Il licenziamento per giusta causa

Documenti analoghi
Illegittimo il licenziamento disciplinare privo di immediatezza. Nota a Cassazione Civile, Sezione Lavoro n del 8 giugno 2009

Le dimissioni nel rapporto lavorativo in prova

Contratto di lavoro a tempo indeterminato: dimissioni per giusta causa

Contestazione disciplinare tardiva: i chiarimenti delle Sezioni Unite

Una riflessione sul primo provvedimento giudiziale post Fornero CENTRO STUDI

I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA GIUSTA CAUSA NELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI LICENZIAMENTO.

IL POTERE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO E SANZIONI CONSERVATIVE

GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI LAVORO Licenziamenti disciplinari

Limiti all utilizzo del cellulare aziendale: rassegna giurisprudenziale

Il recesso per giusta causa e la clausola risolutiva espressa nel contratto di agenzia

LICENZIAMENTO PER MOTIVO CONSISTENTE NELLA DISABILITA FISICA O PSICHICA DEL LAVORATORE

Il licenziamento per giusta causa nella casistica giurisprudenziale

BANCA POPOLARE VESUVIANA

SISTEMA DISCIPLINARE ART. 1 LEGGE 190/2012

Civile Sent. Sez. L Num Anno 2016 Presidente: NOBILE VITTORIO Relatore: VENUTI PIETRO Data pubblicazione: 30/12/2016

SISTEMA DISCIPLINARE

Tavola Sinottica. Premessa Dalla lettura della Sentenza n. 7208/2018 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione emerge che:

Convegno 10 Luglio 2017 Studio Associato BarillariLapollaCavalleri

Sentenze della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato, del Tar Lazio. Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n del 20 giugno 2013

NEWSLETTER LAVORO 5/2018

Il licenziamento del dirigente per giusta causa

Articolo 18: se il fatto non sussiste il lavoratore deve essere reintegrato

Licenziamento per superamento periodo di comporto e valutazione del giudice (Cass. n. 3482/2013)

Capitolo 5 IL RECESSO E IL TERMINE DI PREAVVISO

SE.GI. S.p.a. CODICE DISCIPLINARE

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

Giustizia & Lavoro Il commento alle principali sentenze giuslavoristiche

CORPO VIGILI NOTTURNI S.R.L. FRIULI VENEZIA GIULIA

Edizione di mercoledì 14 settembre AD che svolge attività commerciale: contributi a gestione commercianti di Redazione

ORIENTAMENTI SUL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIRIGENTI. UN ANNO DI DIRITTO DEL LAVORO Highlights 2018

SISTEMA DISCIPLINARE ART. 1 LEGGE 190/2012

Licenziamento ed abbandono del posto di lavoro (Cass. n /2013)

L'avvocato del lavoratore e i possibili vizi del procedimento disciplinare dopo la legge Fornero e il Job Act. Balestro Silvia

SISTEMA DISCIPLINARE S.A.T. Servizi Ambientali Territoriali ART. 1 LEGGE 190/2012. Approvato dall Assemblea in data.

C O D I C E DISCIPLINARE - SANZIONATORIO

Mancata reperibilità del lavoratore e licenziamento nell ottica della giurisprudenza

Desenzano Azienda Speciale Servizi

SISTEMA DISCIPLINARE ART. 1 LEGGE 190/2012

Licenziamento disciplinare e proporzionalità della sanzione (Cass. n /2013)

Edizione di mercoledì 22 novembre Timbratura falsa del cartellino del collega assente: dipendente licenziato per giusta causa di Redazione

6. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

Codice sanzionatorio t 2 i s.c.a r.l.

LAVORO. Corte di Cassazione Sez. Lav. 26 Settembre 2013, n Lavoro (rapporto di) Lavoro subordinato Licenziamento

Licenziamento ed uso di stupefacenti (Cass. n /2012)

ART. 1 LEGGE 190/2012 Approvato in data

Il patto di prova e il patto di stabilità: stipularli evitando il contenzioso

Le 15 (e più) diverse conseguenze dei licenziamenti illegittimi nel vigente ordinamento

SISTEMA DISCIPLINARE MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 PITAGORA S.P.A.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

IL POTERE ED IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Matteo BARIZZA. 4. (Segue): i requisiti della specificità e dell analiticità. 5. (Segue): il requisito

Informatore scientifico del farmaco giusta causa di licenziamento e diritto di difesa

DIRITTO DEL LAVORO. DIRITTO DEI RAPPORTI INDIVIDUALI DI LAVORO (Diritto del lavoro in senso stretto)


Licenziamento per giusta causa: quando è possibile

Art. 18, ecco come funziona ora il licenziamento. Scritto da Redazione Domenica 08 Aprile :27

Licenziamento e periodo di prova (CASS.CIV. SEZ. LAV., n DEL 4 MARZO 2015)

Quali sono le ragioni che possono giustificare la cessazione del rapporto di lavoro dei dirigenti, procedura di licenziamento, preavviso, ricorso.

