Provincia di Cosenza



Documenti analoghi
L ISCRIZIONE ALLA SEZIONE PROVINCIALE DEL REGISTRO REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

AL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI SOLIDARIETÀ FAMILIARE

TITOLO I ISTITUZIONE ALBO COMUNALE E ISCRIZIONI

REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE E SULLA ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE, COOPERATIVE SOCIALI E FONDAZIONI

Regolamento dell Albo Comunale delle Associazioni

1. Premessa e definizioni

Comune di Termini Imerese. Regolamento Albo Comunale delle Associazioni. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA DELL ALBO DELLE ASSOCIAZIONI GIOVANILI DELLA PROVINCIA DI CROTONE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE DELL ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE DELL ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI INDICE

REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO

REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE, LA CANCELLAZIONE E LA REVISIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE.

ELENCO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE PROCEDURE OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLA SEZIONE PROVINCIALE

L.R. 5/2012, artt. 11 e 33 B.U.R. 1/7/2015, n. 26. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 giugno 2015, n. 0117/Pres.

Regolamento Comunale. per l istituzione e la tenuta del registro Comunale. delle Associazioni di promozione sociale

Comune di Castiglione del Lago (Provincia di Perugia) REGOLAMENTO PER L ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI ED ISTITUZIONE DELLE CONSULTE.

A V V I S O ISTITUZIONE REGISTRO PUBBLICO DEL VOLONTARIATO SOCIALE

REGOLAMENTO ALBO E CONSULTA DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI E DI VOLONTARIATO SOCIALE

REGOLAMENTO REGIONALE

Regolamento per l iscrizione nel Registro dei CERTIFICATORI ENERGETICI Art. 2 del DD 21 settembre 2009 n. 127

COMUNE DI SAMUGHEO PROVINCIA DI ORISTANO REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE, LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELL ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

COMUNE DI SAN MANGO D AQUINO Provincia di Catanzaro

Primi passi per la costituzione di una Associazione

Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato: Regolamento per l istituzione e la tenuta

Legge Regionale 13 novembre 2009 n. 40 Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale ( B. U. REGIONE BASILICATA N. 51 bis del 16 novembre 2009)

Il sottoscritto/a nato/a a., Prov. il e. residente a, Prov.,via., n.,in qualità di

5 per mille per enti del volontariato e Asd

NOTIZIE UTILI. Le associazioni sportive dilettantistiche per essere ammesse al beneficio devono possedere i seguenti requisiti:

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO DEI FORNITORI

OGGETTO: 5 per mille per enti del volontariato e Asd

CITTÀ DI PAVULLO NEL FRIGNANO. (Provincia di Modena)

COMUNE DI TAVERNERIO. Regolamento delle Associazioni

All. A) AL SINDACO DEL COMUNE DI SPINEA OGGETTO: RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

LEGGE REGIONALE N. 28 del 16 Settembre 1996 REGIONE LOMBARDIA Promozione, riconoscimento e sviluppo dell' associazionismo

REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI: REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 867 DELL 8 MAGGIO 2014

Albo Comunale delle Associazioni Regolamento

(Provincia di Caserta)

COMUNE DI NOVENTA PADOVANA Provincia di Padova

COMUNE DI ALFONSINE. (Provincia di Ravenna) Prot. n. Alfonsine lì, 26/11/2008

Comune di Gavirate REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE ALL ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI GAVIRATE

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO Provincia di Verona

L.R. 23/2012, art. 26, c. 1, lett. a) B.U.R. 4/6/2014, n. 23. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 maggio 2014, n. 090/Pres.

CIRCOLARE N. 006 DEL 23/04/2013 OGGETTO: CINQUE PER MILLE 2013

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

solidarietà familiare

CONFRONTO LEGGI REGIONALI NORMATIVA NAZIONALE

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6

Articolo 1. OGGETTO E FINALITA

MUNICIPIO VIII GENOVA MEDIO LEVANTE ISCRIZIONE AL REGISTRO ANAGRAFICO DELLE ASSOCIAZIONI

COMUNE DI MASSA LUBRENSE

REGOLAMENTO PER LA CITTADINANZA ATTIVA

REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

AL PRESIDENTE DELL AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PRATO

AI REGISTRI DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 1 1 Educazione sanitaria motoria e sportiva e tutela sanitaria delle attività sportive

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Settore Contenzioso Cultura Pubblica

COMUNE DI LATERINA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

COMUNE DI VILLANOVA MARCHESANA

Oggetto: Domanda di autorizzazione all apertura di un Agenzia di Viaggio e Turismo. L.R. n. 8/2008. Il/La sottoscritto/a (C.F ) nato/a a Prov.

Io sottoscritto... nato a... il... nella mia qualità di...

ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI. Art. 1 (Finalità e oggetto)

L.R. 24 dicembre 2004, n. 30. Disciplina delle associazioni di promozione sociale. (B.U. 29 dicembre 2004, n. 12)

OGGETTO: Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari

Comune di Scarperia REGOLAMENTO SULL ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E SENZA SCOPO DI LUCRO

Organizzazione Sede: Data,

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli ALBO DELLE ASSOCIAZIONI : REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA

COMUNE DI TORCHIAROLO Provincia di Brindisi

PIANO PROTEZIONE CIVILE REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Associazioni di volontariato

REGIONE LIGURIA Assessorato alle Politiche attive del lavoro e dell occupazione, Politiche dell immigrazione e dell emigrazione, Trasporti

COMUNE DI CARPINETI (Provincia di Reggio Emilia) ISTITUZIONE E REGOLAMENTO (Legge Regionale n. 34 del 9 dicembre 2002 e smi)

REGISTRO DEL VOLONTARIATO SOCIALE

COMUNE DI CARUGATE Provincia di Milano REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI

Denominazione del progetto e/o delle attività di cui si chiede sostegno economico:

Il sottoscritto/a Presidente/legale rappresentante pro-tempore dell Organizzazione di Volontariato denominata

FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI PUBBLICI

Art. 1 OGGETTO. Art. 2 SOGGETTI ISCRIVIBILI

Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici

Regolamento Comunale per la definizione dei criteri di controllo sulla veridicità delle

REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - SEZIONI PROVINCIALI

COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA (Provincia di Reggio Emilia)

l'iscrizione al Registro Regionale del Volontariato dell'organizzazione sopra indicata.

IL CONSIGLIO REGIONALE

REGOLAMENTO PER LA TENUTA E DISCIPLINA DELL'ALBO DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Legge accesso disabili agli strumenti informatici

C I T T À DI SURBO Provincia di Lecce ~~~~~~o~~~~~~

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO (Provincia di Bologna)

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

REGOLAMENTO PER LA TENUTA DEL REGISTRO COMUNALE DI PROMOZIONE SOCIALE

NORME PER LA PROMOZIONE E LA DISCIPLINA DEL VOLONTARIATO IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA

Transcript:

Provincia di Cosenza REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO AL REGISTRO PROVINCIALE Settore Politiche Sociali e Politiche dell Immigrazione

REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATOAL REGISTRO PROVINCIALE Art. 1 - E istituito presso il Settore Politiche Sociali e Politiche dell Immigrazione il Registro delle organizzazioni di volontariato, quale sezione provinciale di aggregazione al Registro Regionale. Il Registro prevede le seguenti sezioni: a) Socio-assistenziale; b) Sanitario; c) Promozione della cultura, istruzione, educazione permanente e formazione; d) Tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico; e) Tutela e valorizzazione dell ambiente; f) Volontariato internazionale; g) Promozione attività sportive e tempo libero; h) Impegno civile, tutela e promozione dei diritti; i) Protezione civile; j) Organismi di collegamento, di coordinamento e associazioni di associazioni. Per organismi di collegamento e di coordinamento s intendono quelle forme associative di secondo livello, costituite da organizzazioni di volontariato operanti nel territorio provinciale, purché operino con prestazioni che rientrino nelle sezioni di cui al comma 2. L iscrizione al Registro è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici, per stipulare convenzioni con la pubblica amministrazione e per beneficiare delle agevolazioni fiscali. Art. 2 - La tenuta del Registro per come individuato all art. 1 è affidata al Dirigente del Settore Politiche Sociali e Politiche dell Immigrazione. Art. 3 - Possono iscriversi al Registro delle Organizzazioni di Volontariato gli organismi di cui alla Legge n. 266 del 11 agosto 1991, liberamente costituiti che svolgono da almeno sei mesi dalla data di costituzione attività di volontariato o di coordinamento nel territorio della provincia di Cosenza. Tali organizzazioni, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche assunte, devono essere caratterizzate dall assenza di fini di lucro, dalla democraticità della struttura, dall elettività e dalla gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti e dall obbligatorietà di formazione del bilancio e si devono avvalere in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti. 1

