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Come cambia il condominio dopo la riforma del 2012 I milioni di italiani che vivono oggi negli edifici condominiali, dopo 70 anni (la disciplina era rimasta invariata sin dal 1942 demandando così il compito di regolamentazione della casistica alle decisioni giurisprudenziali), hanno visto riformata con la legge 220 del 2012, entrata in vigore il 18 Giugno del 2013, la regolamentazione dei loro rapporti relativi a ciò che concerne le parti in comune di ciascun edificio. La nuova normativa regola gli obblighi ed i diritti degli amministratori, i poteri dell assemblea e più in generale ciò che ogni condomino può o non può fare. Vediamo in estrema sintesi quali sono le novità iniziando dall amministratore che diventa una figura obbligatoria quando il condominio sia formato da 8 condomini e rimane in carica 2 anni salvo rinnovo. L amministratore non deve aver subito condanne penali per reati contro il patrimonio e non deve risultare protestato, deve avere un diploma di scuola superiore e deve aver frequentato un corso di formazione specifico a meno che non svolga questa professione da almeno un anno. E obbligo dell amministratore: 1) Eseguire le delibere assembleari; 2) Incassare i pagamenti dei condomini; 3) Pagare fisco e fornitori; 4) Informare i condomini in maniera trasparente sullo stato dei pagamenti e sulle pendenze; 5) stipulare una polizza di responsabilità professionale; 6) specificare, al momento della nomina, le componenti del suo stipendio in dettaglio e non può pretendere ulteriori compensi, non avendone diritto, se non deliberati dall assemblea; 7) come stabilito dall art. 1131 cod civ, può agire in giudizio sia contro i condomini che contro i terzi essendo

egli rappresentante dell assemblea (si veda l art. 1131 C.C così come riformato dall art. 12 legge 220/2012). Ogni condomino, anche da solo, può richiedere la convocazione dell assemblea affinché questa deliberi in materia di revoca del mandato dell amministratore colpevole di gravi irregolarità nella gestione del condominio. Si vedano gli art. 1129 e 1130 del codice civile così come riformati dagli art. 9 e 10 della legge in discussione e che sono appositamente sotto riportati: («Art. 1129. (Nomina, revoca ed obblighi dell amministratore). Quando i condomini sono più di otto, se l assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell amministratore dimissionario. Contestualmente all accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell incarico, l amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata. L assemblea può subordinare la nomina dell amministratore alla presentazione ai condomini di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti

compiuti nell esercizio del mandato. L amministratore è tenuto altresì ad adeguare i massimali della polizza se nel periodo del suo incarico l assemblea deliberi lavori straordinari. Tale adeguamento non deve essere inferiore all importo di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente all inizio dei lavori. Nel caso in cui l amministratore sia coperto da una polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale generale per l intera attività da lui svolta, tale polizza deve essere integrata con una dichiarazione dell impresa di assicurazione che garantisca le condizioni previste dal periodo precedente per lo specifico condominio. Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell amministratore. In mancanza dell amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell amministratore.

L amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica. Alla cessazione dell incarico l amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi. Salvo che sia stato espressamente dispensato dall assemblea, l amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l attuazione del presente codice. L incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L assemblea convocata per la revoca o le

dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore. La revoca dell amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può altresì essere disposta dall autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità. Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) del dodicesimo comma del presente articolo, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all autorita giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell amministratore revocato. Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità: 1) l omessa convocazione dell assemblea per l approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare

l assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge; 2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell assemblea; 3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma; 4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell amministratore o di altri condomini; 5) l aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio; 6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l aver omesso di curare diligentemente l azione e la conseguente esecuzione coattiva; 7) l inottemperanza agli obblighi di cui all articolo 1130, numeri 6), 7) e 9); 8) l omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presente articolo. In caso di revoca da parte dell autorità giudiziaria, l assemblea non può nominare nuovamente l amministratore revocato. L amministratore, all atto dell accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità

della nomina stessa, l importo dovuto a titolo di compenso per l attività svolta. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla sezione I del capo IX del titolo III del libro IV. Il presente articolo si applica anche agli edifici di alloggi di edilizia popolare ed economica, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale partecipazione pubblica o con il concorso dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni, nonché a quelli realizzati da enti pubblici non economici o società private senza scopo di lucro con finalità sociali proprie dell edilizia residenziale pubblica». «Art. 1130. (Attribuzioni dell amministratore). L amministratore, oltre a quanto previsto dall articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve: 1) eseguire le deliberazioni dell assemblea, convocarla annualmente per l approvazione del rendiconto condominiale di cui all articolo 1130-bis e curare l osservanza del regolamento di condominio; 2) disciplinare l uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell interesse comune, in modo che ne sia

assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini; 3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell edificio e per l esercizio dei servizi comuni; 4) compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell edificio; 5) eseguire gli adempimenti fiscali; 6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili; 7) curare la tenuta del registro dei verbali delle

