LEGGE PER LA DIFFUSIONE DI CANALI ESTERI NEL MOESANO



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Comune di Mesocco Cantone dei Grigioni LEGGE PER LA DIFFUSIONE DI CANALI ESTERI NEL MOESANO Legge per la diffusione di canali esteri nel Moesano Pagina 1 di 5

Indice A. GENERALITÀ... 3 Art. 1 Principio... 3 Art. 2 Incarico alla Tele-Rätia AG... 3 B. CANONE E ASSOGGETTAMENTO AL CANONE... 3 Art. 3 Copertura delle spese... 3 Art. 4 Assoggettamento al canone... 3 Art. 5 Ammontare del canone... 3 C. OBBLIGO DI NOTIFICA, FATTURAZIONE... 4 Art. 6 Obbligo di notifica... 4 Art. 7 Controllo... 4 Art. 8 Compiti dei Comuni... 4 Art. 9 Fatturazione... 4 D. DISPOSIZIONI PENALI E RIMEDI LEGALI... 4 Art. 10 Multa... 4 Art. 11 Rimedi legali... 5 E. DISPOSIZIONI FINALI... 5 Art. 12 Scelta dei programmi televisivi esteri... 5 Art. 13 Disposizioni dettagliate... 5 Art. 14 Competenza degli organi comunali... 5 Art. 15 Entrata in vigore... 5 Legge per la diffusione di canali esteri nel Moesano Pagina 2 di 5

A. Generalità Art. 1 Principio La diffusione radioelettrica supplementare di programmi televisivi esteri, superante la fornitura base delle PTT, in virtù della legislazione propria e preposta è compito del Comune. Art. 2 Incarico alla Tele-Rätia AG In virtù ed entro i limiti della convenzione stipulata tra il Comune e la Tele-Rätia AG, quest ultima viene incaricata della diffusione radioelettrica di almeno tre programmi televisivi esteri nel territorio del Comune. In particolare tale convenzione avrà la durata di 15 (quindici) anni. Se essa non viene disdetta da alcun contraente per questa data, osservando un termine di disdetta di 2 (due) anni, si prolunga automaticamente per periodi di 5 (cinque) anni, con la norma che essa può essere disdetta ogni volta alla fine di un tale periodo, osservando un preavviso di 2 (due) anni. B. Canone e assoggettamento al canone Art. 3 Copertura delle spese Le spese del Comune vengono coperte dal canone pagato dai proprietari di apparecchi televisivi. La Tele-Rätia AG viene autorizzata a mettere direttamente in conto il canone. Art. 4 Assoggettamento al canone Il canone deve essere corrisposto da chiunque sul territorio del Comune ha in funzione un apparecchio televisivo o ne cede l uso a terzi (proprietario). Sono assoggettate la canone in primo luogo anche quelle persone le quali non sono obbligate ad acquistare una concessione delle PTT, qualora riescano ad usufruire delle prestazioni della Tele-Rätia AG (come ad esempio abitazioni di vacanza, seconde abitazioni, ecc.). La Tele-Rätia AG emana disposizioni dettagliate sulla esenzione dall obbligo di pagare il canone, ove sussistano condizioni particolari. Art. 5 Ammontare del canone Il canone ammonta ad un minimo di fr. 5.- e ad un massimo di fr. 12.- mensili per obbligo e apparecchio televisivo. È riservato l aumento dell aliquota massima in base all evoluzione dell indice nazionale dei prezzi al consumo. Se le entrate della Tele-Rätia AG superano l importo occorrente alla copertura delle spese rispettivamente all assolvimento dello scopo della Società, o il canone deve essere ridotto in proporzione alle o le entrate in più devono essere destinate al miglioramento e/o ampliamento della diffusione radioelettrica supplementare. Legge per la diffusione di canali esteri nel Moesano Pagina 3 di 5

