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Allegato alla determinazione n. del UNI VER SI Tà DEGL I ST UDI DI BR ESCI A CONV ENZI ONE COL L ETTI V A PER L O SV OL GI MENTO DI TI R OCI NI FOR MATI V I PER STUDENTI I SCR I TTI AI COR SI DI L AUR EA DEL L 'UNI V ER SI TA' DEGL I STUDI DI BR ESCI A E L AUR EATI DEL L 'UNI V ER SI TA' ( AI SENSI DEL L A D.G.R. N. 825 DEL 25/10/2013 - NUOV I I NDI R I ZZI R EGI ONAL I I N MATER I A DI TI R OCI NI E DEL D.D.U.O. N. 10031 DEL 5/11/2013 - NUOV I I NDI R I ZZI R EGI ONAL I I N MATER I A DI TI R OCI NI - DI SPOSI ZI ONI ATTUATI V E) TR A L'Università degli Studi di Brescia, di seguito denominato "soggetto promotore", con sede in Brescia, Piazza Mercato n. 15, codice fiscale 98007650173, pec ammcentr@cert.unibs.it, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Sergio Pecorelli, nato a Brescia il 10.06.1944, autorizzata nazionale ai servizi al lavoro ai sensi del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276; E.. (denominazione azienda / ente /studio professionale), di seguito denominato "soggetto ospitante", con sede legale in...., codice fiscale o P.IVA, rappresentata dal Sig. nato a il, PR EMESSO che la Giunta della Regione Lombardia con deliberazione del 25 ottobre 2013 n. 825 ha approvato i nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini (di seguito denominati "indirizzi regionali"), ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini promossi sul territorio regionale, curriculari ed extracurriculari, che non costituiscono un rapporto di lavoro, bensì una metodologia formativa ovvero una misura di politica attiva finalizzata agli obiettivi dell'orientamento, della occupabilità e dell'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro; Art. 1- OGGETTO SI CONV I ENE QUANTO SEGUE: 1. La presente convenzione riguarda le seguenti tipologie di tirocinio: a) Tirocini curriculari, quale esperienza formativa ed orientativa di persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello terziario, dottorati, master universitari e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una 1

certificazione con valore pubblico, finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio e realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso; b) Tirocini extracurriculari formativi e di orientamento, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro, mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro, i cui destinatari sono soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi, inoccupati in cerca di occupazione, disoccupati e occupati con contratto di lavoro o collaborazione a tempo ridotto. c) Tirocini extracurriculari formativi e di orientamento in favore di disabili di cui all'art. 1, co. 1, della legge n. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91. 2. Il soggetto ospitante, su proposta del soggetto promotore, si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti, laureati e soggetti in possesso di un titolo di studio rilasciato dall'università degli Studi di Brescia, quali soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento, curriculare ed extracurriculare, per tirocini finalizzati alla realizzazione di momenti di alternanza tra scuola e lavoro o ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale ed in particolare per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali. 3. Il tirocinio curriculare ha una durata stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio, non potendo in ogni caso, avere durata superiore a 12 mesi ai sensi dell'art. 7 comma 1 Lett. D) D.M. Lav. n.142/98. I tirocini extracurriculari formativi e di orientamento di cui al punto b) non possono avere una durata superiore a 6 mesi, proroghe comprese. I tirocini extracurriculari formativi e di orientamento di cui al punto c) hanno una durata massima di 12 mesi per gli svantaggiati, fatta salva l'estensione fino a 24 mesi nel caso di parere rilasciato da un soggetto terzo competente e di 24 mesi per i disabili. 4. Le eventuali proroghe alla durata inizialmente stabilita sono ammesse esclusivamente entro i limiti massimi di durata su indicati, previa approvazione dell'università su richiesta motivata del soggetto ospitante e del tirocinante. 5. Il tirocinio si considera sospeso in caso di maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 60 giorni, oppure per chiusure formalizzate dal soggetto ospitante. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata massima del tirocinio. 6. Il tirocinio riguarderà in prevalenza la macroarea: Economia Scienze motorie Ingegneria Tecniche per la prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro Giurisprudenza Altro (specificare) Art. 2 - PR OGETTO FOR MATI V O I NDI V I DUAL E 1. Gli elementi descrittivi del tirocinio, le attività, gli obiettivi e le modalità di svolgimento sono definiti dal Progetto Formativo Individuale, redatto secondo gli standard minimi previsti dalla normativa regionale. 2. Il Progetto Formativo Individuale costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione. 3. L'avvio operativo dei singoli tirocini avverrà con la sottoscrizione della presente convenzione e del progetto formativo da parte del soggetto ospitante, dell'università e del tirocinante per adesione ed accettazione e con lo scambio di detti documenti fra le Parti. Al tirocinante verrà consegnata copia della convenzione e del progetto formativo. 2