assemblee, del registro di nomina e revoca dell amministratore e del registro di contabilità. Nel registro dei verbali delle assemblee sono altresì annotate: le eventuali mancate costituzioni dell assemblea, le deliberazioni nonché le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro è allegato il regolamento di condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e revoca dell amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonché gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate; 8) conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell edificio e del condominio; 9) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso; 10) redigere il rendiconto condominiale annuale della

gestione e convocare l assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni».) Cambiano anche i quorum relativi alla validità dell assemblea e sue delibere: 1) relativamente alla costituzione dell assemblea in prima convocazione è necessaria la presenza del 50%+1 dei condomini e 2/3 dei millesimi; 2) per la costituzione dell assemblea in seconda convocazione è necessaria la presenza di 1/3 dei condomini ed 1/3 dei millesimi; 3) le delibere dell assemblea costituitasi in seconda convocazione hanno validità se prese dal 50%+1 dei presenti e 1/3 dei millesimi (art. 1136 C.C così come riformato dalla legge in discussione all art. 14. E limitato l abuso delle deleghe: se i condomini sono più di venti ciascuno dei partecipanti all assemblea non può rappresentare più di un quinto dei condomini ed 1/5 dei millesimi. 4) Rientra nei poteri dell assemblea: A) la nomina, la conferma e la revoca dell amministratore, contestualmente alla sua retribuzione; B) l approvazione del bilancio preventivo, l approvazione del bilancio consuntivo e la ripartizione delle spese fra i condomini; C) la decisione sulle opere di manutenzione straordinaria; D) la resistenza o la promozione di eventuali azioni giudiziarie; E) l autorizzazione della spesa urgente fatta dal singolo condomino sulle cose comuni; F) il giudizio sui ricorsi avverso i provvedimenti presi dall amministratore nell ambito di esercizio dei suoi poteri; G) L approvazione del regolamento di condominio; H) Il conferimento di maggiori poteri all amministratore rispetto a quelli previsti dalla legge;

I) la delibera relativa alla ricostruzione delle parti comuni dell edificio nel caso di perimento; J) la disposizione dell innovazione delle cose comuni diretta ad una migliore fruizione delle stesse; K) l apertura di un sito internet del condominio nel quale sono riportate le situazioni condominiali ed alle quali il singolo condomino può accedere mediante apposita password. Una citazione merita il consiglio di condominio. Tale organo, non essendo previsto dalla legge, è essenzialmente facoltativo e consultivo e deve attenersi a quanto previsto dal regolamento condominiale che lo istituisce e lo prevede. Esso deve attenersi al regolamento senza ledere i diritti del singolo condomino e non può limitare lo svolgimento dei compiti dell amministratore o costituire, per quest ultimo alibi per la mancata esecuzione delle delibere assembleari. Esso partecipa alle assemblee facilitandone lo svolgimento e coadiuva l amministratore nello svolgimento delle sue funzioni segnalandogli eventuali disservizi e offrendo eventualmente delle soluzioni utili a sopperire agli stessi, supporta l amministratore nella scelta dei fornitori esaminando gli eventuali preventivi, deve segnalare eventuali trasgressioni del regolamento, deve affiancare l amministratore nel prendere decisioni allorquando non sia possibile convocare l assemblea in tempi brevi, deve controllare, quando previsto dal regolamento, i giustificativi di spesa senza ovviamente impedire che altri condomini possano effettuare gli stessi controlli in tempi diversi. In definitiva, l organo non ha poteri specifici ma può costituire un valido mezzo utile a migliorare i servizi condominiali e rendere le assemblee più fattive. Passiamo a descrivere brevemente i diritti del condomino: 1) è vietata la disposizione regolamentare contraria alla detenzione, da parte del singolo condomino, di animali; 2) il singolo condomino potrà installare antenne (come le parabole) utili a ricevere il segnale radiotelevisivo via cavo o satellitare; 3) il singolo condomino potrà, relativamente all impianto

di riscaldamento centralizzato, staccarsi dallo stesso, ove l abitazione non venga sufficientemente riscaldata dall impianto centralizzato e il problema tecnico non venga risolto nell ambito di una stagione. Il distacco non deve creare squilibrio nell erogazione di calore per gli altri appartamenti. Se il distacco comporta spese aggiuntive, chi si separa deve partecipare alle spese di manutenzione straordinaria dell impianto. In conclusione: possiamo sicuramente asserire che la nuova normativa definisce meglio la figura professionale dell amministratore e definisce meglio quelli che sono i poteri assembleari. Qualche problema potrebbe crearsi con riferimento alle facoltà del condomino soprattutto in relazione al riscaldamento centralizzato ma in tale contesto e per brevità, si vuole evitare di entrare nello specifico. Per quanto riguarda l intera normativa, la si può consultare andando a questo link: http://www.normattiva.it/atto/caricadettaglioatto?atto.datapub blicazionegazzetta=2012-12-17&atto.codiceredazionale=012g0241& currentpage=1 By administrator 1 Settembre 2016