Cessione di pertinenze ad abitazioni effettuate da impresa costruttrice

Documenti analoghi
AGEVOLAZIONE PRIMA CASA

Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO

IVA/Registro per le cessioni e locazioni di immobili Tabelle riepilogative

RISOLUZIONE 33/E. OGGETTO: Istanza di interpello - Trasferimento da cooperativa di immobili classificati nella categoria catastale C1 - Iva

in collaborazione con Dott. Marco Righetti

ABITAZIONI Sono i fabbricati inclusi nelle categorie catastali da A1 ad A9, esclusa la categoria A10 (uffici e studi privati)

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DELLA PROVINCIA DI PADOVA Codice Fiscale

DISCIPLINA TRIBUTARIA DELLE OPERAZIONI IMMOBILIARI

PREMESSA. Oggetto: Prorogata al 31 dicembre 2017 la detrazione IRPEF del 50% dell IVA pagata sugli acquisti di immobili di classe A e B

CIRCOLARE N. 10/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 12 marzo Direzione Centrale Normativa

L'Iva nelle operazioni di cessione e locazione immobiliare. Vademecum operativo

RISOLUZIONE N. 265/E. Quesito

RISOLUZIONE - Agenzia Entrate - 22 giugno 2009, n. 163/E

Alle pertinenze di immobili abitativi si applica il prezzo valore e l aliquota prevista per il bene principale.

RISOLUZIONE N. 149/E QUESITO

COMPRAVENDITE DI AREE E TERRENI

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244 (Estratto) (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del )

LE IMPOSTE SUI TRASFERIMENTI

OGGETTO: Interpello Agevolazioni prima casa Art. 1, nota II bis), della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Oggetto: Istanza di Interpello - Art. 19-bis1, lett. i), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

RISOLUZIONE N. 68/E. Con l interpello in esame, concernente l interpretazione dell articolo 32 del DPR n. 601 del 1973, è stato esposto il seguente:

Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO

TABELLE RIASSUNTIVE SU IVA E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE IN EDILIZIA

C I R C O L A R E D I S T U D I O N. 12 / Pagine: 6 Data: 17 marzo 2014

Risoluzione del 01/06/2015 n Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa RISOLUZIONE N. 56/E

TABELLE RIASSUNTIVE SU IVA E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE IN EDILIZIA

a cura di Marco Righetti Dottore Commercialista in Verona

Roma, 21 febbraio 2008

RISOLUZIONE N. 69/E. OGGETTO: Istanza di interpello Trasferimento di immobili Imposte di registro, ipotecarie e catastali

Risposta n Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO

RISOLUZIONE N. 17/E. Roma, 16 febbraio 2015

Imposta di registro, ipotecaria e catastale su cessioni e locazioni di immobili

LE IMPOSTE SUI TRASFERIMENTI

Acquisto di unità residenziali Detraibile il 50% dell Iva pagata all impresa costruttrice

OGGETTO: Interpello articolo 11, lett.a) legge 27 luglio 2000, n Agevolazione prima casa QUESITO

Applicazione IVA compravendite e locazioni immobiliari

CESSIONI DI FABBRICATI NELL ESERCIZIO DI IMPRESE. 1. Cessioni di fabbricati a destinazione abitativa e relative pertinenze

IL NUOVO REGIME IVA NELLA CESSIONE DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO

LA DISCIPLINA DELLE IMPOSTE INDIRETTE SULLE OPERAZIONI IMMOBILIARI CONCETTI INTRODUTTIVI

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

OGGETTO: Agevolazione prima casa credito d imposta - pertinenza.

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l applicabilità del regime agevolativo prima casa, è stato esposto il seguente

36% - detrazione per box pertinenziale pagato successivamente al rogito

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto una misura per la promozione dell acquisto di abitazioni

RISOLUZIONE N. 74 /E

VENDITA DI FABBRICATO ABITATIVO

DALL AGENZIA DELLE ENTRATE, CHIARIMENTI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI PREVISTE DALL ART. 32 D.P.R. N. 601/1973 AI TRASFERIMENTI DI AREE PEEP

RISOLUZIONE N. 114/E

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Prassi

INDICE. Capitolo Primo - ASPETTI INTRODUTTIVI. Capitolo Secondo - CESSIONE DI BENI IMMOBILI

RISOLUZIONE N. 95/E QUESITO

Risoluzione N. 126/E. Roma, 17/10/2017. Direzione Centrale Normativa

OPERAZIONI SOGGETTE AD I.V.A. OPERAZIONI ESENTI I.V.A.