Art. 3 - TUTOR AGGI O 1. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dall'università e da un tutor indicato dal soggetto ospitante. 2. Il tutor universitario è designato dall'università per collaborare alla stesura del progetto formativo, per l'organizzazione e il monitoraggio del tirocinio e la redazione dell'attestazione finale. 3. Il tutor del soggetto ospitante è da lui designato ed è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio (registri, ecc.). Deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. 4. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare contemporaneamente fino a un massimo di tre tirocinanti extracurriculari di cui all'art. 1 lettera b)e fino a un massimo di cinque tirocinanti curriculari. Per quanto riguarda i tirocini extracurriculari di cui all'art. 1 lett. c), il rapporto tra tutor e tirocinante è compreso in un range tra 1/1 e 1/3 a seconda delle necessità derivanti dalla situazione del tirocinante. 5. Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per il migliore svolgimento delle attività, per il loro monitoraggio e l'attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite. Art. 4 - OBBL I GHI E DI R I TTI DEL TI R OCI NANTE Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante: 1. Ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel proprio progetto formativo individuale, svolgendo le attività concordate con i tutor dell'università e del soggetto ospitante 2. Deve svolgere le attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso, che non possono riguardare l'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, se non, sulla base di circostanziate valutazioni, nel caso di tirocini extracurriculari di cui all'art. 1lett. c), ovvero attività riconducibili alla sfera privata. 3. Deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. 4. Deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. 5. Ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 60 giorni. 6. Può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al Tutor universitario ed al Tutor Aziendale e alla U.O.C. Orientamento, Stage, Placement, attraverso apposito modulo. Qualora il tirocinante tenesse comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante ovvero commettesse gravi violazioni degli obblighi di cui al presente articolo, il soggetto ospitante potrà, previa informazione al tutor incaricato dall'università, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio. Art. 5 - OBBL I GHI DEL SOGGETTO OSPI TANTE Il soggetto ospitante: 1. Deve essere in regola con la vigente normativa sulla salute e scurezza sui luoghi di lavoro; 3

2. Garantisce al tirocinante una efficace informazione e formazione specialistica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi degli art. 36 e 37 del Decreto Leg.vo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Si fa carico degli obblighi di cui agli artt. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D. Lgs. 81/08 e garantisce al tirocinante le condizioni di sicurezza ed igiene previste dalla normativa vigente, sollevando l'università da qualsiasi onere di verifica. 4. Deve essere in regola con la normativa di cui alla L. n. 68 del 1999 e successive modifiche e integrazioni 5. Per i soli tirocini extracurriculari di cui all'art. 1 lett. b) e c), nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, nell'unità operativa di svolgimento del tirocinio medesimo non deve avere effettuato licenziamenti per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative. 6. Per i soli tirocini extracurriculari di cui all'art. 1 lett. b) e c), ad avvio del tirocinio, nell'unità operativa di svolgimento del tirocinio, non deve avere in corso procedure di CIG straordinaria o in deroga, per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio. 7. Non può utilizzare i tirocinanti per sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco dell'attività né il personale aziendale nei periodi di assenza per malattia, maternità, ferie o infortuni o per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione; 8. Può realizzare con il medesimo tirocinante un solo tirocinio extracurriculare formativo e di orientamento di cui all'art. 1lett. b) e c); 9. Non può realizzare un tirocinio con persone con cui ha già avuto precedenti rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione 10. Per i soli tirocini extracurriculari di cui all'art. 1 lett. b), deve rispettare i seguenti limiti numerici, applicati all'unità operativa di svolgimento del tirocinio: N dipendenti assunti a tempo indeterminato, determinato, c on c ontratto di c ollaborazione non oc c asionale della durata di almeno 12 mesi, soc i lavoratori di c ooperative o liberi professionisti, titolari di impresa e c oadiuvanti, lavoratori stagionali c on c ontratto in vigore alla data di avvio e di c onc lusione del tiroc inio N tiroc ini ex trac urric ulari attivabili nello stesso periodo Fino a 5 1 Da 6 a 19 2 Maggiore o uguale a 20 Massimo il 10% del n dei lavoratori suddetti 11. Per i soli tirocini extracurriculari di cui all'art. 1 lett. b) e c), deve farsi carico delle comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga e cessazione, mediante trasmissione telematica, secondo le modalità previste dall'art. 9-bis, co. 2, del D.L. 510/96, come modificato da ultimo dall'art. 1, co 1180 della L. 296/2006. 12. In caso di sinistri verificatisi durante lo svolgimento del tirocinio, si impegna a segnalare prontamente l'evento all'università, che si impegna a denunciare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi. 13. Deve presidiare l'attuazione del tirocinio secondo quanto previsto dal progetto formativo individuale. 14. Per quanto riguarda i tirocini extracurriculari di cui all'art. 1 lett. b) e c), il soggetto ospitante corrisponderà al tirocinante un assegno di studio non inferiore a 500 euro netti mensili forfettari. Qualora il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, ai sensi 4

