Corso abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari 19 novembre 2013



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DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Viale Tre Martiri n.89 Rovigo Corso abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari 19 novembre 2013 Tecnico della prevenzione Fabrizia Veronese Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione S.I.A.N.

L unione Europea si è data come obiettivo fondamentale la libera circolazione nel proprio mercato interno, di alimenti sani/sicuri, al fine di tutelare salute e benessere dei cittadini quindi per garantire la sicurezza degli alimenti occorre considerare tutti gli aspetti della filiera di produzione a partire dalla produzione primaria fino alla commercializzazione. Nell ambito della produzione primaria, l attenzione deve essere rivolta alle pratiche e ai mezzi di produzione agricola (es. trattamenti fitosanitari) per i rischi indiretti sulle derrate alimentari (presenza di residui). I nuovi Regolamenti Comunitari in vigore dal 1.1.2006 e conosciuti come Pacchetto Igiene assegnano la responsabilità primaria, relativamente alla sicurezza e alla igienicità dei prodotti alimentari destinati al consumo umano e all uso zootecnico, all imprenditore alimentare quindi anche all agricoltore che ha la responsabilità primaria su ciò che coltiva e produce. Le garanzie fornite e documentate dall agricoltore attraverso la tenuta del registro dei trattamenti sono il punto di partenza per la sicurezza e qualità igienica degli alimenti di origine vegetale.

DI COSA PARLEREMO Novità normative Vendita Utilizzo Dichiarazioni di vendita

NORMATIVA COMUNITARIA Regolamento (CE) n.1107/2009 relativo all immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga la direttiva 91/414/CEE Direttiva 2009/127/CE relativa alle macchine per l applicazione di pesticidi, che modifica la direttiva 2006/42/CE Regolamento CE n. 1272/2008 relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze chimiche Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l azione comunitaria ai fini dell utilizzo sostenibile dei pesticidi Regolamento (CE) 396/2005, armonizzazione RESIDUI Regolamento (CE) n.1185/2009 relativo alle statistiche sui pesticidi

NORMATIVA NAZIONALE D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 D.P.R. n. 55 del 28 feb. 2012 D.Lgs 150 del 14 ago 2012 Patentino utilizzatori Registro dei trattamenti Autorizzazione al commercio di PF Dichiarazioni di vendita Procedure autorizzazione Misure per un uso sostenibile D.Lgs 81/2008 e s.m.i. Dlgs 194 del 17 marzo 1995 D.Lgs 150 del 14 ago 2012 Dispositivi di protezione individuale Sanzioni Decreti ed atti del Ministero della Salute

NORMATIVA FITOSANITARI IMMISSIONE IN COMMERCIO USO SOSTENIBILE RESIDUI NEGLI ALIMENTI REGOLAMENTO 1107/2009 DIRETTIVA 2009/128/UE REGOLAMENTO 396/2005 La legislazione tutela i consumatori l ambiente gli operatori agricoli

NORMATIVA FITOSANITARI REGOLAMENTO 1107/2009 Norme riguardanti l autorizzazione l immissione sul mercato, l impiego ed il controllo dei prodotti fitosanitari, così come sono presentati nella loro forma commerciale. Stabilisce sia le norme relative all approvazione delle sostanze attive, degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti che sono contenuti nei prodotti fitosanitari o che li costituiscono, sia le norme sui coadiuvanti e sui coformulanti. IMMISSIONE IN COMMERCIO LO SCOPO E DI ASSICURARE UN ELEVATO LIVELLO DI PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA E ANIMALE E DELL AMBIENTE. autorizzazione del ministero della Salute

NORMATIVA FITOSANITARI REGOLAMENTO CE 396/2005 RESIDUI NEGLI ALIMENTI Il presente regolamento stabilisce, conformemente ai principi generali enunciati nel regolamento (CE) n. 178/2002, in particolare la necessità di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, disposizioni comunitarie armonizzate rela- tive ai livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. alimenti o mangimi immessi sul mercato o somministrati ad animali, non devono contenere alcun residuo di antiparassitari il cui tenore superi i LMR stabiliti dal Regolamento Ai sensi della direttiva 91/414/ CEE, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari,occorre dare la priorità alla salute pubblica rispetto agli interessi di protezione dei vegetali, per cui è necessario far sì che tali residui non siano presenti a livelli tali da comportare rischi inaccettabili per l'uomo e, se del caso, per gli animali.

