OLIVICOLTORI LAGO DI COMO Società cooperativa agricola

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Transcript:

PREMESSA Il presente regolamento, redatto in conformità all art. 41 dello statuto sociale e all art. 2521 ultimo comma del codice civile è costituito da n. 11 articoli e determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell attività mutualistica tra la società e i soci, in particolare l attività di conferimento di olio di oliva. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda allo statuto, alle delibere degli organi sociali ed alle disposizioni di legge applicabili. Il presente regolamento è stato approvato dall Assemblea dei Soci in data 17 ottobre 2011 ed entra in vigore a far data dallo stesso giorno. TITOLO I IL RAPPORTO SOCIALE Art. 1 DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta redatta secondo le modalità di cui all art. 7 dello statuto sociale. In particolare, con riferimento alla lettera e) dell art. 7 dello statuto sociale, il socio è tenuto a comunicare per ciascun lotto di terreno coltivato a ulivo: il comune di ubicazione del lotto di terreno, l identificativo catastale, il numero di piante di ulivo messe a coltura. Per i terreni iscritti all albo dell'olio a Denominazione di Origine Protetta Lahi Lombardi (D.O.P.) deve essere presentata la copia dei documenti d'accertamento rilasciati dall ente di controllo preposto. L'ammissione è fatta con deliberazione degli Amministratori, i quali dovranno valutare la domanda anche con riferimento alla concreta possibilità, tenuto conto della situazione nonché delle previsioni relative all'andamento del mercato, di commercializzare il prodotto conferito. Art. 2 CATEGORIA SPECIALE DI SOCI La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dall art. 6 dello statuto sociale. Regolamento interno revisione III - Aprile 2015 approvato da assemblea 27-4-2015 1/7

Art. 3 OBBLIGHI DEI SOCI Ai sensi dell art. 8 dello statuto sociale i soci sono obbligati, tra l altro, all'osservanza dello statuto, del presente regolamento e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione: a) del capitale sottoscritto nella misura minima di Euro 300,00; b) del sovrapprezzo determinato dall assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori. Per i soci conferenti olio di oliva, il sovrapprezzo è calcolato moltiplicando l importo unitario stabilito dall assemblea per il numero di piante di olivo in coltivazione al momento della presentazione della domanda iscritte all albo Denominazione di Origine Protetta Laghi Lombardi Lario (D.O.P.); il sovrapprezzo non è dovuto dal socio che al momento della presentazione della domanda possiede un numero di piante di olivo in coltivazione non superiore a 30. c) dell eventuale tassa di ammissione stabilita dal Consiglio di Amministrazione all atto dell ammissione a titolo di rimborso delle spese di istruzione della pratica di ammissione. I soci che in tempi successivi all ammissione nella Cooperativa iscrivono il loro terreni all albo D.O.P., sono tenuti ad incrementare il loro capitale sociale con il sovrapprezzo determinato moltiplicando l importo unitario stabilito dall assemblea per il numero di nuove piante certificate. Inoltre i soci sono tenuti a conferire la produzione dei loro uliveti conformemente a quanto stabilito dal presente regolamento. Eventuali deroghe nelle modalità di conferimento dovranno essere richieste al Consiglio di Amministrazione che potrà concederle ove sussistano giustificati motivi. Il trattamento dei dati personali verrà attuato nel rispetto delle disposizioni di legge in materia (D.Lgs. n. 196/2003). ART. 4 CESSAZIONE DEL RAPPORTO SOCIALE Regolamento interno revisione III - Aprile 2015 approvato da assemblea 27-4-2015 2/7

La cessazione del rapporto sociale può avvenire per recesso, esclusione o per causa di morte, fallimento, scioglimento o liquidazione. In tali ipotesi trovano applicazione le disposizioni contenute nell art. 6 per i soci ammessi nella categoria speciale e negli artt. 10, 11 e 12 dello statuto sociale. Il rimborso del capitale sociale è disciplinato dall art. 13 dello statuto sociale. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nell art. 7 dello statuto, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci. Il provvedimento che concede o nega l autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale di cui agli artt. 37 e 38 dello statuto sociale. TITOLO II IL RAPPORTO MUTUALISTICO Art. 5 - OBBLIGHI DI CONFERIMENTO Il socio puo conferire olio alla cooperativa solo se proveniente da piante iscritte all'albo D.O.P. I soci potranno chiedere il supporto alla Cooperativa per le procedure inerenti l iscrizione dei terreni all Albo D.O.P., conferendo alla cooperativa opportuna delega. I soci sono obbligati al conferimento dell'olio di oliva ottenuto dalle olive prodotte dalle piante iscritte all albo D.O.P.. Ciascun socio può conferire alla Cooperativa un quantitativo massimo di olio, conforme ai limiti stabiliti dal disciplinare D.O.P Regolamento interno revisione III - Aprile 2015 approvato da assemblea 27-4-2015 3/7

