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Statuto Articolo 1 1. E' costituita l'associazione Sindacale dei Funzionari Prefettizi denominata "SI.N.PRE.F.", con sede in Roma. 2. Il Consiglio Esecutivo potrà istituire sedi secondarie. Articolo 2 1. La durata dell'associazione é a tempo indeterminato. Articolo 3 1. L'Associazione é apolitica e non ha scopo di lucro. Essa intende: a) perseguire il pieno riconoscimento normativo delle funzioni svolte dai Funzionari Prefettizi; b) promuovere ogni iniziativa diretta ad ottenere il miglioramento dello stato giuridico ed economico degli appartenenti alla suddetta categoria; c) difendere e tutelare gli interessi generali e particolari degli associati, anche in sede processuale, rappresentandoli nelle trattative per la stipulazione di accordi riguardanti la categoria con qualsiasi Autorità, Organizzazione o Amministrazione tecnica, economica, sindacale o assistenziale; d) promuovere ed attuare iniziative di studio, formazione ed aggiornamento professionale e) promuovere la partecipazione di esponenti della categoria: - in tutti gli Enti, Organi o Commissioni in cui gli associati possano apportare il loro contributo, provvedendo anche alla loro designazione; - in ogni fase di qualunque procedimento, anche amministrativo, riguardante la categoria ed i singoli iscritti; f) promuovere la collaborazione e, eventualmente, la federazione con altre Associazioni aventi scopi analoghi al proprio ed, in particolare, con quelle rappresentative di altro personale del Ministero dell'interno. 2. A tali fini, l'associazione potrà: - curare la pubblicazione di libri, giornali e riviste; - organizzare conferenze, dibattiti ed altre manifestazioni. Articolo 4 1. Il patrimonio dell'associazione é costituito: a) dalle somme inizialmente versate, dagli introiti del tesseramento e dalle quote sociali; b) da contributi, lasciti e donazioni da parte di privati e di enti pubblici e privati; c) da beni mobili ed immobili che pervengano all'associazione a qualsiasi titolo. 2. Ogni anno, su apposito libro, dovrà essere redatto l'inventario del patrimonio dell'associazione. Articolo 5 1. Possono far parte dell'associazione tutti i Funzionari, in servizio o in quiescenza, della carriera prefettizia così come individuata dall'articolo 2, comma 4, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, salvo quanto previsto dal successivo comma 2 per gli associati Onorari. 2. Gli associati si distinguono in: Fondatori, Onorari ed Ordinari. Sono Fondatori gli associati intervenuti in proprio o per procura nell'atto costitutivo; sono Onorari gli associati individuati dal Consiglio Esecutivo anche fra estranei alla categoria prefettizia; sono Ordinari coloro di cui il Consiglio Esecutivo accoglie la domanda d'iscrizione. 3. Gli associati Fondatori ed Ordinari sono obbligati a pagare la quota d'iscrizione e la quota mensile determinate dal Consiglio Esecutivo. 4. Tutti gli associati sono obbligati ad osservare lo Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi dell'associazione. 4-bis) La qualità di associato è incompatibile con quella di aderente ad altre organizzazioni sindacali aventi come scopo la tutela degli interessi del personale della carriera prefettizia. Articolo 6 1. Per l'ammissione all'associazione, l'aspirante deve presentare domanda scritta al Consiglio Esecutivo, che, a sua volta, si pronunzia inappellabilmente entro i successivi trenta giorni. 2. L'adesione all'associazione si rinnova tacitamente di anno in anno se non vengono comunicate le dimissioni al Consiglio Esecutivo, a mezzo di lettera raccomandata, entro il 31 dicembre. 2-bis) L ammissione all Associazione è preclusa in ogni caso agli aderenti ad altre organizzazioni sindacali aventi come scopo la tutela degli interessi del personale della carriera prefettizia. Articolo 7 1. Si perde la qualità di associato per: a) dimissioni; b) espulsione causata da gravi motivi. 1-bis) decadenza di diritto dalla qualità di associato, in caso di sopravvenuta adesione ad altre organizzazioni sindacali aventi come scopo la tutela degli interessi del personale della carriera prefettizia.

