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Allegato I Prime note esplicative relative all applicazione della DGR n. 16-4910 del 14.11.2012 e della DD n. 799 del 15.11.2012. 1 - Premessa Sul supplemento Ordinario n. 227/L alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2010, è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 7 settembre 2010, n. 160 Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), ai sensi dell articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In base all articolo 2 di tale decreto, il SUAP risulta essere l unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; pertanto le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività sopra richiamate, debbono essere presentate al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l attività o è situato l impianto. Ai sensi dell articolo 2, comma 2 del DPR 160/2010, le domande, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni concernenti le attività produttive e di prestazione di servizi sono presentati al SUAP esclusivamente in modalità telematica; pertanto, ove non diversamente previsto, la trasmissione delle SCIA o delle istanze allo Sportello unico, deve essere effettuato tramite PEC. Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento. Resta comunque inteso che, così come previsto dal Decreto Interministeriale dei Ministri dello Sviluppo economico e Per la semplificazione normativa del 10/11/2011 (G.U. n. 267 del 16.11.2011), in caso di mancato funzionamento degli strumenti o dei dispositivi informatici messi a disposizione degli utenti del SUAP per un periodo superiore alle tre ore consecutive durante l orario di apertura degli uffici competenti, l utente è autorizzato a utilizzare le modalità di cui all art. 38 del DPR n. 445 del 28/12/2000 ( anche per mezzo di fax e via telematica). In tal caso, entro 5 giorni dal venir meno della causa che ha generato l impedimento, l utente è tenuto a provvedere all invio telematico della copia informatica di ogni documento analogico già trasmesso, comunicando gli estremi del protocollo già assegnato o, in mancanza, gli estremi di tale trasmissione. A queste condizioni l utente è esentato dal ripetere il versamento di imposte, diritti e ogni altra somma già corrisposta a tale titolo. Per quanto riguarda l invio telematico di allegati voluminosi, l utente potrà utilizzare un supporto informatico, seguendo la procedura prevista dall articolo 8 comma 3 del decreto interministeriale medesimo. Ai sensi dell articolo 3 comma 2 del decreto interministeriale, si precisa, inoltre, che nell ipotesi in cui il SUAP non disponga dell autorizzazione che consente il pagamento dell imposta di bollo in modo virtuale, il soggetto interessato procede ad inserire solo nell istanza i numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate, nonché ad annullare le stesse, conservandone gli originali. Per l individuazione del SUAP competente sul territorio, l utente, o suo incaricato, può collegarsi al sito ufficiale: www.impresainungiorno.gov.it/sportelli-suap e seguire le indicazioni fornite dal sito. Per rendere disponibili e uniformi le informazioni per l avvio e l esercizio delle diverse attività, la Regione Piemonte ha costituito una Base Dati della Conoscenza Regionale, disponibile al sito: http://www.sistemapiemonte.it/sportellounico/index.shtml, che mette a disposizione delle imprese e dei SUAP del territorio piemontese, in relazione ai singoli procedimenti, l indicazione della 1

normativa applicabile, degli adempimenti procedurali e relativa modulistica, nonché di altri modelli a supporto degli operatori. 2 Ambito applicativo Preso atto di quanto premesso, é stato necessario ridefinire le procedure di trasmissione alle ASL della notifica di inizio attività delle imprese alimentari soggette alla registrazione ai sensi dell art. 6 del Regolamento (CE) 852/2004, che ricade, in applicazione dell art. 19 della legge 241/90, nell istituto giuridico della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Al fine di adeguare il passaggio dalla precedente Dichiarazione di inizio attività (DIA) all attuale SCIA, nonché per fornire dettagliate indicazioni per la trasmissione della notifica per il tramite dei SUAP all ASL competente, la Regione Piemonte ha emanato la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 16-4910 del 14.11.2012, con la quale vengono modificate le procedure per la notifica e la registrazione sanitaria delle imprese alimentari. Questo