Il trattamento fiscale dell'attività di mediazione

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Il trattamento fiscale dell'attività di mediazione di Roberta De Marchi Pubblicato il 12 dicembre 2011 per gli organismi di mediazione i proventi derivanti dall attività rappresentano un reddito d impresa L attività di mediazione si configura come un attività economica organizzata, finalizzata all assistenza di due o più parti nella ricerca di una conciliazione extragiudiziale di controversie in materia civile o commerciale. Sotto il profilo fiscale, l attività di mediazione si qualifica, quindi, come attività organizzata in forma d impresa volta alla prestazione di servizi e rientra nell ambito di applicazione dell art. 55 del Tuir. E questo il punto di partenza dei chiarimenti diffusi dalla risoluzione n. 113/Edel 29 novembre 2011. La mediazione: ricostruzione normativa Per effetto di quanto previsto dall art. art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e del decreto del Ministro delle Giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, la mediazione è quella attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, mentre configura la conciliazione quale composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione (art. 1,c. 1, lett. a e c del Decreto legislativo). 1

La mediazione è svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all erogazione del servizio di conciliazione iscrittiin un apposito Registro degli organismi di conciliazione, istituito presso il Ministero della Giustizia. L organismo di mediazione è definito come l ente pubblico o privato, ovvero la sua articolazione, presso cui può svolgersi il procedimento di mediazione, intendendosi per ente pubblico la persona giuridica di diritto pubblico interno, comunitario, internazionale o straniero e per ente privato qualsiasi soggetto di diritto privato, diverso dalla persona fisica. Il mediatore è definito, invece, quale la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione. Per quanto concerne gli organismi di mediazione, è stabilito, in via generale, che gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà edefficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza dellaparte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie indicate dal decreto legislativo citato. In particolare, per i consigli degli ordini degli avvocati è prevista la possibilità di istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi diproprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dalpresidente del tribunale. E prevista, altresì, per i consigli degli ordini professionali, la possibilità di istituire organismi speciali, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della Giustizia. Gli organismi di conciliazione devono essere iscritti in un apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia la cui formazione e tenuta sono disciplinati dal Regolamento. Il Regolamento elenca, tra l altro, i seguenti requisiti necessari per l iscrizione nel registro: la capacità finanziaria (possedere un capitale non inferiore a 10.000 euro) e organizzativa del richiedente (poter svolgere l attività di mediazione in almeno due regioni italiane o in almeno due province della medesima regione); 2

il possesso da parte del richiedente di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell attività di mediazione; la trasparenza amministrativa e contabile dell organismo, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l organismo e l ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna, ai fini delladimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale; il numero di mediatori, non inferiore a cinque, che hanno dichiarato la disponibilità a svolgere le funzioni di mediazione. Il riscontro dei predetti requisiti assume eccezionali modalità applicative per gli organismi costituiti, anche in forma associata, dalle camere di commercio e dai consigli degli ordini professionali (tra cui i consigli degli ordini degli avvocati) i quali sono iscritti nel registro a semplice domanda, all esito della verifica della sussistenza del solo requisito di cui all art. 4, c. 2, lett. b, del Regolamento. In sostanza, per tale ultima tipologia di organismi di mediazione, in quanto costituiti da consigli degli ordini professionali, è stata prevista una procedura agevolata per l iscrizione al Registro in quanto la sussistenza dei requisiti afferenti, fra l altro, la capacità finanziaria e organizzativa nonché la trasparenza amministrativa e contabile, non necessita di apposita preventiva verifica perché ritenuta ex lege implicitamente esistente. Tali organismi, quindi, devono soltanto fornire idonea garanzia, mediante la stipulazione di una polizza assicurativa, per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell attività di mediazione. In pratica, il legislatore ha voluto distinguere gli organismi di mediazione istituiti dai consigli degli ordini professionali rispetto agli altri organismi di mediazione, pur se tale distinzione rileva soltanto nella fase antecedente all iscrizione nel Registro; superata tale fase, non assume più alcun rilievo la distinzione tra le varie tipologie di organismi di mediazione dal momento che a tutti, indistintamente, è consentito svolgere la medesima attività di mediazione. L attività di mediazione, quindi si articola in un apposito procedimento che si svolge in base al 3

