REGOLAMENTO PER IL RILASCIO ED IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALL'IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI CLASSIFICATI MOLTO TOSSICI, TOSSICI O NOCIVI L'acquisto e l'impiego dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti classificati molto tossici, tossici o nocivi, sono soggetti ad autorizzazione ai sensi del D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290. Possono ottenere l'autorizzazione le persone che hanno: - compiuto il diciottesimo anno di età; - frequentato uno specifico corso di preparazione o di aggiornamento; - ottenuto una valutazione positiva alla verifica di apprendimento. Il presente regolamento stabilisce le procedure per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e all'impiego dei prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti, classificati molto tossici, tossici o nocivi, ai sensi degli articoli 25-26 e 27 del D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290. Art. 1 Modalità di presentazione della domanda per il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione Ai fini del rilascio o del rinnovo dell'autorizzazione gli interessati devono presentare apposita domanda di partecipazione al corso di preparazione e di ammissione alla prova di valutazione. La domanda deve essere redatta in bollo, secondo il fac-simile allegato n. 1 al presente Regolamento, e inoltrata all Ufficio Fitosanitario del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana, via A.M. Di Francia, n. 40-75100 Matera. La domanda deve essere firmata dall'interessato e corredata da n.2 fotografie formato tessera, uguali e recenti contrassegnate sul retro dal cognome e nome del richiedente. La domanda è valida, salvo cause di forza maggiore opportunamente documentate, per una sola convocazione di partecipazione al corso. Sono esonerati dalla partecipazione ai corsi di cui all art. 3 del presente Regolamento i laureati in scienze agrarie, in scienze forestali, i periti agrari, gli agrotecnici, i laureati in chimica, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche, farmacia, i diplomati in farmacia ed i periti chimici, ai sensi dell articolo 27, comma 3 del D.P.R. n.290/01. Gli esonerati, per ottenere l'autorizzazione, devono presentare domanda in bollo da redigere secondo il fac-simile allegato n.2, corredata da n.2 fotografie formato tessera, uguali e recenti, unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento. Ufficio Fitosanitario - Regione BASILICATA 1
Sono esonerati dalla verifica di apprendimento i laureati in scienze agrarie, i periti agrari e gli agrotecnici, ai sensi dell articolo 26, comma 6 del D.P.R. n.290/01, che devono presentare domanda utilizzando il fac-simile allegato n.3. Ai sensi del D.P.R. del 28.12.2000, n.445, art.71 l Ufficio Fitosanitario è tenuto ad effettuare controlli a campione sulla veridicità del possesso del titolo di studio. Art. 2 Organizzazione dei corsi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione I corsi di preparazione alla prova d'esame per il rilascio dell'autorizzazione ed i corsi di aggiornamento per il rinnovo sono organizzati dall Ufficio Fitosanitario, d intesa con le Associazioni dei produttori, le Organizzazioni dei produttori e l Azienda Sanitaria Locale. Art. 3 Criteri per lo svolgimento dei corsi di preparazione per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione I corsi di preparazione per il rilascio e per il rinnovo dell'autorizzazione sono obbligatori ed hanno come obiettivo l acquisizione da parte degli interessati dei pericoli connessi alla detenzione, conservazione, manipolazione ed utilizzazione dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti, le modalità per un corretto uso degli stessi, le relative misure precauzionali da adottare e gli elementi fondamentali per un corretto impiego da un punto di vista fitosanitario, ambientale e sanitario. A tale scopo saranno effettuate due tipologie di corsi: quello per il rilascio (o corso di base) e quello per il rinnovo (o corso di aggiornamento). Il corso di base ha una durata di almeno 20 ore, quello di aggiornamento ha una durata di almeno 8 ore. In caso di necessità è possibile organizzare corsi misti. In questo caso la presenza dei richiedenti il rinnovo dell autorizzazione è obbligatoria per le sole lezioni riguardanti l aggiornamento. Le singole lezioni previste dal programma formativo hanno una durata massima di 2 ore. Per tutti i partecipanti ai corsi è prevista la firma della presenza in entrata e in uscita. Per i partecipanti ai corsi di base è consentita l'assenza massima del 20% del monte ore totale delle lezioni. Non sono consentite assenze per coloro che partecipano al corso di aggiornamento. Il titolare dell autorizzazione è tenuto alla frequenza dei corsi di aggiornamento ogni 5 anni. La frequenza deve essere annotata sul certificato di autorizzazione. In caso di mancata frequenza l autorizzazione è revocata. Ufficio Fitosanitario - Regione BASILICATA 2
L'attivazione dei corsi è subordinata alla richiesta di almeno 15 persone. Il numero dei partecipanti non può superare le 30 unità. Art. 4 Programma formativo Il programma del corso per il rilascio dell'autorizzazione dovrà dare ampio spazio agli aspetti legislativi, tecnici, sanitari, tossicologici e ambientali connessi con l'impiego dei prodotti fitosanitari. Gli obiettivi del corso dovranno essere perseguiti secondo quanto indicato nel Programma formativo (allegato 4). Il corso di aggiornamento dovrà riguardare in particolare le tematiche indicate ai punti 5), 6) e 7) del Programma formativo. A supporto delle attività didattiche, l Ufficio Fitosanitario produce materiale informativo sui contenuti del programma formativo da distribuire ai corsisti. Art. 5 Commissione esaminatrice La valutazione dei partecipanti ai corsi sarà effettuata da un'apposita commissione esaminatrice composta da tre membri, con specifiche competenze in