provvedimento, integrato dalla Determinazione Dirigenziale (DD) n. 799 del 15.11.2012, modifica la precedente DGR n. 21-1278 del 23/12/2010, relativa all applicazione dell art. 6 del Regolamento (CE) 852/2004 sul territorio della Regione Piemonte. Ogni nuova impresa alimentare soggetta all obbligo di registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 può iniziare immediatamente l attività dopo aver notificato, per il tramite dei SUAP, la propria esistenza all ASL territorialmente competente, a condizione di essere in regola con la regolamentazione edilizia/commerciale del proprio Comune e autodichiarando di possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dalla vigente normativa sanitaria per il tipo di attività che intende esercitare. Le procedure approvate con DGR n. 16-4910 del 14.11.2012 si applicano: a) agli stabilimenti che trattano prodotti non di origine animale soggetti a registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004; b) agli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale esclusi dall ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 853/2004, ma soggetti a registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004; c) agli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 per la produzione, commercializzazione e deposito degli additivi alimentari, degli aromi e degli enzimi alimentari. Rimangono esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 852/2004 e dall obbligo di notifica: - la produzione primaria per uso domestico privato; - la preparazione, la manipolazione e la conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato; - la fornitura diretta occasionale e su richiesta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali (compresi gli esercizi di somministrazione) che forniscono direttamente il consumatore finale, nell ambito della Provincia e delle Province contermini, a condizione che tale attività sia marginale in termini quantitativi rispetto all attività principale. La registrazione avviene a seguito di notifica (vedi Allegato A alla DGR n. 16-4910 del 14.11.2012) attestante il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dalla normativa comunitaria in relazione all attività svolta, corredata dalla modulistica (contenuta negli allegati alla DD n. 799 del 15.11.2012) e dalla documentazione richiesta, da trasmettere in modalità telematica al SUAP. Il SUAP provvede all inoltro telematico della documentazione all ASL territorialmente competente, la quale adotta modalità telematiche certificate di ricevimento e trasmissione. Nelle more dell attivazione, da parte dei SUAP, di un sistema di trasmissione informatizzata delle notifiche, l ASL competente provvede alla registrazione delle informazioni atte a costituire l anagrafe delle imprese/stabilimenti/strutture/veicoli interessati. La registrazione non è soggetta a 2

rinnovo. Eventuali comunicazioni inerenti la notifica sono trasmesse dall ASL al notificante esclusivamente tramite il SUAP. Ai Servizi del Dipartimento di Prevenzione delle ASL spetta: - ricevere, attraverso il SUAP, le SCIA e le comunicazioni; - richiedere all operatore del settore alimentare, tramite il SUAP, le informazioni mancanti; - effettuare la registrazione dello stabilimento e delle relative attività svolte sui sistemi informativi predisposti dalla Regione Piemonte. Come già ricordato in premessa, qualora vi siano gravi situazioni particolari che causano disagio all utenza, tali da non permettere la trasmissione mediante l ausilio del SUAP, tutta la documentazione può essere trasmessa all ASL territorialmente competente in forma cartacea così come previsto dall art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 ( anche per fax e via telematica). Inoltre, come previsto all art. 12 dell allegato A alla DGR n. 16-4910 del 14.11.2012, nelle more della completa applicazione delle procedure di trasmissione e ricevimento della documentazione in modalità telematica, qualora necessario, i Servizi del Dipartimento di Prevenzione potranno richiedere all operatore del settore alimentare (OSA) copia/e cartacea/e della planimetria dei locali oggetto del controllo. 