dell'art. 1 c. 36 della L. 92/2012 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si applica almeno un'indennità forfettaria di 300 mensili. L'entità dell'assegno di studio sarà quantificata nel progetto formativo. Dal punto di vista fiscale tale erogazione, così come le eventuali corresponsioni di premi aggiuntivi, sono considerate quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (cfr. art. 50, D.P.R. n. 917/1986 TUIR), non costituiscono retribuzione, né determinano modifiche alla natura dei rapporti oggetto della presente convenzione o facoltà o diritti ulteriori o diversi da quelli previsti dalla medesima convenzione e dalle disposizioni di legge in materia. Art. 6 - OBBL I GHI DEL L 'UNI V ER SI TA' L'Università: 1. assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'inail (gestione per conto dello Stato- N 5887573/18) e con assicurazione dell'università(compagnia UnipolSai-Nr. 2013 77 116408950), nonché per la responsabilità civile con assicurazione dell'università (Responsabilità civile verso Terzi - Compagnia Lloyd's - n. Polizza A1201640144). Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante nel progetto formativo al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo. L'eventuale cambio di polizza per naturale scadenza verrà comunicata tempestivamente al Soggetto ospitante. 2. Garantisce al tirocinante la formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi degli art. 36 e 37 del Decreto Leg.vo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Per i soli tirocini extracurriculari di cui all'art. 1 lett. b) e c), al termine del tirocinio, provvede a rilasciare: a. Una propria attestazione di svolgimento del tirocinio, attestante la tipologia di tirocinio, la sede e il periodo di svolgimento, effettuando una registrazione sul libretto formativo del cittadino, ove disponibile, se il tirocinante ha partecipato almeno al 70% della durata prevista dal progetto formativo; b. Un attestato di competenze eventualmente acquisite durante il periodo di tirocinio, con riferimento, ove possibile, al Quadro regionale degli standard professionali o, quando istituito, al Repertorio nazionale di cui all'art. 4, co. 67 della L. n. 92/2012 4. Collabora all'azione di monitoraggio dei tirocini secondo le modalità previste dalla normativa regionale e si impegna a far pervenire alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione copia della convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento. Art. 7 - DUR ATA DEL L A CONV ENZI ONE La presente convenzione ha validità di due anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata su espressa volontà delle parti. La parte che intende recedere deve comunicare la disdetta, con almeno 60 giorni di preavviso. E' causa di recesso per ciascuna delle parti il caso in cui il soggetto ospitante non rispetti i contenuti di uno dei progetto formativi oppure non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante. Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante coinvolto in forma scritta e con adeguata motivazione e avrà effetto a partire dal giorno successivo al ricevimento di tale comunicazione. 5

Art. 8 - FOR O Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo. Qualora la controversia non si dovesse comporre, la stessa sarà devoluta, per la risoluzione, in via esclusiva al foro di Brescia. Art. 9 - NOR ME DI R I NV I O Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia. Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla DGR n. 825 del 25/10/2013. Brescia, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA IL RETTORE PRO TEMPORE Prof. Sergio Pecorelli TIMBRO E FIRMA DELL'AZIENDA/ENTE IL SEGRETARIO GENERALE (dr Massimo Ziletti) 6