La riforma del diritto del lavoro: aspetti giuslavoristici e risvolti operativi

Quando il lavoratore o il datore di lavoro decidono di mettere fine al rapporto devono comunicarlo all altra parte formalmente. Vediamo in che modo.

Se il fine giustifica i mezzi il profitto giustifica il licenziamento

Licenziamento disciplinare e violazione di norma di etica comune

SISTEMA DISCIPLINARE ART. 1 LEGGE 190/2012

IL SISTEMA DISCIPLINARE. CONSIP S.P.A. a socio unico. Classificazione documento: Consip Public

Produzione in giudizio di documenti aziendali (Cass. n /2012)

CODICE DISCIPLINARE ai sensi del D.Lgs 231/2001 INDICE

SEMINARIO PROF. GIUSEPPE BERRETTA CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E DIREZIONE AZIENDALE «Le tutele contro i licenziamenti illegittimi»

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SANZIONI DISCIPLINARI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI DEL MODELLO EX D.LGS. N. 231/2001

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

INDICE SOMMARIO. Parte Prima IL POTERE DISCIPLINARE IN GENERALE CAPITOLO PRIMO STORIA E FONDAMENTI DEL SISTEMA

Flessibilità in entrata e in uscita: dalla Riforma Fornero ad oggi

Lavoro: la madre si può licenziare solo con colpa grave Non può bastare la giusta causa per il licenziamento della lavoratrice madre

Licenziamenti individuali e collettivi: il nuovo sistema sanzionatorio. LavoroFisco.it

Il licenziamento per giusta causa per un dipendente che dorme in servizio.

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015 n. 23 «Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti»

Licenziamento disciplinare e contestazione dell'illecito

Cassazione penale, sez. III, 09/11/2011, (ud. 09/11/2011, dep.15/12/2011), n

Licenziamento disciplinare e licenziamento per giustificato motivo soggettivo (Cass. n /2013)

Chi effettua sul posto di lavoro telefonate dal contenuto erotico sessuale in presenza di una collega merita il licenziamento.

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE. Responsabilità dei propri atti, cioè l obbligo di rispondere del proprio operato se eseguito in modo non corretto

Legittimo licenziare il sanitario che si assenta spesso, poiché espone il datore a problemi organizzativi, perdita d'immagine e rischi per i pazienti.

Licenziamento per comprovato scarso rendimento, soggetto a tutela indennitaria

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo N.231/2001 SISTEMA DISCIPLINARE

CAPITOLO PRIMO LA NORMATIVA IN TEMA DI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI

Giustizia & Lavoro Il commento alle principali sentenze giuslavoristiche

Le sanzioni disciplinari nel rapporto di lavoro. Cenni introduttivi

IL SISTEMA DISCIPLINARE. CONSIP S.P.A. a socio unico

LA FLESSIBILITA IN USCITA ALLA LUCE DELLA RIFORMA

Giurisprudenza di legittimità CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. II, 31 dicembre 2014, n

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA

COLLEGIO DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO ANCONA R i c o r s o nell'interesse del Sig. PADALINO Antonio, dipendente della Società TRENITALIA S.p.a.

Sentenze della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti.

Entro quando il datore di lavoro può contestarti il fatto di esserti assentato in modo arbitrario o ingiustificato da lavoro?