3 Principali integrazioni apportate con la DGR n. 16-4910 del 14.11.2012. Al fine della corretta applicazione delle indicazioni contenute nella D.G.R. n. 16-4910 del 14.11.2012, si ritiene necessario richiamare l attenzione sulle principali novità introdotte nel dispositivo. I. Oltre a quanto già disposto nella precedente deliberazione (DGR n. 21-1278 del 23/12/2010), sono soggette a obbligo di notifica ai fini della registrazione anche le seguenti attività: 1) commercializzazione di piccoli quantitativi di carni di selvaggina selvatica: così come previsto dalla D.G.R n. 13-3093 del 12/12/2011 recante requisiti per la commercializzazione di piccoli quantitativi di carni di selvaggina selvatica direttamente dal cacciatore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale, che forniscono direttamente al consumatore e per la commercializzazione delle carni di selvaggina selvatica nei centri di lavorazione della selvaggina, sono soggette a notifica: a. l attività di commercio da parte di coloro che effettuano l attività venatoria e che sono muniti di attestato che dimostri la frequentazione e il superamento di un corso specifico per persona formata ; b. il centro di sosta adibito allo stoccaggio temporaneo delle carcasse di selvaggina selvatica cacciata, in attesa di conferimento al centro di lavorazione della selvaggina ; c. i locali adibiti alla lavorazione della selvaggina selvatica cacciata, anche se annessi ad altra attività già notificata ai fini della registrazione; 2) trattamento preventivo del pesce o delle preparazioni a base di pesce da consumarsi crudo o praticamente crudo presso la propria attività: l OSA che effettua il previsto trattamento di bonifica preventiva presso la propria sede mediante congelamento a 20 C per 24 ore, o 35 C per 15 ore, in ogni parte della massa di pesce e/o preparazioni gastronomiche contenenti pesce da consumarsi crudo o praticamente crudo, deve darne comunicazione preventiva all autorità competente nell ambito della notifica ai fini della registrazione o del suo aggiornamento, così come previsto da nota del Ministero della Salute prot. n. 4379-P del 17/02/2011; 3) comunicazione dell utilizzo di automezzi per il trasporto dei prodotti alimentari: gli automezzi (veicoli e cisterne) per i quali è prevista la comunicazione sono: a. le cisterne adibite al trasporto delle sostanze alimentari sfuse a mezzo di veicoli; b. i veicoli adibiti al trasporto degli alimenti surgelati; 3

c. i veicoli adibiti al trasporto delle carni fresche e congelate e dei prodotti della pesca freschi e congelati; d. i veicoli adibiti al trasporto degli alimenti in regime di temperatura controllata. In riferimento al punto d), si precisa che gli operatori del settore alimentare che, alla data di approvazione della D.G.R. 16-4910 del 14.11.2012, erano già in possesso di automezzi adibiti al trasporto degli alimenti in regime di temperatura controllata (es. verdure di quarta gamma, latte e latticini freschi, ecc), non sono soggetti ad alcuna comunicazione. Diversamente, gli automezzi acquistati successivamente a tale data sono assoggettati all obbligo di comunicazione da parte dell OSA; 4) unità distributive di acqua potabile variamente trattata altrimenti denominate casette dell acqua : considerato che l attività è indicata dal Ministero della Salute come assimilabile ad una somministrazione di bevande, il gestore (OSA) deve notificare, per il tramite del SUAP, ogni singola unità distributiva; la notifica deve contenere i dati relativi ad ubicazione e tipologia della struttura, planimetria della zona, tracciato di derivazione della condotta di acquedotto, descrizione dei sistemi di trattamento dell acqua utilizzati. II. Riconoscimento delle attività di produzione, commercializzazione deposito degli additivi alimentari, degli aromi e degli enzimi. È stata aggiornata la modulistica per la richiesta di riconoscimento, con l inserimento della casistica relativa alle variazioni al riconoscimento già rilasciato. In caso di: - modifica dell attività ed estensione della produzione (inclusa la miscelazione e confezionamento), deposito e commercio ad altri additivi, aromi, enzimi alimentari, l operatore del settore alimentare effettuerà una nuova richiesta, completa di documentazione prevista, in relazione ai nuovi additivi, aromi, enzimi che si intendono produrre, commercializzare o depositare; - variazioni significative strutturali di fabbricati ed impianti, l operatore del settore alimentare effettuerà una nuova richiesta con le medesime modalità, completa di relazione tecnica e di planimetria aggiornata, riportante gli impianti e le strutture interessate; - variazione dei dati identificativi dell impresa, l operatore del settore alimentare effettuerà una nuova istanza, completa di certificazione C.C.I.A.A. e