Regolamento per il funzionamento del Consiglio generale, del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale

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Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione

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Regolamento per il funzionamento del Consiglio generale, del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO GENERALE, DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE Indice TITOLO I PREMESSE Articolo 1 Ambito di applicazione Articolo 2 Principi generali TITOLO II IL CONSIGLIO GENERALE E REGOLE DI FUNZIONAMENTO Articolo 3 Componenti Articolo 4 Prime sedute Articolo 5 Riunioni Articolo 6 Convocazione Articolo 7 Ordine del giorno Articolo 8 Comunicazioni e approvazione del verbale della seduta precedente Articolo 9 Discussione Articolo 10 Durata degli interventi Articolo 11 Informazioni e accesso ai documenti Articolo 12 Emendamenti Articolo 13 Dichiarazione di voto Articolo 14 Numero legale Articolo 15 Votazione Articolo 16 Verbalizzazioni Articolo 17 Riunioni conoscitive TITOLO III LE COMMISSIONI DEL CONSIGLIO GENERALE E REGOLE DI FUNZIONAMENTO Articolo 18 Istituzione e composizione Articolo 19 Insediamento - convocazione Articolo 20 Funzionamento - decisioni - verbalizzazione Articolo 21 Programmi pluriennali di attività Articolo 22 Durata delle commissioni TITOLO IV IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E REGOLE DI FUNZIONAMENTO Articolo 23 Componenti Articolo 24 Prima riunione Articolo 25 Convocazione e funzionamento TITOLO V LE COMMISSIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E REGOLE DI FUNZIONAMENTO Articolo 26 Istituzione e composizione TITOLO VI IL COLLEGIO SINDACALE E REGOLE DI FUNZIONAMENTO Articolo 27 Il Collegio sindacale 1

TITOLO VII VERIFICA DEI RISULTATI DELL ATTIVITA DELLA FONDAZIONE, PUBBLICITA DEL REGOLAMENTO E DECORRENZA Articolo 28 Verifica dei risultati Articolo 29 Pubblicità Articolo 30 Decorrenza 2

TITOLO I PREMESSE Articolo 1 Ambito di applicazione 1. Il Presente Regolamento, adottato ai sensi dell art.4, comma 1, dello Statuto della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, disciplina il funzionamento del Consiglio generale e delle sue commissioni, del Consiglio di amministrazione e delle sue commissioni e del Collegio sindacale della Fondazione, anche in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni adottata dall Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio SpA e del Protocollo di Intesa sottoscritto con il Ministero dell Economia e delle Finanze in data 22 aprile 2015 (di seguito Protocollo d intesa). Articolo 2 Principi generali 1. Gli Organi della Fondazione, ognuno per quanto di competenza, operano in maniera funzionale al conseguimento degli interessi generali dell Ente, al fine di permettere il più efficiente perseguimento dei fini istituzionali, nel pieno rispetto delle normative applicabili e delle vigenti previsioni statutarie. 2. Allo scopo di assicurare infatti la necessaria correttezza ed indipendenza all azione della Fondazione, e in particolare ai sensi di quanto previsto all art. 10, comma 3, dello Statuto, i partecipanti alle sedute degli Organi e delle commissioni devono allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di argomenti e di deliberazioni che riguardano ambiti di interesse loro, di loro parenti, affini sino al quarto grado o del coniuge. TITOLO II IL CONSIGLIO GENERALE E REGOLE DI FUNZIONAMENTO Articolo 3 Componenti 1. Le modalità di designazione e di nomina dei componenti il Consiglio generale della Fondazione sono disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento per la procedura per la composizione degli organi statutari. 2. I Consiglieri entrano nell'esercizio delle funzioni e acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della convalida della nomina ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione. Articolo 4 Prime sedute 1. Completata la designazione dei componenti del Consiglio generale, il Presidente della Fondazione provvede tempestivamente alla prima convocazione del Consiglio generale stesso. 2. Nella prima seduta il Consiglio generale procede secondo il seguente ordine dei lavori: - convalida delle nomine dei propri componenti; - determinazione della misura della medaglia di presenza, del rimborso delle spese sostenute e delle modalità di erogazione ai componenti il Consiglio generale, previo parere conforme sulla congruità da parte del Collegio sindacale. 3. Successivamente il Consiglio generale procede alla: - nomina del Presidente; - nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione; - nomina del Vice Presidente, su proposta del Presidente; - nomina dei componenti il Collegio sindacale; - determinazione della misura del compenso annuo, della medaglia di presenza e del rimborso spese e delle relative modalità di erogazione al Presidente, al Vice Presidente, ai componenti 3

