COMUNE DI SCALENGHE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI DI PROPRIETA COMUNALE

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COMUNE DI SCALENGHE Provincia di Torino Via Umberto I, 1 C.A.P. 10060 Tel. (011) 9861721 Fax (011) 9861882 Partita IVA 02920980014 - Codice fiscale 85003410017 http://www.comune.scalenghe.to.it REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI DI PROPRIETA COMUNALE

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento disciplina i criteri per la concessione in uso di edifici, palestre, sale, impianti sportivi e non, altri locali ubicati sul territorio scalenghese e di proprietà del Comune di Scalenghe (di seguito più brevemente denominati "immobili"), nel rispetto delle norme in vigore. I soggetti beneficiari possono essere le Associazioni, i Gruppi, i Sodalizi e altri eventuali soggetti (anche singoli cittadini) che operino in attività ed iniziative di interesse pubblico. L'utilizzo dei locali scolastici può avvenire esclusivamente nel rispetto dei criteri generali determinati dal Consiglio Scolastico Provinciale o dal Provveditorato agli Studi o dalla Direzione dell Istituto Scolastico Comprensivo di Airasca secondo le vigenti normative. Art. 2 IMMOBILI OGGETTO DI CONCESSIONE I locali oggetto di concessione sono quelli indicati nell'allegato A del presente regolamento. Gli aggiornamenti all'elenco degli immobili di cui al presente allegato A che non comportano modifiche al regolamento verranno approvati con atto deliberativo della Giunta Comunale. Qualora nel corso degli anni si dovessero manifestare esigenze gestionali e/o operative diverse i provvedimenti verranno adottati dagli Organi competenti dandone comunicazione al primo Consiglio Comunale utile. Art. 3 FINALITA' Il Comune si pone i seguenti obiettivi: - Favorire la massima espressione delle risorse presenti sul territorio al fine di agevolazione un'ampia rete di partecipazione; - Permettere agli Enti territoriali o di diritto pubblico, alle Associazioni, ai Gruppi, ai Sodalizi ed a eventuali altri soggetti (anche singoli cittadini di svolgere attività). Art. 4 TIPI DI CONCESSIONI IN USO DEGLI IMMOBILI Le concessioni in uso degli immobili possono essere: a) saltuaria: sono concessioni che consentono ai soggetti di cui all'art. 1 di utilizzare i locali per una volta per svolgere riunioni, manifestazioni, assemblee e seminari; b) ricorrenti: sono concessioni che consentono ai soggetti di cui all'art. 1 di utilizzare i locali per più di una volta in giorni e momenti stabiliti anche non consecutivi e per un periodo determinato, per svolgere riunioni, manifestazioni, assemblee e seminari; c) continuative: sono concessioni che consentono ai soggetti di cui all'art. 1 di utilizzare i locali per le attività proprie. L'utilizzo dei suddetti spazi può essere di tipo esclusivo e in coabitazione con altre realtà.

Art. 5 MODALITA' DI RICHIESTA E DI CONCESSIONE La richiesta di uso saltuario deve essere avanzata al Comune di Scalenghe e/o ad altro eventuale soggetto dello stesso Comune a ciò delegato, redatta e sottoscritta dal richiedente (persona a ciò autorizzata ove trattasi di Associazione, Gruppo, Sodalizio od altro soggetto giuridico) utilizzando l'apposita modulistica che fa parte integrante del presente regolamento (allegato B) e dovrà pervenire almeno 5 giorni lavorativi prima della data richiesta per l'utilizzo. La richiesta di uso ricorrente deve essere come sopra avanzata, redatta e sottoscritta utilizzando l'apposita modulistica (allegato C) e dovrà pervenire almeno 10 giorni lavorativi prima della data richiesta per l'utilizzo. La richiesta di uso continuativo esclusivo e/o in coabitazione con altre associazioni deve essere come sopra avanzata redatta e sottoscritta utilizzando l'apposita modulistica (Allegato D) e dovrà pervenire almeno 10 giorni lavorativi prima della data richiesta per l'utilizzo. Qualora motivi di opportunità lo suggeriscano, l'amministrazione comunale, previa regolare delibera di Giunta si riserva la facoltà di stipulare apposite convenzioni e/o altre formule contrattuali con "Associazioni" e/o privati per l'uso continuativo degli immobili: convenzioni e/o altre formule contrattuali che dovranno peraltro essere ispirate ai principi del presente regolamento. Ai sensi delle vigenti disposizioni normativi relative al rilascio delle concessioni ed alla sottoscrizione delle eventuali convenzioni. Art. 6 ORDINE DI PRIORITA' PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMMOBILI Compatibile con le esigenze di utilizzo da parte dell'amministrazione Comunale, la concessione in uso degli immobili è subordinata al seguente ordine di priorità: 1 - Iniziative ed attività patrocinate dal Comune; 2 - Iniziative ed attività di Associazioni, Gruppi, Sodalizi e altri eventuali soggetti (anche singoli cittadini) residenti nel Comune svolte a titolo grratuito e rivolte alla popolazione residente o a strati di essa; 3 - Iniziative ed attività non espressamente previste ai punti precedenti. A parità di condizione verrà data priorità alla data di presentazione della richiesta e comunque alle Associazioni, Gruppi, Sodalizi ed altri soggetti (anche singoli cittadini) con sede e residenza nel territorio. Il Comune si riserva la facoltà di valutare se la richiesta di concessione d'uso sia compatibile con le condizioni generali di agibilità del fabbricato, ove si rilevassero gravi incongruenze non eliminabili con prescrizioni d'uso, la concessione potrà risultare non rilasciabile. L'esito negativo motivato sarà comunicato al richiedente. Art. 6/BIS SOGGETTI DESTINATARI E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE La concessione in uso degli immobili comunali è rivolta ai seguenti soggetti: A - Associazioni, Gruppi, Sodalizi culturali, sociali e politici ed altri eventuali soggetti (anche singoli cittadini) residenti nel Comune di Scalenghe per iniziative svolte senza scopo di lucro;

