CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE NEGOZIO N. PRESSO IL CENTRO SERVIZI TURISTICO- SPORTIVO IN LOC. DOSSIOLI SUL MONTE BALDO

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1 COMUNE DI AVIO Provincia di Trento Rep. n. - Atti Privati soggetti a registrazione CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE NEGOZIO N. PRESSO IL CENTRO SERVIZI TURISTICO- SPORTIVO IN LOC. DOSSIOLI SUL MONTE BALDO L anno duemilasedici, addì del mese di nella Residenza Municipale, tra i signori: dott.ssa, nata a il.., Segretario Comunale del Comune di Avio, in rappresentanza del COMUNE DI AVIO, codice fiscale nr , giusto art. 38 dello Statuto comunale; Sig., nato a ( ) il, residente a in via, codice fiscale e partita IVA Sig., nato a ( ) il, residente a in via, codice fiscale e partita IVA Premesso che: il Comune di Avio è proprietario dell immobile denominato centro servizi turistico-sportivo sito ad Avio, loc. Dossioli, distinto nel NCEU al foglio 2, particella edificiale 1913 Sub in C.C. Avio; con deliberazione giuntale n. dd., immediatamente eseguibile, si è stabilito di procedere mediante asta pubblica per l individuazione dei soggetti interessati alla locazione del centro servizi turistico-sportivo, costituito da n. 2 negozi ed un ristorante/bar/affittacamere con relativi spazi comuni; il tutto per un periodo di anni sei a decorrere dalla

2 data di stipula del contratto di locazione e dietro pagamento di un canone mensile; a seguito di pubblicazione dell avviso d asta di data.. e verificata l offerta presentata, in data.. si è proceduto all aggiudicazione della gara in favore del sig. e sig. avendo presentato l offerta migliore Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue: ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO Il COMUNE DI AVIO, di seguito denominato Locatore, a mezzo del Segretario comunale, concede in locazione al dott. e dott., di seguito denominati Conduttori, le seguenti unità immobiliari abilite a site a piano terra / primo del fabbricato sito nel Comune di Avio, come in premessa individuati, locali che nel prosieguo del presente atto saranno indicati con il termine, come da allegate planimetrie (Allegato A-B-C) redatta dall Ufficio Tecnico Urbanistico in data Marzo 2015 e di seguito così descritti: un locale ad uso di mq. circa; un locale ad uso di mq. circa; un locale comune ad uso di mq. circa; per complessivi mq. circa ART. 2 DESTINAZIONE D USO Le parti convengono, per l intera durata del contratto, l immutabilità della destinazione ad uso per lo svolgimento delle proprie attività imprenditoriali ART. 3 DURATA E RESTITUZIONE DELL IMMOBILE

3 La locazione di cui al precedente art. 1 avrà durata di anni 6 (sei) con decorrenza dal e scadenza il..2021, ed alla scadenza potrà essere rinnovata per analogo periodo, solamente a seguito di adozione di apposito atto deliberativo e/o determina dirigenziale da parte del Comune di Avio e salvo che una delle parti non comunichi, a mezzo di lettera raccomandata, almeno 12 mesi prima della scadenza, la propria volontà di disdire il contratto. Il Locatore potrà comunque recedere anticipatamente dal contratto qualora disponga di utilizzare per altri scopi istituzionali l immobile in questione dando ai Conduttori un avviso di 6 (sei) mesi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno I Conduttori hanno facoltà di recedere anticipatamente dal presente contratto, ai sensi dell art. 27, 7 comma, della legge 392/1978, con preavviso di almeno mesi 6 (sei), da formularsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ART. 4 - DIVIETI E vietata la sub-locazione dell immobile o di sue parti e cessione anche parziale del contratto, salvo autorizzazione scritta da parte del Comune di Avio. E vietato il mutamento della destinazione d uso, salvo autorizzazione scritta da parte del Comune di Avio ART. 5 - OBBLIGHI I Conduttori pagheranno al Locatore un canone di locazione mensile che viene fissato in,.= ( Euro / ) + I.V.A. di legge, in rate mensili anticipate, entro il giorno 10 del mese di riferimento, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente del locatore intrattenuto presso la banca Unicredit Spa, filiale di Avio, codice IBAN IT11B e saranno

4 solidamente responsabili al versamento del canone dovuto al Locatore A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, i Conduttori versano al Locatore, che con la firma del presente ne rilascia quietanza, una somma di,.= ( Euro / ) pari a n 3 mensilità del canone a titolo di deposito cauzionale. Il deposito cauzionale verrà trattenuto fino alla dichiarazione di svincolo da parte dell Amministrazione comunale, a garanzia del puntuale adempimento di tutti gli obblighi contemplati dal contratto di locazione, del rimborso delle eventuali spese che l Amministrazione comunale dovesse eventualmente sostenere per fatto del conduttore, ivi incluso il mancato pagamento del canone di locazione. Il Locatore ed i Conduttori convengono di comune accordo che non sono dovuti gli interessi legali sul deposito cauzionale versato da quest ultimo, che risulterà essere quindi infruttifero. Tale deposito verrà restituito al termine della locazione previa verifica dello stato dell unità immobiliare; sarà invece incamerato dal Locatore, salvo risarcimento del maggior danno, nel caso in cui i Conduttori si rendano inadempienti anche ad uno solo dei doveri del contratto con l obbligo dell immediata ricostituzione pena la immediata risoluzione del contratto I Conduttori non potranno per alcun motivo ritardare o sospendere il pagamento del canone e/o di quant altro dovuto al Locatore in forza del presente contratto e non potrà far valere alcuna eccezione se non dopo il pagamento delle rate scadute Le parti di comune accordo convengono che il mancato puntuale pagamento in tutto od in parte e per qualunque causa, anche di una sola rata del canone, costituisce i conduttori in mora, con la conseguente risoluzione di diritto del contratto per grave inadempimento ex articolo 1455 c.c. a danno e spese dei

5 conduttori stessi. I conduttori saranno tenuti, in ogni caso, al pagamento degli interessi di mora sulle somme non corrisposte nella misura dell interesse legale Il conduttore si obbliga ad assumere a proprio carico gli oneri derivanti dalla manutenzione ordinaria del complesso e i rischi inerenti la conduzione del medesimo provvedendo al controllo, alla pulizia e all igiene di tutti gli ambienti ed attrezzature, ivi comprese le aree esterne (compreso il parcheggio di proprietà comunale adiacente la struttura) con asporto dei rifiuti e svuotamento dei cestini, rendendole disponibili e pronte all uso da parte dell utenza. Competono al locatore gli interventi di straordinaria manutenzione salvo quelli determinati da dimostrati comportamenti imperiti da parte del conduttore. Il conduttore dovrà garantire comunque controlli periodici ad impianti e strutture, oltre a tutti i controlli previsti dalla normativa vigente, segnalando con urgenza al responsabile dell Ufficio tecnico comunale la necessità di intervenire sulle medesime. L attività di manutenzione e il relativo carico è, per quanto non espressamente disposto, disciplinata dagli artt e segg. del Codice Civile ART. 6 ADEGUAMENTO ISTAT Il canone mensile di cui al precedente articolo, sarà aggiornato annualmente su richiesta del Locatore, con aggiornamento a partire dal 2 anno in misura pari al 100% delle variazioni accertate dall ISTAT rispetto all anno contrattuale precedente, dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ART. 7 SPESE ED UTENZE Il conduttore si assume intestandola a proprio nome l utenza relativa

6 all erogazione dell energia elettrica; a suo carico sono pure i consumi di acqua, di GPL per l attività ed il riscaldamento, oneri per l attivazione della linea telefonica e consumi, spese per la pulizia dell immobile e pertinenze così come eventuali altre imposte dovute all amministrazione comunale (tassa rifiuti, ecc.), ossia tutte le spese ordinarie ivi comprese eventuali imposte, tasse e tributi di qualsiasi natura Tutte le spese e le forniture dei servizi sono poste a carico del conduttore e sono da richiedersi agli Enti competenti a cura e spese del conduttore ART. 8 ONERI A CARICO DEL CONDUTTORE I Conduttori dichiarano di aver preso atto che l immobile è in buono stato di manutenzione, non ammobiliato ed esente da difetti che possano influire sul godimento e si obbliga a riconsegnarlo al Locatore, alla scadenza del contratto, nello stesso stato in cui è stato consegnato, previo accertamento effettuato da tecnici di fiducia di entrambe le parti E onere esclusivo dei Conduttori richiedere ed ottenere tutte le licenze amministrative del caso per poter esercitare le attività di sui all art. 2, verificando il possesso dei requisiti strutturali minimi previsti dalla l.p. 7/2002 e d.p.p. 28/2003, nonché dei requisiti di onorabilità, morali e professionali richiesti dalle leggi di settore per l avvio dell attività, a proprie cure e spese. -- A fine locazione il conduttore dovrà provvedere, a proprie spese, alla pulizia ed allo spurgo della fossa a tenuta a servizio dell immobile con le modalità previste dalla legge ART. 9 ESONERO DI RESPONSABILITA DEL LOCATORE E esclusa ogni responsabilità del Locatore per eventuali danni, a chiunque cagionati, derivanti dall attività svolta nell immobile. I Conduttori sono altresì

