CONVENZIONE CONSORZIO DI BACINO. Art. 1 OGGETTO



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CONVENZIONE CONSORZIO DI BACINO Art. 1 OGGETTO 1. La Convenzione istitutiva del Consorzio Medio Novarese per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti del giorno 09/10/1995 risulta così definita, per effetto della nuova disciplina delle forme di gestione e di governo dei servizi pubblici locali relativi ai rifiuti urbani di cui alla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 35, nonché alla L.R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24. 2. Tra i Comuni indicati nell Allegato 1A è istituito il Consorzio di bacino denominato Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese siglabile CMN, con sede legale in Borgomanero, Via Loreto 19. 3. Al presente Consorzio vengono applicate le norme delle aziende speciali ed in particolare l art. 31 comma 8 del D.Lgs. 267/2000. Art. 2 COMPETENZA CONSORTILE 1. Per effetto della nuova disciplina delle forme di governo e gestione dei servizi pubblici locali relativi ai rifiuti urbani residuano in capo al Consorzio le seguenti finalità e funzioni di governo dei servizi medesimi, da esercitarsi in conformità alla disciplina di settore, al Piano regionale e al Programma provinciale di gestione dei rifiuti, secondo quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali in materia. 2. Ai sensi delle leggi vigenti il Consorzio persegue le finalità di tutela della salute dei cittadini, di difesa dell ambiente e di salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia, anche quale ente di contitolarità tra i Comuni consorziati della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessari all esercizio dei servizi pubblici relativi ai rifiuti urbani. 3. In particolare il Consorzio, nell esercizio delle proprie funzioni di governo, assicura obbligatoriamente l organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei conferimenti separati, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, della realizzazione delle strutture di servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, del conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche, nonché la rimozione dei rifiuti di cui all articolo 14 D.Lg. 5 febbraio 1997, n. 22, e all art. 8 L.R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24; effettua la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni. 3bis. Entro i limiti e con le modalità previste dall art. 113 del D.Lgs. 267/2000, e successive variazioni e modificazioni, il Consorzio può costituire società di capitali, oppure acquisire partecipazioni di società di capitali, per la gestione dei servizi pubblici locali relativi ai rifiuti urbani ed assimilati. 4. Il Consorzio esercita, in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture fisse al servizio della raccolta dei rifiuti urbani, funzionali all esercizio dei servizi pubblici di competenza di bacino. 5. Il Consorzio, anche sulla base dei dati forniti dall Associazione d ambito, predispone ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, i piani finanziari e la tariffa rifiuti per ciascun Comune, sentiti gli stessi sulla qualità del servizio. La tariffa predisposta dal Consorzio è approvata dal Comune ed è riscossa dal Consorzio. 6. Al Consorzio possono essere attribuite dai consorzisti le funzioni di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati ai sensi dell articolo 17 del D.Lg. 5 febbraio 1997, n. 22, ferma restando in capo ai 1

Comuni ogni altra funzione ivi prevista, con particolare riguardo all accertamento delle violazioni, all esecuzione in danno degli interventi ed alla conseguente rivalsa economica. Art. 3 AUTORITA D AMBITO TERRITORIALE 1. Ai sensi delle disposizioni vigenti il Consorzio, entro i termini ivi previsti ed a nome e per conto degli enti consorziati, stipula con gli altri Consorzi di bacino ricompresi nel medesimo ambito ottimale, con i Comuni con maggior popolazione e con il Comune consorziato sede di discarica attiva di ciascun bacino apposita convenzione per il governo dei servizi d ambito, in attuazione del Piano regionale e del Programma provinciale di gestione dei rifiuti. 2. La convenzione legittima l Associazione d ambito ad esercitare, in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario su impianti, reti ed altre dotazioni destinati all esercizio dei servizi pubblici di competenza d ambito, fermo restando l esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 2 da parte del Consorzio. 3. In alternativa a quanto previsto dal comma precedente la convenzione può prevedere che l Associazione d ambito succeda ai Comuni e ai Consorzi di bacino nella titolarità della proprietà dei predetti impianti, reti ed altre dotazioni, fermo restando l esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 2 da parte del Consorzio. 4. Le disposizioni di cui al primo periodo dei precedenti commi 2, 3 non si applicano nel caso di trasferimento della proprietà dei predetti impianti, reti ed altre dotazioni a società di capitali di gestione degli stessi. 5. Con la Convenzione l Associazione d ambito succede agli enti nei rapporti esistenti con i terzi relativi alle funzioni di ambito. Art. 4 OBBLIGHI E GARANZIE 1. Ai sensi delle disposizioni vigenti gli organi del Consorzio, a prescindere dalle quote di partecipazione, debbono assicurare che la gestione dei servizi agli utenti avvenga imparzialmente, con pari tutela e salvaguardia degli interessi degli enti consorziati. 2. Gli enti consorziati sono obbligati a rispettare e ad adeguarsi alle deliberazioni degli organi consortili, ivi compresi piani e programmi che il Consorzio adotta in conformità alla vigente disciplina sui rifiuti, al Piano regionale e al Programma provinciale di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alla localizzazione e all allestimento delle strutture di servizio funzionali al sistema di gestione dei rifiuti urbani di bacino. 3. Ai sensi delle leggi vigenti le deliberazioni dell Assemblea debbono essere comunicate, a fini informativi, a tutti gli enti facenti parte del Consorzio entro 30 giorni dalla conseguita loro esecutività mediante pubblicazione sul sito internet del Consorzio. Di detta pubblicazione viene fornita notizia scritta anche a mezzo fax ai Comuni consorziati. Art. 5 NOMINA E ORGANI CONSORTILI 1. Il Presidente del Consorzio e gli altri componenti del Consiglio d Amministrazione sono nominati e revocati dall Assemblea. 2. L Assemblea nomina e revoca il Revisore dei conti. 3. Il Presidente del Consorzio, di concerto con il Consiglio d Amministrazione, nomina e revoca il Direttore. 2

