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CONVENZIONE PER LA FORMAZIONE E L ORIENTAMENTO DEI PRATICANTI AVVOCATI TRA Il CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO in persona del Suo Presidente Avv. Mario Napoli; e la PROCURA DELLA REPUBBLICA, presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d Aosta, in persona del Procuratore dott.ssa Anna Maria Baldelli; PREMESSO - che la legge professionale (art. 14 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, lett. a) e c) demanda al Consiglio dell Ordine degli Avvocati il compito di provvedere alla custodia degli albi professionali e dei registri dei praticanti e alla vigilanza sull esercizio della pratica forense ; - che il regolamento per la pratica (art. 1-3 del D.P.R. 10 aprile 1990, 101) attribuisce al Consiglio dell Ordine degli Avvocati il compito di vigilare sull effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti avvocati nei modi previsti dal regolamento stesso e con i mezzi ritenuti più opportuni; - che spetta al Consiglio dell Ordine degli Avvocati il rilascio di un certificato di compiuta pratica previa la verifica che il praticante abbia atteso alla pratica stessa per il periodo prescritto, con diligenza e profitto (art. 10 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37); - che l art. 37, comma 4, del D.L. 98/2011 come convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 prevede che i capi degli Uffici Giudiziari possano 1

stipulare, in relazione a concrete esigenze organizzative dell ufficio, apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con i Consigli degli Ordini degli Avvocati per consentire ai praticanti più meritevoli lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari la pratica forense per l ammissione all esame di avvocato per un periodo non superiore a 12 mesi ai sensi dell art. 10, comma 1 D.P.R. 06/08/2011, n. 138; - che il Consiglio Superiore della Magistratura, nell adunanza plenaria del 29.04.2014, ha emanato una Risoluzione sui tirocini formativi presso gli uffici giudiziari, precisando la natura ed i presupposti delle due diverse tipologie di tirocinio e precisamente ex artt. 37 legge 11/2011 e 73 Legge 98/2013. - Che la procura per i Minorenni intende attivare tirocini ex art. 37 della Legge n. 11/2011 ed il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Torino ha manifestato la disponibilità ad indirizzare i praticanti avvocati ad un tirocinio di formazione presso la Procura per i Minorenni. - La pratica presso gli Uffici Giudiziari è un effettivo momento di alta formazione per i praticanti avvocati. TUTTO CIO PREMESSO ART.1 La premessa è parte integrante della presente convenzione. ART. 2 I praticanti avvocati, ivi inclusi i praticanti che abbiano conseguito il diploma di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, sono ammessi ad espletare il tirocinio, prestando la loro attività presso i magistrati della Procura 2

Minorenni, per un periodo non inferiore a 6 mesi e non superiore a 12 mesi. Tale tirocinio, come previsto per legge, sarà riconosciuto dal Consiglio dell Ordine degli Avvocati, per 6 mesi o 12 mesi, al fine dell espletamento della pratica forense e del rilascio del relativo certificato di compiuta pratica. L attività di formazione presso l Ufficio giudiziario è svolta in regime di esclusività. Art. 3 1. Il praticante avvocato che intende svolgere un tirocinio di formazione presso detto ufficio giudiziario con valenza ai fini delle pratica deve farne specifica domanda al Consiglio dell Ordine degli Avvocati, allegando alla stessa: 1) Curriculum vitae et studiorum nel quale siano specificati il piano di studi universitari, la votazione di laurea, il titolo della tesi di laurea. 2) Autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, attestante l assenza di precedenti penali e l assenza di carichi pendenti. Individuate le domande ammissibili, il Consiglio dell Ordine degli Avvocati proporrà i nominativi dei praticanti prescelti al Procuratore della Repubblica, il quale, ove condivida le singole proposte, previo parere favorevole del Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Torino ovvero del Consiglio Superiore della Magistratura secondo le rispettive competenze, affiderà i tirocinanti ad un magistrato del proprio ufficio giudiziario, in relazione alle esigenze organizzative dell ufficio stesso. 3

ART. 4 Il Magistrato affidatario organizzerà il percorso formativo e di orientamento del tirocinante e le attività da svolgere, entro i limiti e secondo le direttive impartite dal C.S.M in materia di tirocini e stage. Il praticante avvocato è tenuto alla riservatezza su ogni informazione acquisita nell esercizio delle attività del tirocinio, in ossequio a quanto disposto dal D. Lgs 30.06.2003, n. 196. All esito il Magistrato affidatario redigerà una breve relazione sull attività svolta dal tirocinante e sul relativo rendimento altresì l effettiva frequentazione dell Ufficio Giudiziario. La relazione finale sarà trasmessa al Presidente del Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Torino. Il Capo dell Ufficio trasmetterà la relazione finale anche al Consiglio Giudiziario affinché esso possa acquisire informazioni utili ad effettuare una complessiva valutazione dei risultati conseguiti dal progetto e di eventuali criticità incontrate nel suo sviluppo. ART. 5 Il praticante Avvocato è tenuto a svolgere il tirocinio con impegno professionale esclusivo nonché all osservanza dei seguenti obblighi: - Svolgere con diligenza, correttezza e lealtà, sotto la guida ed il controllo del Magistrato affidatario, le attività dallo stesso indicate; - Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; - Rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque, per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo 4