materia fitosanitaria, individuati tra i dipendenti dell Ufficio Fitosanitario Regionale, della Direzione Generale del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana, dell Azienda Sanitaria Locale competente per territorio. La commissione è convocata dal dirigente l Ufficio Fitosanitario, il quale individua il dipendente che svolge le funzioni di Presidente. Ai componenti la commissione non è dovuto alcun gettone di presenza. Art. 6 Modalità di svolgimento della prova di esame La prova d'esame si svolge nel Comune in cui è stato organizzato il corso. L Ufficio Fitosanitario provvede alla convocazione dei candidati alla prova di esame indicando l ora e la sede di esame. Il candidato dovrà presentarsi agli esami con un documento di riconoscimento valido. La prova d'esame verifica la preparazione del candidato sugli argomenti del programma formativo previsti all'articolo 4 del presente Regolamento e consiste in una prova scritta, con la somministrazione di 24 quesiti a risposta multipla per i partecipanti al corso di base e 12 quesiti per i partecipanti al corso di aggiornamento. L'esame è superato se il candidato non commette rispettivamente più di 5/24 e 3/12 errori. Ufficio Fitosanitario - Regione BASILICATA 3
I quesiti da somministrare per la prova d'esame sono quelli di cui alla Circolare n. 14 del Ministero della Sanità del 30 aprile 1993. L Ufficio Fitosanitario Regionale è autorizzato ad apportare gli opportuni aggiornamenti ai quesiti sulla base della normativa di riferimento. Il tempo massimo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova scritta è di 90 minuti per il corso di base e di 45 per quello di aggiornamento. Art. 7 Trattamento degli assenti e dei non idonei I candidati assenti il giorno della prova di valutazione e quelli risultati non idonei possono ripresentare la domanda di ammissione ad una nuova prova di valutazione, senza allegare le fotografie in quanto restano valide quelle precedentemente consegnate, purché non sia trascorso più di un anno dalla data della fine del corso frequentato. Art. 8 Modalità di ritiro dell'autorizzazione L'interessato, al momento del ritiro, dovrà consegnare una marca da bollo che sarà apposta sull'autorizzazione. Sull'autorizzazione rilasciata secondo l'allegato n. 5, deve essere apposta la fotografia del titolare debitamente vidimata con timbro della Regione Basilicata. L'autorizzazione può essere ritirata direttamente dal titolare o da un suo delegato, presso l'ufficio Fitosanitario. Il delegato, munito di proprio documento di riconoscimento, dovrà consegnare la delega scritta e la copia di un documento dì riconoscimento del titolare dell'autorizzazione. L autorizzazione può essere fatta pervenire all interessato anche tramite inoltro postale con raccomandata di A/R. Art. 9 Smarrimento dell'autorizzazione In caso di smarrimento, il rilascio del duplicato dell'autorizzazione va richiesto all'ufficio Fitosanitario. Alla domanda, redatta in carta semplice, secondo il fac-simile allegato n.6, devono essere allegati la dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà ai sensi dell art. 47 comma 4 del D.P.R. 28 dicembre, n. 445, copia di un documento di riconoscimento, due fotografie formato tessera uguali e recenti, contrassegnate sul retro dal cognome e nome del richiedente e una marca da bollo da apporre sull autorizzazione. Il duplicato dell'autorizzazione dovrà riportare lo stesso numero e la stessa data di rilascio dell'originale con su scritto in maniera evidente "Duplicato. Ufficio Fitosanitario - Regione BASILICATA 4
Art. 10 Deterioramento dell'autorizzazione Qualora sull'autorizzazione non siano più rilevabili alcuni elementi di riconoscimento quali le generalità, la fotografia del titolare, la data del rilascio o il numero, l'autorizzazione non è più valida. Il rilascio del duplicato deve essere richiesto dall'interessato all'ufficio Fitosanitario. Alla domanda, redatta in carta semplice, secondo il fac-simile di cui all'allegato n.7, devono allegarsi due fotografie formato tessera uguali e recenti contrassegnate sul retro dal cognome e nome del richiedente, la copia di un documento di riconoscimento, una marca da bollo da apporre sull'autorizzazione e il documento deteriorato. Il duplicato dovrà riportare lo stesso numero e la stessa data di rilascio dell'originale con su scritto in maniera evidente "Duplicato". Art. 11 Validità delle autorizzazioni scadute Il titolare dell autorizzazione all acquisto e all impiego deve presentare la domanda per il rinnovo prima della scadenza e la stessa è automaticamente prorogata sino all attestazione di frequenza del corso di aggiornamento. Per usufruire della proroga l'interessato, insieme all'autorizzazione, deve presentare al rivenditore dei prodotti fitosanitari copia della richiesta di rinnovo con apposto il timbro di pervenuto da parte della Direzione Generale del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana. La proroga non può essere applicata alle autorizzazioni scadute da più di un anno. Decorso un anno dalla data di scadenza dell'autorizzazione senza aver presentato la domanda di rinnovo, decade il diritto allo stesso. In tal caso l'interessato dovrà richiedere il rilascio ex novo dell'autorizzazione. Art. 12 Norme transitorie Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. I soggetti che hanno presentato la richiesta di rilascio o di rinnovo dell autorizzazione prima dell emanazione del presente provvedimento, verranno iscritti d ufficio al primo corso. L Ufficio Fitosanitario Regionale provvederà a convocare i diretti interessati al corso di preparazione o di aggiornamento e alla prova di valutazione. Ufficio Fitosanitario - Regione BASILICATA 5
Art. 13 (Entrata in vigore) 1. il presente regolamento Regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. 2. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Basilicata Ufficio Fitosanitario - Regione BASILICATA 6