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Transcript:

Il presente memorandum contiene una sintesi delle principali disposizioni normative, pronunce ministeriali e giurisprudenziali in materia fiscale, pubblicate sui quotidiani e riviste specializzate nel mese di agosto 2018. Il carattere meramente informativo e non esaustivo delle notizie ivi contenute non consente di assumere, sulla base delle segnalazioni riportate nel presente fascicolo, decisioni di natura operativa, la cui adozione non può comunque prescindere da approfondimenti specifici. Contents Credito d imposta per gli investimenti pubblicitari - Art 57-bis del D.L. n. 50/2017.... 2 Legge 9 agosto 2018, n. 96. Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 87/2018, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.... 3 Imposte sui redditi - Super e iper ammortamento Ulteriori chiarimenti relativi agli investimenti agevolabili.... 5 Modifica dei termini di versamento per i titolari di partita IVA.... 6 Riscossione - Modello F24 - Definizione dei criteri e delle modalità per la sospensione dell esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio - Art. 37, comma 49 ter, del D.L. n. 223/2006.... 6 Sperimentazione di una procedura di analisi del rischio di evasione per le società con l utilizzo delle informazioni comunicate all Archivio dei rapporti finanziari. - Attuazione dell art. 11, comma 4, del D.L. n. 201/2011.... 7 1

Credito d imposta per gli investimenti pubblicitari - Art 57-bis del D.L. n. 50/2017. Con Provvedimento del 31 luglio 2018, il Capo del Dipartimento per l Informazione e l Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato il modello di comunicazione e le modalità per la fruizione del credito d imposta per gli investimenti incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, istituito dall art. 57 bis del D.L. n. 50/2017, come modificato dall art. 4, comma 1, del D.L. n. 148/2017. L art. 1 del Provvedimento in esame sancisce che il modello di comunicazione telematica deve essere utilizzato da tutti i soggetti (imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali) che intendono beneficiare del predetto credito d imposta. Il successivo art. 2, comma 1, specifica che il modello va utilizzato barrando la relativa casella, per presentare: la Comunicazione per l accesso al credito d imposta, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell anno agevolato; la Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, resa per dichiarare, ai sensi dell art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, l effettiva realizzazione, nell anno agevolato, degli investimenti indicati nella comunicazione per l accesso al credito d imposta inviata in precedenza. Il comma 2 dell art. 2 citato sancisce che per gli investimenti realizzati nell anno 2017 il modello va presentato esclusivamente nella modalità di Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati. Il successivo comma 3 dell art. 2, disciplina l ipotesi in cui l ammontare complessivo del credito d imposta indicato nella Comunicazione o nella Dichiarazione sostitutiva è superiore ad euro 150.000. In tal ipotesi il richiedente è tenuto a rilasciare una delle seguenti dichiarazioni: di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all art. 1, comma 52, della L. n. 190/2012; di aver indicato nel riquadro Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia i codici fiscali di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica antimafia, di cui all art.85 del D.Lgs. n. 159/2011. Nell art. 3 vengono riportate le modalità di presentazione del modello, che va effettuata, esclusivamente in via telematica, al Dipartimento per l informazione e l Editoria della presidenza 2

del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate. La presentazione può essere effettuata: direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell Agenzia delle Entrate; tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario; tramite gli intermediari abilitati indicati nell art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998. Nell art. 4 del Provvedimento in commento vengono indicati i termini di presentazione del modello. In particolare, la Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati per l accesso al beneficio per l anno 2017 e la Comunicazione per l accesso al credito d imposta per l accesso al beneficio per gli investimenti relativi all anno 2018 sono presentate, separatamente, dal giorno 22 settembre 2018 al giorno 22 ottobre 2018. Invece, la Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati per l accesso al beneficio per l anno 2018 è presentata dal 1 al 31 gennaio 2019. Infine, l art. 5 stabilisce che entro il 21 novembre 2018 il Dipartimento per l informazione e l editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri forma l elenco dei soggetti richiedenti il credito per gli investimenti relativi all anno 2018, con l indicazione dell importo teoricamente fruibile; elenco pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento. Successivamente, con provvedimento dello stesso Dipartimento sarà disposto e pubblicato l ammontare del credito effettivamente fruibile dai soggetti richiedenti. Legge 9 agosto 2018, n. 96. Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 87/2018, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. Con Legge 9 agosto 2018, n. 96, pubblicata sulla G.U. n. 186 dell 11 agosto 2018, è stato convertito in legge, con modificazioni, il D.L. n. 87/2018, recante misure per la salvaguardia della dignità dei lavoratori e delle imprese. Segnaliamo qui di seguito i principali interventi in ambito tributario che hanno subito modifiche in sede di conversione in legge. La Legge di conversione ha inserito nell art. 10, comma 2, del D.L. n. 87/2018, in tema di 3