2. Il Consiglio Esecutivo ha la facoltà di mantenere il rapporto associativo con coloro che cessino di essere Funzionari Prefettizi. 3. In seguito allo scioglimento del rapporto associativo, non é ammessa in alcun caso la ripetizione dei contributi versati né può essere vantata alcuna pretesa sul patrimonio dell'associazione. Articolo 8 1. Sono organi dell Associazione: a) l Assemblea plenaria; b) l Assemblea dei delegati ed il suo Presidente; c) il Consiglio Esecutivo; d) il Presidente del Consiglio Esecutivo; e) il Tesoriere; f) il Collegio dei Revisori dei Conti; g) il Collegio dei Probiviri h) i Rappresentanti sezionali. Articolo 9 L'Assemblea Plenaria É costituita da tutti gli associati. Essa, agendo separatamente nelle singole Sezioni elettorali distinte per Provincia, elegge i componenti dell'assemblea dei Delegati ed i Rappresentanti Provinciali. Articolo 10 1. Ciascuna Sezione é costituita da tutti gli iscritti della medesima Provincia e del medesimo Dipartimento del Ministero dell'interno o degli Uffici Centrali a queste ultime equiparati. 2. Qualora vi sia un solo associato nella Provincia o nel singolo Dipartimento, questi é Rappresentante di diritto della Sezione stessa. Qualora vi sia un solo associato nella Regione o nel singolo Dipartimento, questi fa parte di diritto dell'assemblea dei Delegati fino alla scadenza dell'assemblea stessa. 3. Ciascuna sezione elegge tra i propri iscritti il Rappresentante sezionale e, tra gli iscritti della medesima Regione ovvero Dipartimento o Ufficio equiparato del Ministero, i componenti dell Assemblea dei Delegati, secondo le modalità previste dai successivi articoli 11 e 12. 3-bis. Il Rappresentante sezionale, nella veste di dirigente dell Associazione, è il titolare delle relazioni sindacali in sede decentrata. Nell esercizio delle relative funzioni, egli in particolare: stipula accordi decentrati, esercita i diritti di partecipazione sindacale previsti dall ordinamento, coordina l attività locale dell Associazione, tiene i rapporti con gli Organi direttivi della medesima e li informa tempestivamente delle istanze espresse dagli iscritti della Sezione. 4. La Sezione può essere convocata quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei suoi componenti per trattare questioni che interessano la Sezione stessa e che saranno segnalate dal Rappresentante locale agli Organi centrali dell'associazione. 5. Essa delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti, presenti in proprio o con delega scritta. Ciascun associato non può rappresentare più di un altro associato. Articolo 11 1. L'Assemblea dei Delegati é costituita dai Delegati di ogni Regione e di ogni Dipartimento del Ministero (o Ufficio equiparato) eletti secondo il seguente criterio numerico, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2 - un Delegato per i primi dieci iscritti; - un Delegato in più per ogni ulteriori dieci iscritti o frazione superiore a cinque nella singola Regione o nel singolo Dipartimento del Ministero. 2. I componenti dell'assemblea dei Delegati durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Articolo 12 1. L'elezione dei Delegati viene indetta dal Presidente dell'associazione, su deliberazione del Consiglio Esecutivo, mediante convocazione di tutte le Sezioni effettuata entro sessanta giorni dalla scadenza dell'assemblea stessa. 2. Per l'elezione della prima Assemblea dei Delegati, vale la disposizione transitoria di cui al successivo articolo 33. 3. Le elezioni hanno luogo presso ogni Prefettura e presso il Ministero, in unica data, ogni tre anni, entro il mese di ottobre. Il diritto di voto spetta solo agli associati che siano iscritti all'associazione da almeno sei mesi e che siano in regola con i pagamenti delle quote. 4. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto. 5. In caso di parità di voti, si considera eletto chi abbia maggiore anzianità di iscrizione nell'associazione. Articolo 13 1. Completate le operazioni elettorali, il Responsabile di ciascuna Sezione dà comunicazione dei risultati al Presidente dell'associazione entro i successivi tre giorni, inviando copia del relativo verbale. 2. Il Presidente, verificata la regolarità delle operazioni elettorali, procede alla proclamazione degli eletti ed indice, entro i successivi trenta giorni, la prima adunanza dell'assemblea dei Delegati affinché quest'ultima provveda all'elezione del proprio Presidente e dei membri del Consiglio Esecutivo. Articolo 14 1. L'Assemblea dei Delegati ha le seguenti attribuzioni: a) delibera sulle modificazioni dello Statuto;

