ID 991467913 COMUNE DI RAVENNA MEDAGLIA D ORO AL VALOR MILITARE SERVIZIO SUAP ED ATTIVITA ECONOMICHE P.G. n. 96052/2011 Ordinanza TL n. 1702/2011 MODIFICA DEGLI ORARI DI CHIUSURA E DIVIETO DI CONSUMO E VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI ED ARTIGIANALI DEL SETTORE ALIMENTARE UBICATI NELLE VIE CANDIANO, PALLAVICINI, CARDUCCI ED ALBERONI (tra via Pallavicini e via Candiano) COMPRESE NELL AREA DEI GIARDINI SPEYER E DELL ISOLA SAN GIOVANNI IL SINDACO Premesso che: - l area dell Isola San Giovanni, dei Giardini Speyer e limitrofe si trova nel cuore della Città e che quindi contribuisce all affermazione della identità di Ravenna quale città civile, tranquilla e decorosa, anche alla luce del suo passato e delle sue caratteristiche storiche, artistiche e culturali e che tale tratto distintivo non deve essere per nessun motivo scalfito e compromesso; - l Amministrazione comunale, nell area dell Isola San Giovanni e dei Giardini Speyer ed in particolare nelle vie Candiano, Pallavicini, Carducci ed Alberoni (tra via Pallavicini e via Candiano), ha avviato da qualche anno l opera di prevenzione posta in essere per contrastare le criticità già manifestatesi in dette zone in ordine alla sicurezza urbana ed al degrado ambientale, provocate, in particolare, dalla frequentazione da parte di soggetti che abusano del consumo di alcolici, dando origine ad uno stato di disagio diffuso e generalizzato e creando rischi per la pubblica incolumità oltre a pregiudicare il decoro, l igiene ambientale e la quiete pubblica; - tra le iniziative intraprese rientrano segnatamente gli interventi posti in essere attraverso le ordinanze TL n. 1310 del 24 luglio 2008, TL n. 128 del 31/01/2009, TL n. 1332/2009 del 30 luglio 2009, TL n. 2529/2010 del 29/12/2010 con le quali è stato disposto, da un determinato orario in poi, il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione ed in qualsiasi contenitore, di vetro e non, ai titolari delle attività commerciali ed artigianali di vendita di prodotti del 1
settore alimentare, ubicati nelle vie Candiano, Pallavicini e Carducci e parte di via Alberoni, nonché l obbligo di chiusura anticipata degli esercizi commerciali; - i provvedimenti suddetti sono stati applicati in via sperimentale e transitoria ed in periodi prestabiliti e gli effetti sono stati riconosciuti efficaci sia dalle Forze dell Ordine, che dalla popolazione in genere; Considerato che: - dal rapporto n. 93351/2011 del 15 settembre 2011 pervenuto da parte del Comando di Polizia Municipale, risulta che la zona di che trattasi ha registrato nel corso del 2011 l acutizzarsi dei fenomeni di allarme sociale, a causa anche delle recenti ondate migratorie e quindi dell avvento di soggetti stranieri in condizione di clandestinità ovvero muniti di permesso di soggiorno temporaneo rilasciato per motivi umanitari (in seguito all emissione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri), che hanno di fatto in buona parte abbandonato le strutture di accoglienza, ritrovandosi senza fissa dimora ovvero stabile occupazione, i quali stazionano e bivaccano in detta area per l intera giornata e soprattutto nelle ore serali, abusando con disinvoltura di alcolici e generando spesso risse per i più futili motivi ed aggredendosi a vicenda per l appartenenza a gruppi distinti; - la situazione descritta nel predetto rapporto della Polizia Municipale provoca uno stato di diffuso disagio e pericolo per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, determinando fenomeni di allarmismo tra la popolazione residente e turistica; - l area riveste posizione strategica all interno del tessuto sociale cittadino così come è possibile evincere dalla allegata planimetria con l ubicazione nelle immediate vicinanze sia della Stazione ferroviaria che del Capolinea degli autobus urbani, nonché la notevole frequentazione della stessa da parte di scolari, studenti, lavoratori pendolari, turisti ed ospiti; - nel corso dello svolgimento della riunione del Comitato Provinciale per l Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato con urgenza lo scorso 6 settembre, i vertici delle Forze dell Ordine hanno sollecitato l Amministrazione comunale al fine di mettere in atto ulteriori interventi tesi a tutelare l incolumità pubblica e la sicurezza urbana, con particolare riferimento alla zona dei Giardini Speyer, dell Isola San Giovanni e limitrofe, anche per il rischio di pericolose promiscuità, in vista della riapertura delle Scuole, alcune presenti nella zona, la quale è comunque popolata da studenti che dal capolinea del Punto Bus, oppure dalla Stazione ferroviaria, partono per raggiungere l Istituto che frequentano; 2