redditometro, la previsione che le disposizioni del Decreto 16 settembre 2015 cessano di avere efficacia per gli anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015. In sede di conversione in legge è stato inoltre modificato l art. 11 del D.L. n. 87/2018. In particolare, il comma 2-bis, introdotto in sede di conversione nel predetto art. 11, prevede l inserimento, all art. 1 del D.Lgs. n. 127/2015, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture, del comma 3-ter. La novellata norma stabilisce che i soggetti obbligati all invio dei dati delle fatture emesse e ricevute (cd. spesometro) sono esonerati dagli obblighi di registrazione, di cui agli artt. 23 e 25 del D.P.R. n. 633/1972. Sempre l art. 11, così come modificato in sede di conversione in legge, ha modificato l art. 21, comma 1, del D.L. n. 78/2010, che ora prevede che a far data dal 1 gennaio 2018, i produttori agricoli di cui all art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, sono esonerati dall obbligo della trasmissione dello spesometro. La Legge n. 96/2018 ha inoltre inserito l art. 11-bis nel D.L. n. 87/2018. La predetta norma, che riproduce, in sostanza, le disposizioni dettate dall art. 1 del D.L. n. 79/2018, ha modificato l art. 1, comma 917, lettera a) della L. n. 205/2017 (Legge di Stabilità 2018), prevedendo che l obbligo di documentare con fattura elettronica gli acquisti di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione si applichi a partire dal 1 gennaio 2019. E stata, inoltre, confermata al 1 luglio 2018, la decorrenza delle disposizioni di cui ai commi da 922 a 925 dell art. 1 della L. n. 205/2017, secondo le quali le spese per carburante per autotrazione sono deducibili e/o detraibili se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari. Infine, la Legge di conversione ha inserito nel D.L. n. 87/2018, l art. 12-bis, rubricato compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione. La novellata norma prevede che le disposizioni di cui all articolo 12, comma 7-bis, del D.L. n. 145/2013, trovano applicazione, anche per l anno 2018, con riferimento ai carichi affidati agli 4

agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell economia e delle finanze 24 settembre 2014. Imposte sui redditi - Super e iper ammortamento Ulteriori chiarimenti relativi agli investimenti agevolabili. Con Risoluzione 9 agosto 2018, n. 62/E, l'agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all applicazione ai cosiddetti magazzini autoportanti delle discipline agevolative previste dall art. 1, commi 91 e seguenti, della L. n. 208/2015 (cd. super ammortamento) e dall art. 1, comma 9, della L. n. 232/2016 (cd. iper ammortamento). In particolare, i predetti chiarimenti attengono alle corrette modalità di distinzione, nell ambito di tali investimenti, della componente immobiliare, come tale suscettibile di attribuzione di rendita catastale e, pertanto, non rientrante tra gli investimenti agevolabili ai sensi dell art.1, comma 93 della L. n. 208/2015, rispetto alla componente mobiliare. Al fine di fornire una risposta, l Amministrazione finanziaria ha richiamato quanto dalla stessa precisato nella Circolare n. 2/E del 1 febbraio 2016, dove, in materia di imbullonati, è stato chiarito che le componenti costituenti le predette unità immobiliari possono essere distinte, in funzione della loro rilevanza nella stima catastale, in quattro categorie: il suolo; le costruzioni; gli elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono l utilità e la qualità; le componenti impiantistiche, funzionali allo specifico processo produttivo svolto. Sulla base di detta ripartizione è possibile, pertanto, operare un distinguo fra ciò che è configurabile come costruzione, da includere nella stima catastale dell unità immobiliare e ciò che è riconducibile alla parte impiantistica. Con specifico riferimento ai magazzini autoportanti, l Agenzia ha chiarito che le strutture costituenti le scaffalature rappresentano elementi propri del fabbricato, unitamente alle relative opere di fondazione, agli eventuali divisori verticali e orizzontali, alle pareti di tamponamento e alle coperture, e in quanto tali annoverabili, a tutti gli effetti, tra le costruzioni, da includere, quindi, nella stima catastale. Di contro, continua l Amministrazione fiscale, i sistemi di automazione della movimentazione dei 5