b) esprime gli indirizzi programmatici ed i criteri generali di amministrazione dell'associazione; c) elegge i membri del Consiglio Esecutivo; d) delibera la sfiducia al Consiglio Esecutivo e, contestualmente, provvede alla nomina del nuovo Consiglio; e) approva annualmente, entro il mese di marzo, il bilancio consuntivo dell'associazione; f) elegge i componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti ed i componenti del Collegio dei Probiviri; g) esprime parere su ogni altra materia sottoposta alla sua attenzione dal Consiglio Esecutivo; h) delibera lo scioglimento dell'associazione ed, in tal caso, nomina uno o più liquidatori; i) delibera relativamente all'espulsione degli associati che,col loro comportamento, recano nocumento all'associazione. Articolo 15 1. L'Assemblea dei Delegati é convocata almeno una volta l'anno dal proprio Presidente per l'approvazione del bilancio. Inoltre, essa deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei suoi componenti. 2. L'Assemblea si riunisce in Roma, salvo che il Consiglio Esecutivo non deliberi di convocarla in altro luogo. Essa é presieduta dal proprio Presidente e provvede, di volta in volta, alla nomina di un segretario per la redazione del verbale, che sarà firmato dal segretario stesso e dal Presidente dell'assemblea. Articolo 16 1. L'Assemblea dei Delegati é validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di più della metà dei suoi componenti e delibera, a scrutinio palese, col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In seconda convocazione, essa delibera con l'intervento di almeno un quinto dei suoi componenti, a maggioranza assoluta degli intervenuti. 2. Per l'elezione dei membri del Consiglio Esecutivo e del Presidente, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, l'assemblea dei Delegati delibera a scrutinio segreto in prima ed in seconda convocazione con l'intervento di più della metà dei suoi componenti e col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Nei casi di parità, si considera eletto chi abbia maggiore anzianità di iscrizione nell'associazione. 3. Per le modificazioni dello Statuto, la sfiducia del Consiglio Esecutivo e lo scioglimento dell'associazione, occorre in prima ed in seconda convocazione il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti dell'assemblea. 4. L'Assemblea dei Delegati deve essere indetta almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza, nonché delle materie da trattare, da affiggersi all'albo del Sindacato ovvero con comunicazione scritta a tutti i Delegati. 5. Ciascuno dei componenti dell'assemblea non può rappresentare, mediante delega, più di un altro componente dell'assemblea stessa in tutti i casi di votazione palese. 6. Nei casi di votazione segreta, ciascun Delegato può farsi sostituire solo da altro associato estraneo all'assemblea stessa, al quale può essere conferita solo una delega. 7. Tutti gli iscritti all'associazione possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'assemblea. Articolo 17 1. Il Consiglio Esecutivo è composto di quattordici membri, oltre il Presidente, tutti eletti dall Assemblea dei delegati fra gli associati, attraverso modalità tali da garantire l equilibrata rappresentanza delle diverse aree territoriali. 2. I membri del Consiglio Esecutivo restano in carica tre anni e non possono farne parte per più di due mandati consecutivi. 3. Per il primo triennio successivo alla costituzione del Consiglio Esecutivo previsto dall'articolo 33 del presente Statuto, ed al solo fine di assicurare la continuità dell'azione dell'associazione, il Consiglio Esecutivo sarà formato per almeno un terzo dei suoi componenti da associati Fondatori. Articolo 18 1. L'elezione del Consiglio Esecutivo viene indetta dal Presidente dell'assemblea, su deliberazione del Consiglio Esecutivo uscente, mediante convocazione dell'assemblea dei Delegati effettuata con comunicazione scritta a tutti i Delegati stessi almeno dieci giorni prima. 2. Ciascun Delegato non può rappresentare in Assemblea più di un altro Delegato. 3. Il Presidente dell'assemblea, verificata la regolarità delle operazioni elettorali, procede alla proclamazione degli eletti. Articolo 19 1. Per l'elezione del primo Consiglio Esecutivo, vale quanto disposto dall'atto costitutivo e dagli articoli 17 e 33 del presente Statuto. Articolo 20 1. Nella prima adunanza, il Consiglio Esecutivo elegge a scrutinio segreto, fra i suoi componenti, il Vice- Presidente e il Tesoriere, nonché i Responsabili delle aree Ministero, Italia settentrionale, Italia centrale,

Italia meridionale ed isole, incaricati di tenere i rapporti con i Rappresentanti sezionali e gli altri organi decentrati dell Associazione e, ove necessario, di coordinarne l attività. Articolo 21 1. Il Consiglio Esecutivo ha le seguenti attribuzioni: a) svolge l'attività di amministrazione dell'associazione, promuovendo ed attuando ogni iniziativa tendente a conseguire gli scopi di cui all'articolo 3 del presente Statuto; b) attua gli indirizzi programmatici deliberati dall'assemblea dei Delegati; c) predispone, entro il mese di febbraio di ogni anno, il bi- lancio consuntivo; d) delibera relativamente all'iscrizione di nuovi associati; d-bis) dichiara la decadenza degli associati in caso di sopravvenuta adesione ad altre organizzazioni sindacali aventi come scopo la tutela degli interessi del personale della carriera prefettizia e) gestisce il patrimonio dell'associazione e fissa il limite delle spese ordinarie di competenza del Tesoriere; f) delibera le azioni processuali da intraprendere presso ogni Autorità per la tutela degli interessi degli appartenenti alla categoria; g) accetta le dimissioni degli associati; h) approva Regolamenti interni ed, in particolare, il Regolamento elettorale; i) delibera relativamente all'accettazione di contributi, elargizioni, donazioni, lasciti, acquisti e vendite; l) fissa annualmente l'importo della quota d'iscrizione e della quota mensile; m) sceglie fra gli iscritti di ogni Regione un Responsabile organizzativo, al quale é attribuita l'attività di collegamento fra gli Organi centrali e le Sezioni Provinciali. Articolo 22 1. Il Consiglio Esecutivo é convocato almeno una volta ogni due mesi dal proprio Presidente, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza e delle materie da trattare. 