Osservazioni preliminari al Testo Unico sulla sicurezza nelle parti sulla responsabilità dell ente

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Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Osservazioni preliminari al Testo Unico sulla sicurezza nelle parti sulla responsabilità dell ente 02 Aprile 2008 Maurizio Arena TESTO UNICO SICUREZZA SUL LAVORO (approvato dal Consiglio dei Ministri in data 1 aprile 2008) art 6 comma 8 (Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro): tra i suoi compiti c è pure quello di indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini di cui all articolo 30 (lett. m). articolo 16 (Delega di funzioni) 1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate. e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto 2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. Interessante il comma 3, che introduce una perspicua modalità di collegamento tra responsabilità individuale del datore di lavoro e attuazione del Modello organizzativo ex d.lg. 231/2001: 3. La delega di funzioni non esclude l obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all articolo 30, comma 4. Insomma: il Modello esimente per l ente può avere un effetto analogo sulla culpa in vigilando del datore. articolo 30 (Modelli di organizzazione e di gestione) 1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

d) alle attività di sorveglianza sanitaria; e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell applicazione e dell efficacia delle procedure adottate. 2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1. 3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell organizzazione e dal tipo di attività svolta, un articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 4 Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell organizzazione e nell attività, in relazione al progresso scientifico e tecnologico. 5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all articolo 6. 6. L adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell articolo 11. Articolo 300 (Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) 1. L articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dal seguente: «Art. 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro) 1. In relazione al delitto di cui all articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna 3. In relazione al delitto di cui all articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi».

Il comma 1 del nuovo art 25 septies rinvia pertanto all art 55 comma 2 del medesimo T.U.: 2. Nei casi previsti al comma 1, lett. a) (violazione di specifiche disposizioni degli artt 17 e 28 sulla valutazione dei rischi), si applica la pena dell arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa: a) nelle aziende di cui all articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f; b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. Articolo 306 (Disposizioni finali) 2. Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a) e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti. Alcune osservazioni prima facie 1. Per la prima volta dall entrata in vigore del d.lg. 231 si introduce ex lege la possibilità di adottare modelli organizzativi conformi a disciplinari di riferimento (quello UNI-INAIL, per quanto mi consta, non è però stato predisposto per attività di certificazione); in questa ipotesi il modello si presume conforme ai requisiti richiesti dall art 30. Trattasi di presunzione relativa, vale a dire superabile in sede di accertamento giudiziario. 2. Per la prima volta dall entrata in vigore del d.lg. 231 si prevede la possibilità che modelli organizzativi (sarebbe stato meglio scrivere: linee guida o codici di comportamento generali) possano essere indicati da un soggetto diverso rispetto all associazione rappresentativa di categoria (la Commissione consultiva permanente, istituita presso il Ministero del Lavoro). 3. Per la prima volta si prevede la possibilità di finanziamento pubblico dell attività di redazione del Modello (art 11, per le imprese fino a 50 lavoratori). 4. Un altra (possibile) prima volta: poiché viene previsto un termine di 90 giorni (dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) per la valutazione dei rischi e la redazione del relativo documento riassuntivo, si può verosimilmente interpretare l art. 306 comma 2 nel senso che anche la redazione del modello in parte qua può essere differita dello stesso termine. 5. A proposito dell art. 25 septies: ci troviamo di fronte ad ipotesi di responsabilità dell ente in relazione a delitti colposi che vedono la possibilità di applicazione di tutte le sanzioni interdittive, a differenza di altre ipotesi di responsabilità da delitto doloso, che non la prevedono affatto (reati societari; abusi di mercato) o la prevedono ma non con riguardo a tutte le sanzioni interdittive (art. 24). 6. Si prevede espressamente che il riesame e l eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell organizzazione e nell attività, in relazione al progresso scientifico e tecnologico. Insomma si scrive in un testo di legge quanto comunemente affermato a livello di best practice. TESTO UNICO SICUREZZA SUL LAVORO (approvato dal Consiglio dei Ministri in data 1 aprile 2008)

art 6 comma 8 (Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro): tra i suoi compiti c è pure quello di indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini di cui all articolo 30 (lett. m). articolo 16 (Delega di funzioni) 1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate. e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto 2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. Interessante il comma 3, che introduce una perspicua modalità di collegamento tra responsabilità individuale del datore di lavoro e attuazione del Modello organizzativo ex d.lg. 231/2001: 3. La delega di funzioni non esclude l obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all articolo 30, comma 4. Insomma: il Modello esimente per l ente può avere un effetto analogo sulla culpa in vigilando del datore. articolo 30 (Modelli di organizzazione e di gestione) 1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d) alle attività di sorveglianza sanitaria; e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell applicazione e dell efficacia delle procedure adottate. 2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell organizzazione e dal tipo di attività svolta, un articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 4 Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell organizzazione e nell attività, in relazione al progresso scientifico e tecnologico. 5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all articolo 6. 6. L adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell articolo 11. Articolo 300 (Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) 1. L articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dal seguente: «Art. 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro) 1. In relazione al delitto di cui all articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna 3. In relazione al delitto di cui all articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi». Il comma 1 del nuovo art 25 septies rinvia pertanto all art 55 comma 2 del medesimo T.U.: 2. Nei casi previsti al comma 1, lett. a) (violazione di specifiche disposizioni degli artt 17 e 28 sulla valutazione dei rischi), si applica la pena dell arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa: a) nelle aziende di cui all articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f; b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. Articolo 306 (Disposizioni finali) 2. Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a) e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti. Alcune osservazioni prima facie 1. Per la prima volta dall entrata in vigore del d.lg. 231 si introduce ex lege la possibilità di adottare modelli organizzativi conformi a disciplinari di riferimento (quello UNI-INAIL, per quanto mi consta, non è però stato predisposto per attività di certificazione); in questa ipotesi il modello si presume conforme ai requisiti richiesti dall art 30. Trattasi di presunzione relativa, vale a dire superabile in sede di accertamento giudiziario. 2. Per la prima volta dall entrata in vigore del d.lg. 231 si prevede la possibilità che modelli organizzativi (sarebbe stato meglio scrivere: linee guida o codici di comportamento generali) possano essere indicati da un soggetto diverso rispetto all associazione rappresentativa di categoria (la Commissione consultiva permanente, istituita presso il Ministero del Lavoro). 3. Per la prima volta si prevede la possibilità di finanziamento pubblico dell attività di redazione del Modello (art 11, per le imprese fino a 50 lavoratori). 4. Un altra (possibile) prima volta: poiché viene previsto un termine di 90 giorni (dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) per la valutazione dei rischi e la redazione del relativo documento riassuntivo, si può verosimilmente interpretare l art. 306 comma 2 nel senso che anche la redazione del modello in parte qua può essere differita dello stesso termine. 5. A proposito dell art. 25 septies: ci troviamo di fronte ad ipotesi di responsabilità dell ente in relazione a delitti colposi che vedono la possibilità di applicazione di tutte le sanzioni interdittive, a differenza di altre ipotesi di responsabilità da delitto doloso, che non la prevedono affatto (reati societari; abusi di mercato) o la prevedono ma non con riguardo a tutte le sanzioni interdittive (art. 24). 6. Si prevede espressamente che il riesame e l eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell organizzazione e nell attività, in relazione al progresso scientifico e tecnologico. Insomma si scrive in un testo di legge quanto comunemente affermato a livello di best practice. TAG: diritto dei contratti e delle obbligazioni, Diritto del lavoro e della sicurezza, penale Avvertenza La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171- ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre

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