Obbligo di repechage del lavoratore esteso anche a un congruo arco temporale successivo

MASSIME LAVORO. Corte di Cassazione Sez. Lav. 7 Novembre 2013, n (Pres. F.M. Lavoro (rapporto di) Lavoro subordinato Dipendente Titolo

ITALIANA COSTRUZIONI S.P.A. SISTEMA DISCIPLINARE

Transcript:

Il licenziamento per giusta causa di Luigi Risolo Pubblicato il 16 settembre 2010 il licenziamento per giusta causa è il recesso dal contratto di lavoro esercitato dal datore prima della scadenza del termine ed al manifestarsi di una causa idonea a non consentire più la prosecuzione del rapporto lavorativo: analisi, procedura operativa e facsimile di lettera di licenziamento Il Licenziamento per giusta causa è il recesso dal contratto di lavoro esercitato dal datore prima della scadenza del termine ed al manifestarsi di una causa idonea a non consentire più la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto lavorativo. Premessa. Il rapporto di lavoro, sia esso a tempo determinato o a tempo indeterminato, può estinguersi per: scadenza del temine; morte del lavoratore; accordo delle parti contrattuali; impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa o forza maggiore; cause previste dalla legge; recesso del datore di lavoro o del lavoratore. Il recesso o, per meglio dire, l esercizio del diritto di recesso del datore di lavoro ovvero il licenziamento eseguito a carico del lavoratore, tuttavia, incontra diversi limiti legislativi e puntualizzazioni giurisprudenziali. I limiti di natura legislativa hanno ad oggetto la tutela del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro a fronte delle pretese del datore finalizzate al troncamento del rapporto lavorativo; in altri termini nel contratto di lavoro, in genere, vi è un contraente più forte, il datore di lavoro, ed 1

un contraente più debole, il lavoratore; da qui, ne è scaturita la necessità di equilibrare tali forze. In Italia, in effetti, a decorrere dall entrata in vigore della Costituzione si è cercato di disciplinare al meglio l istituto giuridico del licenziamento, aggiungendosi, negli anni successivi, anche la contrattazione collettiva ed i vari accordi interconfederali. La prima legislazione in materia di licenziamento ( post repubblicana ) si è avuta con la Legge del 15 Luglio 1966 n. 604, nella quale venivano posti dei limiti a tale istituto dichiarando l illegittimità dei licenziamenti non fondati su una giusta causa o un giustificato motivo; anche se, per la verità, tali limitazioni erano applicabili ai datori di lavoro con oltre 35 dipendenti. Il secondo rilevante intervento legislativo si è avuto con lo Statuto dei lavoratori, Legge del 20 Maggio 1970, n. 300, in particolare con l articolo 18, nel quale si prevede la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, qualora il giudice accerti la mancanza di una giusta causa o di un giustificato motivo. La giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione) negli ultimi anni è intervenuta in tale materia apportando delle significative puntualizzazioni circa una corretta applicazione della procedura del licenziamento per giusta causa. La giusta causa. La nozione di giusta causa origina da quanto sancito dall art. 2119 del Codice Civile, in ossequio al quale Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria, del rapporto. La giusta causa, rivendicabile dal datore di lavoro, si ha quando vengono commessi, dal lavoratore, fatti di particolare gravità, valutabili sia oggettivamente che soggettivamente, e tali da pregiudicare fortemente gli elementi essenziali del rapporto di lavoro ivi compresi i principi di fiducia e lealtà che dovrebbero sussistere tra entrambe le parti contrattuali. 2

Il concetto di giusta causa, tuttavia, non è strettamente configurabile solo per comportamenti che danno luogo ad inadempienze contrattuali ma anche per situazioni e fatti, che pur essendo estranei alla sfera contrattuale, possono produrre effetti indiretti nell ambiente di lavoro facendo venire meno il rapporto fiduciario, in senso lato, tra il datore di lavoro ed il lavoratore. La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 15334 del 09.07.2007, ha sancito, tra l altro, che le ipotesi di giusta causa non possono essere riferite esclusivamente a quelle contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro, ma anche ad altre fattispecie che si riconducono comunque a comportamenti contrari alle norme in genere o alla comune etica o del vivere civile, a condizione che esse siamo effettivamente dimostrabili. L esempio concreto, che si rifà ad un uso personale del telefono cellulare aziendale da parte del lavoratore ha portato al licenziamento per giusta causa, infatti la Suprema Corte così sancisce l elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi, al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo, ha valenza meramente esemplificativa e non esclude, perciò, la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o per altro grave comportamento del lavoratore, contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, alla sola condizione che tale grave inadempimento o tale grave comportamento, con apprezzamento di fatto del giudice di merito non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, abbia fatto venir meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore (ex plurimis Cass. n. 2906 del 2005, Cass. n. 16260 del 2004; Cass. n. 5372 del 2004). Orbene, nel caso di specie la Corte territoriale, nel recepire il richiamato orientamento giurisprudenziale, ha valutato la condotta contestata al lavoratore sulla base della nozione legale di giusta causa di licenziamento ex art. 2119 cod. civ. e non sulla base delle ipotesi elencate dalla contrattazione collettiva. Il giudice di appello sulla base di tale indirizzo correttamente ha ricostruito la condotta del lavoratore in tutti i suoi profili (soggettivo ed oggettivo) evidenziandone l illiceità e la gravità anche in relazione all art. 2106 cod. civ., nonché l entità del danno, sicché l addebito mosso (utilizzo del telefono cellulare aziendale per fini personali) era tale da far venir meno la fiducia del datore di lavoro nell operato del dipendente (in tal senso ex plurimis Cass. sentenza n. 14507 del 29 settembre 2003 3

