno una volta all anno, entro il mese di ottobre, per discutere ed approvare la relazione previsionale ed il rendiconto gestionale. 3) La prima convocazione deve tenersi entro 30 giorni dalla approvazione della presente Convenzione da parte di tutti i Consigli Comunali interessati, e sarà convocata dal Sindaco del Comune Delegato. 4) Nella prima Assemblea verranno eletti, a maggioranza assoluta dei presenti e con scrutinio segreto, il Presidente, il Vice-Presidente. 5) Competono all Assemblea : a. La nomina del Presidente, del Vice Presidente; b. L Approvazione del Regolamento per il funzionamento dell Assemblea; c. La revoca o l individuazione di un nuovo Comune delegato; d. L approvazione della relazione previsionale, e del consuntivo della gestione; e. L esercizio dei poteri di indirizzo, controllo, programmazione e regolamentazione delle attività oggetto della presente Convenzione; f. L approvazione del regolamento di gestione delle funzioni convenzionate e di funzionamento dello sportello; g. La nomina di eventuali ulteriori rappresentanti della gestione convenzionata presso enti e istituzioni; h. La programmazione degli investimenti pluriennali e annuali della manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree portuali ed dei Comuni convenzionati; 6) L Assemblea è convocata dal Presidente con lettera, telegramma o fax da recapitare ai componenti almeno 5 giorni prima della data fissata per le riunioni. 7) L Avviso di convocazione dovrà contenere il luogo, la data, l ora di inizio della riunione e l elenco degli oggetti da trattarsi con allegata eventuale documentazione preparatoria. 8) Le sedute dell Assemblea sono valide se vi partecipa almeno la metà dei suoi componenti e vengono effettuate presso la sede del Comune di Pella. ART. 5 - PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE 1) Il Presidente, il Vice Presidente sono nominati dall Assemblea con voto segreto a maggioranza assoluta dei componenti all Assemblea, e durano in carica 5 anni. 2) Qualora per effetto delle contestuali elezioni amministrative nei Comuni Convenzionati di oltre un terzo dei Comuni, si dovrà procedere al rinnovo delle cariche nella prima seduta successiva alle elezioni amministrative. 3) Il Presidente dell Assemblea provvede a : a. Convocare e presiedere l Assemblea dei Comuni; b. Nominare il Segretario dell Assemblea; c. Proporre all Assemblea gli Atti di programmazione e di gestione ; 6

d. Rappresentare i Comuni convenzionati nei rapporti con la Regione e con altri Enti e soggetti; 4) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente dell Assemblea in caso di sua assenza e impedimento temporaneo. ART. 6 - IL COMUNE DELEGATO 1) Al Comune di Pella viene attribuita inizialmente la qualifica di Comune Delegato. 2) Tale comune dovrà farsi carico di tutti gli oneri operativi oggetto della Convenzione; 3) I rapporti tra i Comuni convenzionati e il Comune Delegato verranno regolati dal regolamento di gestione che sarà approvato dall Assemblea. ART. 7 - NORME FINANZIARIE 1) Il finanziamento delle attività convenzionate avverrà mediante: a) Per quanto attiene la gestione delle aree portuali: a.1) I fondi specifici provenienti dalla Regione Piemonte per la manutenzione delle stesse. a.2) Proventi dei canoni. b) Per tutte le altre funzioni: b.1) I trasferimenti dalla Regione Piemonte per lo svolgimento delle funzioni conferite in materia di Demanio. b.2) I finanziamenti derivanti da specifiche Leggi di settore finalizzate a favorire forme di aggregazione comunale per la gestione dei servizi. 2) Il Comune delegato ripartisce, nel corso dell'esercizio, ai Comuni convenzionati, le entrate al netto delle spese di competenza della convenzione, secondo i criteri indicati nella Tabella allegato A della Convenzione. Il riparto avverrà entro il mese di maggio di ogni anno o, se successivo, entro 90 giorni dalla data di approvazione del Bilancio Preventivo. Entro il termine di approvazione del Conto consuntivo, il Comune delegato predispone il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente e procede al conguaglio delle somme dovute, secondo i medesimi criteri di riparto, a seguito dell'approvazione dei conti in sede di Assemblea dei Sindaci. 3) Il rimborso degli oneri sostenuti per la gestione amministrativa e tecnica delle funzioni convenzionate, avverrà sulla base del parametro della tabella allegato A L imputazione delle spese di personale verrà definita con successivo accordo nell assemblea dei sindaci. ART. 7 BIS - LAVORI RIGUARDANTI LE AREE DEMANIALI I lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, nuova realizzazione, ampliamento ecc. che riguardano le aree demaniali dovranno essere realizzati dai singoli comuni con i fondi che vengono a loro distribuiti, frutto degli incassi derivanti dai canoni demaniali introitati dal 7

comune di Pella, come pure la progettazione, l affidamento, la direzione lavori e la contabilità. Il responsabile dell ufficio demanio idrico lacuale, darà un nulla osta al progetto preliminare, definitivo, esecutivo e verificherà i vari stati d avanzamento dei lavori e la contabilità finale. La predetta procedura si applicherà anche agli interventi già autorizzati dal punto di vista demaniale ( concessione demaniale) alla data di approvazione della modifica del testo della convenzione. ART. 8 - DURATA DELLA CONVENZIONE 1) La presente Convenzione avrà durata di numero tre anni con decorrenza dal 01/01/2015 con possibilità di proroga per ulteriori due anni e quindi sino al 31/12/2019 previa decisione assunta in assemblea dei Sindaci. ART. 9 - NORME TRANSITORIE ADESIONE E RECESSO 1) Il recesso dalla presente Convenzione potrà avvenire unicamente tramite comunicazione scritta da presentarsi al Comune Delegato entro il 30 settembre di ogni anno con effetto dall anno successivo e previa deliberazione del consiglio comunale di appartenenza fermi restando gli impegni finanziari pluriennali già assunti. 2) Le funzioni di cui all art. 2 comma 1 lett. f) saranno trasferite con decorrenza 1.1.2009. 3) Le modifiche di cui agli art. 3, art. 6 avranno decorrenza 1.1.2009. 4) Le modifiche di cui all art. 8 avranno decorrenza 1.1.2015. 8

Letto confermato e sottoscritto. Gozzano Cod. Fisc. 00417290038 Miasino Cod. Fisc. 00452160039 Nonio Cod. Fisc. 00430230037 Omegna Cod. Fisc. 00422730036 Orta San Giulio Cod. Fisc. 00422690032 Pella Cod. Fisc. 00421670035 Pettenasco Cod. Fisc. 00430240036 San Maurizio D Opaglio Cod. Fisc. 00344700034 IL Sindaco 9

allegato "A" COMUNI LUNGHEZZA COSTE LACUALI KM % OMEGNA 6,10 17 PETTENASCO 5,40 15 MIASINO 1,00 3 ORTA SAN GIULIO 7,30 21 GOZZANO 2,50 7 SAN MAURIZIO 4,10 12 D'OPAGLIO PELLA 6,00 17 NONIO 2,90 8 TOTALI 35,30 100,00 10