Riunione periodica di sicurezza RIUNIONE PERIODICA DI SICUREZZA Ing. Simone Cenedese AI SENSI DEL D.LGS Responsabile 81/08 ART. dell Ufficio 35 Speciale Prevenzione e Protezione RELAZIONE Roma, 14 Dicembre 2017
Argomenti trattati A) Aggiornamento Formale DVR - Parte III B) Formazione Specifica Obblighi Datore di Lavoro C) Attrezzature - Obblighi Datore di Lavoro D) Locali sotterranei o semisotterranei Pagina 2
Aggiornamento Formale DVR - Parte III A seguito dell emanazione del Regolamento per il Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro dell università degli studi la Sapienza prot. 1457 del 19/05/2015 che ha individuato come Datori di Lavoro i soggetti al vertice di ciascuna struttura o raggruppamento di strutture omogenee si rende necessario, al fine adempiere agli obblighi non delegabili previsti dall art. 17 del D.lgs. 81/08, che il Datore di Lavoro effettui la valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del documento. Tale adempimento è indispensabile sia per ottemperare all obbligo normativo di cui sopra, sia per evitare eventuali contestazioni da parte degli organi di vigilanza competenti. Il documento di valutazione dei rischi (DVR), rappresentando l atto formale con il quale il Datore di Lavoro adempie a tale obbligo, deve quindi essere necessariamente firmato dalle SSLL. Si ricorda inoltre che tale revisione rientra tra gli obbiettivi 2017 dei Presidi di Facoltà e dei Direttore di Dipartimento in qualità di Datori di Lavoro. Pagina 3
Formazione Specifica Obblighi Datore di Lavoro Art. 18 - Informazione, formazione e addestramento 2. I datori di lavoro garantiscono che a ciascun lavoratore sia fornita, tramite l USPP, l informazione e la formazione generale di base e provvedono con proprie risorse, formalmente individuate nell ambito dei fondi assegnati alla propria struttura alla formazione e all addestramento dei lavoratori sui rischi specifici relativi al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni. Pagina 4
Attrezzature Obblighi Datore di Lavoro Ai sensi dell art. 71 del DLgs 81/08 è obbligo del Datore di Lavoro provvedere affinché le attrezzature di lavoro siano: 1) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d uso e libretto di manutenzione; 2) siano curati la tenuta e l aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto. Tutte le verifiche effettuate e i risultati dei controlli devono essere documentate e conservate per almeno 3 anni, al fine di dimostrare agli organi di vigilanza l adempimento della loro esecuzione. Copia della documentazione di esecuzione lavori e dei registri di controllo e manutenzione delle attrezzature deve essere a tal motivo conservata presso la struttura e presso i locali dove sono collocate le attrezzature. Reperire per ogni macchina i libretti d uso e manutenzione e i certificati di conformità in lingua italiana. I libretti d uso e manutenzione devono essere collocati (fotocopie degli originali) a bordo macchina, o, comunque, a disposizione degli utilizzatori L USPP sta predisponendo un Registro di Controllo da utilizzare per adempiere agli obblighi dei Datori di Lavoro. Pagina 3
Locali sotterranei o semisotterranei L art. 65 comma 1 del D.lgs. 81/08 vieta di destinare tali locali al lavoro. Ipotesi A In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. Il locale potrà essere utilizzato solo a seguito della dichiarazione del Datore di Lavoro in merito alle esigenze tecniche e di una approfondita analisi delle attività lavorative e dei rischi connessi da parte dell USPP che verificherà le idonee condizioni di aerazione, microclima ed illuminamento oltre che l assenza di un rischio chimico rilevante. Si ribadisce che, anche nel caso di esigenze tecniche, la permanenza del personale all interno del locale dovrà essere, per quanto possibile, limitata. Ipotesi B L organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2. Pagina 6