svolgimento del tirocinio; - Mantenere il segreto professionale per quanto conosciuto in ragione del tirocinio, con obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale; - Astenersi da qualunque attività nell eventualità egli si sia occupato della vicenda durante il precedente tirocinio ovvero in ogni altro caso trattato dal professionista presso il cui studio ha compiuto il precedente periodo di pratica; - Rispettare il divieto di portare fascicoli fuori dall ufficio giudiziario, di fotocopiare per propri fini atti processuali e comunque di pubblicare o pubblicizzare gli atti stessi. - Mantenere l iscrizione al Registro dei praticanti avvocati; - Mantenere un contatto continuo con l Ordine relativamente allo svolgimento del tirocinio; - Al termine del tirocinio, presentare un adeguata relazione che sarà sottoposta alla valutazione e all approvazione del Consiglio dell Ordine. ART. 6 Il Sostituto assegnatario provvederà a redigere il progetto di formazione, che dovrà contenere le seguenti attività: a) esame del fascicolo processuale affidato al magistrato, nella fase di deposito degli atti ex art. 415 bis c.p.p. o della richiesta di giudizio immediato o di richiesta di archiviazione, comprensivo della verifica della regolarità formale dell instaurazione del giudizio con particolare riguardo alla notifica degli atti ed ad esempio alle eventuali eccezioni rilevabili dall ufficio, alle liste testi. 5

b) Studio delle problematiche giuridiche sottese al capo di imputazione con ricerche di giurisprudenza o dottrina, ovvero ricerche anche a mezzo di supporti informatici a disposizione dell ufficio di giurisprudenza o dottrina funzionali alla risoluzione dei singoli casi con approfondimenti su questioni di diritto ricorrenti e/o particolarmente complesse, relazione di sintesi della posizione della dottrina e giurisprudenza; c) Preparazione delle udienze dibattimentali con il Magistrato, con studio dei fascicoli indicati dal Magistrato; preparazione, previa discussione con il magistrato affidatario della scheda del processo, in cui sintetizzare capi di imputazione, fonti di prova, completezza della lista testimoniale, compiuta formazione del fascicolo per il dibattimento; d) Preparazione, previa discussione con il Magistrato affidatario, dell esame o controesame di testi ed imputati; studio, previa discussione con il magistrato affidatario, delle prove raccolte in vista del compimento di eventuali attività integrative di indagine ovvero ai fini della elaborazione di eventuali richieste ex art. 507 c.p.p.; studio, previa discussione con il magistrato affidatario, delle prove raccolte in vista dell elaborazione dello schema di requisitoria; eventuale stesura finale di una relazione di sintesi o schema di impugnazione nel caso di reclamo; e) Su istruzione del magistrato affidatario, lettura ed analisi delle sentenze difformi rispetto alle richieste del pubblico ministero, in vista della proposizione dell eventuale impugnazione, con 6

redazione di scheda di appello; f) Partecipazione a seminari e incontri di studio organizzati per i Magistrati e la Polizia Giudiziaria; g) Collaborazione nella gestione ed aggiornamento dell eventuale archivio di dottrina e giurisprudenza dell ufficio cui appartiene il magistrato affidatario; h) Studio dei fascicoli civili e della giurisprudenza in relazione anche alle eccezioni proposte dai difensori; i) Partecipazione alle riunioni con i Servizi. In ogni caso, i tirocinanti, pur dovendo assistere e coadiuvare il magistrato nel compimento delle ordinarie attività, non possono essere destinati unicamente o prevalentemente al disbrigo di attività di cancelleria o di carattere amministrativo e comunque ogni attività agli stessi affidata dovrà avere totale valenza formativa. ART. 7 Il praticante sarà tenuto a rispettare nel periodo di pratica presso la Procura Minorenni il Regolamento relativo della Pratica Forense relazionando sulle attività prescritte a titolo di formazione, e, al termine del periodo di tirocinio, presentando una relazione per l approvazione da parte del Consiglio dell Ordine degli Avvocati. Il tirocinio presso la Procura Minorenni non è compatibile con l abilitazione al patrocinio. ART. 8 Il tirocinio di formazione potrà essere interrotto in qualsiasi momento dal 7

Procuratore della Repubblica ovvero dal Presidente del Consiglio dell Ordine degli Avvocati, sentito il praticante: a) Per il venir meno del rapporto fiduciario tra il magistrato affidatario ed il tirocinante; b) Per il mancato rispetto degli obblighi assunti dal tirocinante ovvero per la sua verificata inidoneità; c) Per sopravvenute esigenze organizzative dell ufficio giudiziario; d) Per violazione di norme deontologiche da parte del tirocinante; e) Per l emersione, derivante da qualsivoglia causa, di un pregiudizio per l indipendenza e l imparzialità dell ufficio giudiziario ovvero per il verificarsi di una lesione alla credibilità della funzione giudiziaria o all immagine e prestigio dell Ordine Giudiziario ART. 9 I tirocinanti hanno una copertura assicurativa, con polizza stipulata dal tirocinante contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del tirocinio previsto, compresi gli infortuni in itinere, nonché per danni che dovessero causare a terzi (persone e/o cose) durante l effettuazione delle predette attività. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante si impegna a darne immediata comunicazione. ART.10 La presente convenzione diverrà esecutiva solo dopo il parere positivo rilasciato da parte del Consiglio Superiore della Magistratura ovvero 8

da parte del Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Torino, tenuto conto delle rispettive competenze. Ogni successiva integrazione e modificazione della presente convenzione sarà sottoposta al parere del Consiglio Superiore della Magistratura ovvero del Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Torino, tenuto conto delle rispettive competenze, e diverrà esecutiva dopo il parere favorevole dell organo competente. Torino, 15 dicembre 2014 Il Presidente del Consiglio dell Ordine Il Procuratore della Repubblica degli Avvocati di Torino presso il Tribunale per i Minorenni F.to Avv. Mario Napoli F.to Dott.ssa Anna Maria Baldelli 9