REGIONE ABRUZZO CONSIGLIO REGIONALE PROCEDURA APERTA PER L ADOZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE Ai sensi dell art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dell art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Consiglio regionale, avvalendosi del supporto del gruppo di lavoro appositamente istituito ha elaborato la bozza del Codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio regionale. Il Codice, che dovrà essere adottato dall Ufficio di Presidenza, si applicherà a tutti i dirigenti e dipendenti del Consiglio regionale, nonché, per quanto compatibile, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di supporto agli organi di direzione politica, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere nei confronti dell amministrazione. Al fine di garantire e favorire il più ampio coinvolgimento e la partecipazione di tutti i soggetti interessati con il presente avviso si dà avvio alla procedura di consultazione volta ad acquisire eventuali proposte ed osservazioni sulla bozza del Codice, in conformità a quanto previsto dall Autorità Nazionale Anticorruzione, con la delibera n. 75 del 24 ottobre 2013 Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni. Si invitano, pertanto, le organizzazioni sindacali rappresentative, le associazioni dei consumatori e degli utenti e le altre associazioni o forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi e, in generale, tutti i soggetti che operano per conto del Consiglio e/o che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dallo stesso, a far pervenire entro e non oltre il giorno 14 gennaio 2014 le proprie proposte ed osservazioni in merito alla bozza di Codice di comportamento, che è pubblicata unitamente al presente avviso. Tutti i soggetti a quali il presente avviso è rivolto sono invitati a trasmettere, al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza del Consiglio, eventuali proposte ed osservazioni, utilizzando esclusivamente l allegato modello A. Il modello A, debitamente compilato, dovrà essere trasmesso al seguente indirizzo di posta elettronica: responsabile.anticorruzione.trasparenza@crabruzzo.it IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA Avv. Giovanni Giardino
ALLEGATO A Al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Consiglio regionale dell Abruzzo OGGETTO: proposte e/o osservazioni in merito al Codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio regionale dell Abruzzo. Il sottoscritto, Luca Fusari e-mail luca.fusari@crabruzzo.it in qualità di Delegato territoriale FP CGIL Abruzzo (specificare la tipologia del soggetto portatore di interesse e la categoria di appartenenza; es. organizzazioni sindacali rappresentative, enti o associazioni, ecc.), formula le seguenti osservazioni e/o proposte relative alla bozza di Codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio regionale dell Abruzzo, in merito a ciascuna delle distinte previsioni dell ipotesi pubblicata: Art. 4 Regali, compensi e altre utilità Il comma 6 prevede la restituzione del regalo o altra utilità al donante, segnalando contestualmente l accaduto al responsabile della prevenzione. Qualora questo non sia possibile consegna il regalo all Amministrazione. In merito si ritiene più coerente e in linea con quanto precisato nel dpr 62/2013 e nelle linee guida della conferenza delle regioni che il dipendente rimetta, da subito, a disposizione dell Amministrazione la regalìa ricevuta per la restituzione o la devoluzione a fini istituzionali, in modo da non andare a gravare ulteriormente sul dipendente. Art. 5 Divieto di incarichi di collaborazione o consulenza da soggetti privati L articolo declina le tipologie di incarichi e collaborazioni con soggetti privati vietati. In merito si sottolinea come la normativa individua in un divieto generico connesso all avere avuto, nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti inerenti all ufficio di appartenenza. La deliberazione Civit 75/2013 pur invitando le Amministrazioni a specificare eventuali casi ritenuti più significativi, di certo, non itende con questo imporre divieti assoluti e ingiustificati o sproporzionati. Si chiede pertanto di voler eliminare alla seconda alinea del comma 1 il termine o incarico in quanto potrebbe portare a interpretazioni ingiustificatamente restrittive de termine (l incarico di componente del direttivo di una pro-loco è compatibile se tale pro-loco ha usufruito di 100 euro ai sensi della l.43?). Si chiede inoltre di eliminare il comma a) in quanto una semplice iscrizione ad un Albo di
appaltatori o fornitori di beni o servizi, non da garanzia, da sé, di espletamento del servizio/appalto/fornitura e, pertanto, appare non rilevante ai fini dell anti-corruzione soprattutto se è disciplinato il caso potenziale dell espletamento dell eventuale servizio/appalto/ fornitura come nel caso di specie. Si chiede inoltre di fare riferimento, dove si cita la struttura, all ufficio e non al Servizio, in quanto ci sono Servizi i cui uffici effettuano incarichi estremamente diversi e non assimilabili, inoltre tale riferimento e quello richiesto dalle disposizioni nazionali. Art. 6 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni La deliberazione Civit richiamata invita le Amministrazioni ad individuare..in modo specifico gli ambiti di interesse che possono interferire con lo svolgimento dell attività dell ufficio.., l articolo, invece, fa un richiamo generico rimettendo non si sa a chi, presumibilmente allo stesso dipendente, valutare tale ambito. In merito sarebbe opportuno individuare almeno dei criteri a cui attenersi qualora risulti difficile indicare gli ambiti precisi. Art. 7 Comunicazione degli interessi finanziari Sarebbe opportuno che la comunicazione riguardasse i rapporti dei quali l Amministrazione non è a conoscenza, in quanto l obbligo per l Amministrazione di non richiedere al cittadino fatti o atti di cui è a conoscenza riguardano anche i rapporti interni. Art. 8 Conflitto di interessi ed obbligo di astensione L estensione dell obbligo di partecipare all adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere persone con le quali si abbia rapporti di frequentazione abituale (comma 3) si ritiene eccessivo stante la indeterminatezza del termine frequentazione abituale che potrebbe portare un dipendente/dirigente a non assicurare un attività lavorativa in procedure oggettivamente trasparenti che riguardano conoscenti. Quanto soprattutto in considerazione del comma 4 che, comunque, prevede un obbligo di astensione generale laddove esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza. Anche se previsto nelle linee guida si ritiene doveroso osservare che l obbligo di informare di possibili situazioni conflittuali di altro dipendente, se non specificate, potrebbero causare nella pratica una serie di segnalazioni non opportune sulle quali alla fine è il Dirigente che dovrà decidere. Il Dirigente, potrebbe trovarsi, ad effettuare in via principale tale attività. Per quanto riguarda, infine, il comma 2 sarebbe opportuno specificare quando si ha una pressione politica/dirigenziale e quando si agisce in conformità ad una direttiva politica/dirigenziale. Questo soprattutto in un organo legislativo/politico come il C.R..
