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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE CONSIGLIO DIRETTIVO DELIBERAZIONE N. 13892 Il Consiglio Direttivo dell Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma in data 27 novembre 2015 alla presenza di n. 32 dei suoi componenti su un totale di n. 34; - premesso che l Istituto Nazionale di Fisica Nucleare promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all attività in tali settori; - premesso che, in base ai propri compiti Istituzionali, l Istituto Nazionale di Fisica Nucleare promuove e partecipa a collaborazioni, stipula Convenzioni in materia di studio ricerca e servizi con Enti, società ed imprese pubbliche e private, nazionali ed internazionali, promuove il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie acquisite; - premesso che l INFN si è dotato di un Comitato Nazionale per il Trasferimento Tecnologico (CNTT), quale Struttura Nazionale preposta alla valorizzazione delle proprie conoscenze e strutture in ambito tecnologico; - premesso che, in base all articolo 1 del proprio Statuto AREA, Ente Pubblico Nazionale di Ricerca vigilato dal Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca persegue il progresso culturale, economico e sociale attraverso interventi volti ad agevolare la ricerca fondamentale e la ricerca applicata; - premesso che AREA, nell ambito delle proprie attività Istituzionali, ha avviato una pluralità di iniziative e servizi tesi a favorire la diffusione dell innovazione, il trasferimento di tecnologie ed il raccordo ricerca-impresa; - considerato l interesse delle Parti a proseguire la collaborazione già avviata nei suddetti settori; - vista la proposta formulata dal Direttore della Sezione di Trieste con nota n. 524 del 29 ottobre 2015; - esaminato lo schema di Convenzione tra l Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ed il Consorzio per l Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste, allegato e che fa parte integrante della presente deliberazione; - premesso che lo schema di Convenzione di cui alla presente deliberazione comporta per l Istituto un onere finanziario complessivo pari ad 100.000,00 come contributo per le attività istituzionali oltre al contributo per il rimborso delle spese di cui all art. 2, comma 1, punto e) della Convenzione stessa; 9-11/30

- su proposta della Giunta Esecutiva; - con n. 32 voti favorevoli; DELIBERA 1) Di approvare lo schema di Convenzione tra l Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ed il Consorzio per l Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Il Presidente o, persona da lui delegata, è autorizzato a firmarlo. 2) L onere finanziario derivante dalla proposta di cui al precedente numero 1), valutato complessivamente in euro 100.000,00, nonché le spese di cui all art. 2, comma 1, punto e) della Convenzione trova copertura sui fondi disponibili al capitolo 221410 (trasferimento altri Enti di Ricerca) del Bilancio 2016 della Sezione di Trieste.

CONVENZIONE TRA L ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE ED IL CONSORZIO PER L AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE L Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (nel seguito INFN), con sede legale in Frascati (RM), V. Enrico Fermi 40, C.F. 84001850589, rappresentato dal Prof. Fernando Ferroni, domiciliato per la carica presso la sede dell Ente; e Il Consorzio per l AREA di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste (nel seguito AREA) con sede in Trieste, Padriciano 99, codice fiscale e partita IVA 00531590321, rappresentato dal Direttore Generale Ing. Stefano Casaleggi, domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio; congiuntamente indicate anche come le Parti, premesso che: - in base all'articolo 2 del proprio Statuto, l INFN promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori; - in base ai propri compiti istituzionali, l INFN promuove e partecipa a collaborazioni, stipula Convenzioni in materia di studio ricerca e servizi con Enti, società ed imprese pubbliche e private, nazionali ed internazionali, promuove il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie acquisite; - in base all articolo 1 del proprio Statuto, AREA, Ente Pubblico Nazionale di Ricerca vigilato dal Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, persegue il progresso culturale, economico e sociale attraverso interventi volti ad agevolare la ricerca fondamentale e la ricerca applicata ai fini dell innovazione in armonia con gli indirizzi nazionali del settore; - nell ambito delle proprie attività istituzionali, AREA sviluppa progetti e attività di valorizzazione della ricerca e di sviluppo della competitività delle imprese e dei territori basati sull innovazione collaborando, a tal fine, con istituzioni pubbliche nazionali, regionali o locali e soggetti privati; - l INFN si è dotato di una struttura nazionale per la valorizzazione delle proprie conoscenze e strutture in ambito tecnologico, ovvero il Comitato Nazionale del Trasferimento Tecnologico (CNTT) che opera per facilitare il contatto con realtà esterne di ricerca e le imprese; - AREA è impegnata con una pluralità di iniziative e servizi tese a favorire la diffusione dell innovazione, il trasferimento di tecnologie ed il raccordo ricerca-impresa, e, in particolare, ha avviato il Progetto Sister Liason Office, che supporta dal 2001 gli Enti Pubblici di Ricerca nella valorizzazione dei propri risultati; - le Parti, in passato, hanno collaborato nell ambito delle suddette attività e intendono proseguire la proficua collaborazione; - è interesse delle Parti rafforzare la collaborazione intrapresa con particolare riferimento ai temi della valorizzazione delle tecnologie sviluppate nell ambito della ricerca di base, avuto riguardo alla volontà dell INFN di rafforzare il proprio impegno verso il trasferimento tecnologico e alla 1