il Consiglio di amministrazione, al Presidente del Collegio sindacale e ai sindaci previo parere conforme sulla congruità da parte del Collegio sindacale per quanto riguarda il Presidente, il Vice Presidente e il Consiglio di amministrazione. 4. I compensi per i componenti degli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, ivi compresi il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione, sono determinati in coerenza con la natura istituzionale della Fondazione e con l assenza di finalità lucrative, commisurati all entità del patrimonio e delle erogazioni, secondo quanto previsto dall art. 9, commi 3, 4 e 5, del Protocollo d intesa. In ogni caso, la corresponsione della medaglia di presenza per i componenti di tali organi, ove prevista, viene commisurata all effettiva partecipazione alle riunioni secondo quanto di seguito indicato: - presenza pari o superiore ai due terzi della durata della riunione: pagamento dell intero importo previsto; - presenza compresa tra un terzo e due terzi della durata della riunione: pagamento della metà dell importo previsto; - presenza inferiore a un terzo della durata della riunione: nessun pagamento dovuto. Articolo 5 Riunioni 1. Le sedute del Consiglio generale si svolgono, di norma, presso la Sede della Fondazione. 2. Il Consiglio generale si riunisce almeno quattro volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei componenti, il Collegio sindacale o l Assemblea. 3. La riunione del Consiglio generale - ove richiesta - deve aver luogo entro il termine di venti giorni dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni oggetto dell'istanza. Articolo 6 Convocazione 1. Il Consiglio generale è convocato e coordinato dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente della Fondazione; nel caso di assenza o impedimento di entrambi dal Consigliere di amministrazione più anziano secondo l ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età. Il Presidente della Fondazione, o chi lo sostituisce, non ha diritto di voto in Consiglio generale. 2. Il Consiglio generale è convocato mediante avvisi scritti, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione, al domicilio comunicato dai singoli componenti il Consiglio generale e il Collegio sindacale con l indicazione del giorno, dell ora e del luogo della riunione. La convocazione viene inviata a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili ai Consiglieri e ai Sindaci che per iscritto abbiano optato per tali modalità di comunicazione con espressa indicazione di apposito recapito. In caso di urgenza la convocazione viene effettuata mediante comunicazione telegrafica, posta elettronica o telefax, almeno un giorno prima. 3. Di norma la Fondazione mette a disposizione dei Consiglieri in anticipo la documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno, nonché il verbale della seduta precedente. Lo stesso vale per argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno di una seduta convocata nei modi ordinari. 4. Alle riunioni del Consiglio generale partecipano, senza diritto di voto, i componenti il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale, nonché il Segretario generale o, in caso di sua assenza o impedimento, chi è delegato a sostituirlo, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente della Fondazione. Possono inoltre partecipare ulteriori soggetti al fine di contribuire alla trattazione degli argomenti posti all ordine del giorno. 4

Articolo 7 Ordine del giorno 1. L'iniziativa degli argomenti da sottoporre al Consiglio generale spetta al Presidente della Fondazione, ed eventualmente a un terzo dei componenti il Consiglio generale, al Collegio sindacale e all'assemblea. 2. Quando il Consiglio generale viene riunito a domanda di un terzo dei componenti, del Collegio sindacale o dell Assemblea, gli argomenti da essi proposti hanno la precedenza su tutti gli altri. 3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sui punti iscritti all'ordine del giorno. La modifica dell'ordine di discussione degli argomenti, su proposta del Presidente o a richiesta di un componente il Consiglio generale, viene disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Articolo 8 Comunicazioni e approvazione del verbale della seduta precedente 1. Il Presidente, in apertura di riunione, informa il Consiglio generale su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento della Fondazione. 2. Si approva, per alzata di mano, il verbale della seduta precedente. Articolo 9 Discussione 1. Al Presidente della Fondazione spettano, nella sua funzione di coordinatore, i poteri di direzione dei lavori del Consiglio generale. 2. Nessun componente il Consiglio generale può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto e ottenuto la parola dal Presidente. 3. Ai Consiglieri di norma non sono consentiti più di due interventi per ogni argomento in discussione. 4. I Consiglieri che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il Presidente ed essere autorizzati. Articolo 10 Durata degli interventi 1. La durata degli interventi in Consiglio, qualunque sia l'argomento in discussione, non può eccedere normalmente i quattro minuti, salvo limiti diversi stabiliti dal Consiglio generale con riguardo alla particolare importanza di determinati argomenti. 2. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Presidente lo invita a concludere. 3. Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita a concludere. Articolo 11 Informazioni e accesso ai documenti 1. Il Consigliere generale che intenda ottenere informazioni, chiarimenti o spiegazioni su materie rientranti tra le competenze dell organo di appartenenza può indirizzare richiesta orale o scritta al Presidente che, valutatane l ammissibilità in ordine alle materie indicate, provvede a fornire la relativa risposta o ad inoltrare la stessa all organo competente a rispondere. Articolo 12 Emendamenti 1. I documenti inerenti i regolamenti previsti dall'art. 4 dello Statuto, le modifiche statutarie e i programmi pluriennali di intervento possono essere emendati, in sede di discussione, a seguito di proposte di componenti il Consiglio generale. Le proposte devono essere presentate e consegnate alla Presidenza in forma scritta. 5

Articolo 13 Dichiarazione di voto 1. A conclusione della discussione, ciascun Consigliere può fare la propria dichiarazione di voto, dando succinta motivazione del proprio orientamento, per un tempo non superiore a due minuti. 2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto. Articolo 14 Numero legale 1. Il Consiglio generale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto, purché non siano meno di undici. 2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Per le deliberazioni relative alla modifica dello Statuto, all approvazione e alle modificazioni del Codice etico, all'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale, nonché di singoli componenti il Consiglio generale, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei membri in carica aventi diritto di voto, arrotondata all'unità superiore. 3. In qualsiasi momento, nel corso della seduta, si può procedere alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo Consigliere. 4. Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando il numero legale medesimo non venga ricostituito. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta. Articolo 15 Votazione 1. I Consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Presidente. 2. Le votazioni riguardanti persone si svolgono a scrutinio segreto, salvo che il Consiglio generale decida all unanimità di procedere in forma palese. Nel caso di votazione a scrutinio segreto si procederà mediante scheda da deporsi in apposita urna. In tale caso il Segretario generale svolge le funzioni di scrutatore. 3. Terminate le votazioni, il Presidente ne riconosce e proclama l'esito. La materia posta in votazione si intende approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei presenti. 4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti. Articolo 16 Verbalizzazioni 1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario generale; debbono riportare i punti principali della discussione e il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta, indicando anche i nominativi di chi vota contro o si astiene. 2. In caso di assenza o impedimento del Segretario generale il Consiglio generale, su proposta del Presidente, affida ad un delegato le funzioni di segretario verbalizzante. Articolo 17 Riunioni conoscitive 1. Il Consiglio generale può disporre riunioni conoscitive informali, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività della Fondazione. 2. Nelle sedute dedicate a tali riunioni, il Consiglio può invitare esponenti, di volta in volta designati, di enti e aziende che collaborano con la Fondazione e qualsiasi altro soggetto in grado di fornire utili elementi di valutazione. 6