Art. 4 - Le organizzazioni di volontariato devono essere dotate di atto costitutivo e statuto o degli accordi degli aderenti, regolarmente registrati a norma della vigente legislazione. Art. 5 - Le organizzazioni devono operare nel territorio provinciale ed essere dotate di autonomia. Si considerano autonome le articolazioni di organizzazioni nelle quali ricorrano congiuntamente i requisiti dell elettività delle cariche sociali, della gratuità delle prestazioni, dell autonomia negoziale degli organi di rappresentanza e dell autonomia finanziaria e patrimoniale. Art. 6 - E fissato in tre anni l arco temporale di validità dell iscrizione al Registro delle Organizzazioni di Volontariato. Trascorsi i tre anni dalla data di esecutività del provvedimento che attesta l iscrizione, i soggetti interessati devono richiedere, pena la cancellazione dal Registro, la riconferma dell iscrizione, allegando alla richiesta idonea documentazione che attesti il perdurare del possesso dei requisiti. Art. 7 - Le organizzazioni che intendono chiedere l iscrizione devono presentare la seguente documentazione: 1. Istanza a firma del Presidente dell Organizzazione di Volontariato o dell Organismo di collegamento o di coordinamento, indirizzata al Presidente della Provincia di Cosenza, redatta in carta semplice; 2. Copia conforme dell atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti, da cui risultino espressamente lo scopo e l assenza di fini di lucro, redatti in forma di atto pubblico notarile o di scrittura privata, e registrati presso l Ufficio del Registro; 3. Ordinamento interno, con indicazione delle cariche associative e della persona cui è conferita la presidenza o la direzione; 4. Relazione sull attività svolta e su quella in programma, che specifichi le metodologie d intervento, il numero e la qualificazione degli operatori impiegati nelle singole iniziative svolte o da svolgere; 5. Copia del bilancio o del rendiconto di esercizio relativo all anno precedente la presentazione della domanda o, in caso di organizzazione recentemente costituitasi, una previsione di bilancio; 6. Indicazione delle strutture, dei mezzi e degli strumenti propri di cui l organizzazione dispone (autorizzazione sanitaria per le ambulanze da adibire a trasporto e soccorso infermi); 7. Comunicazione dell assolvimento dell obbligo assicurativo per i volontari attivi, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell attività 2

stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi in ossequio a quanto disposto dalla normativa vigente in materia; 8. Certificato Generale del Casellario Giudiziale e Certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica del Legale rappresentante dell associazione, dai quali risulti nulla ; 9. Scheda riassuntiva dati, finalizzata alla catalogazione del data base del coordinamento provinciale servizi di segretariato sociale; 10. Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati sensibili finalizzati alla gestione delle funzioni derivanti dalle competenze di questo Ente, ai sensi del D.lg. n. 196/2003. Art. 8 - I documenti di cui all art. 7 potranno essere prodotti nei modi e nei termini stabiliti dal DPR n. 445 del 28/12/2000. Art. 9 - Tutte le copie, gli elenchi e le relazioni devono essere sottoscritti dal Presidente o dal Legale rappresentante dell Associazione. Art. 10 - Il Dirigente del Settore Politiche Sociali e Politiche dell Immigrazione, decide sull iscrizione dell organizzazione al Registro con proprio provvedimento alla stregua della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo degli enti locali, dandone comunicazione al Comune territorialmente competente, nonché all organizzazione medesima. Art. 11 - Le organizzazioni di volontariato sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno, una relazione dettagliata che illustri l attività svolta, nonché copia del bilancio o del rendiconto di esercizio, affinché si possa provvedere alla revisione annuale del Registro al fine di verificare il perdurare dei requisiti che hanno dato luogo all iscrizione nel suddetto Registro. Art. 12 - La perdita dei requisiti comporta l avvio del procedimento di cancellazione dal Registro. La cancellazione è disposta con provvedimento motivato del Dirigente del Settore Politiche Sociali e Politiche dell Immigrazione. Art. 13- Il Dirigente del Settore Politiche Sociali e Politiche dell Immigrazione comunica alle organizzazioni di volontariato interessate le motivazioni dell eventuale rifiuto dell iscrizione e/o della cancellazione dal Registro e ne dà comunicazione al comune territorialmente competente. 3

Art. 144 - Le modifiche statutarie devono essere comunicate alla Provincia (a mano o tramite raccomandata A.R.) entro 15 giorni dalla formalizzazione. Art. 15 - Ogni notizia riguardante la variazione dell indirizzo della sede e l eventuale cessazione dell attività con conseguente scioglimento dell associazione, dovrà essere tempestivamente comunicata alla Provincia dal Presidente o dal Legale rappresentante. Art. 16 - E facoltà del Dirigente del Settore Politiche Sociali e Politiche dell Immigrazione: 1. Effettuare tutti gli accertamenti previsti in materia di autocertificazione; 2. Effettuare tutti gli accertamenti in materia di veridicità delle dichiarazioni rilasciate; 3. Adottare tutti i provvedimenti conseguenti in materia di iscrizione o cancellazione dal registro; 4. Verificare la permanenza dei requisiti necessari all iscrizione, esperire accertamenti, ordinare esibizioni documentali alle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro, nonché richiedere informazioni e precisazioni aggiuntive. Art. 17 - La mancata osservanza anche di una sola prescrizione contenuta nel presente regolamento potrà comportare il rifiuto dell iscrizione e/o la cancellazione dal Registro. Art. 18 - Sarà cura del Settore Politiche Sociali e Politiche dell Immigrazione provvedere alla predisposizione e alla pubblicazione della modulistica necessaria che sarà resa disponibile anche sul sito internet della Provincia. Per l acquisizione e la compilazione della modulistica si potrà fare riferimento anche al Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Cosenza. 4