2. Le riunioni si tengono normalmente presso la sede dell'associazione, salvo che il Presidente ritenga di convocarle altrove. 3. Il Presidente deve convocare senza indugio il Consiglio Esecutivo se ne sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti. 4. Il Consiglio Esecutivo delibera con l'intervento di almeno due terzi dei suoi componenti e col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Articolo 23 1. Il Presidente del Consiglio Esecutivo é il Presidente dell'associazione. Egli ha la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convoca e presiede il Consiglio Esecutivo. 2. In caso di necessità o di urgenza, il Presidente adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio Esecutivo, da sottoporre a ratifica nella prima riunione del Consiglio stesso. Articolo 24 1. In caso d'impedimento o di assenza temporanei, il Presidente é sostituito dal Vice-Presidente. 2. Nei casi di definitiva cessazione delle funzioni del Presidente, il Vice-Presidente deve tempestivamente convocare l'assemblea dei Delegati per l'elezione del nuovo Presidente, che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio. Articolo 25 1. Il Tesoriere ha la responsabilità dei conti dell'associazione in quanto: a) cura la riscossione delle somme dovute a qualsiasi titolo all'associazione; b) gestisce conti correnti bancari, postali e depositi monetari in genere; c) provvede alle spese ordinarie fino al limite massimo stabilito dal Consiglio Esecutivo. Articolo 26 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti é composto di tre membri effettivi, che eleggono al loro interno il Presidente, e di tre supplenti. 2. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. 3. Esso ha le seguenti attribuzioni: a) vigila la gestione amministrativa dell'associazione; b) esegue verifiche di cassa e contabili; c) controlla l'esattezza e la regolarità del bilancio. Articolo 27 1. Il Collegio dei Probiviri é composto di cinque membri, i quali eleggono al loro interno il Presidente, durano in carica tre anni e non possono farne parte per più di due mandati consecutivi. 2. La carica di membro del Collegio dei Probiviri é incompatibile con ogni altra carica negli Organi dell'associazione. 3. In caso di dimissioni od impedimento permanente di alcuno dei membri del Collegio dei Probiviri, questi é sostituito dal primo dei non eletti, che resta in carica fino alla scadenza del Collegio stesso. Articolo 28 1. Il Collegio dei Probiviri ha le seguenti attribuzioni: a) controlla la corretta interpretazione ed applicazione del presente Statuto; b) dirime le controversie fra gli iscritti e fra gli iscritti e gli Organi dell'associazione; c) in caso di elezioni, svolge i compiti precisati nel relativo Regolamento ed, in particolare, riceve le candidature, dandone comunicazione a tutte le Sezioni interessate;

d) decide inappellabilmente sui ricorsi presentati avverso l'espulsione deliberata dall'assemblea dei Delegati e la decadenza dichiarata dal Consiglio Esecutivo. Articolo 29 1. Il Collegio dei Probiviri é convocato per iniziativa del suo Presidente o di almeno due dei suoi componenti mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione e delle materie da trattare, spedita almeno sette giorni prima della riunione stessa. 2. Esso delibera, a scrutinio palese, con l'intervento di più della metà dei suoi componenti e col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. 3. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili. Articolo 30 1. L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Articolo 31 1. Per assicurare la trasparenza nei rapporti con gli iscritti: a) il Presidente dell'associazione, sentito il Consiglio Esecutivo, può indire adunanze degli associati, mediante lettera o altri mezzi idonei di comunicazione. In dette adunanze, il Presidente stesso riferisce sull'attività dell'associazione e può sottoporre agli intervenuti, a fini consultivi, altri argomenti o materie d'interesse generale. Possono essere altresì indette adunanze separate per singole zone territoriali; b) il Consiglio Esecutivo comunica a tutti gli iscritti una relazione sull'attività dell'associazione svolta nell'anno precedente. Articolo 32 1. Tutti gli incarichi assunti nell'ambito dell'associazione sono svolti a titolo gratuito. Articolo 33 1. Entro due anni dalla costituzione dell'associazione, il Consiglio Esecutivo nominato nell'atto costitutivo provvederà: a) a redigere ed approvare il Regolamento elettorale; b) ad indire le prime elezioni per la costituzione di tutti gli Organi dell'associazione. 2. Fino alla regolare di tali Organi, lo stesso Consiglio esecutivo potrà compiere ogni attività diretta alla realizzazione degli scopi di cui al precedente articolo 3, svolgendo a tal fine anche le funzioni attribuite agli Organi dell'associazione stessa dal presente Statuto.