Provincia di Cosenza REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO AL REGISTRO PROVINCIALE Settore Politiche Sociali e Politiche dell Immigrazione
REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATOAL REGISTRO PROVINCIALE Art. 1 - E istituito presso il Settore Politiche Sociali e Politiche dell Immigrazione il Registro delle organizzazioni di volontariato, quale sezione provinciale di aggregazione al Registro Regionale. Il Registro prevede le seguenti sezioni: a) Socio-assistenziale; b) Sanitario; c) Promozione della cultura, istruzione, educazione permanente e formazione; d) Tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico; e) Tutela e valorizzazione dell ambiente; f) Volontariato internazionale; g) Promozione attività sportive e tempo libero; h) Impegno civile, tutela e promozione dei diritti; i) Protezione civile; j) Organismi di collegamento, di coordinamento e associazioni di associazioni. Per organismi di collegamento e di coordinamento s intendono quelle forme associative di secondo livello, costituite da organizzazioni di volontariato operanti nel territorio provinciale, purché operino con prestazioni che rientrino nelle sezioni di cui al comma 2. L iscrizione al Registro è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici, per stipulare convenzioni con la pubblica amministrazione e per beneficiare delle agevolazioni fiscali. Art. 2 - La tenuta del Registro per come individuato all art. 1 è affidata al Dirigente del Settore Politiche Sociali e Politiche dell Immigrazione. Art. 3 - Possono iscriversi al Registro delle Organizzazioni di Volontariato gli organismi di cui alla Legge n. 266 del 11 agosto 1991, liberamente costituiti che svolgono da almeno sei mesi dalla data di costituzione attività di volontariato o di coordinamento nel territorio della provincia di Cosenza. Tali organizzazioni, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche assunte, devono essere caratterizzate dall assenza di fini di lucro, dalla democraticità della struttura, dall elettività e dalla gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti e dall obbligatorietà di formazione del bilancio e si devono avvalere in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti. 1
Art. 4 - Le organizzazioni di volontariato devono essere dotate di atto costitutivo e statuto o degli accordi degli aderenti, regolarmente registrati a norma della vigente legislazione. Art. 5 - Le organizzazioni devono operare nel territorio provinciale ed essere dotate di autonomia. Si considerano autonome le articolazioni di organizzazioni nelle quali ricorrano congiuntamente i requisiti dell elettività delle cariche sociali, della gratuità delle prestazioni, dell autonomia negoziale degli organi di rappresentanza e dell autonomia finanziaria e patrimoniale. Art. 6 - E fissato in tre anni l arco temporale di validità dell iscrizione al Registro delle Organizzazioni di Volontariato. Trascorsi i tre anni dalla data di esecutività del provvedimento che attesta l iscrizione, i soggetti interessati devono richiedere, pena la cancellazione dal Registro, la riconferma dell iscrizione, allegando alla richiesta idonea documentazione che attesti il perdurare del possesso dei requisiti. Art. 7 - Le organizzazioni che intendono chiedere l iscrizione devono presentare la seguente documentazione: 1. Istanza a firma del Presidente dell Organizzazione di Volontariato o dell Organismo di collegamento o di coordinamento, indirizzata al Presidente della Provincia di Cosenza, redatta in carta semplice; 2. Copia conforme dell atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti, da cui risultino espressamente lo scopo e l assenza di fini di lucro, redatti in forma di atto pubblico notarile o di scrittura privata, e registrati presso l Ufficio del Registro; 3. Ordinamento interno, con indicazione delle cariche associative e della persona cui è conferita la presidenza o la direzione; 4. Relazione sull attività svolta e su quella in programma, che specifichi le metodologie d intervento, il numero e la qualificazione degli operatori impiegati nelle singole iniziative svolte o da svolgere; 5. Copia del bilancio o del rendiconto di esercizio relativo all anno precedente la presentazione della domanda o, in caso di organizzazione recentemente costituitasi, una previsione di bilancio; 6. Indicazione delle strutture, dei mezzi e degli strumenti propri di cui l organizzazione dispone (autorizzazione sanitaria per le ambulanze da adibire a trasporto e soccorso infermi); 7. Comunicazione dell assolvimento dell obbligo assicurativo per i volontari attivi, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell attività 2
stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi in ossequio a quanto disposto dalla normativa vigente in materia; 8. Certificato Generale del Casellario Giudiziale e Certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica del Legale rappresentante dell associazione, dai quali risulti nulla ; 9. Scheda riassuntiva dati, finalizzata alla catalogazione del data base del coordinamento provinciale servizi di segretariato sociale; 10. Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati sensibili finalizzati alla gestione delle funzioni derivanti dalle competenze di questo Ente, ai sensi del D.lg. n. 196/2003. Art. 8 - I documenti di cui all art. 7 potranno essere prodotti nei modi e nei termini stabiliti dal DPR n. 445 del 28/12/2000. Art. 9 - Tutte le copie, gli elenchi e le relazioni devono essere sottoscritti dal Presidente o dal Legale rappresentante dell Associazione. Art. 10 - Il Dirigente del Settore Politiche Sociali e Politiche dell Immigrazione, decide sull iscrizione dell organizzazione al Registro con proprio provvedimento alla stregua della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo degli enti locali, dandone comunicazione al Comune territorialmente competente, nonché all organizzazione medesima. Art. 11 - Le organizzazioni di volontariato sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno, una relazione dettagliata che illustri l attività svolta, nonché copia del bilancio o del rendiconto di esercizio, affinché si possa provvedere alla revisione annuale del Registro al fine di verificare il perdurare dei requisiti che hanno dato luogo all iscrizione nel suddetto Registro. Art. 12 - La perdita dei requisiti comporta l avvio del procedimento di cancellazione dal Registro. La cancellazione è disposta con provvedimento motivato del Dirigente del Settore Politiche Sociali e Politiche dell Immigrazione. Art. 13- Il Dirigente del Settore Politiche Sociali e Politiche dell Immigrazione comunica alle organizzazioni di volontariato interessate le motivazioni dell eventuale rifiuto dell iscrizione e/o della cancellazione dal Registro e ne dà comunicazione al comune territorialmente competente. 3
Art. 144 - Le modifiche statutarie devono essere comunicate alla Provincia (a mano o tramite raccomandata A.R.) entro 15 giorni dalla formalizzazione. Art. 15 - Ogni notizia riguardante la variazione dell indirizzo della sede e l eventuale cessazione dell attività con conseguente scioglimento dell associazione, dovrà essere tempestivamente comunicata alla Provincia dal Presidente o dal Legale rappresentante. Art. 16 - E facoltà del Dirigente del Settore Politiche Sociali e Politiche dell Immigrazione: 1. Effettuare tutti gli accertamenti previsti in materia di autocertificazione; 2. Effettuare tutti gli accertamenti in materia di veridicità delle dichiarazioni rilasciate; 3. Adottare tutti i provvedimenti conseguenti in materia di iscrizione o cancellazione dal registro; 4. Verificare la permanenza dei requisiti necessari all iscrizione, esperire accertamenti, ordinare esibizioni documentali alle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro, nonché richiedere informazioni e precisazioni aggiuntive. Art. 17 - La mancata osservanza anche di una sola prescrizione contenuta nel presente regolamento potrà comportare il rifiuto dell iscrizione e/o la cancellazione dal Registro. Art. 18 - Sarà cura del Settore Politiche Sociali e Politiche dell Immigrazione provvedere alla predisposizione e alla pubblicazione della modulistica necessaria che sarà resa disponibile anche sul sito internet della Provincia. Per l acquisizione e la compilazione della modulistica si potrà fare riferimento anche al Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Cosenza. 4