Art. 9 Prevenzione della corruzione Il Comma 1 prevede l obbligo di segnalazione di fatti illeciti al superiore gerarchico. In considerazione che i fatti illeciti potrebbero riguardare il superiore gerarchico appare più opportuno, come previsto nelle linee guida, prevedere detta segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione. Art. 10 Tutela del dipendente che segnala illeciti Nessuna osservazione Art. 11 Trasparenza e tracciabilità Nessuna osservazione Art. 12 Comportamento nei rapporti privati All articolo 4, comma b), si utilizzano termini quali interessi, prestigio, immagine, decoro e dignità. In conformità a quanto previsto dalla delibera Civit summenzionata si chiede di declinare quali siano i comportamenti lesivi di tali termini al fine di non generare una intimidazione di carattere generale che impedisca l espressione del diritto di opinione del dipendente che è anche cittadino. Art. 13 Comportamento in servizio Sarebbe opportuno inserire la previsione dell obbligo di prevedere un equa ripartizione dei carichi di lavoro, cos come previsto della delibera CIVIT. Al comma 9 si prevede l obbligo del dirigente, oltre a quello di vigilanza, di effettuare periodici monitoraggi. In merito sarebbe opportuno prevedere tale obbligo nel rispetto dei termini contrattuali e di legge e la palese estensione anche ai Dirigenti da parte dei Direttori. Art. 14 Rapporti con il pubblico Al comma 3 sarebbe preferibile eliminare il termine espressa per non generare
un eccessiva burocratizzazione e rendere complessa un attività che per sua natura porta ad avere rapporti anche con gruppi di interesse non accreditati nel Registro pubblico (si pensi da ultimo agli incontri avuti con Crivea Art. 15 Disposizioni particolari per i dirigenti Il comma 3 riguarda aspetti demandati alla contrattazione che risultano essere in conferenti riguardo alle norme oggetto di un codice di comportamento. Tale norma, tra l altro, oltre ad apparire intrusa fa un riferimento sbagliato al relativo CCNL che è quello del 23/12/1999 e non del 23/11/1999 come erroneamente riportato. Al comma 5 sarebbe opportuno ribadire il diritto alla segretezza e alla privacy inerente le informazioni finanziarie/patrimoniali che il Dirigente è obbligato a fornire individuando, altresì, il Responsabile alla gestione di dette informazioni. Al coma 10 si chiede di inserire il riferimento, come previsto nella delibera Civit, a quanto emerge dalle indagini sul benessere organizzativo di cui all art. 14, comma 5, d.lgs. n. 150/2013, per l individuazione dei carichi di lavoro. Art. 16 Disposizioni particolari per i dipendenti che svolgono attività a stretto contatto con il pubblico Al comma 2 si prevede il divieto di addurre motivazioni generiche relative alla quantità del lavoro da svolgere e la mancanza di tempo a disposizione quali scusanti per la non trattazione delle pratiche. Si ritiene che la specificazione di motivazioni generiche sia alquanto contradditorio e potrebbe generare conflitti interpretativi. Si chiede, pertanto, come previsto dal codice nazionale e dalle linee guida regionali di eliminare la specificazione delle motivazioni generiche che, tra l altro, potrebbero essere di più e diverse. Art. 17 Disposizioni particolari per i dipendenti coinvolti nelle procedure contrattuali ad evidenza pubblica per conto dell amministrazione Art.18 Disposizioni particolari per i dipendenti presso gli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche
Art.19 Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri ed obblighi del Codice da parte di dirigenti e dipendenti Art. 20 Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri ed obblighi del Codice da parte di soggetti esterni Art. 21 Ruolo dei direttori e dirigenti Art. 22 Ruolo del Servizio competente in materia di personale, dell Ufficio procedimenti disciplinari e del Responsabile della prevenzione della corruzione Art. 23 Attività formative Nessuna osservazione Art. 24 Obblighi di comportamento e valutazione delle performance Ci si riserva di fornire le osservazioni nell incontro del 14 p.v Altro: