COMUNE DI FIRENZE DIREZIONE PATRIMONIO Via Baracca n. 150/P FIRENZE Il Comune di Firenze intende assegnare in locazione a terzi richiedenti alcuni spazi posti all interno del complesso immobiliare di sua proprietà sito in Firenze, Via Giano della Bella n. 22, denominato Nuovo Conventino e destinato ad accogliere attività artigianali. Le tipologie degli immobili da assegnare in locazione sono le seguenti: A) un vano posto al piano seminterrato della superficie di circa mq. 52. Canone base annuale Euro 4.492,80; B) due vani collegati da una scaletta interna in metallo, di cui uno posto al piano terreno, di circa mq. 63 e l altro posto al piano seminterrato di circa mq. 65. Canone base annuale Euro 9.830,40; C) due vani posti al piano primo, collegati fra di loro tramite una porta a soffietto, di circa mq. 63 ciascuno. Canone base annuale Euro 9.676,80; D) un vano posto al piano primo, di circa mq. 63. Canone base annuale Euro 5.443,20. Per ciascuna tipologia, sono attualmente disponibili e pertanto assegnabili con la presente selezione pubblica: n. 2 locali appartenenti alla tipologia A), n. 5 locali appartenenti alla tipologia B), n. 1 locale appartenente alla tipologia C) e n. 4 locali appartenenti alla categoria D). Il complesso immobiliare consta di varie parti comuni, quali servizi igienici, corridoi, posti auto, ecc, nonché di impianti di riscaldamento e di acqua centralizzati; pertanto, unitamente al canone di locazione, il conduttore sarà tenuto altresì al pagamento delle spese condominiali. Il complesso immobiliare è destinato ad accogliere attività di natura artigianale e, pertanto, condizione imprescindibile per poter ottenere gli spazi in locazione è l iscrizione del conduttore all albo degli artigiani, al momento della presentazione della domanda. Il rapporto contrattuale sarà disciplinato con contratto di locazione, ad uso laboratorio artigianale, della durata di 6 anni tacitamente rinnovabili, ai sensi e per gli effetti della L. 392/78. La scelta dell aggiudicatario, per ciascun locale, sarà effettuata con il metodo delle offerte segrete, con aggiudicazione definitiva a favore del concorrente la cui offerta contenga il maggior rialzo rispetto al canone base. Si procederà alla aggiudicazione anche qualora venga presentata una sola offerta; in tal caso il canone sarà quello indicato dall offerente, comunque superiore al canone di base. Non potranno presentare offerte coloro i quali (soggetti fisici o giuridici) risultino morosi, per debiti non saldati e non contestati, nei confronti dell Amministrazione Comunale. Al vincitore della selezione pubblica non saranno comunque applicabili gli abbattimenti del canone di locazione previsti dall Amministrazione Comunale con le deliberazioni della Giunta Municipale n. 571/326 del 23.2.1996 e n. 1650/1300 del 2.10.1998. Pagina 1 di 27
Gli stampati recanti le condizioni contrattuali di locazione da accettarsi integralmente, saranno affissi all Albo Pretorio del Comune, unitamente al presente avviso pubblico, e saranno altresì disponibili presso i locali della Direzione Patrimonio in Firenze, Via Baracca n. 150/P (Tel. 055/328.24.46), nei giorni LUN/MER/VEN 8.30 13.30 e MAR/GIO ore 8.30 13.30 e 15.00 17.00. Potranno essere inoltre consultati sulla rete civica del comune di Firenze al seguente indirizzo: www.comune.firenze.it/patrimonio. Le buste contententi le offerte recanti l indicazione contiene offerta per il locale appartenente alla tipologia (A, B, C o D) posto all interno del Nuovo Conventino dovranno pervenire entro le ore 13.00 del giorno 25.2.2008 all Ufficio Protocollo della Direzione Patrimonio, posta in Via Baracca n. 150/P 50127 FIRENZE. L offerta dovrà contenere i dati dell offerente, la dichiarazione di conoscere integralmente il presente avviso pubblico, fotocopia dell iscrizione all Albo degli artigiani o autocertificazione riportante gli estremi della iscrizione, l indicazione della tipologia di immobile prescelto, nonché il prezzo offerto. Le offerte potranno essere recapitate a mano o a mezzo posta o agenzie di recapito. Le offerte pervenute in ritardo non saranno ammesse. Per quelle consegnate a mano o tramite agenzie di recapito farà fede il timbro, con data e ora, del protocollo della Direzione Patrimonio; per quelle inviate a mezzo posta farà fede il timbro postale. L apertura delle buste contenenti le offerte avverrà pubblicamente presso i locali della Direzione Patrimonio in Firenze, Via Baracca n. 150/P (I piano) il giorno 26 Febbraio 2008 alle ore 9.00. I locali potranno essere visionati il giorno 20 Febbraio 2008 alle ore 9.30 e il giorno 21 Febbraio 2008 alle ore 15.30 presentandosi davanti alla porta di accesso dell immobile. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del danno, quantificato nella misura del 10% del canone annuale offerto, a colui che, risultando essere l aggiudicatario dell immobile, revochi la propria offerta senza addurre una giusta causa o un giustificato motivo. IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PATRIMONIO Dott. Paolo Pantuliano Seguono allegati parte integrante: A) CONTRATTO DI LOCAZIONE L anno duemilaotto e questo dì del mese di in Firenze CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA FATTA IN QUATTRO ORIGINALI il Comune di Firenze, codice fiscale n. 01307110484, con sede in Palazzo Pagina 2 di 27
