CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE Delibera n. 53/2009/SRCPIE/PAR La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell adunanza del 15 dicembre 2009 composta dai Magistrati: Dott. Ugo REPPUCCI Dott. Gianfranco BATTELLI Dott. Salvatore CORRADO Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA Dott. Walter BERRUTI Presidente Consigliere Consigliere I Referendario Referendario relatore Visto l art. 100, comma 2, della Costituzione; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto il Regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni; Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l art. 7, comma 8; 1
Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata nell adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l esercizio dell attività consultiva, così come integrata e modificata dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno - 3 luglio 2009 n. 9; Vista la nota proveniente dalla Regione Piemonte del 3 novembre 2009 n. 16295, avente per oggetto una richiesta di parere relativa ad una istanza di rimborso di spese legali da parte di un dipendente regionale prosciolto in un procedimento penale; Vista l Ordinanza n. 43/PAR./2009 con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l odierna seduta e ha nominato relatore il Referendario Dott. Walter Berruti; Udito il relatore; Ritenuto in FATTO La regione Piemonte, con nota a firma del Presidente, ha formulato una richiesta di parere in merito ad un istanza di rimborso delle spese legali sostenute da un dipendente regionale prosciolto in sede penale per reati interessanti la p.a. (corruzione per atti contrari ai doveri d ufficio, falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, soppressione, distruzione, occultamento di atti, falso ideologico, truffa). MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall art. 7, comma 8, della Legge n.131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica. 2
Con deliberazione approvata nell adunanza del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha adottato gli indirizzi e criteri generali per l esercizio dell attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l ambito oggettivo della funzione. Occorre pertanto verificare preliminarmente la sussistenza contestuale del requisito soggettivo e di quello oggettivo, al fine di accertare l ammissibilità della richiesta in esame. 1. La legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli enti previsti dalla legge n. 131/03, stante la natura speciale della funzione consultiva introdotta dalla medesima legge, rispetto alla ordinaria sfera di competenze della Corte. La richiesta può considerarsi ammissibile solo se proveniente dall organo rappresentativo dell ente (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco). La richiesta di parere in esame proviene dalla Regione Piemonte, ente legittimato, ed è stata formalizzata dal Presidente della Giunta. Sotto il profilo soggettivo, dunque, la richiesta è ammissibile. 2. I pareri sono previsti, dalla Legge n. 131/2003, esclusivamente nella materia della contabilità pubblica. L ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalla questa Corte, Sezione delle Autonomie nella deliberazione del 27 aprile 2004, nonché, da ultimo, proprio con riferimento al procedimento di rimborso delle spese legali, nella deliberazione del 26 maggio 2005 n. 5, deve ritenersi riferito alla attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l acquisizione delle entrate, l organizzazione 3
finanziaria e contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli. Nella delibera da ultimo citata, la Sezione delle Autonomie si è espressa, in sede di coordinamento e di indirizzo, proprio in merito al tema del rimborso delle spese legali ad amministratori e dipendenti pubblici prosciolti nel procedimento penale, ritenendo tale materia non rientrante nella nozione di contabilità pubblica strumentale alla funzione consultiva. La novità di tale funzione demandata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti concorre, d altra parte, a privilegiare una nozione di contabilità pubblica riferita ad attività contabili in senso stretto. In altre parole, ancorché la materia della contabilità pubblica non possa ridursi alla sola tenuta delle scritture contabili ed alla normativa avente ad oggetto le modalità di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese, essa non potrebbe investire qualsiasi attività degli enti che abbia comunque riflessi di natura finanziaria-patrimoniale. Ciò non solo rischierebbe di vanificare lo stesso limite imposto dal legislatore, ma comporterebbe l estensione dell attività consultiva delle Sezioni regionali a tutti i vari ambiti dell azione amministrativa con l ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali. In tal modo, la Corte verrebbe, in varia misura, inserita nei processi decisionali degli enti, condizionando quell attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale. Se è vero, infatti, che ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente all amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di bilancio, è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase discendente distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento 4
amministrativo, non disciplinata da norme di contabilità (e tali non sono le norme, correttamente richiamate dalla richiesta di parere, sull assunzione da parte dell Amministrazione degli oneri per spese legali sostenute dai propri dipendenti). Queste motivazioni restano valide anche con riferimento al caso in esame. Si ricorda inoltre, come precisato dagli atti di indirizzo sopra richiamati, che possono rientrare nella funzione consultiva della Corte dei Conti le sole richieste volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale. Devono quindi ritenersi inammissibili, sotto tale profilo, le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un ingerenza della Corte nella concreta attività gestionale dell ente ed, in ultima analisi, una compartecipazione all amministrazione attiva, ovvero che, per le fattispecie cui ineriscono, possano, eventualmente, condizionare l esito di procedimenti della giurisdizione di responsabilità. Per le suddette ragioni, già esposte da questa Sezione (cfr. Pareri n. 14/2008, n. 45/2009) la richiesta di parere è da ritenersi inammissibile sotto il profilo oggettivo. P.Q.M. La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte dichiara inammissibile la richiesta di parere di cui in narrazione. Copia della presente sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria all Amministrazione che ne ha fatto richiesta. Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 15 dicembre 2009. Il Referendario Relatore F.to Dott. Walter Berruti Il Presidente F.to Dr. Prof. Ugo REPPUCCI Depositato in Segreteria il 17 dicembre 2009 Il Direttore F.to Dott. Federico SOLA 5