Risposta n Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

Agevolazioni fiscali prima casa "strette"

La fiscalità indiretta nel comparto immobiliare per professionisti e imprese

Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO

Agenzia Entrate: atti di compravendita, imponibili ad IVA, di un immobile ad uso abitativo e di più pertinenze

Usufrutto a pagamento: per il plusvalore occorre il doppio calcolo

QUESITO N. 1: Deduzione dei contributi versati per il familiare a carico a forme pensionistiche integrative

RISOLUZIONE N. 154/E

Realizzazione di fabbricato rurale adibito ad agriturismo e imposte indirette

FABBRICATI OGGETTO DI INTERVENTI DI RECUPERO: TRATTAMENTO IVA

RISOLUZIONE 12/E. Roma, 31/01/2018

fino al 30 giugno 2017

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE IMPOSTE INDIRETTE PER I PIÙ FREQUENTI ATTI IMMOBILIARI

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 1 comma QUESITO

Roma, 4 ottobre Quesito

DICHIARAZIONI DA INSERIRE NEGLI ATTI PORTANTI CESSIONI DI IMMOBILI ABITATIVI E STRUMENTALI DA PARTE DI IMPRESE SOGGETTE AD IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

RISOLUZIONE - Agenzia Entrate - 22 giugno 2009, n. 166/E

CIRCOLARE N. 43/E OGGETTO

Sartoris Team di Diego Genta sas Via Roma 79 Pessinetto (TO) Tel 0123/

Agevolazioni fiscali per l acquisto della prima casa

RISOLUZIONE N. 166/E

IMPOSTE PER ATTI IMMOBILIARI (secondo le norme fiscali vigenti al )

Prorogata al 31 dicembre 2017 la detrazione IRPEF del 50% dell IVA pagata sugli acquisti di immobili di classe A e B

Tabella 1 Pg Clausole IV REGIME CESSIONE DI FABBRICATI VENDUTI DA SOGGETTI IVA D.L. 22 giugno 2012 n.83

RISOLUZIONE N. 74/E ESPOSIZIONE DEL QUESITO

Risposta n Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO

OGGETTO: Agevolazioni prima casa (eventi sismici inagibilità)

Risposta n. 150 QUESITO

RISOLUZIONE N. 53/E. Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione della

Agevolazioni fiscali per l acquisto della prima casa

Sartoris Team di Diego Genta sas Via Roma 79 Pessinetto (TO) Tel 0123/

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE IMPOSTE INDIRETTE PER I PIU FREQUENTI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI

2.4. IL COMMENTO ANCORA SULLE CESSIONI IVA DI PERTINENZE. di Raffaele Trabace

AGE.AGEDC001.REGISTRO RISOLUZIONI U

LA FISCALITA NEL PROCEDIMENTO ESECUTIVO IMMOBILIARE

Risposta n.- Risposta n. 123

La novità è già stata esaminata dall Area scientifica - Studi Tributari, ed in particolare dallo Studio n /T del 12 febbraio 2016.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Transcript:

Cessione di pertinenze ad abitazioni effettuate da impresa costruttrice di Massimo Pipino Pubblicato il 24 dicembre 2010 la cessione di una seconda pertinenza alla prima casa può godere dell I.V.A. ridotta? In caso di cessione, con unico atto, di un abitazione non di lusso con i requisiti prima casa e di due box ad essa pertinenziali, sulla prima autorimessa l IVA si applica con l aliquota del 4%, mentre sulla seconda l imposta è dovuta con l aliquota del 10%. Lo conferma l Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 94/E del 5 ottobre 2010(1), in merito al trattamento fiscale da riservare alla cessione di due box (censiti nella medesima categoria catastale C6), entrambi pertinenze di un abitazione costituente prima casa per il contribuente. In particolare, ribadendo quanto già precisato nella C.M. n. 12/E/2007 l Agenzia delle Entrate conferma, innanzitutto, che la cessione delle pertinenze segue lo stesso regime fiscale applicabile, in generale, alla vendita del bene principale, a condizione che il vincolo pertinenziale venga evidenziato nell atto di vendita. Pertanto, nell ipotesi in cui entrambi i box siano posti a servizio di una singola abitazione, gli stessi sono soggetti al medesimo regime fiscale applicabile alla cessione dei fabbricati abitativi. 1

In particolare, la cessione delle due autorimesse pertinenziali, effettuata da impresa costruttrice entro quattro anni dall ultimazione dei lavori, è soggetta ad IVA ai sensi dell art. 10, c. 1, n. 8-bis, del D.P.R. 633/1986 (che stabilisce l imponibilità ad IVA per la cessione di abitazioni). Con riferimento alla corretta aliquota IVA applicabile, richiamando i precedenti chiarimenti forniti con la R.M. n. 139/E/2007 l Agenzia delle Entrate, conferma che: la prima pertinenza è imponibile IVA con l aliquota prevista per la prima casa pari al 4%, in base n. 21) della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. 633/1972 (che richiama la nota II-bis dell art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n.131 (nota n. 1); la seconda pertinenza è imponibile IVA con aliquota del 10%, in conformità al regime applicabile alle abitazioni non di lusso, in base al n.127-undecies) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972(2). In tal caso, le imposte di registro ed ipo-catastali sono dovute in misura fissa, pari a 168 euro ciascuna (per complessivi 504 euro). Come chiarito dalla C.M. n. 10/E/2010, nell ipotesi di cessione, come nel caso di specie, con un unico atto, di un immobile abitativo e di più pertinenze, tali imposte 2

sono dovute una sola volta, a prescindere dal numero di unità immobiliari cedute e dall aliquota IVA applicata. Per completezza, si ricorda che la cessione di un box che non costituisca pertinenza di un unità immobiliare a destinazione residenziale segue il regime IVA applicabile per i trasferimenti di fabbricati strumentali per natura (art. 43, c. 2, D.P.R. 917/1986 TUIR. Pertanto, nell ipotesi di cessione (da impresa costruttrice e non) nei confronti di privati, l IVA è dovuta, in via generale, con l aliquota del 20%. Diversamente, l IVA si applica con l aliquota del 10% per le: cessioni di porzioni di fabbricato a prevalente destinazione abitativa (cd. fabbricati Tupini )(4) effettuate da imprese costruttrici (n. 127-undecies, Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972); cessioni di porzioni di fabbricato effettuate dalle imprese che abbiano eseguito interventi incisivi di recupero sul fabbricato stesso (restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed urbanistica (n.127-quinquiesdecies, Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972). 3

Note 1) RISOLUZIONE N. 94/E, Roma, 5 ottobre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria Direzione Regionale IVA N. 127-undecies) della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972 Quesito È stata riscontrata una difformità di trattamento del contribuente nel caso di cessioni imponibili ad IVA di un immobile abitativo, oggetto di agevolazione prima casa, e di due pertinenze censite nella medesima categoria catastale C6 (autorimesse). Più precisamente, alcuni uffici ritengono che sul valore imponibile della seconda pertinenza vada applicata l aliquota del 10 per cento, altri ritengono invece applicabile l aliquota ordinaria del 20 per cento. È stato richiesto, pertanto, di conoscere quale sia l aliquota IVA corretta, al fine di pervenire ad un uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale delle norme che disciplinano la materia e che hanno ingenerato difformità interpretative. Soluzione interpretativa prospettata dall istante 4

A parere della Direzione istante la seconda pertinenza deve scontare l aliquota ordinaria del 20 per cento trattandosi di un immobile strumentale per natura ceduto in regime di imponibilità. Diversamente, sconterà l aliquota agevolata del 10 per cento qualora si tratti di: un immobile che rappresenta una porzione di fabbricato a prevalente destinazione abitativa, ai sensi della legge n. 408 del 1949, ceduto direttamente dall impresa costruttrice (n. 127-undecies della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972); un parcheggio realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122 (legge Tognoli); una porzione di fabbricato ceduta dall impresa che ha effettuato interventi di recupero sullo stesso bene di cui all articolo 31 della legge n. 457 del 1978, esclusi gli interventi di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo. 5

Parere della Direzione Il quesito verte sulla individuazione del corretto trattamento fiscale da riservare, ai fini IVA, alla cessione della seconda pertinenza di un immobile abitativo, oggetto di agevolazione prima casa, al cui servizio è già posto un altro immobile della medesima categoria catastale. Come noto, il terzo comma della nota II-bis, all articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR (testo unico dell imposta di registro approvato con DPR n. 131 del 1986), consente di estendere le agevolazioni prima casa alle pertinenze dell immobile abitativo, acquistato in regime agevolato, purché le stesse siano classificate o classificabili nelle categorie catastali C2, C6 e C7 e limitatamente ad una sola pertinenza per ciascuna categoria. Con circolare 12/E del 1 marzo 2007, l Amministrazione finanziaria ha avuto modo di precisare che la sussistenza del vincolo pertinenziale, rendendo il bene servente una proiezione del bene principale, consente di attribuire alla pertinenza la medesima natura del bene principale. Analogo principio trova espressione nella risoluzione 139/E del 20 giugno 2007, secondo cui i fabbricati strumentali per natura, che costituiscono tuttavia pertinenze di immobili abitativi, acquistano per attrazione la natura di immobili abitativi. Peraltro, una volta riconosciuta la qualificabilità della seconda pertinenza come immobile abitativo, occorre escludere che alla cessione della stessa possa applicarsi l aliquota del 4 per cento, atteso che la normativa sulla prima casa, sopra richiamata, consente di agevolare una sola pertinenza per ciascuna categoria. 6

Per tale motivo, la citata risoluzione 139/E del 2007 precisa che la seconda pertinenza deve essere trattata come un fabbricato abitativo diverso dalla prima casa; pertanto, la relativa cessione in regime di imponibilità IVA comporta l applicazione dell aliquota agevolata del 10 per cento prevista dal n. 127- undecies) della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972. *** Le Direzioni Regionali e Provinciali vigileranno affinché le istruzioni impartite ed i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità. 2) Per tali si intendono i fabbricati nei quali più del 50% della superficie sopra terra sia destinata ad abitazioni e non più del 25% a negozi. (Art.13, legge 408/1949 e legge 1212/1967). 24 dicembre 2010 Massimo Pipino 7

8