NORMATIVA FITOSANITARI Nel quadro delle competenze non esclusive dell'unione, il principio di sussidiarietà, sancito dal trattato sull'unione europea, definisce le condizioni in cui l'unione ha una priorità di azione rispetto agli Stati membri. DIRETTIVA 2009/128/UE Poiché l obiettivo della presente direttiva, vale a dire la tutela della salute umana e dell ambiente contro i potenziali rischi connessi all uso dei pesticidi, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall articolo 5 del trattato; la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. La direttiva istituisce un quadro per realizzare un uso sostenibile dei pesticidi riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull ambiente e promuovendo l uso della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi, quali le alternative non chimiche ai pesticidi. In pratica: Riduzione dell uso dei PF sia in termini quantitativi e qualitativi SOSTITUZIONE DEI PF CHIMICI CON PF NON CHIMICI O CON METODI NON CHIMICI SOSTITUZIONE CON PF AD ALTO RISCHIO CON PF A BASSO RISCHIO

NORMATIVA FITOSANITARI DIRETTIVA 2009/128UE Tutti gli Stati Membri devono adottare alcune misure: Formazione, prescrizioni vendita PF, informazione, sensibilizzazione Ispezione delle attrezzature in uso Irrorazione aerea Tutela dell ambiente acquatico e dell acqua potabile Riduzione dell uso dei PF o dei rischi in aree specifiche Manipolazione e stoccaggio dei PF e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze Difesa integrata Agricoltura biologica

TEMPISTICA Recepimento della Direttiva Previsto per il 26 novembre 2011 Approvazione del Piano di Azione Nazionale Previsto per il 26 novembre 2012 14 agosto 2012? Gennaio marzo 2013?

DECRETO LEGISALTIVO 150/2012 SOGGETTI COINVOLTI: Aziende agricole Distributori di prodotti fitosanitari Consulenti della difesa fitosanitaria, Aziende produttrici di prodotti fitosanitari, Enti gestori della rete ferroviaria e stradale, Enti pubblici e privati che gestiscono aree frequentate dalla popolazione. Enti gestori delle aree Natura 2000 e delle aree naturali protette.

DI COSA PARLEREMO

Decreto legislativo 150/2012

Decreto legislativo 150/2012

Decreto legislativo 150/2012

Decreto legislativo 150/2012 1. La formazione è finalizzata a garantire che UTILIZZATORI PROFESSIONALI DISTRIBUTORI CONSULENTI siano in possesso di una adeguata conoscenza, costantemente aggiornata, nelle materie elencate nell allegato I.

Decreto legislativo 150/2012 La formazione comprende FORMAZIONE DI BASE (25 ore) AGGIORNAMENTO (12 ore), entrambe obbligatorie per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti.

Decreto legislativo 150/2012

UTILIZZATORI Decreto legislativo 150/2012

PUNTO 2 PERICOLO presenza nell'alimento di un agente chimico, fisico o biologico in grado di indurre una patologia o comunque di recare un danno al consumatore RISCHIO probabilita (%) che un pericolo chimico, fisico o biologico possa verificarsi

Una volta acquistato un prodotto pericoloso può essere usato pericolosamente PROTEZIONE COLLETTIVA PERSONALE per preparare azioni di protezione bisogna effettuare la Valutazione dei rischi

Secondo la definizione dell'organizzazione mondiale per lo Sviluppo Economico (OCSE) l'agricoltura sostenibile persegue i seguenti obiettivi: il reddito equo dell'agricoltore; la tutela della salute dell'operatore agricolo e del consumatore; la conservazione nel tempo della fertilità del suolo; la conservazione nel tempo delle risorse ambientali.

PUNTO 3 Difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari 1. La difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari include sia la difesa integrata che l agricoltura biologica a norma del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli.

PUNTO 3 SISTEMI DI INTERVENTO

D.Lgs 14/08/2012 Art. 19. Difesa integrata obbligatoria 1. Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, a partire dal 1 gennaio 2014, applicano i principi generali della difesa integrata obbligatoria, di cui all allegato III. La difesa integrata obbligatoria prevede l applicazione di tecniche di prevenzione e di monitoraggio delle infestazioni e delle infezioni, l utilizzo di mezzi biologici di controllo dei parassiti, il ricorso a pratiche di coltivazione appropriate e l uso di prodotti fitosanitari che presentano il minor rischio per la salute umana e l ambiente.

DECRETO LEGISLATIVO 150/2012

DECRETO LEGISLATIVO 150/2012

ABILITAZIONE ALLA VENDITA Situazione attuale: Per ottenere o per rinnovare l abilitazione occorre partecipare ad attività formative, in totale 9 ore, con esame finale. Alcuni titoli di studio permettono l acquisizione a sola richiesta L abilitazione dura 5 anni Che cosa cambia: Per ottenere l abilitazione occorre a) essere in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie b) frequentare appositi corsi di formazione (25 ore) ed ottenere una valutazione positiva sulle materie elencate nell allegato I. Il certificato viene rinnovato ogni 5 anni, previa partecipazione ai corsi di aggiornamento (12 ore) Il certificato vale anche come abilitazione all acquisto e utilizzo.

ABILITAZIONE ALLA VENDITA Possessori del certificato di abilitazione rilasciato con precedente normativa (attuale) Sono fatte salve, fino alla loro scadenza, con possibilità di rinnovo secondo le prescrizioni del Piano, le abilitazioni alla vendita rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni. Rinnovo partecipazione ai corsi/iniziative di aggiornamento Sistema dei crediti? senza esame finale

UTILIZZATORI PROFESSIONALI Situazione attuale: Solo gli acquirenti ed utilizzatori di PF classificati T+, T, Xn devono essere in possesso dell abilitazione all acquisto e all uso (patentino) Per ottenere il patentino occorre partecipare ad attività formative, in totale 15 ore, con esame finale. Per il rinnovo è necessario partecipare ad attività formative, in totale 9 ore, con esame. Alcuni titoli di studio permettono l acquisizione a sola richiesta L abilitazione dura 5 anni Che cosa cambia: A partire dal 26 novembre 2015, TUTTI GLI ACQUIRENTI ED UTILIZZATORI di PF «per uso professionale» dovranno essere possesso dell abilitazione all acquisto. Indipendentemente dalla classificazione e pericolosità degli stessi Per ottenere il patentino occorre partecipare ad attività formative, in totale 25 ore, con esame finale. Per il rinnovo è necessario partecipare ad attività formative, in totale 12 ore, senza esame. L abilitazione dura 5 anni

ART. 10 Prescrizioni per la vendita dei prodotti fitosanitari Artt. 21 e 22 Domanda di autorizzazione/ rilascio autorizzazione locali DECRETO LEGISLATIVO 150/2012

DECRETO LEGISLATIVO 150/2012 art. 10 Prescrizioni per la vendita dei prodotti fitosanitari 5. Decorso il termine di due anni successivi all adozione delle disposizioni di cui al comma 4 (ndr: entro novembre 2015), è vietata la vendita agli utilizzatori non professionali di prodotti fitosanitari che non recano in etichetta la specifica dicitura «prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali».

ART. 10 Prescrizioni per la vendita dei prodotti fitosanitari A decorrere dal 26 novembre 2015 decade l obbligo di compilare il modulo di vendita per i PF classificati T+, T, Xn, previsto dal DPR n. 290 DECRETO LEGISLATIVO 150/2012

Prescrizioni per la vendita dei prodotti fitosanitari A decorrere dal 26 novembre 2015: il distributore ha l obbligo di: 1)accertare la validità del certificato di abilitazione 2)accertare l identità dell acquirente 3)Registrare tutti i prodotti venduti destinati all utilizzatore professionale con il riferimento al numero o codice dell abilitazione ENTRO 48 ORE; DECRETO LEGISLATIVO 150/2012

Prescrizioni per la vendita dei prodotti fitosanitari A decorrere dal 26 novembre 2015: Al momento della vendita di prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali Presenza di personale, titolare o dipendente (requisiti?), che fornisca all acquirente informazioni generali: sui rischi per la salute umana e l ambiente connessi al loro uso sui pericoli connessi all esposizione, ed in particolare sulle condizioni per uno stoccaggio, una manipolazione e un applicazione corretti e lo smaltimento sicuro, DECRETO LEGISLATIVO 150/2012 nonché sulle alternative eventualmente disponibili.

D.P.R. 290/01 Art. 21. Autorizzazione al commercio ed alla vendita nonche' all'istituzione e alla gestione di locali La persona titolare di un'impresa commerciale o la societa' che intende ottenere l'autorizzazione al commercio ed alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari, alla istituzione, gestione di depositi e locali per il commercio e la vendita di essi, presenta domanda all'autorita' sanitaria individuata dalla regione..

D.P.R. 290/01 Art. 21. 2. II richiedente prepone a ciascun deposito o locale di vendita un institore o un procuratore o una persona maggiorenne, per la gestione di esso, salva la facolta' del titolare dell'impresa, se si tratta di persona fisica, di assumere personalmente la gestione di un locale. In ogni caso, tali soggetti devono essere in possesso del certificato di abilitazione alla vendita.

D.P.R. 290/01 DECRETO LEGISLATIVO 150/2012 Art. 27/290 corsi di aggiorname nto Art. 42/290 Dati di vendita

ALLEGATO VI DEL PIANO DI AZIONE NAZIONALE FITOSANITARI Fatte salve le disposizioni previste dal D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 e s.m.i. e le disposizioni previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le azioni di seguito elencate, eseguite da utilizzatori professionali e, ove applicabili, dai distributori, non devono rappresentare un pericolo per la salute umana o per l ambiente. Art. 24 dpr 290/01. Caratteristiche dei locali e prescrizioni per l'acquisto1. I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti devono essere detenuti o venduti in locali che non siano adibiti al deposito o alla vendita di generi alimentari. E' vietata, altresi', la vendita dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti sia in forma ambulante sia allo stato sfuso.2. I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti, se classificati molto tossici, tossici o nocivi, sono conservati in appositi locali o in appositi armadi, ambedue da tenere chiusi a chiave.

ALLEGATO VI DEL PIANO DI AZIONE NAZIONALE FITOSANITARI Il deposito dei prodotti fitosanitari deve essere chiuso e ad uso esclusivo, non possono esservi stoccati altri prodotti o attrezzature, se non direttamente collegati all uso dei prodotti fitosanitari. Possono essere conservati concimi utilizzati normalmente in miscela con i prodotti fitosanitari. Non vi possono essere immagazzinate sostanze alimentari, mangimi compresi. Possono essere ivi conservati in deposito temporaneo anche i rifiuti di prodotti fitosanitari (quali contenitori vuoti, prodotti scaduti o non più utilizzabili), purché tali rifiuti siano collocati in zone identificate del deposito, opportunamente evidenziate, e comunque separati dagli altri prodotti ivi stoccati.

ALLEGATO VI DEL PIANO DI AZIONE NAZIONALE FITOSANITARI Il deposito dei prodotti fitosanitari può anche essere costituito da un area specifica all interno di un magazzino, mediante delimitazione con pareti o rete metallica, o da appositi armadi, se i quantitativi da conservare sono ridotti. Nel magazzino o locale dove è ubicata l area specifica o l armadio per i prodotti fitosanitari non possono essere detenuti alimenti

ALLEGATO VI DEL PIANO DI AZIONE NAZIONALE FITOSANITARI Il deposito dei prodotti fitosanitari deve consentire di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l ambiente. Il locale deve disporre di sistemi di contenimento in modo che in caso di sversamenti accidentali sia possibile impedire che il prodotto fitosanitario, le acque di lavaggio o i rifiuti di prodotti fitosanitari possano contaminare l ambiente, le acque o la rete fognaria. Il deposito o l armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell aria. Le aperture per l aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l entrata di animali. Il deposito dei prodotti fitosanitari deve essere ubicato tenendo conto delle specifiche disposizioni in materia di protezione delle acque.

ALLEGATO VI DEL PIANO DI AZIONE NAZIONALE FITOSANITARI Il deposito deve essere asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare, e in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti. I ripiani devono essere di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti. I prodotti fitosanitari devono essere stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili. Il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari (es. bilance, cilindri graduati). Gli stessi devono essere puliti dopo l uso e conservati all interno del deposito o armadietto. L accesso al deposito dei prodotti fitosanitari è consentito unicamente agli utilizzatori professionali. La porta del deposito deve essere dotata di chiusura di sicurezza esterna e non deve essere possibile l accesso dall esterno attraverso altre aperture (es. finestre). Il deposito non deve essere lasciato incustodito mentre è aperto. Sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo. Sulle pareti in prossimità dell entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza. Il deposito deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto.

REGOLAMENTO (CE) N. 1107/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 2009 Articolo 67 Registrazione dei dati Art. 42/290 Dati di vendita 1. I fabbricanti, i fornitori, i distributori, gli importatori e gli esportatori di prodotti fitosanitari tengono, per almeno cinque anni, registri sui prodotti fitosanitari che fabbricano, importano, esportano, immagazzinano o immettono sul mercato. Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari tengono, per almeno tre anni, registri sui prodotti fitosanitari che utilizzano, nei quali figurano la denominazione del prodotto fitosanitario

Parliamo un po di etichettatura Con la Dir. 414/91 le s.a. autorizzate sono inserite in un unico elenco: Annex I Con il Reg. 1107: Di base (art. 23) durata autorizz. indefinita Elenco diviso in 4 sezioni standard Durata autoriz. 10 anni a basso rischio Durata autoriz. 15 anni Candidate alla sostituzione Durata autoriz. 7 anni

REGOLAMENTO (CE) N. 1107 del 21 OTTOBRE 2009 Relativo all immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari All. II, punto 5. Sostanze attive a basso rischio Una sostanza attiva non è considerata a basso rischio se è o deve essere classificata, a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, come almeno una delle seguenti: Cancerogena, Mutagena, Tossica per la riproduzione, Chimica sensibilizzante, Molto tossica o tossica, Esplosiva, Corrosiva. Inoltre non è considerata a basso rischio se: - è persistente (DT nel suolo superiore a 60 giorni), - il fattore di bioconcentrazione è maggiore di 100, - si ritiene che alteri il sistema endocrino, o - ha effetti neurotossici o immunitossici

Parliamo un po di etichettatura CHE COSA E IL REGOLAMENTO CLP Il regolamento CLP è il nuovo regolamento europeo relativo alla classificazione, all etichettatura e all imballaggio delle sostanze e delle miscele chimiche. Introduce in tutta l Unione Europea un nuovo sistema per la classificazione e l etichettatura delle sostanze chimiche, basato sul Sistema mondiale armonizzato delle Nazioni Unite (GHS dell ONU). Spetta all industria stabilire quali sono i pericoli delle sostanze e delle miscele prima che siano immesse sul mercato e classificare le sostanze e le miscele in linea con i pericoli individuati.

Parliamo un po di etichettatura Regolamento CLP: impatto sui prodotti fitosanitari Modifiche nella classificazione delle sostanze e delle miscele: -maggior numero di classi di pericolo -criteri diversi di classificazione -nuovi limiti di concentrazione specifici - nuovo elenco di classificazione Modifiche nella etichettatura: - diversi i simboli di pericolo (pittogrammi) - avvertenze - le frasi di rischio e i consigli di prudenza (frasi R e S) vengono sostituite da indicazione di pericolo (H) e consigli P e ne aumenta il numero

Ill regolamento (CE) n. 1272/2008 CLP (classificazione, etichettatura e imballaggio) adegua la precedente normativa UE al GHS (Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche), un sistema delle Nazioni Unite volto a individuare le sostanze chimiche pericolose e a informare gli utenti di questi pericoli. Il GHS è stato adottato da molti paesi in tutto il mondo e ora viene utilizzato anche come base per le norme nazionali e internazionali in materia di trasporto di merci pericolose. I nuovi pittogrammi contenuti in un riquadro rosso sostituiranno gradualmente gli attuali simboli di pericolo su sfondo arancione.

Informazioni supplementar i Nome indirizzo e numero di telefono del fornitorie o dei fornitori Quantità nominale della sostanza o miscela Consigli di prudenza Elementi dell etichetta secondo CLP Identificatori del prodotto Indicazioni di pericolo Avvertenze (pericolo o Attenzione) Pittogrammi di pericolo

D.Lgs 14/08/2012 Art. 10. Prescrizioni per la vendita dei prodotti fitosanitari Entro e non oltre il 26 novembre 2013, il Ministero della salute, d intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta specifiche disposizioni per l individuazione dei prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali.

D.Lgs 14/08/2012 Art. 10. Prescrizioni per la vendita dei prodotti fitosanitari Decorso il termine di due anni successivi all adozione delle disposizioni di cui al comma 4 (ndr: entro novembre 2015), è vietata la vendita agli utilizzatori non professionali di prodotti fitosanitari che non recano in etichetta la specifica dicitura «prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali».

SANZIONI Distributore Consulente Soggetto Sospensione Non fornire informazioni o fornire informazioni insufficienti sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l ambiente connessi al loro impiego, nonché sul corretto smaltimento dei rifiuti. Vendita ad utilizzatori non professionali di prodotti destinati ad uso professionale Fornire informazioni non corrette sull impiego dei prodotti fitosanitari e/o sull applicazione delle tecniche di difesa integrata e biologica Abilitazioni VENDITA \ CONSULENZA Revoca Vendita di prodotti fitosanitari revocati, non autorizzati o illegali. Reiterazione nel non fornire informazioni o fornire informazioni insufficienti sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l ambiente connessi al loro impiego, nonché sul corretto smaltimento dei rifiuti. Reiterazione nella vendita ad utilizzatori non professionali di prodotti destinati ad uso professionale Reiterazione nel fornire informazioni non corrette sull impiego dei prodotti fitosanitari e/o sull applicazione delle tecniche di difesa integrata e biologica Consigliare prodotti fitosanitari non autorizzati, illegali o revocati DECRETO LEGISLATIVO 150/2012

SANZIONI mancanza del certificato di abilitazione alla vendita/consulente 5000 20000 reiterazione violazioni revoca abilitazione No accertamento identità 2000-10000 no info adeguate all acquirente 1000 5000 avvalersi di persone non abilitate 5000 20000 vendita pfs professionali a non professionali 10000 25000 DECRETO LEGISLATIVO 150/2012

Entro febbraio no presentazione 500-1500 reiterazione sospensione 1-6 mesi autorizzazione

Non vanno riportati i PPO

COME SARA LA DICHIARAZIONE DEL 2013? Sicuramente NON cartacea Quasi sicuramente WEBFAS DBFAS (cd + access) Molto probabilmente DBFAS (cd + excell) dbfas

IL RITORNO DEI DATI. I DICHIARANTI ARPAV ELABORA I DATI DELLE DICHIARAZIONI DI VENDITA FONTE: dr.ssa Susanna Lessi ARPAV Thiene 20 nov. 2012

LA VENDITA DI PRODOTTI FITOSANITARI tonnellate Prodo+ fitosanitari distribui1 per uso agricolo Anni 2006-2011 22.500 20.000 17.500 15.000 12.500 10.000 7.500 5.000 2.500 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Piemonte Lombardia Veneto Emilia Romagna Puglia Sicilia (fonte dati ISTAT) FONTE: dr.ssa Susanna Lessi ARPAV Thiene 20 nov. 2012

% 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 Vendita di sostanze a+ve, in percentuale sul totale regionale, per provincia. Anni 2003 2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 25,00 15,00 5,00 (5,00) Kg di s.a. per e=aro di SAU 2009 2010 2011 5,0 0,0 BL PD RO TV VE VR VI FONTE: dr.ssa Susanna Lessi ARPAV Thiene 20 nov. 2012

Distribuzione prodotti fitosanitari in regime di REVOCA* FONTE: dr.ssa Susanna Lessi ARPAV Thiene 20 nov. 2012 anno dichiaranti dichiarazioni quantità (tonn) 2008 374 394 930 2009 491 516 1.298 2010 465 495 380 2011 305 328 179 DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 9 Aprile 2004 (GU n. 146 del 24-6-2004 ) Non iscrizione della sostanza attiva amitraz nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, in attuazione della decisione della Commissione 2004/141/CE del 12 febbraio 2004... I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva amitraz sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE 7 SETT. 2010

CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE 7 SETT. 2010

CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE 7 SETT. 2010

CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE 7 SETT. 2010

PER LE DICHIARAZIONI DI VENDITA E IMPORTANTE CONTROLLARE IL NUMERO DI AUTORIZZAZIONE IL NOME COMMERCIALE CORRETTO ED ACCERTARSI CHE NON SIA UN PPO ESISTONO ALCUNI STRUMENTI UTILI PER LE VERIFICHE

GRAZIE PER L ATTENZIONE E. BUON LAVORO