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Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 386 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI MURER, GNECCHI, MARANTELLI, BIONDELLI, VELO, MAGORNO, MOSCATT, MARTELLA, D INCECCO, CIMBRO, MOGNATO, BARETTA, TULLO, MIOTTO Modifica all articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, in materia di inserimento lavorativo di persone svantaggiate Presentata il 21 marzo 2013 ONOREVOLI COLLEGHI! Intervenendo a disciplinare l intero settore, la legge 8 novembre 1991, n. 381, ha definito la categoria delle cooperative sociali individuando nella società cooperativa lo strumento idoneo per il perseguimento di finalità sociali e di promozione umana, da realizzare attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, educativi e di attività produttive, attraverso i quali permettere l integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate. Lo scopo particolare di tale tipo di cooperativa, che la legge vuole segnalato addirittura all interno della ragione sociale della società, deve caratterizzare tutta la struttura sociale. Al fine di evitare qualunque ipotesi di confusione, tali cooperative sono state suddivise in due grandi categorie: a) quelle che svolgono attività di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi non finalizzate all inserimento lavorativo di persone svantaggiate; b) quelle che attraverso la gestione di diverse tipologie di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi sono finalizzate all inserimento lavorativo di persone in stato di svantaggio. Nelle cooperative sociali di cui alla lettera b) potremo avere: soci ordinari (lavoratori) che esercitano una attività retribuita sia di natura subordinata che autonoma (legge 3 aprile 2001, n. 142); soci volontari in misura non superiore alla metà del numero complessivo dei soci; soci «persone svantaggiate» che, compatibilmente con il loro stato di salute fisica e psichica, partecipano alla attività lavorativa prevista dallo statuto. Il numero dei lavoratori svantaggiati deve essere pari almeno al 30 per cento dei lavoratori, soci e non soci, della cooperativa.

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 386 All interno delle cooperative sociali, quindi, e in particolare in quelle di cui alla lettera b), si deve rilevare la presenza di tre categorie di soci: i soci lavoratori, i soci volontari e i soci persone svantaggiate, individuati questi ultimi sia come soci utenti, sia come soci lavoratori. Conseguentemente all istituzione di tali categorie sorgono una serie di problematiche particolari, riferite sia al funzionamento delle cooperative, sia alla considerazione che trattasi di soci che concorrono al perseguimento del particolare scopo sociale. Come già detto, le persone svantaggiate devono nei fatti costituire almeno il 30 per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa. Si precisa che la condizione di persona svantaggiata deve risultare da una documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza (certificati rilasciati dal comune di residenza). Inquadriamo ora le categorie di svantaggio previste attualmente dall articolo 4 della legge n. 381 del 1991. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all articolo 1, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 381 del 1991 si considerano persone svantaggiate: gli invalidi fisici, psichici e sensoriali; gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico; i tossicodipendenti, gli alcolisti; i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare; i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354. Lo stesso articolo 4 recita «Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni». L Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ha provveduto, per quanto di sua competenza, a precisare che tra gli individui svantaggiati di cui al citato articolo 4, devono essere compresi gli invalidi fisici e psichici con grado di invalidità superiore al 45 per cento. Tale limite è lo stesso che la tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, stabilisce come limite minimo di invalidità per l avviamento al lavoro come «invalido». Le aliquote complessive della contribuzione per l assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate sono ridotte a zero. Si risparmia, quindi, per ogni lavoratore inserito al lavoro in stato di svantaggio il costo relativo alla contribuzione sociale a carico dell INPS, pari a circa il 27 per cento sul salario lordo; mentre relativamente al premio dell Istituto nazionale per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro non esiste ad oggi alcuna esenzione in merito. La legge non dispone in merito alla retribuzione da corrispondere alle persone svantaggiate, prevedendo soltanto come rilevato secondo l iniziale interpretazione della normativa, la totale fiscalizzazione degli oneri sociali e stabilendo pari a zero le aliquote percentuali contributive da applicare alle retribuzioni corrisposte. Tale aspetto della normativa, inizialmente non del tutto chiaro, ha trovato un opportuna interpretazione in sede di circolari ministeriali e dell ente di previdenza, che hanno precisato come deve essere applicata la fiscalizzazione degli oneri sociali, che rimangono a carico delle competenti autorità sanitarie regionali, e quali devono essere i criteri di individuazione dei soggetti svantaggiati ammissibili come soci. Sono così esentati dal versamento dei contributi per l assicurazione obbligatoria previdenziale e assicurativa relativamente alla propria quota sia le cooperative sociali che i soci persone svantaggiate. Tale

