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C O M U N E DI S C A N Z O R O S C I A T E Provincia di Bergamo REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI TASI Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 22 del 07.08.2014 1

INDICE Articolo 1: Articolo 2: Articolo 3: Articolo 4: Articolo 5: Articolo 6: Articolo 7: Articolo 8: Articolo 9: Articolo 10: Articolo 11: Articolo 12: Articolo 13: Articolo 14: Articolo 15: Articolo 16: Articolo 17: Articolo 18: Articolo 19: Articolo 20: Presupposto dell imposta Definizioni di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili Assimilazioni all abitazione principale Soggetti passivi Base imponibile Determinazione delle aliquote Soggetto attivo Detrazioni, riduzioni ed esenzioni Individuazione dei servizi indivisibili Dichiarazione Riscossione Interessi Rateizzazioni Rimborsi Contenzioso Funzionario Responsabile del tributo Accertamento Sanzioni Entrata in vigore Clausola di adeguamento 2

Art. 1 PRESUPPOSTO DELL IMPOSTA 1. Il presupposto impositivo del tributo sui servizi indivisibili (TASI) è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l abitazione principale come definita ai fini dell imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. Art. 2 DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI 1. Ai fini della TASI: a) per abitazione principale si intende l immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile; b) per pertinenze dell abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini, locali di deposito, cantine), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all unità ad uso abitativo; c) per fabbricato si intende l unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; d) per area fabbricabile si intende l area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell indennità di espropriazione per pubblica utilità. Art. 3 ASSIMILAZIONI ALL ABITAZIONE PRINCIPALE 1. Sono assimilati per legge all abitazione principale: a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; d) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 2. Sono assimilati all abitazione principale per regolamento: 3

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Art. 4 SOGGETTI PASSIVI 1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all articolo 1 comma 1 del presente regolamento. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all adempimento dell unica obbligazione tributaria. 2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. 3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo. 4. Nel caso in cui l unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull unità immobiliare, quest ultimo e l occupante sono titolari di un autonoma obbligazione tributaria. L occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell ammontare complessivo del tributo, calcolato applicando l aliquota di cui al successivo articolo 6. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull unità immobiliare. Art. 5 BASE IMPONIBILE 1. La base imponibile è quella prevista per l applicazione dell imposta municipale propria (IMU) di cui all articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche e integrazioni. Art. 6 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 1. L aliquota base della TASI è pari all 1 per mille. Il Comune con deliberazione di Consiglio comunale, adottata ai sensi dell articolo 52 del Decreto Legislativo 446/97 può ridurre l aliquota fino all azzeramento. 2. L aliquota massima per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all articolo 13 comma 8 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n.214/2011 e s.m.i, non può comunque eccedere il limite dell 1 per mille. 3. Il Comune con deliberazione di Consiglio Comunale fissa le aliquote TASI rispettando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, fermo restando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all aliquota massima consentita dalla legge statale per l IMU al 31 dicembre 2013. 4. Solo per il 2014 l aliquota massima della TASI è pari al 2,5 per mille. 5. Solo per l anno 2014 è possibile superare i limiti sopra indicati per un ammontare non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all articolo 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con 4

riferimento all IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall articolo 13 del citato D.L. 201/2011 a quelli determinati con riferimento all IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili. Art. 7 SOGGETTO ATTIVO 1. Soggetto attivo della TASI è il Comune sul cui territorio, insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili. 2. La TASI è riscossa dal Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili. Art. 8 DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI 1. Solo per il 2014 1 e nell eventualità in cui il Comune utilizzi la facoltà di maggiorare l aliquota fino allo 0,8 per mille, con la stessa deliberazione di determinazione delle aliquote sono introdotte le misure delle detrazioni che si applicano a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Nel caso in cui la detrazione prevista per l abitazione principale sia superiore all imposta dovuta per tale abitazione, è possibile detrarre l eccedenza dall imposta dovuta per le relative pertinenze così come identificate dalla legge e dal presente regolamento. 2. Sono esenti le seguenti tipologie di immobili 2 : a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; b) i rifugi alpini non custoditi, i punti d appoggi e i bivacchi; c) gli altri immobili e fabbricati indicati nell articolo 1, comma 3, ultimo periodo, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge 2 maggio 2014, n. 68 3. 1 Articolo 1, comma 677 della legge 27 dicembre 2013, n.147. 2 Articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge 2 maggio 2014, n. 68. 3 Si tratta dei seguenti immobili e fabbricati: a) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; b) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni; c) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; d) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810; e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; f) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all imposta indipendentemente dalla destinazione d uso dell immobile destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222. Per gli immobili considerati alla lettera h, valgono queste precisazioni: - qualora l unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, abbia un utilizzazione mista, l esenzione di cui alla lettera i) si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l attività di natura non commerciale, se correttamente identificata catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell unità immobiliare intesa come fabbricato complessivo, in 5

