CITTA DI MONTECCHIO MAGGIORE



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REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELLA PUBBLICITA PORTA A PORTA 1. Il presente Regolamento intende ordinare la pubblicità di carattere commerciale distribuita a domicilio ed effettuata direttamente da persone incaricate allo scopo. 2. Si definisce volantino l elemento bidimensionale realizzato generalmente con materiale cartaceo, di norma privo di rigidezza, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Entro tale tipologia sono ricompresi anche i volantini realizzati con più pagine e destinati alla propaganda di particolari iniziative di carattere commerciale quali svendite, saldi, vendite promozionali e altro. 3. La distribuzione di volantini lungo le strade comunali è subordinata alla presentazione, di istanza di autorizzazione con il modulo previsto presentato al protocollo comunale. La stessa deve pervenire almeno 3 giorni lavorativi prima dell inizio dell attività e deve contenere i seguenti elementi : a. generalità complete e codice fiscale del richiedente e certificato di iscrizione alla Camera di Commercio; b. periodo di effettuazione del volantinaggio (dal giorno al giorno); c. dichiarazione della zona interessata; d. numero dei volantini che si intendono distribuire; e. copia del volantino allegata; f. l indicazione delle generalità di quanti provvederanno materialmente alla distribuzione con allegata fotocopia della carta d identità e, per stranieri, permesso di soggiorno in corso di validità; g. la dichiarazione di un regolare contratto esistente tra richiedente l autorizzazione e le persone che materialmente distribuiscono i volantini; h. attestazione dell'avvenuto pagamento della tariffa di cui al punto 4 ; i. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Si precisa che gli elementi di cui ai punti a. f. g. possono essere depositati agli atti solo alla prima richiesta di autorizzazione e oggetto di dichiarazione successiva solo in caso di intervenute variazioni o modifiche. 4 Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantino, o di altro materiale pubblicitario, è dovuta l imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alle tariffe stabilite con provvedimento di Giunta Comunale.

5 L attività di volantinaggio è, in ogni caso, effettuata nel rispetto dei seguenti limiti: a. non è consentito il getto di volantini, sia da persone appiedate che da veicoli in corsa od in sosta; b. non è consentito l abbandono di volantini lungo le strade; c. non è consentita la posa del materiale fuori dalle cassette postali o dagli appositi contenitori; d. non è consentita la collocazione di volantini sui veicoli in sosta; e. non è consentita la distribuzione di volantini prima delle ore 8.00 e dopo le ore 18.00. 6. Qualora non sia individuato l autore materiale delle violazioni ai divieti di cui al comma precedente, responsabile del mancato rispetto dei divieti elencati è il titolare dell autorizzazione, ovvero il richiedente. 7. Il personale addetto deve essere provvisto di copia di autorizzazione, cartellino di riconoscimento e di giubbetto rifrangente per tutelare l incolumita dell operatore. 8. Almeno 1 giorno prima la data di inizio dell attività, il Servizio comunale preposto rilascia l autorizzazione, ovvero emana l atto di diniego motivato. 9. In ogni caso non potranno essere autorizzati alla distribuzione aziende soggette a sanzioni non ancora pagate o volantini con espliciti contenuti volgari od offensivi della dignità e libertà delle persone. Nel caso di reiterazione della violazioni contestate, l azienda non potrà eseguire altri interventi. Senza l ottenimento della apposita autorizzazione non può essere esercitata alcuna attività di distribuzione. 10. Per la violazione delle disposizioni art. 3 comma f) g) h), non viene comminata alcuna sanzione pecuniaria, non venendo rilasciata autorizzazione alla distribuzione; per la violazione di uno qualsiasi dei commi di cui all art. 5, si applicherà la sanzione pecuniaria di 75,00; per la violazione della disposizione dell art. 9 (distribuzione senza autorizzazione) si applicherà la sanzione fissa di 500,00 (D.G.M. n.133 del 01.06.2011)

RICHIESTA PER DISTRIBUZIONE PORTA A PORTA La ditta/società... con sede in.via... c.a.p...tel.. Fax... codice fiscale... partita iva... rappresentata dal Sig.... nato a il... residente a... via... c.a.p.. Tel.... nella qualità di... CHIEDE L AUTORIZZAZIONE ALLA DISTRIBUZIONE Di n..volantini..per i giorni.. e a tal fine allega ricevuta di pagamento imposta e copia volantino DICHIARA Di aver preso conoscenza del REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELLA PUBBLICITA PORTA A PORTA e di accettare quanto in esso è previsto. IL LEGALE RAPPRESENTANTE.. Visto di autorizzazione

Volantini numero Persone Periodo tariffa Imposta totale

AUTORIZZAZIONE PER DISTRIBUZIONE PORTA A PORTA Il sig.. nato a.il. residente a.. in via..n,.. titolare della ditta con sede a. fiscale o P.I.. iscritta alla Camera di Commercio di.. Dichiara che la consegna porta a porta dei volantini nella zona di Montecchio Maggiore verrà effettuata dalla dai signori - Contratto di lavoro... -...Contratto di lavoro che effettueranno sempre la consegna dei volantini in questo Comune pertanto si autorizza la ditta in forma continuativa ad effettuare la distribuzione porta porta tramite le succitate persone esonerando la ditta stessa dalla successiva consegna dei nominativi del personale utilizzato salvo variazioni che dovranno essere comunicate. La ditta dovrà di volta in volta trasmettere richiesta formale e avvenuto pagamento del bollettino con indicazione dei giorni e del materiale distribuito. Fungerà da autorizzazione copia del fax inviato dall ufficio contratti. Montecchio Maggiore, IL TITOLARE Il Responsabile ufficio contratti Dott. Cristina Zanovello