D.Lgs. 81/08 Allegato VII

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Adempimenti di verifica degli apparecchi di sollevamento/idroestrattori già regolamentati con la precedente normativa SCHEDA 1a D.Lgs. 81/08 Allegato VII Scale aeree Piattaforme di lavoro elevabili (B) Idroestrattori con Ø x n > 450 Gru fisse Gru mobili Ponti Sospesi (A)(B) Manuali Motorizzate Discontinuo Atex con regolare Continuo gravoso regolare gravoso (A) Apparecchi di competenza dell Ispettorato del Lavoro (ora DPL) ai sensi dell art. 80 del D.P.R. 164 del 7 gennaio 1956 fino all entrata in vigore del D.Lgs 81/08 e successive modifiche; oltre tale data questi apparecchi devono essere denunciati al Dipartimento INAIL ex-ispesl competente per territorio ai sensi del D.M. 11/04/2011. Ø 500mm Ø 500mm (B) Le macchine non CE provenienti dal mercato estero non possono essere utilizzate prima dell omologazione INAIL ex-ispesl. Macchine aventi obbligo di denuncia di messa in servizio prima D.Lgs 81/08. Ai sensi dell art.18 del D.Lgs. n 17 del 27.01.2010 che mantiene in vigore l art. 11 comma 3 del D.P.R. 459/06: Chiunque utilizzi macchine già soggette alla disciplina di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1959, messe in servizio successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, ha l'obbligo di denuncia al dipartimento periferico competente per territorio dell'lspesl dell'avvenuta installazione della macchina, dopodichè l apparecchio può essere messo in servizio. Macchine per le quali la periodicità di verifica dipende dall ambiente in cui lavorano o da particolarità costruttive / funzionali logia di idroestrattori che, con la vecchia normativa, risultava esclusa dal ciclo delle verifiche; vedi scheda 1b Alla scadenza della periodicità di cui alla scheda 3 Richiesta di prima verifica periodica ai sensi del D.Lgs. 81/08 art. 71 comma 11 da inoltrare all INAIL ex ISPESL con le modalità di cui al D.M. 11/04/2011 art. 2 comma 2 e punto 5.1.2. allegato II. Vedi scheda 2

Adempimenti di verifica degli apparecchi di sollevamento/idroestrattori non regolamentati con la precedente normativa SCHEDA 1b D.Lgs. 81/08 Allegato VII Ascensori da Cantiere (fermata a piani prestabiliti) Idroestrattori con Ø x n > 450 Ø 500mm Piattaforme di lavoro autosollevanti Carrelli semoventi a braccio telescopico Macchine messe in servizio dopo il 23 maggio 2012 (entrata in vigore del D.M. 11/04/2011): Obbligo di dichiarazione di messa in servizio al Dipartimento INAIL ex ISPESL competente per territorio (D.M. 11/04/11 allegato II punto 5.1.1.) Macchine messe in servizio prima del 23 maggio 2012 (entrata in vigore del D.M. 11/04/2011): Obbligo di dichiarazione di messa in servizio all INAIL e contestuale richiesta di prima verifica periodica (se in servizio già da più di 10 mesi o 22 mesi per piattaforme di lavoro auto sollevanti su colonne) Alla scadenza della periodicità di cui alla scheda 3 Richiesta di prima verifica periodica ai sensi del D.Lgs. 81/08 art. 71 comma 11 da inoltrare all INAIL ex ISPESL con le modalità di cui al D.M. 11/04/2011 art. 2 comma 2 e punto 5.1.2. allegato II. Vedi scheda 2

Enti preposti e tempi per le verifiche degli apparecchi di sollevamento/idroestrattori SCHEDA 2 Apparecchi messi in servizio prima del 21/09/1996 Apparecchi in attesa di omologazione ISPESL Omologazione ISPESL Apparecchi omologati ENPI - ISPESL Apparecchi CE dopo il 21/09/1996 (Direttiva Macchine) dichiara la messa in servizio all INAIL (all. VII D.Lgs 81/08) con relativa immatricolazione N.B. Se già denunciato richiedere solo la matricola Manutenzione straordinaria Apparecchi modificati Modifiche sostanziali L INAIL delega il soggetto abilitato nella richiesta di prima verifica periodica richiede prima verifica periodica all INAIL (all. VII D.Lgs 81/08) Richiesta di verifica con allegata documentazione relativa all intervento effettuato L ARPAV delega il periodica all ARPAV (con allegata copia libretto matricolare o copia dichiarazione CE secondo periodicità di cui alla scheda 3) richiede la prima verifica periodica al dandone all INAIL Trascorsi 60 gg. Nuova immissione sul mercato OBBLIGO NUOVA DICHIARAZIONE DI MESSA IN SERVIZIO Trascorsi 30 gg. periodica a soggetto abilitato dandone all ARPAV Effettuazione della verifica Attesa periodicità (scheda 3)