Ulteriori aspetti rilevanti del licenziamento per giusta causa. Un fattore importante ed utile ai fini della notifica del licenziamento per giusta causa è l immediatezza della comunicazione con la contestuale elencazione delle motivazioni. A tale proposito si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21221 del 05/10/2009, Sezione Lavoro, la quale sancisce, tra l altro che nel licenziamento per giusta causa, l immediatezza della comunicazione del provvedimento espulsivo rispetto al momento della mancanza addotta a sua giustificazione, ovvero rispetto a quello della contestazione, si configura come elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, in quanto la non immediatezza della contestazione o del provvedimento espulsivo induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento ritenendo non grave o comunque non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore; peraltro il requisito dell immediatezza deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, restando comunque riservata al giudice di merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustificano o meno il ritardo. In un altro caso, la Suprema Corte consente al datore di lavoro in fase di esecuzione del licenziamento di supportare le proprie motivazioni con il richiamo ad episodi passati, anche se riferiti ad alcuni anni di distanza, i quali possono essere di valido sostegno al recesso del rapporto lavorativo. Nello specifico la Sentenza n. 21795 del 14/10/2009, Sezione Lavoro, sancisce che secondo il condiviso orientamento di questa Corte il principio della immutabilita della contestazione dell addebito disciplinare mosso al lavoratore ai sensi dell art. 7 Statuto lavoratori preclude al datore di lavoro di licenziare per altri motivi, diversi da quelli contestati, ma non vieta di considerare fatti non contestati, e collocantisi a distanza anche superiore ai due anni dal recesso, quali circostanze confermative della significativita di altri addebiti posti a base del licenziamento, al fine della valutazione della complessiva gravita, sotto il profilo psicologico delle inadempienze del lavoratore e della proporzionalita o meno del correlativo provvedimento sanzionatorio 4

dell imprenditore (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 7734/2003; 5093/1995). Considerazioni finali. Sulla scorta di quanto sopra enunciato, si evince innanzitutto che il licenziamento per giusta causa tiene conto sia delle ipotesi di inadempimento contrattuale che di fatti esterni al contratto ma che in qualche modo si riflettono sulla vita lavorativa aziendale. In merito alle ipotesi riconducibili alla giusta causa occorre tenere conto sia dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, sia della vigente normativa che della giurisprudenza di legittimità. Nello specifico la Corte di Cassazione ha sancito che in fase di notifica del relativo licenziamento il Datore di lavoro deve procedere con immediatezza rispetto al momento in cui viene accertata la violazione o l inadempimento del lavoratore; che il datore in fase di licenziamento può tenere conto, ai fini di un buon sostegno delle proprie ragioni, anche di precedenti negativi del lavoratore; ed infine ha ribadito che le possibili giuste cause di licenziamento non sono solo quelle elencate nei contratti collettivi nazionali di lavoro ma ogni altro comportamento del lavoratore che risulti essere non conforme alle norme, all etica ed al comune comportamento civile. Lettera fac-simile Intestazione azienda. indirizzo..cap città prov 5

Cod. Fisc./P. Iva Egr.. indirizzo cap città prov. Raccomandata A/R Oggetto: notifica di licenziamento. Egr. Sig., premesso cha la S.V. è alle dipendenze di codesta azienda a far data dal / /, con 6

un contratto di lavoro a tempo, con la presente siamo a notificarle il Suo licenziamento al termine del preavviso a decorrere dal............., così come previsto dal CCNL. Tale provvedimento viene adottato per la seguente motivazione:.............................. Nel ringraziarla per la collaborazione intercorsa, La invitiamo a prendere contatto con l Ufficio Risorse Umane per il ritiro della documentazione di sua pertinenza nonchè delle Sue spettanze. Distinti saluti Luogo e data Timbro e Firma 16 settembre 2010 Luigi Risolo 7

8