TITOLO III LE COMMISSIONI DEL CONSIGLIO GENERALE E REGOLE DI FUNZIONAMENTO Articolo 18 Istituzione e composizione 1. Con riferimento ai settori di intervento individuati dalla Fondazione ai sensi dell art. 2, comma 2, dello Statuto, vengono costituite apposite commissioni consultive permanenti. 2. Ciascuna commissione svolge nell'ambito di competenza per cui è stata istituita attività propositiva, consultiva e di studio ai fini della definizione delle priorità di intervento di competenza del Consiglio generale, con particolare riferimento ai programmi pluriennali di attività. 3. Tali commissioni sono composte da un minimo di n. 5 componenti. 4. Dette commissioni debbono essere formate unicamente da membri del Consiglio generale, fermo restando che, qualora le commissioni stesse lo ritengano opportuno, possono essere convocati per audizioni membri degli altri organi della Fondazione oltre che personalità esterne di comprovata perizia sulle materie di competenza delle commissioni. 5. Il Consiglio generale può inoltre, in caso di necessità, istituire ulteriori commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, nell ambito delle proprie competenze, determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità o compensi per componenti esterni, con il parere favorevole del Collegio sindacale. 6. Le commissioni possono avvalersi di consulenza esterna. Se la consulenza viene svolta a titolo oneroso la relativa spesa dovrà essere autorizzata dal Consiglio di amministrazione, con il parere favorevole del Collegio sindacale. 7. Il Consiglio generale nomina e revoca i componenti le commissioni su proposta del Presidente della Fondazione. 8. Per la partecipazione ai lavori delle commissioni non spetta ai componenti degli organi alcun compenso o indennità. 9. Le commissioni si avvalgono della struttura operativa per lo svolgimento delle proprie attività. Articolo 19 Insediamento - convocazione 1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. 2. Ciascuna commissione, nella sua prima adunanza, elegge al proprio interno un coordinatore. Ogni commissario può votare per un solo nome. Risulterà eletto chi otterrà il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età. Il coordinatore funge da relatore in sede di discussione plenaria in Consiglio generale. 3. Il coordinatore convoca la commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze. Nel caso di sua assenza le riunioni della commissione sono presiedute dal componente più anziano di età fra i presenti. 4. La convocazione e l'ordine del giorno sono trasmessi al Presidente, al Vice Presidente e al Segretario generale della Fondazione, che possono sempre partecipare. 5. I componenti le commissioni che non intervengano per tre volte consecutive alle relative riunioni, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio generale che provvede alla loro sostituzione nella prima seduta utile. Articolo 20 Funzionamento - decisioni - verbalizzazioni 1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti la commissione. 2. Le decisioni della commissione sono valide se vengono adottate dalla maggioranza dei componenti in carica. 7

3. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un componente designato dal coordinatore della commissione. I verbali delle sedute sottoscritti dal coordinatore e dal segretario, sono resi disponibili per la consultazione del Presidente, del Vice Presidente, dei componenti il Consiglio generale e del Segretario generale. Articolo 21 Programmi pluriennali di attività 1. I coordinatori delle commissioni permanenti sono tenuti a curare inoltre la predisposizione della proposta di "programmi pluriennali di attività" e a presentarla al Consiglio generale, secondo quanto previsto all art. 18, comma 2, del presente Regolamento. Articolo 22 Durata delle commissioni 1. Le commissioni, permanenti e temporanee, cessano, in ogni caso, alla scadenza del mandato quadriennale del Consiglio generale. TITOLO IV IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E REGOLE DI FUNZIONAMENTO Articolo 23 Componenti 1. Le modalità di nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione della Fondazione sono disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento per la procedura per la composizione degli organi statutari. 2. I Consiglieri entrano nell'esercizio delle funzioni e acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della convalida della nomina ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio generale adotta la prescritta deliberazione. Articolo 24 Prima riunione 1. Nella prima riunione di insediamento il Consiglio di amministrazione procede: - alla verifica dei requisiti dei propri componenti e dei componenti il Collegio sindacale e ne convalida le nomine, - alla presa d atto del Consigliere anziano, - alla nomina delle commissioni consultive, - alla definizione delle modalità di pubblicità delle nomine. Articolo 25 Convocazione e funzionamento 1. Il Consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in caso di assenza anche di quest ultimo, dal Consigliere più anziano secondo l ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età. 2. Esso si riunisce almeno dodici volte all anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso, il Collegio sindacale o il Consiglio generale. 3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l elenco degli argomenti da trattare, devono essere inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale con l indicazione del giorno, dell ora e del luogo della riunione. La convocazione viene inviata a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili ai Consiglieri e ai Sindaci che per iscritto abbiano optato per tali modalità di comunicazione con espressa indicazione di apposito 8