Vecchio, P.zza Signoria, Firenze, qui rappresentato da, non in proprio, ma in qualità di delegata alla stipula del presente atto (in virtù della Determinazione Dirigenziale n. ) dal Direttore della Direzione Patrimonio Immobiliare del Comune di Firenze ed in esecuzione della Deliberazione G.M. n. del, esecutiva e secondo quanto previsto dal Regolamento Generale per le attività contrattuali del Comune di Firenze (per brevità successivamente denominato locatore); Il Sig. nato a., residente in.., c.f...(per brevità successivamente denominato conduttore); PREMESSO che il Comune di Firenze è proprietario di un immobile, facente parte del patrimonio disponibile dello stesso, posto in Firenze Via Giano della Bella n. 22 locale n., costituito da un vano posto al piano seminterrato, della superficie di circa mq. 52. Al N.C.E.U. del Comune di Firenze, il bene è censito al Foglio 118, Particella 833 sub 19, cat. C/3. che il bene è posto all interno di un complesso immobiliare denominato Nuovo Conventino, il quale consta di varie parti comuni, quali servizi igienici, corridoi, posti auto, ecc, nonché di impianti di riscaldamento e di acqua centralizzati; pertanto, unitamente al canone di locazione, il conduttore sarà tenuto altresì al pagamento delle spese condominiali TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 1) Le premesse e gli atti ivi richiamati fanno parte integrante del presente atto. 2) La locazione decorre dalla data della stipula del contratto ed avrà la durata di 6 (sei) anni, salvi i casi di recesso previsti dalle disposizioni legislative in materia. 3) Il canone di locazione è stabilito in Euro 4.492,00, pari a Euro 374,40 Pagina 3 di 27
mensili, oltre a rimborso per eventuali oneri accessori e quant altro a carico del conduttore in base alla legge ed al presente atto. Suddetto canone dovrà essere pagato entro il 10 di ogni mese, sulla base degli avvisi di pagamento inviati dalla Direzione Patrimonio del Comune e, comunque, entro il termine suddetto, anche in caso di mancato ricevimento, con le seguenti modalità: a) versamento diretto c/o la Tesoreria Comunale in Via del Castellaccio n. 36 38 Firenze; b) bonifico bancario a favore del Comune di Firenze, Patrimonio non Abitativo, Tesoreria Comunale IBAN IT94 ABI 06160 CAB 02832, CIN S n. c/c 000000001C01; c) bollettino postale sul c/c 22968507 intestato a Comune di Firenze, Patrimonio non Abitativo. Detto canone, ai sensi dell art. 32 L. 392/78 e successive modifiche, sarà aggiornato all inizio del secondo anno, in base alle variazioni ISTAT nel periodo annuale precedente, nella misura massima prevista dalla legge. Per ogni eventuale ritardo nella corresponsione del suddetto canone saranno applicati gli interessi moratori in misura maggiore al tasso legale pari a 5 punti rispetto allo stesso. In deroga espressa all art.1282 II co. c.c. le parti concordano che i suddetti interessi moratori decorreranno, senza necessità di costituzione in mora da parte del Comune di Firenze, dal giorno successivo al termine per il pagamento suindicato. 4) L immobile è locato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, esclusivamente per uso laboratorio artigianale rimanendo inibito di destinarlo, anche parzialmente e temporaneamente a qualsiasi altro uso. Il conduttore dovrà inoltre essere munito o munirsi immediatamente all inizio della locazione delle prescritte licenze di esercizio e di qualsiasi altra eventuale autorizzazione necessaria in relazione all uso dell immobile. In caso di cessazione della propria attività o di modifica dell uso per fini diversi da quelli previsti, il conduttore si obbliga all immediato rilascio dell immobile. 5) E vietata la cessione del contratto e la sublocazione, sia totale che parziale, Pagina 4 di 27
sotto qualsiasi forma, al di fuori delle ipotesi previste dall art. 36 della L. 392/78. 6) Il conduttore dichiara di accettare l immobile, in relazione al canone stabilito al punto 3, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova attualmente, stato perfettamente noto al conduttore, come risulta dallo stato di consistenza allegato e si impegna ad utilizzarlo solo dopo avervi effettuato, a sua cura e spese e sotto la propria responsabilità, tutti i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, eventualmente necessari per rendere agibile e sicuro il locale. Sono altresì a carico del conduttore gli ulteriori lavori necessari in relazione all uso specifico cui il medesimo è destinato, anche in relazione a nuove normative che dovessero entrare in vigore in corso di rapporto. Detti lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d arte e solo dopo aver ottenuto, da parte dei competenti organi, tutte le concessioni ed autorizzazioni edilizie in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia. I lavori dovranno essere sempre preventivamente e formalmente autorizzati dal Comune di Firenze Direzione Patrimonio, che autorizzerà anche il conduttore alla trasmissione dei relativi progetti agli uffici competenti. Tali lavori dovranno essere eseguiti in conformità con le prescrizioni stabilite dalla summenzionata Direzione. Il conduttore è tenuto a comunicare al Comune di Firenze Direzione Patrimonio la data di inizio e termine dei lavori. 7) Tutte le riparazioni ordinarie di qualunque natura sono a carico del conduttore. 8) I lavori che il conduttore eseguirà durante il periodo della locazione rimarranno a totale beneficio del Comune, senza che il conduttore stesso abbia diritto a compenso alcuno, fermo restando il diritto del Comune di richiedere il ripristino stato, perché così per patti e non altrimenti. Il conduttore rinuncia altresì irrevocabilmente ad ogni indennizzo o diritto eventualmente spettante ai sensi del codice civile ed ai sensi del D.P.R. Pagina 5 di 27
