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COMUNE DI MADIGNANO Provincia di Cremona VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 005 del 26/02/2019 Sessione ordinaria di prima convocazione OGGETTO: Determinazione della aliquota per l Addizionale comunale IRPEF per l anno 2019. L'anno duemiladiciannove, addì ventisei del mese di febbraio alle ore 18,30, nella Sala Consiliare c/o Sala Delle Capriate, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Guido Ongaro il Consiglio Comunale. N. Cognome e Nome P A 1 ONGARO Guido SI 2 CANTONI Pietro SI 3 MARCHESI Ernesto SI 4 GUERINI ROCCO Serafina SI 5 VAILATI CANTA Diego SI 6 URZI Salvatore SI 7 MEDUGNO Silvia NO SI 8 CASTELLAZZI Ivano SI 9 MARCHESETTI Paolo SI 10 VESCOVI Omar SI 11 BOSELLI Renato SI PRESENTI: 10 ASSENTI: 1 Partecipa Malvassori dr. Fabio Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: Determinazione della aliquota per l Addizionale comunale IRPEF per l anno 2019 (Delibera C.C. n. 005 del 26 febbraio 2019) Relaziona il SINDACO. IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO che con deliberazione C.C. n 02 del 08/03/2007 è stato APPROVATO, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il "Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell addizionale I.R.PE.F.", CONSIDERATO che con deliberazioni di Consiglio Comunale: - N. 09 del 28/03/2017, l aliquota era stata determinata per l anno 2017 nella misura dello 0,5%, con una soglia di esenzione per i redditi inferiori a uro 7.500 complessivi annui (determinato come previsto dall art. 1, c. 4, del D.lgs 28/09/1998 n 360), con conseguente modifica all art. 2 del "Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell addizionale I.R.PE.F." approvato con deliberazione C.C. n 02 del 08/03/2007; - N. 05 del 27/02/2018 si confermava, per l esercizio finanziario 2018, l aliquota dell Addizionale Comunale all Irpef nella misura dello 0,5% da applicarsi al reddito complessivo determinato ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche, nel rispetto di quanto previsto dal suddetto D.Lgs.vo 360/1998, confermando la soglia di esenzione per i redditi inferiori ad uro 7.500 complessivi annui (determinato come previsto dall art. 1, c. 4, del D.lgs 28/09/1998 n 360); VISTO il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante «Istituzione di una addizionale comunale all Irpef a norma dell art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e, in particolare l art. 1, comma 3, come sostituito dall art. 1, comma 142, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 1997), che testualmente recita: «3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2»; EVIDENZIATO che: - Ai sensi dell art. 1, comma 7, del D.L. 93/2008 convertito nella legge 126/2008, come modificato dall art. 77 bis, comma 30, della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008, dispone che, dalla data di entrata in vigore del decreto legge (29.5.2008), e dell art. 1, comma 123, della legge 220/2010, è sospeso sino all attuazione del federalismo fiscale, il potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi a essi attribuiti con legge dello Stato; - Il Decreto Legislativo sul Federalismo Municipale approvato definitivamente in data 03/03/2011, prevede che, per quanto riguarda l addizionale Irpef comunale, potrà essere sbloccata da quei comuni che abbiano un aliquota inferiore allo 0,4%, con un «limite massimo dell addizionale per i primi due anni» che non potrà superare tale soglia. In ogni caso, «l addizionale non può essere istituita o aumentata in misura superiore allo 0,2%annuo»; - L art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 abroga, a partire dal 2012, la suddetta sospensione riguardo all addizionale comunale IRPEF;