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 386 agevolazione è estesa soltanto alle cooperative di cui alla lettera b). Tenuto conto delle particolari condizioni di agevolazione, anche contributiva, di cui tali cooperative godono, è stata organizzata nei loro confronti una più estesa attività di vigilanza. Viene infatti a tale scopo istituito dalle regioni un albo regionale delle cooperative sociali e sono effettuate le revisioni cooperative e straordinarie previste dal decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. A tutela dei soci lavoratori inseriti nelle cooperative (anche sociali) il legislatore è intervenuto attraverso la citata legge n. 142 del 2001, obbligando tutte le cooperative a dotarsi di un regolamento interno nonché ad applicare obbligatoriamente, per quanto riguarda il trattamento economico, i minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. La recente crisi finanziaria mondiale sta manifestando i suoi effetti anche come gravissima crisi occupazionale, infatti negli ultimi mesi migliaia di persone hanno perso il posto di lavoro e le previsioni per il futuro non sono affatto positive. In una situazione così complessa come quella attuale esiste la necessità di elaborare da parte delle forze politiche una nuova teoria economica che cerchi soluzioni ai problemi dell occupazione; in tale teoria ci si aspetta che lo Stato sia presente con una funzione importante e al tempo stesso strategicamente virtuosa. In questo quadro si inserisce la presente proposta di legge, che modifica il citato articolo 4 della legge n. 381 del 1991 in base alle nuove previsioni dettate dal regolamento CE già recepite dalla legge della regione Veneto 3 novembre 2006, n. 23, e richiamate dal relativo atto di indirizzo sull inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e delle persone deboli. Ai sensi dell articolo 3, comma 2, di tale legge per «soggetti deboli» si intendono le persone che abbiano difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro. Con la presente proposta di legge si chiede, in sintesi, di inserire nelle categorie di svantaggio anche alcune delle tipologie di persone cosiddette «deboli» facendole rientrare nel computo del 30 per cento, necessario per mantenere la qualifica di cooperativa sociale. Nella fattispecie si chiede di inserire le seguenti categorie: qualsiasi persona che desideri intraprendere o riprendere un attività lavorativa e che non abbia lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno due anni e, in particolare, qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare; qualsiasi persona priva di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado o equivalente, priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo; qualsiasi persona con più di cinquant anni di età priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo; qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro per dodici dei sedici mesi precedenti o per sei degli otto mesi precedenti nel caso di persone con meno di venticinque anni di età; donne straniere vittime della tratta, costrette a prostituirsi, che abbiano deciso di abbandonare la loro condizione di sottomissione e di sfruttamento e che usufruiscono del programma di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La ratio di tale normativa è che riconoscendo la possibilità di effettuare progetti di inserimento lavorativo anche per altre categorie, quelle denominate «deboli», e intensificando la collaborazione con i servizi sociali degli enti locali si consentirebbe di dare una risposta più efficace ai bisogni reali della collettività, sviluppando anche un azione decisa sulla crisi economica e occupazionale e utilizzando le risorse in modo più efficiente. I soggetti deboli sono prevalentemente in carico ai servizi sociali e «drenano», in termini di minimo vitale erogato ad personam, ingenti risorse. Mediamente, un comune di 300.000 abitanti eroga oltre 1.200.000 euro all anno di contributi per il minimo vitale. Parte di queste risorse vengono assegnate a persone ancora in grado di svolgere un attività la-

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 386 vorativa e che potrebbero quindi essere tolte dal circuito assistenziale. Basti pensare che, mediamente, circa il 30 per cento degli utenti in carico ai servizi sociali di un comune è compreso nella fascia di età che va dai trentacinque ai cinquantaquattro anni. Individuare per loro uno status che consenta l inserimento lavorativo sotto il profilo di socio lavoratore svantaggiato di una cooperativa sociale di cui alla lettera b) significa trasformare il sussidio in lavoro, cioè l unico vero obiettivo perseguibile da ogni amministrazione pubblica.

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 386 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. 1. Il comma 1 dell articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; qualsiasi persona che desideri intraprendere o riprendere un attività lavorativa e che non abbia lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno due anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare la vita lavorativa e la vita familiare; qualsiasi persona priva di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado o equivalente, priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo; qualsiasi persona con più di cinquant anni priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo; qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro per dodici dei sedici mesi precedenti o per sei degli otto mesi precedenti nel caso di persone con meno di venticinque anni di età; donne straniere vittime della tratta, costrette a prostituirsi, che abbiano deciso di abbandonare la loro condizione di sottomissione e di sfruttamento e che usufruiscono del programma di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Si considerano inoltre per-

Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 386 sone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell interno, sentita la Commissione centrale per le cooperative disciplinata dall articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78».

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