380/2001 e successive modifiche, in relazione alle opere realizzate sull immobile. Il conduttore sarà altresì tenuto alla piena rilevazione del Comune da ogni responsabilità, sia civile che penale, in dipendenza di tali lavori. 9) Il Comune di Firenze potrà in ogni momento, salvo preavviso, ispezionare o far ispezionare i locali. 10) Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall esecuzione di lavori, da guasti, da furti e da qualsiasi altra causa, nonché da fatti di terzi. 11) Le spese per i consumi di energia elettrica, asportazione dei rifiuti solidi, ecc... faranno carico, per intero, al conduttore, il quale dovrà pagarne l ammontare agli aventi diritto, provvedendo anche a far intestare a suo nome i relativi contatori facendone immediata richiesta agli Enti interessati. Per quanto attiene all impianto idrico e di riscaldamento, essendo questi a comune, i consumi per le relative utenze dovranno essere corrisposti all amministratore in base alle ripartizioni condominiali. 12) Al termine della locazione l immobile dovrà essere restituito perfettamente conservato. 13) Nel caso di dichiarata inabitabilità o inidoneità all uso contrattuale di tutto o parte dell immobile, il locatore, per l eventuale conseguente risoluzione del contratto, dovrà solo restituire la parte di canone proporzionale al mancato godimento, escluso ogni altro compenso ed ogni ragione di danni. 14) A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto e prima della stipulazione del medesimo, il conduttore: ha effettuato alla Cassa Depositi e Prestiti c/o la Tesoreria Provinciale dello Stato, il deposito cauzionale, pari a tre mensilità del canone di locazione. Tale somma sarà gestita in conformità a quanto stabilito dalla L. 720/84 che istituisce il Sistema di Tesoreria Unica per gli enti ed organismi pubblici e Pagina 6 di 27
sarà rimborsata al conduttore (comprensiva degli interessi maturati nella misura stabilita dagli appositi decreti ministeriali) solo quando sarà completamente definito, liquidato ed estinto ogni rapporto sorto o che possa sorgere in dipendenza del presente atto. Nell ipotesi di inadempimento ad uno o più obblighi contrattuali, il Comune di Firenze è autorizzato espressamente, fino da ora, dal conduttore che acconsente, a procedere direttamente all incameramento del deposito di cui sopra, oltre agli interessi maturati sullo stesso. Detto incameramento potrà avvenire solo previa richiesta di adempimento della prestazione da parte del locatore, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. (oppure) ha prestato fideiussione bancaria, rilasciata da aziende di credito autorizzate ai sensi del Titolo II del D.lgs. 385/93 ovvero da imprese autorizzate all esercizio di attività bancarie o da intermediari finanziari iscritti nell elenco speciale di cui all art. 107 del succitato decreto. 15) Per quanto non previsto dal presente atto, le parti si richiamano alle vigenti leggi in materia. 16) E fatto obbligo al conduttore di dare immediata comunicazione al Comune riguardo alle eventuali riparazioni urgenti, facenti carico all Amministrazione, da effettuarsi all immobile, qualora dalla mancata tempestiva comunicazione possa derivare un danno a cose o persone. La inosservanza di tale obbligo comporterà responsabilità diretta in ordine a tutti i danni che possano derivare all Amministrazione Comunale. 17) Le spese per la stipula del presente atto e tutte quelle consequenziali all atto stesso, sono a carico del conduttore che se le assume. L imposta di registro farà carico, per metà, a ciascuna delle parti, secondo quanto previsto dalla L. 392/78. Le spese inerenti la stipulazione dell atto nonché l importo pari al 50% dell imposta di registro inerente la registrazione dell intera durata del Pagina 7 di 27
contratto 6 anni, sono state versate dal conduttore prima della sottoscrizione del presente atto. Si dà atto che la presente scrittura, in relazione al disposto del D.P.R. 26.4.86 n. 131, è sottoposta a registrazione. LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO Il locatore Il conduttore A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiaro di approvare specificamente ed accettare espressamente le clausole contenute nei punti: 3 interessi moratori e costituzione in mora; 4 uso dell immobile; 5 divieto di cessione e sub locazione; 6 lavori di straordinaria manutenzione e uso specifico dell immobile; 8 rinunzia ad indennità; 13 risoluzione del contratto; 14 incameramento deposito cauzionale e interessi applicabili, 16 responsabilità per omessa comunicazione. LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO Il conduttore DATA B) CONTRATTO DI LOCAZIONE L anno duemilaotto e questo dì del mese di in Firenze CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA Pagina 8 di 27
FATTA IN QUATTRO ORIGINALI il Comune di Firenze, codice fiscale n. 01307110484, con sede in Palazzo Vecchio, P.zza Signoria, Firenze, qui rappresentato da non in proprio, ma in qualità di delegata alla stipula del presente atto (in virtù della Determinazione Dirigenziale n. ) dal Direttore della Direzione Patrimonio Immobiliare del Comune di Firenze ed in esecuzione della Deliberazione G.M. n. del, esecutiva e secondo quanto previsto dal Regolamento Generale per le attività contrattuali del Comune di Firenze (per brevità successivamente denominato locatore); Il Sig. nato a., residente in.., c.f...(per brevità successivamente denominato conduttore); PREMESSO che il Comune di Firenze è proprietario di un immobile, facente parte del patrimonio disponibile dello stesso, posto in Firenze Via Giano della Bella n. 22 locale n., costituito da due vani collegati da una scaletta interna, di cui uno posto al piano terreno, di circa mq. 63 e l altro posto al piano seminterrato di circa mq. 65. Al N.C.E.U. del Comune di Firenze, il bene è censito al Foglio, Particella sub, cat.. che il bene è posto all interno di un complesso immobiliare denominato Nuovo Conventino, il quale consta di varie parti comuni, quali servizi igienici, corridoi, posti auto, ecc, nonché di impianti di riscaldamento e di acqua centralizzati; pertanto, unitamente al canone di locazione, il conduttore sarà tenuto altresì al pagamento delle spese condominiali TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 1) Le premesse e gli atti ivi richiamati fanno parte integrante del presente atto. 2) La locazione decorre dalla data della stipula del contratto ed avrà la durata Pagina 9 di 27