Periodicità di verifica degli apparecchi di sollevamento / idroestrattori SCHEDA 3 D.Lgs. 81/08 All VII Scale aeree Piattaforme di lavoro Idroestrattori con Ø x n > 450 Gru fisse Gru mobili Ponti sospesi Piattaforme di lavoro autosollevanti Carrelli semoventi a braccio telescopico Ascensori da Cantiere Regolare** Gravoso* Regolare** Gravoso* Manuali Motorizzate 2 anni Fabbricazione inferiore a 10 anni Fabbricazione antecedente a 10 anni Fabbricazione inferiore a 10 anni Fabbricazione antecedente a 10 anni Fabbricazione inferiore a 10 anni Fabbricazione antecedente a 10 anni 2 anni 2 anni 3 anni 2 anni 2 anni Discontinuo Atex con Continuo 2 anni * Gravoso : settore di lavoro costruzioni, siderurgico, portuale e estrattivo (in caso di noleggio apparecchiatura viene sempre considerato uso gravoso). 2 anni 3 anni * * Regolare : altri settori.

Enti preposti e tempi per le verifiche delle attrezzature/insiemi a pressione SCHEDA 4 Attrezzatura inclusa nel D.M. 329/04 (Recepimento art. 19 Direttive PED ) NO SI NO NO Attrezzatura di cui all art. 4 del D.M. 329/04 Attrezzatura di cui all art. 5 del D.M. 329/04 Attrezzatura di cui all art. 5.1.b) del D.M. 329/04 Attrezzatura di cui all art. 5.1.c) del D.M. 329/04 Relazione tecnica art. 5.1.d) D.M. 329/04 richiede all INAIL la richiesta di verifica di messa in servizio dell attrezzatura/insieme allegando la Relazione Tecnica e dichiarazione di corretta installazione SI SI Relazione tecnica art. 5.1.c) D.M. 329/04 Verifica di messa in Servizio esclusiva da parte di INAIL Il Datore di lavoro Dichiara la messa in servizio secondo art. 6 D.M. 329/04 Verifica Insieme da parte di Organismo Notificato o Ispettorato degli Utilizzatori Art.5.1.d) L INAIL delega il soggetto abilitato nella richiesta di prima verifica periodica richiede prima verifica periodica all INAIL (all. VII D.Lgs 81/08) secondo periodicità di cui alla scheda 5 L ARPAV delega il periodica all ARPAV (con allegata copia libretto matricolare o copia dichiarazione CE secondo periodicità di cui alla scheda 5 periodica a soggetto abilitato dandone all ARPAV Trascorsi 30 gg. richiede la prima verifica periodica al dandone all INAIL Trascorsi 60 gg. Effettuazione della verifica Attesa periodicità (scheda 5)

Periodicità di verifica delle attrezzature/insiemi a pressione SCHEDA 5 Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del Gruppo 1 D.Lgs. 81/08 All VII Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del Gruppo 2 Recipienti/insiemi in III e IV cat. e recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche ed affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall acqua Recipienti/in siemi in I e II categoria Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati nella I, II e III categoria Tubazioni per liquidi nella I, II e III categoria Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d acqua in III e IV cat. e recipienti di vapore d acqua e acqua surriscaldata dalla I alla IV Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d acqua in I e II categoria Generatori di vapor d acqua Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati nella III categoria, aventi TS 350 C Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati nella III categoria, aventi TS 350 C Verifica di funzionamento 2 anni Verifica di funzionamento 4 anni Verifica di funzionamento 5 anni Verifica di funzionamento 5 anni Verifica di funzionamento 4 anni Verifica di funzionamento 3 anni Generatori di calore alimentati a combustibile solido, liquido e gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore ai 116Kw necessari all attuazione di un processo produttivo Verifica di funzionamento 4 anni Verifica di funzionamento 2 anni Visita interna 2 anni Verifica di funzionamento 3 anni Verifica ogni 5 anni