C. Obbligo di notifica, fatturazione Art. 6 Obbligo di notifica Le persone che hanno in funzione o fanno funzionare da terzi apparecchi televisivi per i quali non devono acquistare la concessione delle PTT, hanno l obbligo di notificare per iscritto questi apparecchi al Municipio del Comune competente oppure alla Tele-Rätia AG. I Comuni, in base alle direttive della Tele-Rätia AG, rimettono dei moduli di notifica alle persone, per le quali potrebbe sussistere un assoggettamento al canone. Queste persone sono tenute ad inviare entro 20 giorni i moduli di notifica riempiti al Municipio. In caso di mancata notifica l obbligo di pagare il canone sussiste fino a quando l obbligato non dimostri al Municipio del Comune competente di non avere in funzione né di far funzionare da terzi un apparecchio televisivo. Art. 7 Controllo Le persone autorizzate dal Comune o dalla Tele-Rätia AG hanno il diritto di adottare le misure necessarie per poter accertare l assoggettamento al canone. Gli uffici pubblici hanno anch essi l obbligo di informazione nei loro confronti. In modo particolare alle persone autorizzate va consentito l accesso a tutti i locali nei quali potrebbero trovarsi degli apparecchi televisivi. Art. 8 Compiti dei Comuni I comuni in base agli accertamenti da essi effettuati (moduli di notifica, ecc.) notificano alla Tele-Rätia AG tutti gli assoggettati al canone che non sono già in possesso di una concessione rilasciata dalle PTT e che sul loro territorio hanno in funzione o fanno funzionare da terzi uno o più apparecchi televisivi. I Comuni devono inoltre notificare alla Tele-Rätia AG tutti i passaggi di proprietà e altre mutazioni concernenti gli assoggettati al canone. I Comuni percepiscono dalla Tele-Rätia AG fino a fr. 10.- per ogni obbligato regolarmente notificato nonché per ogni passaggio di proprietà o mutazione notificata. I compiti affidati ai Comuni ai sensi del presente articolo possono essere adempiti anche dalla Tele-Rätia AG. Art. 9 Fatturazione La fatturazione da parte della Tele-Rätia AG avviene almeno una volta l anno. La fattura costituisce un titolo esecutivo definitivo ai sensi dell art. 80 LFEF, se non viene presentato ricorso al Municipio del Comune competente entro 20 giorni. D. Disposizioni penali e rimedi legali Art. 10 Multa Chi non ottempera all obbligo di notifica di cui alla presente legge oppure contrariamente a quanto notificato ha in funzione o fa funzionare da terzi un apparecchio televisivo, viene punito dal Municipio con una multa da fr. 50.- a fr. 2'000.-. In caso di recidiva il Municipio non è vincolato all importo massimo di cui sopra. Il Municipio nella sua decisione fissa anche l importo che l obbligato deve versare alla Tele-Rätia AG per il mancato canone e il suo lavoro. Gli importi versati a titolo di multa rimangono al Comune. In tal caso è riservata la punizione da parte del tribunale competente per contravvenzioni alle disposizioni delle relative leggi cantonali e federali. Legge per la diffusione di canali esteri nel Moesano Pagina 4 di 5

Art. 11 Rimedi legali Contro le fatture della Tele-Rätia AG emesse ai sensi dell art. 9 della presente legge può essere presentato ricorso entro 20 giorni al Municipio del Comune sul cui territorio si trova o si dovrebbe trovare l apparecchio televisivo contro la decisione del ricorso da parte del Municipio nonché contro i decreti di multa dello stesso può essere presentato ricorso entro 20 giorni al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni. E. Disposizioni finali Art. 12 Scelta dei programmi televisivi esteri La scelta dei programmi televisivi esteri da diffondere viene fatta in base ad un inchiesta eseguita in ogni singolo Comune tramite la distribuzione di appositi formulari. Verranno diffusi i tre programmi televisivi esteri che ottengono il maggior numero di voti nella Regione del Moesano. Per il computo non si terrà conto delle preferenze espresse nei Comuni che non approveranno questa legge. Art. 13 Disposizioni dettagliate Il consiglio amministrativo della Tele-Rätia AG emana le disposizioni dettagliate sull incasso del canone e il controllo degli assoggettati ad esso, ecc. Art. 14 Competenza degli organi comunali Il Comune è competente per stipulare con la Tele-Rätia AG la convenzione di cui all art. 2 della presente Legge. Il Comune può decidere la diffusione di programmi televisivi esteri insieme con altri comuni o enti di diritto pubblico. Il Municipio ha la facoltà di concludere le relative convenzioni. Art. 15 Entrata in vigore La presente legge sulla diffusione di programmi televisivi esteri entra in vigore al momento dell accettazione da parte dell Assemblea comunale Accettata dall'assemblea comunale di Mesocco il 14 marzo del 1985. Legge per la diffusione di canali esteri nel Moesano Pagina 5 di 5