Al socio è consentito tenere per sé il quantitativo di olive necessario a produrre olio per il suo autoconsumo. L olio di oliva prodotto dal socio per autoconsumo non può essere oggetto di vendita sul mercato in concorrenza con la Cooperativa. Il mancato rispetto di tale prescrizione dà luogo all applicazione di una penale pari al valore dell olio trattenuto dal socio, calcolato in base al prezzo di vendita al pubblico applicato dalla cooperativa nell anno in corso. Entro il 15 settembre di ogni anno tutti i soci conferenti sono tenuti a comunicare alla Cooperativa il quantitativo previsto di olive di prossima produzione, in modo da consentire alla Cooperativa una idonea programmazione delle attività successive al conferimento. La comunicazione in oggetto dovrà essere effettuata con l apposito modulo che sarà fornito al socio dalla Cooperativa. Art. 6 - RACCOLTA DELLE OLIVE E MOLITURA La Cooperativa si impegna a stipulare convenzione con soggetti terzi titolari di frantoio per consentire la molitura delle olive dei soci. La raccolta delle olive deve essere effettuata a cura e spese del socio durante il periodo di apertura dei frantoi convenzionati con la Cooperativa. La consegna delle olive è effettuata dal socio presso il frantoio, previo accordo con i tecnici incaricati dalla Cooperativa, che effettueranno i controlli visivi e accerteranno il peso delle olive. Sono accettate esclusivamente olive fresche e di ottima qualità. La consegna al frantoio deve avvenire in tempo per consentire l oleificazione entro 3 giorni dalla raccolta, come prescritto dal disciplinare D.O.P. E facoltà del tecnico incaricato dalla Cooperativa rifiutare la partita di olive se tale termine non risulta rispettato o se le olive sono giudicate di qualità non idonea. Art. 7 - REQUISITI DELL OLIO DI OLIVA I parametri analitici e organolettici dell olio di oliva conferito dai soci alla Cooperativa,, devono essere corrispondenti a quelli stabiliti dal disciplinare D.O.P.. Pertanto ogni lotto di olio conferito dai soci è accettato come produzione della cooperativa se è conforme ai parametri analitici e organolettici previsti dal disciplinare D.O.P. Se un lotto di olio risulta non conforme ai Regolamento interno revisione III - Aprile 2015 approvato da assemblea 27-4-2015 4/7

parametri D.O.P. sarà imbottigliato ed etichettato a nome dei soci e potrà essere rivenduto dalla Cooperativa come olio non D.O.P. Art. 8 - OLIO DI OLIVA BIOLOGICO e D.O.P. La cooperativa è una impresa agricola costituita da soci che accettano di lavorare insieme per presentarsi come un unico soggetto sul mercato. La produzione della cooperativa deve quindi avere caratteristiche e valori condivisi dai soci. Per scelta dei soci, la cooperativa attua un metodo biologico di coltivazione atto a dare i migliori risultati in termini di qualità e salubrità del prodotto e di salvaguardia dell ambiente. A questo fine la cooperativa fornisce ai soci direttive in merito alle pratiche di coltivazione per arrivare il più possibile a prodotti omogenei della massima qualità. I soci sono tenuti a seguire le direttive di produzione della cooperativa. La cooperativa ha facoltà di rifiutare la produzione dei soci che non si attengono alle direttive. Se il disaccordo è ripetitivo, per più anni, la cooperativa, con decisione del CDA, può decidere l espulsione del socio. La cooperativa si attiverà per creare una linea di prodotto D.O.P.+Biologico ed una linea di prodotto solo D.O.P. I soci devono decidere in quale di queste linee conferire il loro prodotto. Valgono le seguenti regole: a. I soci che aderiscono alla produzione Biologica inizieranno le pratiche per far certificare la propria azienda come biologica avvalendosi dei servizi della cooperativa. La cooperativa prenderà contatti con la Comunità Montana proprietaria del frantoio di Biosio e con il gestore del frantoio perché il frantoio adempia alle prescrizioni per ottenere la certificazione biologica dell olio. b. I soci che non aderiscono alla produzione biologica conferiranno la loro produzione nella linea del prodotto D.O.P. Laghi Lombardi Lario. Anche questi soci sono tenuti a seguire le direttive di produzione biologica della cooperativa ma possono in anni critici, ricorrere a pratiche non biologiche, comunicandolo alla cooperativa, quando questo è indispensabile per salvare la produzione. c. I due prodotti D.O.P+BIO e solo D.O.P. saranno commercializzati dalla cooperativa a prezzi differenti e il prezzo di conferimento riconosciuto ai soci sarà parimenti differenziato. Ai soci che certificano la propria azienda come biologica sarà riconosciuto un prezzo di conferimento maggiorato (a partire dall anno in cui ha inizio la procedura di certificazione) rispetto a quello riconosciuto agli altri soci d. I prezzi di conferimento verranno saranno stabiliti di anno in anno con delibera del CDA. Regolamento interno revisione III - Aprile 2015 approvato da assemblea 27-4-2015 5/7