vocazione di AREA, quale Ente Nazionale pienamente coinvolto nei temi legati alla promozione dell innovazione tecnologica nel sistema delle imprese nazionali; le Parti convengono e stipulano quanto segue: Articolo 1 Oggetto e finalità Oggetto della presente convenzione è la regolamentazione del rapporto di cooperazione tra l INFN e AREA, finalizzato all individuazione e allo sviluppo di programmi di ricerca, innovazione, formazione e di altre iniziative congiunte utili per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecnico-professionali, e per realizzare interventi di rilevanza strategica che coniughino le finalità di ricerca, formazione e innovazione. In particolare, le Parti intendono avviare una collaborazione nei settori della valorizzazione di tecnologie innovative sviluppate in ambito di ricerca scientifica, di incontro fra lo sviluppo tecnologico della ricerca di base e le richieste dell impresa, di trasferimento del know-how tecnologico dal mondo della ricerca alla formazione di nuove leve di personale per l industria dell alta tecnologia, contribuendo ciascuna come indicato nel successivo articolo 2. Articolo 2 Impegni delle Parti 1) AREA, per tutta la durata della presente Convenzione, si impegna a: a) ospitare le strutture ed il personale della Sezione di Trieste dell INFN per lo svolgimento delle attività istituzionali dell Istituto e di quelle congiunte; b) rendere disponibili all INFN, presso la Palazzina L3 del Comprensorio di Padriciano, locali idonei allo svolgimento delle attività di cui al precedente punto. Tali locali saranno individuati dalle Parti con successivi Accordi, che potranno essere stipulati anche tramite scambio di corrispondenza; c) provvedere alla manutenzione straordinaria dei locali ed a quella straordinaria ed ordinaria degli impianti ed attrezzature pertinenti; d) consentire all INFN di effettuare tutti gli interventi che si rendessero necessari, in ottemperanza alle norme vigenti, per lo sviluppo delle attività di cui al comma 1.a), previo accordo con Area sia per quanto concerne la natura e le modalità dei menzionati interventi che per l eventuale ripartizione degli oneri economici da sostenere; e) mettere a disposizione dell INFN i servizi di acqua, energia elettrica, riscaldamento, raffrescamento, sorveglianza, pulizia, smaltimento rifiuti, vigilanza e telefono, viabilità e giardinaggio, occorrenti per il funzionamento della sede medesima con rimborso dei costi sostenuti e senza maggiorazione per i costi generali sostenuti da AREA, atteso che il costo del personale preposto troverà copertura nel contributo stabilito nei successivi Accordi di cui al comma 1.b) di questo articolo); f) mettere a disposizione il personale e le attrezzature destinate allo svolgimento dei programmi di ricerca di comune interesse; 2

2) l INFN, per tutta la durata della presente convenzione, si impegna a: a) sviluppare, con il personale di AREA, le attività congiunte nel principio del mutuo beneficio, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, per la durata della presente collaborazione; b) mettere a disposizione le proprie attrezzature per lo svolgimento dei programmi di ricerca, innovazione, formazione e delle altre iniziative congiunte; c) provvedere alla manutenzione straordinaria ed ordinaria delle attrezzature di proprietà; d) versare il contributo di 100.000,00 per le attività istituzionali indicate in premessa; e) provvedere alle spese, di cui al comma 1.e); f) garantire, su richiesta nominativa dell AREA, l accesso temporaneo di personale di AREA ai locali concessi in uso esclusivo alla propria struttura. Le Parti si impegnano altresì nelle attività di trasferimento tecnologico, anche attraverso l installazione in AREA di un incubatore d impresa dedicato alle tecnologie proprietarie INFN nonché tecnologie sviluppate in collaborazione fra INFN e CERN. Articolo 3 Datori di lavoro e igiene e sicurezza del lavoro 3.1 - L'INFN individua nel Direttore della Sezione il datore di lavoro cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs n. 81/08, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla normativa in tema di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro. Parimenti Area individua il datore di lavoro nella persona del Direttore Generale. I datori di lavoro dell'area e dell'infn, anche tramite i rispettivi responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, si scambiano reciproche informazioni sui contenuti riportati nei rispettivi documenti di sicurezza redatti a conclusione della valutazione dei rischi (D. Lgs. n. 81/08 art. 17, comma 1, lett. a e successive modifiche ed integrazioni), emanando per l effetto gli atti di rispettiva competenza. 3.2 - Per le attività di ricerca svolte in comune nell'ambito della presente Convenzione, i due datori di lavoro, mediante scambio di corrispondenza, provvederanno ad individuare, prima dell'inizio delle attività, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni. 3.3 - L'INFN è responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di cui è proprietaria. 3.4 - Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. l organizzazione del Sistema della Sicurezza, relativo al proprio processo produttivo/di ricerca, è compito dell INFN. In particolare, l'infn è responsabile dell organizzazione e attuazione degli obblighi in tema di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro nei locali concessi in uso esclusivo alla propria struttura. 3.5 - Laddove le Parti riconoscano che l'obiettivo comune di sicurezza possa essere più 3