Art. 6 PATRIMONIO CONSORTILE E RAPPORTI FINANZIARI 1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dai fondi e dai beni risultanti alla chiusura dell ultimo esercizio, ivi compresa la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni di cui sia titolare il Consorzio, nonché dalle future acquisizioni e trasferimenti. 2. Ove il Consorzio non possa finanziare le spese necessarie al suo funzionamento con le entrate proprie, con l approvazione del bilancio i costi residui sono riparti tra gli enti aderenti in misura proporzionale alle quote di partecipazione, con pagamento, a trimestre anticipato, di una quota pari ad un quarto della somma dovuta ed iscritta a bilancio. Art. 7 SUCCESSIONE ED ALTRI RAPPORTI PATRIMONIALI A SEGUITO DI ADEGUAMENTO 1. Il Consorzio esercita la gestione tecnico-amministrativa dei contratti con i gestori, mantenendo o succedendo agli enti consorziati nei rapporti esistenti con i terzi (diritti, doveri, potestà, contratti, oneri, ecc.) relativi alle funzioni di bacino attribuite dalla legge alla sua competenza, nonché nei rapporti con il personale che, ai sensi delle disposizioni vigenti, è inserito o transitato nei ruoli del Consorzio, nominativamente indicato nell Allegato 1B. 2. Resta fermo che le obbligazioni oggetto di mutui già contratti e le entrate della gestione degli impianti tecnologici esistenti, dedotto il valore del corrispettivo d appalto, spettano al soggetto proprietario degli stessi, sia esso il singolo Comune, il Consorzio di bacino, o società di capitali. 3. Ove sussistano rapporti di concessione il canone è pagato al proprietario di cui al comma precedente. 4. Il Consorzio può ottenere dagli enti consorziati il godimento di beni utili all esercizio delle proprie funzioni, stipulando con questi apposita convenzione, che ne determina il corrispettivo. Art. 8 DURATA E SCIOGLIMENTO 1. Il Consorzio di bacino ha durata di anni 50, fermo restando il vincolo di consorzio obbligatorio previsto dalla legge. 2. In attuazione del vincolo di consorzio obbligatorio previsto dalla legge, ovvero per propria scelta, il Consorzio può essere prorogato per eguale periodo, con deliberazione dell Assemblea consortile assunta prima della scadenza e secondo le maggioranze indicate per le modificazioni dello Statuto. 3. Il Consorzio si scioglie altresì negli altri casi previsti dalla legge ed il Revisore dei conti provvede alla sua liquidazione. Art. 9 DISPOSIZIONI FINALI 1. L Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio d Amministrazione entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione; la convocazione della stessa spetta al Sindaco del Comune di Borgomanero. 2. In prima attuazione sono al servizio del Consorzio gli uffici di segreteria, di ragioneria ed il tesoriere del Consorzio Medio Novarese per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti. 3