di 6 (sei) anni, salvi i casi di recesso previsti dalle disposizioni legislative in materia. 3) Il canone di locazione è stabilito in Euro 9.830,40 annue, pari a Euro 819,20 mensili, oltre a rimborso per eventuali oneri accessori e quant altro a carico del conduttore in base alla legge ed al presente atto. Suddetto canone dovrà essere pagato entro il 10 di ogni mese, sulla base degli avvisi di pagamento inviati dalla Direzione Patrimonio del Comune e, comunque, entro il termine suddetto, anche in caso di mancato ricevimento, con le seguenti modalità: a) versamento diretto c/o la Tesoreria Comunale in Via del Castellaccio n. 36 38 Firenze; b) bonifico bancario a favore del Comune di Firenze, Patrimonio non Abitativo, Tesoreria Comunale IBAN IT94 ABI 06160 CAB 02832, CIN S n. c/c 000000001C01; c) bollettino postale sul c/c 22968507 intestato a Comune di Firenze, Patrimonio non Abitativo. Detto canone, ai sensi dell art. 32 L. 392/78 e successive modifiche, sarà aggiornato all inizio del secondo anno, in base alle variazioni ISTAT nel periodo annuale precedente, nella misura massima prevista dalla legge. Per ogni eventuale ritardo nella corresponsione del suddetto canone saranno applicati gli interessi moratori in misura maggiore al tasso legale pari a 5 punti rispetto allo stesso. In deroga espressa all art.1282 II co. c.c. le parti concordano che i suddetti interessi moratori decorreranno, senza necessità di costituzione in mora da parte del Comune di Firenze, dal giorno successivo al termine per il pagamento suindicato. 4) L immobile è locato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, esclusivamente per uso laboratorio artigianale rimanendo inibito di destinarlo, anche parzialmente e temporaneamente a qualsiasi altro uso. Il conduttore dovrà inoltre essere munito o munirsi immediatamente all inizio della locazione delle prescritte licenze di esercizio e di qualsiasi altra eventuale autorizzazione necessaria in relazione all uso dell immobile. Pagina 10 di 27
In caso di cessazione della propria attività o di modifica dell uso per fini diversi da quelli previsti, il conduttore si obbliga all immediato rilascio dell immobile. 5) E vietata la cessione del contratto e la sublocazione, sia totale che parziale, sotto qualsiasi forma, al di fuori delle ipotesi previste dall art. 36 della L. 392/78. 6) Il conduttore dichiara di accettare l immobile, in relazione al canone stabilito al punto 3, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova attualmente, stato perfettamente noto al conduttore, come risulta dallo stato di consistenza allegato e si impegna ad utilizzarlo solo dopo avervi effettuato, a sua cura e spese e sotto la propria responsabilità, tutti i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, eventualmente necessari per rendere agibile e sicuro il locale. Sono altresì a carico del conduttore gli ulteriori lavori necessari in relazione all uso specifico cui il medesimo è destinato, anche in relazione a nuove normative che dovessero entrare in vigore in corso di rapporto. Detti lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d arte e solo dopo aver ottenuto, da parte dei competenti organi, tutte le concessioni ed autorizzazioni edilizie in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia. I lavori dovranno essere sempre preventivamente e formalmente autorizzati dal Comune di Firenze Direzione Patrimonio, che autorizzerà anche il conduttore alla trasmissione dei relativi progetti agli uffici competenti. Tali lavori dovranno essere eseguiti in conformità con le prescrizioni stabilite dalla summenzionata Direzione. Il conduttore è tenuto a comunicare al Comune di Firenze Direzione Patrimonio la data di inizio e termine dei lavori. 7) Tutte le riparazioni ordinarie di qualunque natura sono a carico del conduttore. 8) I lavori che il conduttore eseguirà durante il periodo della locazione rimarranno a totale beneficio del Comune, senza che il conduttore stesso abbia diritto a compenso alcuno, fermo restando il diritto del Comune di richiedere il Pagina 11 di 27
ripristino stato, perché così per patti e non altrimenti. Il conduttore rinuncia altresì irrevocabilmente ad ogni indennizzo o diritto eventualmente spettante ai sensi del codice civile ed ai sensi del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche, in relazione alle opere realizzate sull immobile. Il conduttore sarà altresì tenuto alla piena rilevazione del Comune da ogni responsabilità, sia civile che penale, in dipendenza di tali lavori. 9) Il Comune di Firenze potrà in ogni momento, salvo preavviso, ispezionare o far ispezionare i locali. 10) Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall esecuzione di lavori, da guasti, da furti e da qualsiasi altra causa, nonché da fatti di terzi. 11) Le spese per i consumi di energia elettrica, asportazione dei rifiuti solidi, ecc... faranno carico, per intero, al conduttore, il quale dovrà pagarne l ammontare agli aventi diritto, provvedendo anche a far intestare a suo nome i relativi contatori facendone immediata richiesta agli Enti interessati. Per quanto attiene all impianto idrico e di riscaldamento, essendo questi a comune, i consumi per le relative utenze dovranno essere corrisposti all amministratore in base alle ripartizioni condominiali. 12) Al termine della locazione l immobile dovrà essere restituito perfettamente conservato. 13) Nel caso di dichiarata inabitabilità o inidoneità all uso contrattuale di tutto o parte dell immobile, il locatore, per l eventuale conseguente risoluzione del contratto, dovrà solo restituire la parte di canone proporzionale al mancato godimento, escluso ogni altro compenso ed ogni ragione di danni. 14) A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto e prima della stipulazione del medesimo, il conduttore: Pagina 12 di 27
ha effettuato alla Cassa Depositi e Prestiti c/o la Tesoreria Provinciale dello Stato, il deposito cauzionale, pari a tre mensilità del canone di locazione. Tale somma sarà gestita in conformità a quanto stabilito dalla L. 720/84 che istituisce il Sistema di Tesoreria Unica per gli enti ed organismi pubblici e sarà rimborsata al conduttore (comprensiva degli interessi maturati nella misura stabilita dagli appositi decreti ministeriali) solo quando sarà completamente definito, liquidato ed estinto ogni rapporto sorto o che possa sorgere in dipendenza del presente atto. Nell ipotesi di inadempimento ad uno o più obblighi contrattuali, il Comune di Firenze è autorizzato espressamente, fino da ora, dal conduttore che acconsente, a procedere direttamente all incameramento del deposito di cui sopra, oltre agli interessi maturati sullo stesso. Detto incameramento potrà avvenire solo previa richiesta di adempimento della prestazione da parte del locatore, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. (oppure) ha prestato fideiussione bancaria, rilasciata da aziende di credito autorizzate ai sensi del Titolo II del D.lgs. 385/93 ovvero da imprese autorizzate all esercizio di attività bancarie o da intermediari finanziari iscritti nell elenco speciale di cui all art. 107 del succitato decreto. 15) Per quanto non previsto dal presente atto, le parti si richiamano alle vigenti leggi in materia. 16) E fatto obbligo al conduttore di dare immediata comunicazione al Comune riguardo alle eventuali riparazioni urgenti, facenti carico all Amministrazione, da effettuarsi all immobile, qualora dalla mancata tempestiva comunicazione possa derivare un danno a cose o persone. La inosservanza di tale obbligo comporterà responsabilità diretta in ordine a tutti i danni che possano derivare all Amministrazione Comunale. 17) Le spese per la stipula del presente atto e tutte quelle consequenziali all atto Pagina 13 di 27
stesso, sono a carico del conduttore che se le assume. L imposta di registro farà carico, per metà, a ciascuna delle parti, secondo quanto previsto dalla L. 392/78. Le spese inerenti la stipulazione dell atto nonché l importo pari al 50% dell imposta di registro inerente la registrazione dell intera durata del contratto 6 anni, sono state versate dal conduttore prima della sottoscrizione del presente atto. Si dà atto che la presente scrittura, in relazione al disposto del D.P.R. 26.4.86 n. 131, è sottoposta a registrazione. LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO Il locatore Il conduttore A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiaro di approvare specificamente ed accettare espressamente le clausole contenute nei punti: 3 interessi moratori e costituzione in mora; 4 uso dell immobile; 5 divieto di cessione e sub locazione; 6 lavori di straordinaria manutenzione e uso specifico dell immobile; 8 rinunzia ad indennità; 13 risoluzione del contratto; 14 incameramento deposito cauzionale e interessi applicabili, 16 responsabilità per omessa comunicazione. LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO Il conduttore DATA C) Pagina 14 di 27
CONTRATTO DI LOCAZIONE L anno duemilaotto e questo dì del mese di in Firenze CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA FATTA IN QUATTRO ORIGINALI il Comune di Firenze, codice fiscale n. 01307110484, con sede in Palazzo Vecchio, P.zza Signoria, Firenze, qui rappresentato da, non in proprio, ma in qualità di delegata alla stipula del presente atto (in virtù della Determinazione Dirigenziale n. ) dal Direttore della Direzione Patrimonio Immobiliare del Comune di Firenze ed in esecuzione della Deliberazione G.M. n. del, esecutiva e secondo quanto previsto dal Regolamento Generale per le attività contrattuali del Comune di Firenze (per brevità successivamente denominato locatore); Il Sig. nato a., residente in.., c.f...(per brevità successivamente denominato conduttore); PREMESSO che il Comune di Firenze è proprietario di un immobile, facente parte del patrimonio disponibile dello stesso, posto in Firenze Via Giano della Bella n. 22 locale n., costituito da due vani posti al piano primo, collegati fra loro tramite una porta a soffietto, di circa mq. 63 ciascuno. Al N.C.E.U. del Comune di Firenze, il bene è censito al Foglio 118, Particella 833 sub 19, cat. C/3. che il bene è posto all interno di un complesso immobiliare denominato Nuovo Conventino, il quale consta di varie parti comuni, quali servizi igienici, corridoi, posti auto, ecc, nonché di impianti di riscaldamento e di acqua centralizzati; pertanto, unitamente al canone di locazione, il conduttore Pagina 15 di 27
sarà tenuto altresì al pagamento delle spese condominiali TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 1) Le premesse e gli atti ivi richiamati fanno parte integrante del presente atto. 2) La locazione decorre dalla data della stipula del contratto ed avrà la durata di 6 (sei) anni, salvi i casi di recesso previsti dalle disposizioni legislative in materia. 3) Il canone di locazione è stabilito in Euro 9.676,80, pari a Euro 806,40 mensili, oltre a rimborso per eventuali oneri accessori e quant altro a carico del conduttore in base alla legge ed al presente atto. Suddetto canone dovrà essere pagato entro il 10 di ogni mese, sulla base degli avvisi di pagamento inviati dalla Direzione Patrimonio del Comune e, comunque, entro il termine suddetto, anche in caso di mancato ricevimento, con le seguenti modalità: a) versamento diretto c/o la Tesoreria Comunale in Via del Castellaccio n. 36 38 Firenze; b) bonifico bancario a favore del Comune di Firenze, Patrimonio non Abitativo, Tesoreria Comunale IBAN IT94 ABI 06160 CAB 02832, CIN S n. c/c 000000001C01; c) bollettino postale sul c/c 22968507 intestato a Comune di Firenze, Patrimonio non Abitativo. Detto canone, ai sensi dell art. 32 L. 392/78 e successive modifiche, sarà aggiornato all inizio del secondo anno, in base alle variazioni ISTAT nel periodo annuale precedente, nella misura massima prevista dalla legge. Per ogni eventuale ritardo nella corresponsione del suddetto canone saranno applicati gli interessi moratori in misura maggiore al tasso legale pari a 5 punti rispetto allo stesso. In deroga espressa all art.1282 II co. c.c. le parti concordano che i suddetti interessi moratori decorreranno, senza necessità di costituzione in mora da parte del Comune di Firenze, dal giorno successivo al termine per il pagamento suindicato. 4) L immobile è locato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, esclusivamente per uso labor ator io ar tigianale rimanendo inibito di Pagina 16 di 27