regolamento di procedura adottato da ciascun organismo, che deve istituire un registro degli affari di mediazione con le annotazioni del numero d ordine progressivo, dei dati identificativi delle parti, dell oggetto della mediazione, del mediatore designato, della durata del procedimento e del relativo esito. All atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell organismo di mediazione o nel luogo indicato nel regolamento di procedura dell organismo. Al termine del procedimento di mediazione il mediatore redige apposito verbale sia nell ipotesi di esito positivo del procedimento (raggiungimento di un accordo amichevole tra le parti o adesione delle parti alla proposta di conciliazione del mediatore) sia nel caso in cui non si realizzi alcuna conciliazione tra le parti. Tale processo verbale è depositato presso la segreteria dell organismo. Nell ambito del procedimento di mediazione il mediatore è obbligato, fra l altro, a corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell organismo. Su istanza di parte il responsabile dell organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. E altresì vietato per il mediatore percepire compensi direttamente dalle parti stesse. A fronte del servizio di mediazione, infatti, le parti corrispondono un compenso all organismo di mediazione. Detto compenso include sia le spesedi avvio del procedimento (ammontanti a euro 40 per ciascuna parte) sia le spese di mediazione vere e proprie, che comprendono l onorario che l organismo corrisponderà al mediatore per l intero procedimento di mediazione. Elementi rilevanti ai fini della qualificazione fiscale Dalla ricostruzione normativa sopra effettuata, per l Amministrazione finanziaria emergono i seguenti elementi rilevanti ai fini della qualificazione iscale dell attività di mediazione: gli organismi di mediazione possono assumere la forma giuridica sia di enti di diritto pubblico sia di enti di diritto privato (società, associazioni, altri enti, ecc.); 4

gli organismi di mediazione possono essere istituiti sia come soggetti autonomi che come articolazioni dei predetti enti; anche i consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi di mediazione, sia quali articolazioni interne degli stessi consigli degli ordini sia quali enti autonomi rispetto ai singoli consigli degli ordini; gli organismi di mediazione sono deputati a gestire il procedimento di mediazione e sono stabilmente destinati all erogazione del servizio di conciliazione a fronte del quale viene corrisposto dalle parti un compenso nei confronti dello stesso organismo di mediazione; ai fini dello svolgimento dell attività di mediazione e dell iscrizione nell apposito registro gli organismi devono soddisfare, fra l altro, i requisiti del possesso di una congrua capacità finanziaria e organizzativa e della disponibilità minima di mediatori; l attività di mediazione, svolta personalmente dal mediatore, rappresenta solo un momento nel quale si articola la gestione del più complesso procedimento di mediazione che fa capo, relativamente agli aspetti regolamentari, organizzativi e finanziari, all organismo di mediazione; il rapporto contrattuale avente ad oggetto il servizio di mediazione si instaura, anche per quanto attiene ai rapporti economici relativi ai compensi per l attività di mediazione, solo ed unicamente tra l organismo di mediazione e le parti che hanno preso parte al procedimento di mediazione, restando estraneo a detto rapporto il mediatore, che non può ricevere alcun compenso dalle parti stesse; tra le parti e il mediatore non si instaura, pertanto, alcun rapporto contrattuale diretto; il mediatore ha un rapporto contrattuale diretto solo con l organismo di mediazione dal quale percepisce un onorario (la cui misura è indipendente dal numero degli incontri svolti con le parti) costituente solo uno degli elementi cui sono parametrate le spese di mediazione addebitate alle parti. 5

Disciplina fiscale dell attività di mediazione Dalle considerazioni sopra svolte emerge che l attività di mediazione si qualifica come attività economica organizzata diretta alla prestazione di servizi, verso corrispettivo, avente ad oggetto l assistenza di due o più parti nella ricerca di una conciliazione extragiudiziale di controversie in materia civile e commerciale su diritti disponibili. Dal punto vista fiscale, quindi, l attività di mediazione deve qualificarsi, sia ai fini dell imposizione diretta che dell IVA, come attività organizzata in forma d impresa diretta alla prestazione di servizi ai sensi, rispettivamente, dell art. 55 del TUIR e dell art. 4 del DPR n. 633 del 1972. In particolare, l attività realizzata dall organismo di mediazione organizzata in forma d impresa e diretta alla prestazione di servizi che non rientrano nell art. 2195 del codice civile è riconducibile nell ambito applicativo, ai fini IRES, della lettera a del comma 2 del citato art. 55 del TUIR e, ai fini IVA, dell art. 4, c. 1, del DPR n. 633 del 1972. Sottolinea la risoluzione in rassegna che l inquadramento fiscale agli effetti dell IRES e dell IVA sopra delineato vale anche nell ipotesi di attività di mediazione posta in essere dai consigli degli ordini degli avvocati mediante l istituzione di appositi organismi di mediazione, in quanto l attività di mediazione non può considerarsi riconducibile tra le attività non commerciali di tipo pubblicistico. Ai fini Iva, gli importi versati agli organismi di mediazione, sono sempre da considerarsi corrispettivi di prestazioni di servizi imponibili ai fini Iva. Un distinguo merita, invece, il trattamento dei contributi se l organismo di mediazione rappresenta un dipartimento del consiglio. In questa ipotesi, infatti, i proventi dell attività di mediazione concorrono alla determinazione del reddito d impresa dell organismo mediatore, mentre i contributi erogati rappresentano soltanto movimentazioni di denaro nell ambito dello stesso soggetto. 10 dicembre 2011 6

Roberta De Marchi 7