3. Sono atti di competenza dell Assemblea e comunicati ai consorzisti lo Statuto e le sue modificazioni, il piano programma d erogazione del servizio agli utenti, ivi compreso il disciplinare dei rapporti con i gestori, l aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, l autorizzazione ad emettere prestiti obbligazionari e a disporre del patrimonio consortile, i bilanci e il conto consuntivo del Consorzio, i piani finanziari, la costituzione o partecipazione di società di capitali, la modifica della sede, la tariffa per ciascun Comune, nonché i regolamenti del Consorzio, salvo quelli che la legge riserva ad altri organi. Il presente atto, composto di nove articoli e dei sotto indicati allegati, è redatto in n. originali ed è esente bollo, ex art. 16, Tab. B, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642. Trattandosi di scrittura privata non autenticata non avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d uso, ai sensi dell art. 4, Parte II, tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131. Al presente atto si allegano per farne parte integrante e sostanziale i sottoelencati documenti, tutti in copia conforme agli originali: 1. Elenco enti consorziati (Allegato 1-a); 2. Elenco personale (Allegato 1-b); 3. Statuto (Allegato 2); Letto, confermato e sottoscritto. Borgomanero, lì Firme: Comune di Agrate Conturbia Comune di Ameno Comune di Armeno Comune di Arona Comune di Boca Comune di Bogogno Comune di Bolzano Novarese Comune di Borgo Ticino Comune di Borgomanero Comune di Briga Novarese Comune di Carpignano Sesia Comune di Castelletto Ticino Comune di Cavaglietto Comune di Cavaglio d Agogna Comune di Cavallirio Comune di Colazza Comune di Comignago Comune di Cressa 4

Comune di Cureggio Comune di Divignano Comune di Dormelletto Comune di Fara Novarese Comune di Fontaneto d Agogna Comune di Gargallo Comune di Gattico Comune di Ghemme Comune di Gozzano Comune di Grignasco Comune di Invorio Comune di Lesa Comune di Maggiora Comune di Massino Visconti Comune di Meina Comune di Miasino Comune di Nebbiuno Comune di Oleggio Castello Comune di Orta San Giulio Comune di Paruzzaro Comune di Pella Comune di Pettenasco Comune di Pisano Comune di Pogno Comune di Pombia Comune di Prato Sesia Comune di Romagnano Sesia Comune di San Maurizio d Opaglio Comune di Sizzano Comune di Soriso Comune di Suno Comune di Varallo Pombia Comune di Veruno NOTE: 5

ALLEGATO 1A CONVENZIONE 1) Comune di Agrate Conturbia 2) Comune di Ameno 3) Comune di Armeno 4) Comune di Arona 5) Comune di Boca 6) Comune di Bogogno 7) Comune di Bolzano Novarese 8) Comune di Borgo Ticino 9) Comune di Borgomanero 10) Comune di Briga Novarese 11) Comune di Carpignano Sesia 12) Comune di Castelletto Ticino 13) Comune di Cavaglietto 14) Comune di Cavaglio d Agogna 15) Comune di Cavallirio 16) Comune di Colazza 17) Comune di Comignago 18) Comune di Cressa 19) Comune di Cureggio 20) Comune di Divignano 21) Comune di Dormelletto 22) Comune di Fara Novarese 23) Comune di Fontaneto d Agogna 24) Comune di Gargallo 25) Comune di Gattico 26) Comune di Ghemme 27) Comune di Gozzano 28) Comune di Grignasco 29) Comune di Invorio 30) Comune di Lesa 31) Comune di Maggiora 32) Comune di Massino Visconti 33) Comune di Meina 6

34) Comune di Miasino 35) Comune di Nebbiuno 36) Comune di Oleggio Castello 37) Comune di Orta San Giulio 38) Comune di Paruzzaro 39) Comune di Pella 40) Comune di Pettenasco 41) Comune di Pisano 42) Comune di Pogno 43) Comune di Pombia 44) Comune di Prato Sesia 45) Comune di Romagnano Sesia 46) Comune di San Maurizio d Opaglio 47) Comune di Sizzano 48) Comune di Soriso 49) Comune di Suno 50) Comune di Varallo Pombia 51) Comune di Veruno 7

ALLEGATO 1B CONVENZIONE TABELLA NUMERICA DEL PERSONALE N FIGURA PROFESSIONALE QUALIFICA TIPO DI CONTRATTO 1 Responsabile Tecnico 8 quadro Lavoratore dipendente a tempo indeterminato 1 Tecnico 6 Lavoratore dipendente a tempo indeterminato 1 Tecnico 6 Co.co.co. a tempo determinato 1 Responsabile Amministrativo 7 Co.co.co. a tempo determinato 1 Amministrativo 5 Co.co.co. a tempo determinato 5 Totale addetti 8