destinarlo, anche parzialmente e temporaneamente a qualsiasi altro uso. Il conduttore dovrà inoltre essere munito o munirsi immediatamente all inizio della locazione delle prescritte licenze di esercizio e di qualsiasi altra eventuale autorizzazione necessaria in relazione all uso dell immobile. In caso di cessazione della propria attività o di modifica dell uso per fini diversi da quelli previsti, il conduttore si obbliga all immediato rilascio dell immobile. 5) E vietata la cessione del contratto e la sublocazione, sia totale che parziale, sotto qualsiasi forma, al di fuori delle ipotesi previste dall art. 36 della L. 392/78. 6) Il conduttore dichiara di accettare l immobile, in relazione al canone stabilito al punto 3, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova attualmente, stato perfettamente noto al conduttore, come risulta dallo stato di consistenza allegato e si impegna ad utilizzarlo solo dopo avervi effettuato, a sua cura e spese e sotto la propria responsabilità, tutti i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, eventualmente necessari per rendere agibile e sicuro il locale. Sono altresì a carico del conduttore gli ulteriori lavori necessari in relazione all uso specifico cui il medesimo è destinato, anche in relazione a nuove normative che dovessero entrare in vigore in corso di rapporto. Detti lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d arte e solo dopo aver ottenuto, da parte dei competenti organi, tutte le concessioni ed autorizzazioni edilizie in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia. I lavori dovranno essere sempre preventivamente e formalmente autorizzati dal Comune di Firenze Direzione Patrimonio, che autorizzerà anche il conduttore alla trasmissione dei relativi progetti agli uffici competenti. Tali lavori dovranno essere eseguiti in conformità con le prescrizioni stabilite dalla summenzionata Direzione. Il conduttore è tenuto a comunicare al Comune di Firenze Direzione Patrimonio la data di inizio e termine dei lavori. 7) Tutte le riparazioni ordinarie di qualunque natura sono a carico del Pagina 17 di 27
conduttore. 8) I lavori che il conduttore eseguirà durante il periodo della locazione rimarranno a totale beneficio del Comune, senza che il conduttore stesso abbia diritto a compenso alcuno, fermo restando il diritto del Comune di richiedere il ripristino stato, perché così per patti e non altrimenti. Il conduttore rinuncia altresì irrevocabilmente ad ogni indennizzo o diritto eventualmente spettante ai sensi del codice civile ed ai sensi del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche, in relazione alle opere realizzate sull immobile. Il conduttore sarà altresì tenuto alla piena rilevazione del Comune da ogni responsabilità, sia civile che penale, in dipendenza di tali lavori. 9) Il Comune di Firenze potrà in ogni momento, salvo preavviso, ispezionare o far ispezionare i locali. 10) Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall esecuzione di lavori, da guasti, da furti e da qualsiasi altra causa, nonché da fatti di terzi. 11) Le spese per i consumi di energia elettrica, asportazione dei rifiuti solidi, ecc... faranno carico, per intero, al conduttore, il quale dovrà pagarne l ammontare agli aventi diritto, provvedendo anche a far intestare a suo nome i relativi contatori facendone immediata richiesta agli Enti interessati. Per quanto attiene all impianto idrico e di riscaldamento, essendo questi a comune, i consumi per le relative utenze dovranno essere corrisposti all amministratore in base alle ripartizioni condominiali. 12) Al termine della locazione l immobile dovrà essere restituito perfettamente conservato. 13) Nel caso di dichiarata inabitabilità o inidoneità all uso contrattuale di tutto o parte dell immobile, il locatore, per l eventuale conseguente risoluzione del contratto, dovrà solo restituire la parte di canone proporzionale al mancato Pagina 18 di 27
godimento, escluso ogni altro compenso ed ogni ragione di danni. 14) A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto e prima della stipulazione del medesimo, il conduttore: ha effettuato alla Cassa Depositi e Prestiti c/o la Tesoreria Provinciale dello Stato, il deposito cauzionale, pari a tre mensilità del canone di locazione. Tale somma sarà gestita in conformità a quanto stabilito dalla L. 720/84 che istituisce il Sistema di Tesoreria Unica per gli enti ed organismi pubblici e sarà rimborsata al conduttore (comprensiva degli interessi maturati nella misura stabilita dagli appositi decreti ministeriali) solo quando sarà completamente definito, liquidato ed estinto ogni rapporto sorto o che possa sorgere in dipendenza del presente atto. Nell ipotesi di inadempimento ad uno o più obblighi contrattuali, il Comune di Firenze è autorizzato espressamente, fino da ora, dal conduttore che acconsente, a procedere direttamente all incameramento del deposito di cui sopra, oltre agli interessi maturati sullo stesso. Detto incameramento potrà avvenire solo previa richiesta di adempimento della prestazione da parte del locatore, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. (oppure) ha prestato fideiussione bancaria, rilasciata da aziende di credito autorizzate ai sensi del Titolo II del D.lgs. 385/93 ovvero da imprese autorizzate all esercizio di attività bancarie o da intermediari finanziari iscritti nell elenco speciale di cui all art. 107 del succitato decreto. 15) Per quanto non previsto dal presente atto, le parti si richiamano alle vigenti leggi in materia. 16) E fatto obbligo al conduttore di dare immediata comunicazione al Comune riguardo alle eventuali riparazioni urgenti, facenti carico all Amministrazione, da effettuarsi all immobile, qualora dalla mancata tempestiva comunicazione possa derivare un danno a cose o persone. La Pagina 19 di 27