recapito. In caso di urgenza la convocazione viene effettuata mediante comunicazione telegrafica, posta elettronica o telefax, almeno un giorno prima. 4. Di norma la Fondazione mette a disposizione dei Consiglieri in anticipo la documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno, nonché il verbale della seduta precedente. Lo stesso vale per argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno di una seduta convocata nei modi ordinari. 5. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. 6. Alle riunioni partecipa il Segretario generale o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Segretario generale o chi è delegato a sostituire il Segretario generale, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente. Possono inoltre partecipare ulteriori soggetti al fine di contribuire alla trattazione degli argomenti posti all ordine del giorno. 7. Le votazioni riguardanti persone si svolgono a scrutinio segreto, salvo che il Consiglio di amministrazione decida all unanimità di procedere in forma palese. Nel caso di votazione a scrutinio segreto il Segretario generale svolge le funzioni di scrutatore. 8. Le riunioni possono essere tenute mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario della riunione. 9. Il Consiglio di amministrazione si riunisce, di norma, nella sede della Fondazione. TITOLO V LE COMMISSIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E REGOLE DI FUNZIONAMENTO Articolo 26 Istituzione e composizione 1. Con riferimento ai settori di intervento individuati dalla Fondazione ai sensi dell art. 2, comma 2, dello Statuto, a supporto dell attività istituzionale, vengono di regola costituite apposite commissioni consultive permanenti. 2. Tali commissioni sono costituite alla prima riunione del Consiglio di amministrazione; il Presidente può individuare, per ciascuna di esse, il soggetto cui delegare le funzioni di coordinamento. 3. Il Presidente e il Segretario generale sono componenti di diritto di tutte le commissioni del Consiglio di amministrazione. 4. Le commissioni sono formate, di norma, da amministratori. Possono avvalersi di consulenza esterna; qualora questa sia svolta a titolo oneroso, la relativa spesa dovrà essere autorizzata dal Consiglio di amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale. 5. Il Consiglio di amministrazione può inoltre istituire ulteriori commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, nell ambito delle proprie competenze, determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità o compensi per componenti esterni, col parere favorevole del Collegio sindacale. 6. Il Consiglio di amministrazione nomina e revoca i componenti le commissioni su proposta del Presidente della Fondazione. 7. Per la partecipazione ai lavori delle commissioni non spetta ai componenti degli organi alcun compenso o indennità. 8. Le commissioni si avvalgono della struttura operativa per lo svolgimento delle proprie attività. 9

TITOLO VI IL COLLEGIO SINDACALE E REGOLE DI FUNZIONAMENTO Articolo 27 Il Collegio sindacale 1. Le modalità di nomina del Collegio sindacale sono disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento per la procedura per la composizione degli organi statutari. 2. I componenti del Collegio sindacale entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della convalida della nomina ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio generale adotta la prescritta deliberazione. 3. Delle sedute del Collegio sindacale è redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i componenti l organo. 4. I componenti del Collegio sindacale assistono alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione. 5. Per l espletamento delle proprie funzioni il Collegio sindacale ha accesso a tutta la documentazione della Fondazione, consultabile esclusivamente presso la sede della stessa. TITOLO VII VERIFICA DEI RISULTATI DELL ATTIVITA DELLA FONDAZIONE, PUBBLICITA DEL REGOLAMENTO E DECORRENZA Articolo 28 Verifica dei risultati 1. Il Consiglio generale verifica periodicamente l'attività della Fondazione diretta al perseguimento degli scopi statutari. Articolo 29 Pubblicità 1. Il presente Regolamento è reso pubblico sul sito internet della Fondazione. Articolo 30 Decorrenza 1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data di approvazione da parte del Consiglio generale. 10

Corso Garibaldi 45-47121 Forlì FC tel. 0543 1912000 - fax 0543 1912049 www.fondazionecariforli.it Approvato nella riunione del Consiglio generale del 29 luglio 2016; in vigore da tale data