efficacemente raggiunto sulla base di azioni congiunte, AREA e INFN concordano le modalità intese a dare seguito comune a determinati adempimenti previsti dalla vigente normativa e/o dai rispettivi documenti di valutazione del rischio. 3.6 - Per gli appalti di lavori, servizi e forniture i datori di lavoro di AREA e dell'infn, anche tramite i rispettivi responsabili unici del procedimento, si scambiano reciproche informazioni anche sui contenuti riportati nel DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali - emanando, in esito alle suddette valutazioni dei rischi, gli atti di rispettiva competenza. L'elaborazione del DUVRI dovrà valutare le eventuali interferenze che potrebbero derivare dalla possibile compresenza di una o più imprese con il personale di entrambe le parti. AREA e INFN attiveranno modalità atte ad evitare valutazioni parziali. In particolare, in applicazione a quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., INFN si impegna ad informare AREA in caso di affidamento di lavori a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi nei locali concessi in uso esclusivo alla propria struttura. AREA segnalerà entro 3 giorni le eventuali interferenze che potrebbero derivare dalla possibile compresenza di altre imprese e/o con il personale di entrambe le parti e fornirà l'eventuale necessaria collaborazione per l'elaborazione del documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze. AREA si impegna ad informare INFN sui possibili rischi a cui potrebbero essere esposti i lavoratori e sulle misure di prevenzione e protezione adottate in relazione ai lavori affidati da AREA nelle sedi in cui prestano servizio anche lavoratori INFN. 3.7 - Gli obblighi relativi agli interventi strutturali, di messa a norma e di manutenzione, necessari per assicurare, ai sensi delle vigenti normative, la sicurezza dei locali e degli edifici, nonché delle infrastrutture e relativi impianti, assegnati in uso all'infn, restano a carico di AREA, in quanto tenuta alla loro manutenzione. Gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08 relativamente ai predetti interventi si ritengono assolti da parte dell INFN con la richiesta del loro adempimento ad AREA (D.Lgs. n. 81/08 art. 18, comma 3 ed eventuali successive modificazioni. Articolo 4 Copertura assicurativa Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa contro infortuni del personale afferente ad ognuna di esse. Articolo 5 Proprietà intellettuale 5.1 - Le quote di proprietà degli eventuali risultati dall attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché dei diritti all'utilizzazione economica dei risultati medesimi, saranno determinate di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori dei risultati dell attività inventiva, nell ambito delle leggi e dei regolamenti vigenti. 5.2 - Le Parti concordano di definire la disciplina della riservatezza relativa al background e foreground di proprietà intellettuale nei successivi Accordi di cui all articolo 1. 5.3 - Eventuali aspetti non contemplati specificatamente nel presente atto, inclusi quelli relativi alla proprietà intellettuale, verranno definiti da specifici accordi tra le Parti in conformità alla 4

normativa vigente, che saranno comunque sottoposti all approvazione degli Organi. Articolo 6 Gestione dei dati Ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti, anche verbalmente, in relazione alla presente convenzione saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui alla convenzione, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connesse alla stipula della stessa. Il trattamento potrà essere effettuato sia in modo cartaceo che elettronico; l eventuale comunicazione dei dati sarà consentita ai soggetti pubblici o privati nelle sole circostanze previste dallo stesso decreto legislativo. Le Parti dichiarano inoltre di garantire reciprocamente l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/03 e di essere consapevoli che il mancato conferimento dei dati potrà comportare l'impossibilità di dare esecuzione alla convenzione. Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. Articolo 7 Decorrenza e durata La presente convenzione ha la durata di cinque anni, a decorrere dal 01 gennaio 2016, e potrà essere rinnovata tramite Accordo scritto tra le Parti. Articolo 8 Controversie Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui la controversia non possa essere risolta amichevolmente, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Trieste. Articolo 9 Modifiche Qualora nel corso del quinquennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula della presente convenzione, o si ritenesse opportuno rivedere la medesima, le Parti procederanno di comune accordo. Articolo 10 Beni L INFN si impegna a liberare i locali individuati nei successivi Accordi secondo la tempistica che le Parti riterranno di concordare. Articolo 11 Registrazione La presente Convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 15, comma 2-bis L. 7 agosto 1990, n. 241 ed è soggetta a registrazione e ad imposta di bollo secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. 5

Articolo 12 Norme finali La presente convenzione annulla e sostituisce ogni altro precedente accordo e/o contratto in essere tra le Parti aventi per oggetto l utilizzo di spazi da parte di strutture INFN. Trieste, XX 2015 Per il Consorzio per l AREA di ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste Per l Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Il Direttore Generale Ing. Stefano Casaleggi Il Presidente Prof. Fernando Ferroni 6