documentazione attestante la variazione; - cessazione definitiva dell attività, l operatore del settore alimentare notificherà, con le stesse modalità, la data di cessazione. In merito alla documentazione da allegare all istanza di riconoscimento, si precisa che per autocertificazioni relative allo smaltimento o allontanamento acque reflue ed emissione in atmosfera si intende: - autocertificazione del possesso dell autorizzazione allo scarico delle acque reflue, di cui al D.Lgs 03.04.2006, n. 152, parte III, e succ. mod.; - autocertificazione del possesso dell autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di cui al D.Lgs 03.04.2006, n. 152, parte V, e succ. mod., o di esclusione di tale permesso. III. Vendita di funghi epigei freschi spontanei L art. 2 del DPR 14.07.1995, n. 376 Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione di funghi epigei freschi e conservati prevede che la vendita dei funghi freschi spontanei sia soggetta ad autorizzazione comunale, rilasciata esclusivamente agli esercenti riconosciuti idonei da parte dell ASL all identificazione delle specie fungine commercializzate. L articolo 19 della Legge n. 241/90 prevede che ogni atto di autorizzazione, il 4

cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge, o da atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, sia sostituito da una segnalazione dell'interessato. L autorizzazione prevista al citato articolo 2 del DPR 14.07.1995, n. 376 non rientra tra i casi di esclusione dall applicazione della norma, pertanto anche l autorizzazione prevista dal DPR n. 376/1995 é sostituita da una SCIA, da trasmettere tramite il SUAP al Sindaco. Al fine della semplificazione delle diverse segnalazioni, per ottemperare a quanto disposto dall art. 2 del DPR n. 376/95, nel caso di vendita di funghi freschi spontanei, la segnalazione certificata di inizio attività relativa alla notifica sanitaria (SCIA ex art 6 del Reg. (CE) 852/2004) dovrà essere trasmessa da parte del SUAP anche al Comune e dovrà contenere il certificato di idoneità all identificazione delle specie fungine commercializzate rilasciato da parte di un ASL nonché l allegato 6 della DD n. 534 del 6.08.2012 (pubblicata sul BURP n. 35 del 30.08.2012). IV. Bed & breakfast e affittacamere (questi ultimi qualora somministrino alimenti) È sempre necessaria la notifica ex art. 6 del Reg. (CE) 852/2004, ai fini della loro registrazione. A riguardo si precisa che solo se esercitano attività produttiva e/o prestazione di servizi sono tenuti a presentare la SCIA tramite SUAP; in caso contrario, qualora non iscritti alla Camera di commercio, devono trasmettere la notifica ex art. 6 del Reg. (CE) 852/2004 (utilizzando la stessa modulistica) direttamente all ASL territorialmente competente. V. Distributori automatici di alimenti e bevande Come già previsto in precedenza, successivamente alla registrazione dell OSA, ogni nuova installazione o cessazione di distributori automatici deve essere comunicata direttamente, senza il tramite del SUAP, all ASL territorialmente competente sul Comune in cui sono dislocati gli apparecchi. Si prevede ora che l invio di questi elenchi cumulativi delle localizzazioni possa avvenire anche semestralmente. Nel caso in cui le localizzazioni dei distributori siano situate al di fuori dell ASL in cui è registrata l impresa (che potrebbe essere registrata anche in altre Regioni o Province autonome), l OSA dovrà indicare gli estremi della notifica. Si precisa inoltre che, in applicazione del Documento di indirizzi comuni delle Regioni in materia di vendita e somministrazione mediante distributori automatici approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 29.10.2009 (prot. 09/083/CR/C11): - tutti gli apparecchi distributori automatici devono recare, ben leggibile ed inamovibile, la ragione sociale dell impresa; - attraverso tali apparecchi é vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. VI. Tariffe Si precisa che gli importi previsti dalla DGR n. 16-4910 del 14.11.2012, allegato B, sono soggetti alle disposizioni di carattere generale contenute nella sezione Ulteriori indicazioni inclusa nell allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale 5 luglio 2004, n. 42-12939 (Tariffario Regionale); in particolare, non sono soggette a tariffazione le prestazioni richieste da Enti Locali o Enti Pubblici connesse ad attività istituzionali obbligatorie e riconducibili a procedimenti ed iniziative dello stesso Ente. 5