inosservanza di tale obbligo comporterà responsabilità diretta in ordine a tutti i danni che possano derivare all Amministrazione Comunale. 17) Le spese per la stipula del presente atto e tutte quelle consequenziali all atto stesso, sono a carico del conduttore che se le assume. L imposta di registro farà carico, per metà, a ciascuna delle parti, secondo quanto previsto dalla L. 392/78. Le spese inerenti la stipulazione dell atto nonché l importo pari al 50% dell imposta di registro inerente la registrazione dell intera durata del contratto 6 anni, sono state versate dal conduttore prima della sottoscrizione del presente atto. Si dà atto che la presente scrittura, in relazione al disposto del D.P.R. 26.4.86 n. 131, è sottoposta a registrazione. LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO Il locatore Il conduttore A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiaro di approvare specificamente ed accettare espressamente le clausole contenute nei punti: 3 interessi moratori e costituzione in mora; 4 uso dell immobile; 5 divieto di cessione e sub locazione; 6 lavori di straordinaria manutenzione e uso specifico dell immobile; 8 rinunzia ad indennità; 13 risoluzione del contratto; 14 incameramento deposito cauzionale e interessi applicabili, 16 responsabilità per omessa comunicazione. LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO D CONTRATTO DI LOCAZIONE Pagina 20 di 27
L anno duemilaotto e questo dì del mese di in Firenze CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA FATTA IN QUATTRO ORIGINALI il Comune di Firenze, codice fiscale n. 01307110484, con sede in Palazzo Vecchio, P.zza Signoria, Firenze, qui rappresentato da, non in proprio, ma in qualità di delegata alla stipula del presente atto (in virtù della Determinazione Dirigenziale n. ) dal Direttore della Direzione Patrimonio Immobiliare del Comune di Firenze ed in esecuzione della Deliberazione G.M. n. del, esecutiva e secondo quanto previsto dal Regolamento Generale per le attività contrattuali del Comune di Firenze (per brevità successivamente denominato locatore); Il Sig. nato a., residente in.., c.f...(per brevità successivamente denominato conduttore); PREMESSO che il Comune di Firenze è proprietario di un immobile, facente parte del patrimonio disponibile dello stesso, posto in Firenze Via Giano della Bella n. 22 locale n., costituito da un vano posto al piano primo, di circa mq. 63. Al N.C.E.U. del Comune di Firenze, il bene è censito al Foglio 118, Particella 833 sub 19, cat. C/3. che il bene è posto all interno di un complesso immobiliare denominato Nuovo Conventino, il quale consta di varie parti comuni, quali servizi igienici, corridoi, posti auto, ecc, nonché di impianti di riscaldamento e di acqua centralizzati; pertanto, unitamente al canone di locazione, il conduttore sarà tenuto altresì al pagamento delle spese condominiali TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Pagina 21 di 27
1) Le premesse e gli atti ivi richiamati fanno parte integrante del presente atto. 2) La locazione decorre dalla data della stipula del contratto ed avrà la durata di 6 (sei) anni, salvi i casi di recesso previsti dalle disposizioni legislative in materia. 3) Il canone di locazione è stabilito in Euro 5.443,20 annue, pari a Euro 453,60 mensili, oltre a rimborso per eventuali oneri accessori e quant altro a carico del conduttore in base alla legge ed al presente atto. Suddetto canone dovrà essere pagato entro il 10 di ogni mese, sulla base degli avvisi di pagamento inviati dalla Direzione Patrimonio del Comune e, comunque, entro il termine suddetto, anche in caso di mancato ricevimento, con le seguenti modalità: a) versamento diretto c/o la Tesoreria Comunale in Via del Castellaccio n. 36 38 Firenze; b) bonifico bancario a favore del Comune di Firenze, Patrimonio non Abitativo, Tesoreria Comunale IBAN IT94 ABI 06160 CAB 02832, CIN S n. c/c 000000001C01; c) bollettino postale sul c/c 22968507 intestato a Comune di Firenze, Patrimonio non Abitativo. Detto canone, ai sensi dell art. 32 L. 392/78 e successive modifiche, sarà aggiornato all inizio del secondo anno, in base alle variazioni ISTAT nel periodo annuale precedente, nella misura massima prevista dalla legge. Per ogni eventuale ritardo nella corresponsione del suddetto canone saranno applicati gli interessi moratori in misura maggiore al tasso legale pari a 5 punti rispetto allo stesso. In deroga espressa all art.1282 II co. c.c. le parti concordano che i suddetti interessi moratori decorreranno, senza necessità di costituzione in mora da parte del Comune di Firenze, dal giorno successivo al termine per il pagamento suindicato. 4) L immobile è locato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, esclusivamente per uso laboratorio artigianale rimanendo inibito di destinarlo, anche parzialmente e temporaneamente a qualsiasi altro uso. Il conduttore dovrà inoltre essere munito o munirsi immediatamente all inizio Pagina 22 di 27
della locazione delle prescritte licenze di esercizio e di qualsiasi altra eventuale autorizzazione necessaria in relazione all uso dell immobile. In caso di cessazione della propria attività o di modifica dell uso per fini diversi da quelli previsti, il conduttore si obbliga all immediato rilascio dell immobile. 5) E vietata la cessione del contratto e la sublocazione, sia totale che parziale, sotto qualsiasi forma, al di fuori delle ipotesi previste dall art. 36 della L. 392/78. 