- La determinazione della misura dell addizionale, essendo di natura regolamentare, resta sempre di competenza del Consiglio comunale (nota 12/03/2007, prot. 938/2007/DPF/UFF del Ministero dell economia e delle finanze); - Viene, poi, introdotta la possibilità di differenziare l addizionale in base al reddito con l obbligo, però, di utilizzare gli stessi scaglioni previsti per l imposta nazionale; - L art. 14 del D.lgs. 23/2010 dispone che, a decorrere dal 2011, le delibere di variazione dell addizionale comunale all imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360/1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell anno a cui la delibera afferisce; VISTO l art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto che: Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all inizio dell esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ; EVIDENZIATO che l art. 1, commi 37 e 38, della Legge di Bilancio 2018 (Legge di bilancio 2018 (Legge n 205 del 27/12/2017, pubblicata in G.U. n 302 del 29/12/2017), dispone la proroga del Blocco degli aumenti dei tributi locali anche per l anno 2018, rispetto ai livelli deliberati per il 2015. Il blocco non si applica alla TARI; VISTA la Legge di Bilancio 2019, Legge n. 145 del 30.12.2019 pubblicata in G.U. Serie Generale al n. 302 del 31.12.2018, che non prevede il blocco tributario, introdotto dal comma 26 dell art. 1 della Legge n. 208/2015, per gli anni dal 2016 al 2018 e pertanto si rende possibile approvare il bilancio di previsione 2019/2021 con aumenti tributari; RICHIAMATA la delibera di G.C. N. 14 del 31.01.2019 con la quale si approva di riconfermare l aliquota IRPEF per l anno 2019; RITENUTO, quindi, di confermare anche per l anno 2019 la vigente aliquota come sopra deliberate; DATO atto che il termine per l approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 è stato differito al 28/02/2019 con D.M.I. 07.12.2018 (in G.U. n 292 del 17.12.2018); VISTO lo Statuto Comunale, approvato con delibera C.C. n 56 del 23/10/2009; VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata, approvato con delibera C.C. n 23 del 12/07/2016; VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n 267 "Testo Unico Ordinamento Enti Locali"; ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Segretario Comunale Responsabile Servizio, ai sensi art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n 267; Con voti favorevoli 9, contrari 1, astenuti 0, su n. 10 consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano: D E L I B E R A 1. Le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente provvedimento; 2. Di approvare con riferimento all'esercizio finanziario 2019, la conferma dell Addizionale Comunale all IRPEF nella misura dello 0,5% da applicarsi al reddito complessivo determinato ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche, nel rispetto di quanto previsto dal suddetto D.Lgs. 360/1998, confermando la soglia di esenzione per i redditi inferiori ad uro 7.500 complessivi annui (determinato come previsto dall art. 1, c. 4, del D.Lgs. 28/09/1998 n 360); 3. Di stimare, conseguentemente in via presunta, il gettito complessivo dell Addizionale Comunale all IRPEF in uro 205.000,00 da iscriversi nel Bilancio di previsione 2019/2021;

4. Di allegare copia del presente atto al Bilancio di previsione 2019/2021, così come disposto dall art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE Con voti favorevoli 9, contrari 1 (Marchesetti), astenuti 0, su n. 10 consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano: D E L I B E R A 5. Di dichiarare il presente, per le ragioni esposte in premessa, atto urgente ed immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134 - comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n 267. Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO F.to Guido Ongaro ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dell art. 124 -comma 1 all'albo Pretorio del Comune il 01 marzo 2019 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Comune di Madignano, lì 01 marzo 2019 E S E C U T I V IT A La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ******* [X] Ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione. [ ] Ai sensi dell art. 134, comma 1, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Comune di Madignano, lì ******* PROCEDURA DI CONTROLLO (Artt. 126,127 e 133 del D.Lgs.vo 18/8/200 n 267) A seguito dell entrata in vigore (09 nov. 2001) della Legge Costituzionale 18/10/2001 n 3, con la quale sono stati abrogati gli artt. 125 e 130 della Costituzione, che prevedevano i controlli sugli atti amministrativi di regioni ed enti locali), il presente provvedimento NON E' PIU SOGGETTO al controllo di legittimità previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n 267. COPIA CONFORME all'originale per uso amministrativo. Comune di Madignano, lì 01 marzo 2019 Malvassori dr. Fabio Firma autografa omessa ai sensi dell art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993