7 costituiti custodi dell immobile affittato ed è pertanto, sia civilmente, sia penalmente, responsabili per eventuali danni cagionati a terzi ed all immobile stesso, derivanti dalla loro negligenza o trascuratezza ART ASSICURAZIONE Il conduttore deposita idonea polizza di responsabilità civile verso terzi con primaria compagnia assicurativa con un massimale di almeno euro ,00 e da incendio a primo rischio assoluto con un massimale di euro ,00, a copertura degli eventuali danni a cose quali merci e attrezzature (incl. proprietà di terzi) e valori pecuniari perdite di reddito e spese supplementari conseguenti a un danno materiale verificatosi all interno della struttura e in aziende terze, spese di sgombero e di smaltimento, crediti non riscossi, effetti del personale e dei visitatori che potessero derivare dalla conduzione dell immobile locato e dei beni mobili in esso contenuti da parte del conduttore stesso e/o di terzi; in particolare tale polizza prevede l espressa rinuncia della compagnia assicuratrice al proprio diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Avio e della relativa Compagnia Assicuratrice, qualora la causa del sinistro abbia origine dalla conduzione dell immobile e dei beni mobili in esso contenuti oggetto della locazione da parte del conduttore stesso o di terzi ART. 11 ACCESSO E SORVEGLIANZA I Conduttori dovranno consentire l accesso all immobile, concesso in locazione con il presente atto, al Locatore nonché ai suoi incaricati, ove gli stessi ne abbiano motivata ragione ART. 12 MANUTENZIONE DELL IMMOBILE Sono a carico dei Conduttori tutti gli interventi riconducibili alla ordinaria

8 manutenzione dell immobile come definiti dal Codice Civile Sono a carico del Locatore gli interventi di straordinaria manutenzione ART. 13 MIGLIORIE ED ADDIZIONI I Conduttori non potranno apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione all immobile locato, senza il preventivo consenso scritto del Locatore Ai Conduttori è concessa la facoltà di eseguire a cura e spese proprie eventuali lavori di sistemazione dell immobile finalizzati ad adeguare lo stesso alle finalità delle attività di cui all art. 2, previo consenso del Locatore ART SPESE Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del presente contratto comprese quelle di registrazione e l imposta di bollo sono a carico dei Conduttori ART. 15 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA L inosservanza di uno qualunque dei patti contenuti nel presente contratto, produrrà la sua risoluzione immediata con tutte le conseguenze a carico della parte inadempiente ART. 16 ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA Il Conduttori dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell attestato, in ordine all attestazione della prestazione energetica. Copia semplice dell attestato di prestazione energetica viene allegato al presente contratto (art. 6 del d.lgs. 192/2005) (Allegato D) ART. 17 DISCIPLINA DEL CONTRATTO Per tutto quanto non riportato nel presente contratto, ad eccezione di quanto regolamentato per espressa volontà delle parti, le stesse fanno espresso

9 riferimento alle disposizioni del codice civile, alle leggi, agli usi ed ai regolamenti vigenti in materia Letto, accettato ed in conferma sottoscritto IL LOCATORE per il Comune di Avio dott.ssa I CONDUTTORI Sig. Sig Il Conduttore dichiara di approvare specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui all articolo 1341 e 1342 del codice civile le disposizioni contenute nei seguenti articoli: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Avio, Letto, accettato ed in conferma sottoscritto IL LOCATORE per il Comune di Avio dott.ssa I CONDUTTORI Sig. Sig.

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