- dal rapporto di Polizia Municipale di cui sopra, agli atti di questa Amministrazione comunale, emergono in modo tangibile e concreto i rischi enunciati, aggravati dall abuso di alcol di cui i soggetti problematici, abitualmente stazionanti nell area per l intera giornata, posso approvvigionarsi, vista la presenza in loco, di diversi esercizi commerciali ed artigianali che possono vendere le bevande alcoliche che poi vengono consumate anche all interno degli esercizi medesimi ; Ritenuto pertanto necessario, soprattutto alla luce dei recenti accadimenti, riproporre azioni tese a fronteggiare con rinnovata energia, il riacutizzarsi dei fenomeni al fine di intervenire nell immediato per arginare le problematiche urgenti, ma soprattutto per prevenirle, con l intento di garantire la salvaguardia della sicurezza urbana e dell incolumità pubblica; che occorre per tali ragioni emanare un nuovo provvedimento restrittivo di natura contingibile ed urgente, valido limitatamente per l anno scolastico 2011/2012, che preveda il divieto, per le attività esistenti, di vendita per asporto delle bevande alcoliche, nonché la chiusura anticipata degli esercizi commerciali ed artigianali in argomento, volta a limitare il formarsi di pericolosi assembramenti di persone nelle ore serali e notturne; Visto l art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti locali come modificato dall art. 6 del D.L. n. 92 del 23/05/2008 convertito dalla L. n. 125 del 24/07/2008, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l incolumità pubblica e la sicurezza urbana, fra i quali rientra anche il potere di modificare gli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi, per motivi di sicurezza urbana; Visto il D.M. del Ministero dell Interno del 5 agosto 2008 Incolumità pubblica e sicurezza urbana ; Informato preventivamente il Prefetto ai sensi dell art. 54, 4 comma del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; Visto altresì l art. 54, comma 9, del D.Lgs 267/2000 così come modificato dall art. 8 del D. L 12/11/2010, n. 187, convertito dalla L. 17/12/2010,n. 217, che attribuisce al Prefetto di disporre, ove le ritenga necessarie, fermo restando quanto previsto dal 3
secondo periodo del comma 4, le misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze di Polizia; Visto la Deliberazione di Giunta comunale n. 94273/430 del 30 settembre 2008 avente ad oggetto Polizia Municipale Determinazione degli importi delle somme da pagare in misura ridotta per la violazione a talune ordinanze sindacali ; Visto l art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali; O R D I N A A decorrere dal 1 ottobre 2011 e fino al 10 giugno 2012 1) ai titolari degli esercizi commerciali di vendita di generi alimentari ed artigianali che hanno presentato la SCIA per la vendita in forma secondaria di prodotti alimentari, ubicati nelle vie Candiano, Pallavicini, Carducci e via Alberoni, (tratto ricompreso fra l incrocio di via Pallavicini e via Candiano), il divieto assoluto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione ed in qualsiasi contenitore, di vetro e non, per tutto il tempo di apertura dei negozi di vendita; 2) i medesimi titolari dovranno obbligatoriamente chiudere gli esercizi commerciali alle ore 21,00 di tutti i giorni; alla stessa ora (21,00) di tutti i giorni, nel medesimo contesto, così come individuato ai sensi del comma precedente, i titolari delle attività artigianali, in possesso di SCIA, dovranno cessare la vendita di prodotti del settore alimentare non di produzione; la riapertura delle suddette attività potrà decorrere dalle ore 07,00 del giorno successivo; 3) è vietato il consumo di bevande alcoliche all interno degli esercizi commerciali ed artigianali ubicati nelle zone di cui sopra. 4
Il presente provvedimento entra in vigore il 1 ott obre 2011, da tale data è da ritenersi abrogata la precedente ordinanza TL n. 2529/2010 del 29/12/2010. Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con l applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, in misura ridotta, di 400,00, fatte salve le sanzioni diversamente applicabili ai sensi delle vigenti normative. Il mancato rispetto del divieto di consumo da parte degli avventori, comporterà l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, in misura ridotta, di 200,00. DA ATTO che, ai sensi dell art. 6 del D.L. n. 92 del 23/05/2008 Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, convertito dalla L. n. 125 del 24/07/2008, il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Ravenna anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione. DISPONE che il presente provvedimento, dopo la sua pubblicazione, venga trasmesso ai Comandi di Polizia Locale competenti per territorio ed al Prefetto di Ravenna per la diramazione alle Forze di Polizia ed a chiunque spetti di farlo osservare. I N F O R M A che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Emilia Romagna entro il termine di 60 giorni dall avvenuta pubblicazione, ovvero il ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni. Ravenna, 23 settembre 2011 F.to IL SINDACO Fabrizio Matteucci 5