B - Associazioni, Gruppi, Sodalizi culturali, sociali e politici ed altri eventuali soggetti (anche singoli cittadini) residenti nel Comune di Scalenghe per iniziative svolte a scopo di lucro; C - Associazioni, Gruppi, Sodalizi culturali, sociali e politici ed altri eventuali soggetti (anche singoli cittadini) non residenti nel Comune di Scalenghe per iniziative svolte a scopo e non di lucro; Art. 7 RITIRO E CONSEGNA DELLE CHIAVI Il responsabile firmatario della richiesta ritirerà le chiavi, compilando l'apposito modulo e le riconsegnerà entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui è venuta a cessare l'autorizzazione per la concessione in uso. Art. 8 RINNOVO, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE Il Comune, nel caso di sopravvenute esigenze connesse alla necessità di disporre degli immobili si riserva la facoltà di sospendere o revocare in qualsiasi momento la concessione rilasciata con preavviso ai concessionari di almeno 3 giorni lavorativi. La revoca o la sospensione hanno effetto immediato senza alcun preavviso, nei casi di emergenza, qualora gli immobili, siamo utilizzati in modo difforme dalla richiesta, quando si rechi molestia, pregiudizio o danno a cose e persone. Il rinnovo della concessione può essere rilasciato previa richiesta scritta con lettera semplice non in bollo munita del protocollo del Comune da effettuarsi: - Almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza per gli immobili concessi in "USO RICORRENTE" - Almeno 1 mese prima della scadenza per gli immobili concessi in "USO CONTINUATIVO". Nel caso gli immobili concessi in uso non vengano più utilizzati, il concessionario è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune a mezzo lettera semplice non in bollo munita dal protocollo del Comune. Art. 9 GARANZIE E RESPONSABILITA' Il Concessionario deve garantire: a) la custodia e la sorveglianza; b) l'utilizzo esclusivo del locale per l'attività specificata; c) il rispetto delle strutture e degli oggetti presenti nel locale utilizzato e il ripristino in caso di danno; d) la restituzione dei locali perfettamente in ordine e puliti (servizi igienici compresi) ed il riordino del materiale usato); e) il rispetto delle norme di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni di Legge; f) il rispetto degli orari stabiliti; g) il pagamento della quota stabilita dall'amministrazione; h) il divieto di accedere alle palestre per coloro che non calzano scarpe da ginnastica.

L Amministrazione mette a disposizione i locali di sua proprietà e non entra nel merito dell attività, se non per verificare che la stessa non sia in violazione di legge, pertanto il concessionario se ne rende responsabile, sollevando sin d'ora il Comune, per danni alle persone e cose arrecati nel corso od a causa dell'attività svolta, anche se avvenuti negli spazi esterni agli immobili, a tal fine e qualora il Comune lo richieda, il concessionario si impegna a stipulare apposita, idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi e responsabilità di cui sopra, inoltre si impegna a presentare all Amministrazione la dichiarazione di deresponsabilizzazione nei confronti dell Amministrazione Comunale. Art. 10 VIGILANZA In merito alle concessioni di cui all'art. 4 del presente regolamento il Comune potrà effettuare ispezioni e tutto ciò che ritiene necessario al fine di verificare se l'utilizzo dei locali sia conforme alla domanda. Art. 11 SANZIONI Nel caso si riscontrassero danni materiali o inadempienza da parte dei beneficiari di cui all'art. 1 del presente Regolamento, il Comune contesterà l'accaduto al concessionario invitandolo a riparare al danno, tramite lettera notificata. Trascorsi 15 giorni, nel caso in cui il concessionario non avesse ottemperato alle richieste impartite, il Comune provvederà a diffidare formalmente il concessionario e/o altri responsabili, tramite notifica nei tempi indicati nella diffida. Decorso inutilmente tale periodo, il Comune darà l'avvio all'esecuzione dei lavori rivalendosi, per le spese sostenute, direttamente sul concessionario e/o altri soggetti responsabili. Il risarcimento dei danni verrà perseguito anche tramite le opportune vie legali. Il Comune si riserva la possibilità di escludere i contravventori da ogni altro utilizzo delle strutture comunali. Art. 12 TARIFFE D'USO DEI LOCALI Le tariffe d'uso dei locali, definite in base alle disposizioni vigenti di legge, e riportate nell allegata Tab. A, potranno essere modificate o aggiornate in base alle indicazioni legislative in materia con successivo separato provvedimento di Giunta Comunale. Art. 13 RIDUZIONI L'Amministrazione Comunale si riserva, previa apposita deliberazione di Giunta, la riduzione delle tariffe di cui all'art. 12 a favore di Associazioni, Gruppi, Sodalizi ed altri soggetti che operino gratuitamente per finalità di elevato valore ed interesse sociale.

Art. 14 RINVIO Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti, dello Statuto Comunale e degli altri Regolamenti dell'ente. Entro un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento le convenzioni vigenti dovranno essere adeguate al medesimo. Art. 15 PUBBLICITA' Alle disposizioni contenute nel presente Regolamento verrà data pubblicità mediante affissione all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. Art. 16 ENTRATA IN VIGORE Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla sopravvenuta esecutività dell'atto deliberativo di sua approvazione.