materiali stoccati costituiscono componenti annoverabili tra i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo e come tali esclusi dalla stima catastale, e quindi agevolabili ai fini del super/iper ammortamento. Modifica dei termini di versamento per i titolari di partita IVA. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 2018, pubblicato sulla G.U. n. 188 del 14 agosto 2018, sono stati modificati, per l anno 2018, i termini di versamento delle imposte sui redditi e dell IRAP per i soggetti titolari di partita IVA che optano per il versamento rateale ai sensi dell art. 20 del D.P.R. n. 241/1997 e dell art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001. A seguito delle modifiche apportate, i predetti soggetti possono effettuare i versamenti, previa maggiorazione dello 0,40 per cento, in rate mensili di pari importo secondo le seguenti scadenze: 20 agosto 2018; 17 settembre 2018; 16 ottobre 2018; 16 novembre 2018. Riscossione - Modello F24 - Definizione dei criteri e delle modalità per la sospensione dell esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio - Art. 37, comma 49 ter, del D.L. n. 223/2006. Con Provvedimento 28 agosto 2018, n. prot. 195385/2018, pubblicato sul sito internet dell Agenzia delle Entrate il 28 agosto 2018, l Agenzia delle Entrate ha definito i criteri e le modalità per la sospensione dell esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, ai sensi dell art. 37, comma 49-ter, del D.L. n. 223/2006, introdotto dall art. 1, comma 990, della L. n. 205/2017. Nel punto 1 del Provvedimento esaminato vengono indicati i criteri di selezione sulla base dei quali le deleghe di pagamento possono essere sospese; in particolare, a tale fine, si terranno in considerazione: a) la tipologia dei debiti pagati; b) la tipologia dei crediti compensati; c) la coerenza dei dati indicati nel modello F24; d) i dati presenti nell Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel modello F24; e) analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello F24; f) pagamento dei debiti iscritti a ruolo, di cui all art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010. Con riferimento a tale ultima ipotesi, a decorrere dalla data di avvio delle disposizioni del presente 6

Provvedimento, i modelli F24 andranno presentati esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto della delega di pagamento. Nel successivo punto 2 viene stabilito che l Amministrazione finanziaria, con apposita ricevuta, dà comunicazione al soggetto che ha proceduto all invio del modello F24 dell intervenuta sospensione della delega di pagamento. Nella medesima ricevuta viene indicata anche la data di fine del periodo di sospensione, che non può essere maggiore di trenta giorni rispetto alla data di invio del modello F24. Durante il periodo di sospensione non viene effettuato l addebito sul conto corrente indicato nel file telematico dell eventuale saldo positivo del modello F24 ed è possibile optare per l annullamento della delega stessa. Se a seguito delle verifiche effettuate, l Agenza delle Entrate rileva che il credito non è stato correttamente utilizzato, comunica lo scarto del modello F24 al soggetto che ha inviato il file telematico, tramite apposita ricevuta, indicandone la relativa motivazione. Al contrario, se in esito alle verifiche eseguite l Agenzia delle Entrate rileva che il credito è stato correttamente utilizzato, la delega di pagamento si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato. In assenza di comunicazione di scarto del modello F24 entro il periodo di sospensione, l operazione si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato. Ai sensi di quanto indicato nel punto 3, le disposizioni del presente Provvedimento hanno effetto a decorrere dal 29 ottobre 2018. Sperimentazione di una procedura di analisi del rischio di evasione per le società con l utilizzo delle informazioni comunicate all Archivio dei rapporti finanziari. - Attuazione dell art. 11, comma 4, del D.L. n. 201/2011. Con Provvedimento 31 agosto 2018, n. prot. 197357/2018, pubblicato sul sito internet dell Agenzia delle Entrate il 31 agosto 2018, l Agenzia delle Entrate ha disposto l avvio di una procedura di analisi del rischio di evasione per le società con l utilizzo delle informazioni comunicate all Archivio dei rapporti finanziari. Nel punto 1.1 del Provvedimento esaminato è precisato che la fase di sperimentazione di detta 7

procedura sarà avviata per le società di persone e le società di capitali e che la stessa sarà basata sull utilizzo integrato delle informazioni comunicate dagli operatori all Archivio dei rapporti finanziari e degli altri elementi presenti in Anagrafe tributaria. In particolare, il successivo punto 1.2 ha stabilito che la procedura individua le società di persone e le società di capitali per le quali, pur risultando sui conti correnti movimenti in accredito secondo le informazioni comunicate all Archivio dei rapporti finanziari, per l anno 2016 è stata: - omessa la presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette e ai fini IVA; presentata la dichiarazione ai fini delle imposte dirette e ai fini IVA priva di dati significativi. 8