Art. 9 INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI 1. Con deliberazione di Consiglio Comunale, annualmente sono determinati, i servizi indivisibili del Comune, e per ciascuno di tali servizi saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è destinata. Art. 10 DICHIARAZIONE 1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. Art. 11 RISCOSSIONE 1. Il versamento del tributo, in deroga all articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato con il modello F24 secondo le disposizioni dell articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17 in quanto compatibili, o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. 2. La TASI è riscossa dal Comune, con facoltà di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati, fermo restando che, qualora il Comune non provveda in tal senso, il contribuente è comunque tenuto al versamento della TASI in autoliquidazione. 3. Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. 4. Il versamento della TASI è effettuato in due rate semestrali aventi le medesime scadenze previste per l IMU (1a rata 16 giugno, 2a rata 16 dicembre), con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno. Per il solo anno 2014 la 1 rata è fissata al 16 ottobre. 5. L importo complessivo del tributo da versare è arrotondato all euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 6. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell avviso di pagamento è notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. quanto dotato di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1 gennaio 2013; - nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente punto 1) in quanto l unità immobiliare non risulta correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale, a partire dal 1 gennaio 2013, l esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400 (attualmente D.M. n. 200 del 19.11.2012). 6

7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che da tale modalità non risulti alcun minor versamento per il soggetto attivo dell imposta. 8. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 2,00(due/00). Art. 12 INTERESSI 1. Fatte salve eventuali disposizioni normative statali, la misura annua degli interessi da applicare sugli avvisi di accertamento o per le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso è determinata nella misura prevista dal tasso legale, calcolata con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Art. 13 RATEIZZAZIONI 1. In caso di debito derivante da accertamenti, potranno essere concesse rateizzazioni di pagamento se la somma complessiva degli avvisi ricevuti supera l importo di 200,00. 2. La rateizzazione del debito totale (comprensivo di imposta, sanzioni e interessi) viene concessa, con provvedimento del Funzionario Responsabile, su istanza del contribuente, da presentare entro il termine di scadenza del pagamento indicato nell avviso di accertamento. La rateizzazione viene concessa alle seguenti condizioni: - le singole rate avranno scadenza mensile; - per importi fino a 2.580,00 max 12 rate mensili - per importi superiori a 2.580,00 max 24 rate mensili 3. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e dovrà pagare il residuo debito in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla scadenza della rata non pagata. 4. La rateizzazione può essere concessa, secondo le modalità previste dal comma precedente, su istanza del contribuente, anche se presentata oltre il termine di scadenza del pagamento indicato nell avviso di accertamento. In tal caso l importo da rateizzare riguarderà oltre all imposta, gli interessi e la sanzione in misura piena. Art. 14 RIMBORSI 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso è effettuato entro centottanta giorni dalla presentazione dell istanza. 2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall articolo 12. 3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori a euro 16,53. Art. 15 CONTENZIOSO 1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. 7

Art. 16 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO 1. Il Comune designa un funzionario responsabile del tributo sui servizi indivisibili a cui sono attribuiti tutti i poteri per l esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività. 2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti. Art. 17 ACCERTAMENTO 1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all accertamento d ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente anche a mezzo raccomandata A/R, apposito avviso di accertamento. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Gli avvisi devono contenere l indicazione dell ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito all atto notificato, del responsabile del procedimento, dell organo o dell autorità amministrativa presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell atto in sede di autotutela, delle modalità e del termine e dell organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato per la gestione del tributo. 2. Gli avvisi di accertamento sono notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini, sono contestate le sanzioni tributarie. 3. Non sono emessi accertamenti per importi pari o inferiori a euro 16,53. Art. 18 SANZIONI 1. Per l omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00. 2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta. 3. Se l omissione o l errore attengono ad elementi non incidenti sull ammontare dell imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 ad euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. 4. Le sanzioni previste per l omessa ovvero per l infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione. 5. La contestazione della violazione non collegata all ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. 6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 8

7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l identificazione del soggetto che li esegue e per l imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. 8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997. 9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Art. 19 ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore dal 1 gennaio 2014. Art. 20 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO 1. Questo regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni legislative che avvengono dalla data successiva dell approvazione del presente regolamento. 2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel regolamento si intendono fatti al testo vigente delle norme stesse. 9