e. Quando tutta o una parte della produzione di un socio è rifiutata dalla cooperativa per ragioni di qualità, il socio è autorizzato a vendere in proprio l olio rifiutato. Art. 9 REMUNERAZIONE PRODOTTO CONFERITO La remunerazione dell olio di oliva dei soci sarà definita alla chiusura dell'esercizio sociale sulla base delle risultanze dello stesso, garantendo comunque ai soci il prezzo minimo stabilito dall Assemblea. Durante l esercizio sociale, compatibilmente alle disponibilità finanziarie della Cooperativa, verranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e corrisposti degli acconti, secondo modalità e tempi che verranno definiti dallo stesso Consiglio di Amministrazione. Art. 10 CONFERIMENTO DI ALTRI PRODOTTI AGRICOLI E ammesso il conferimento di prodotti agricoli diversi dall olio di oliva provenienti dalle aziende agricole dei soci. Il socio che intende conferire alla Cooperativa prodotti provenienti dalla sua azienda agricola diversi dall olio di oliva deve darne comunicazione alla Cooperativa entro il mese di gennaio di ogni anno. Nella comunicazione il socio deve specificare la tipologia di prodotto, la quantità presunta che intende conferire ed il periodo di conferimento. La Cooperativa, entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, provvede a comunicare al socio l interesse alla raccolta delle produzioni che il socio intende conferire, in funzione della programmazione delle attività di commercializzazione e dell esigenza di completamento della gamma di prodotti agricoli da commercializzare. Tali prodotti dovranno essere conferiti alla Cooperativa in confezioni sigillate dal socio ed etichettate in conformità di legge, salvo diversi accordi con la Cooperativa. La remunerazione di tali prodotti avviene su base fattura, e liquidata come stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Art. 11 SERVIZI AI SOCI Per la migliore valorizzazione delle rispettive aziende agricole la Cooperativa potrà fornire ai soci servizi in agricoltura, secondo il tariffario opportunamente redatto e portato a conoscenza dei soci. Regolamento interno revisione III - Aprile 2015 approvato da assemblea 27-4-2015 6/7

In particolare la Cooperativa potrà noleggiare alle aziende agricole dei soci attrezzature impiegabili nel processo agrario di coltivazione del fondo. Il noleggio delle attrezzature avverrà secondo termini e condizioni che saranno oggetto di separata e distinta contrattualizzazione con il socio richiedente. Le attrezzature oggetto di noleggio potranno essere acquisite dalla Cooperativa anche a titolo noleggio dai soci medesimi che ne diano la disponibilità, secondo termini e condizioni che saranno oggetto di separata e distinta contrattualizzazione. TITOLO III CONTROVERSIE Art. 12 COLLEGIO ARBITRALE Tutte le controversie insorgenti tra soci e Cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio, nonché le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari sono devolute al Collegio Arbitrale secondo le disposizioni di cui agli artt. 37 e 38 dello statuto sociale. Regolamento interno revisione III - Aprile 2015 approvato da assemblea 27-4-2015 7/7