6) Il conduttore dichiara di accettare l immobile, in relazione al canone stabilito al punto 3, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova attualmente, stato perfettamente noto al conduttore, come risulta dallo stato di consistenza allegato e si impegna ad utilizzarlo solo dopo avervi effettuato, a sua cura e spese e sotto la propria responsabilità, tutti i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, eventualmente necessari per rendere agibile e sicuro il locale. Sono altresì a carico del conduttore gli ulteriori lavori necessari in relazione all uso specifico cui il medesimo è destinato, anche in relazione a nuove normative che dovessero entrare in vigore in corso di rapporto. Detti lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d arte e solo dopo aver ottenuto, da parte dei competenti organi, tutte le concessioni ed autorizzazioni edilizie in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia. I lavori dovranno essere sempre preventivamente e formalmente autorizzati dal Comune di Firenze Direzione Patrimonio, che autorizzerà anche il conduttore alla trasmissione dei relativi progetti agli uffici competenti. Tali lavori dovranno essere eseguiti in conformità con le prescrizioni stabilite dalla summenzionata Direzione. Il conduttore è tenuto a comunicare al Comune di Firenze Direzione Patrimonio la data di inizio e termine dei lavori. 7) Tutte le riparazioni ordinarie di qualunque natura sono a carico del conduttore. 8) I lavori che il conduttore eseguirà durante il periodo della locazione Pagina 23 di 27
rimarranno a totale beneficio del Comune, senza che il conduttore stesso abbia diritto a compenso alcuno, fermo restando il diritto del Comune di richiedere il ripristino stato, perché così per patti e non altrimenti. Il conduttore rinuncia altresì irrevocabilmente ad ogni indennizzo o diritto eventualmente spettante ai sensi del codice civile ed ai sensi del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche, in relazione alle opere realizzate sull immobile. Il conduttore sarà altresì tenuto alla piena rilevazione del Comune da ogni responsabilità, sia civile che penale, in dipendenza di tali lavori. 9) Il Comune di Firenze potrà in ogni momento, salvo preavviso, ispezionare o far ispezionare i locali. 10) Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall esecuzione di lavori, da guasti, da furti e da qualsiasi altra causa, nonché da fatti di terzi. 11) Le spese per i consumi di energia elettrica, asportazione dei rifiuti solidi, ecc... faranno carico, per intero, al conduttore, il quale dovrà pagarne l ammontare agli aventi diritto, provvedendo anche a far intestare a suo nome i relativi contatori facendone immediata richiesta agli Enti interessati. Per quanto attiene all impianto idrico e di riscaldamento, essendo questi a comune, i consumi per le relative utenze dovranno essere corrisposti all amministratore in base alle ripartizioni condominiali. 12) Al termine della locazione l immobile dovrà essere restituito perfettamente conservato. 13) Nel caso di dichiarata inabitabilità o inidoneità all uso contrattuale di tutto o parte dell immobile, il locatore, per l eventuale conseguente risoluzione del contratto, dovrà solo restituire la parte di canone proporzionale al mancato godimento, escluso ogni altro compenso ed ogni ragione di danni. Pagina 24 di 27
14) A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto e prima della stipulazione del medesimo, il conduttore: ha effettuato alla Cassa Depositi e Prestiti c/o la Tesoreria Provinciale dello Stato, il deposito cauzionale, pari a tre mensilità del canone di locazione. Tale somma sarà gestita in conformità a quanto stabilito dalla L. 720/84 che istituisce il Sistema di Tesoreria Unica per gli enti ed organismi pubblici e sarà rimborsata al conduttore (comprensiva degli interessi maturati nella misura stabilita dagli appositi decreti ministeriali) solo quando sarà completamente definito, liquidato ed estinto ogni rapporto sorto o che possa sorgere in dipendenza del presente atto. Nell ipotesi di inadempimento ad uno o più obblighi contrattuali, il Comune di Firenze è autorizzato espressamente, fino da ora, dal conduttore che acconsente, a procedere direttamente all incameramento del deposito di cui sopra, oltre agli interessi maturati sullo stesso. Detto incameramento potrà avvenire solo previa richiesta di adempimento della prestazione da parte del locatore, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. (oppure) ha prestato fideiussione bancaria, rilasciata da aziende di credito autorizzate ai sensi del Titolo II del D.lgs. 385/93 ovvero da imprese autorizzate all esercizio di attività bancarie o da intermediari finanziari iscritti nell elenco speciale di cui all art. 107 del succitato decreto. 15) Per quanto non previsto dal presente atto, le parti si richiamano alle vigenti leggi in materia. 16) E fatto obbligo al conduttore di dare immediata comunicazione al Comune riguardo alle eventuali riparazioni urgenti, facenti carico all Amministrazione, da effettuarsi all immobile, qualora dalla mancata tempestiva comunicazione possa derivare un danno a cose o persone. La inosservanza di tale obbligo comporterà responsabilità diretta in ordine a tutti i Pagina 25 di 27
danni che possano derivare all Amministrazione Comunale. 17) Le spese per la stipula del presente atto e tutte quelle consequenziali all atto stesso, sono a carico del conduttore che se le assume. L imposta di registro farà carico, per metà, a ciascuna delle parti, secondo quanto previsto dalla L. 392/78. Le spese inerenti la stipulazione dell atto nonché l importo pari al 50% dell imposta di registro inerente la registrazione dell intera durata del contratto 6 anni, sono state versate dal conduttore prima della sottoscrizione del presente atto. Si dà atto che la presente scrittura, in relazione al disposto del D.P.R. 26.4.86 n. 131, è sottoposta a registrazione. LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO Il locatore Il conduttore A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiaro di approvare specificamente ed accettare espressamente le clausole contenute nei punti: 3 interessi moratori e costituzione in mora; 4 uso dell immobile; 5 divieto di cessione e sub locazione; 6 lavori di straordinaria manutenzione e uso specifico dell immobile; 8 rinunzia ad indennità; 13 risoluzione del contratto; 14 incameramento deposito cauzionale e interessi applicabili, 16 responsabilità per omessa comunicazione. LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO Il conduttore DATA Pagina 26 di 27
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