Documenti per Due diligence crediti fiscali procedure concorsuali

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Allegato 6 Documenti per Due diligence crediti fiscali procedure concorsuali Si ritiene opportuno fornire di seguito un primo indicativo elenco di documenti che devono essere consegnati alle società potenziali cessionarie dei crediti fiscali delle procedure concorsuali. La redazione di tale primo elenco di documenti da consegnare alle società potenziali cessionarie di crediti tributari è strumentale a favorire l attività di due diligence del credito da parte delle predette società cessionarie, l elenco di documenti che segue non deve intendersi esaustivo, visto che ogni tipologia di credito ceduta presenterà peculiarità ed un corredo informativo che dovrà essere valutato di volta in volta. Nel caso poi si addivenga alla cessione del credito tributario in argomento, al soggetto cessionario dovranno essere consegnati non soltanto i documenti sotto indicati ma anche tutta l ulteriore documentazione contabile e fiscale idonea a comprovare l esistenza del predetto credito e tale documentazione dovrà essere predisposta con particolare cura in tutti i casi in cui debbano ancora decorrere i termini concessi agli Uffici dell Amministrazione Finanziaria per la rettifica delle dichiarazioni fiscali da cui emerge il predetto credito (31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, art. 43, D.P.R. 600/1973 e art. 57 D.P.R. 633/1972). Si distinguono i documenti da presentare alle società cessionarie in relazione alle tipologie di credito oggetto di cessione. Cessione di Credito per imposte dirette maturato ante dichiarazione di fallimento: a) Copia della dichiarazione dei redditi da cui emerge l esistenza del predetto credito e la richiesta di rimborso, completa della ricevuta di presentazione; b) Attestazione ex art. 10, D.L. 269/2003 convertito in legge 326/2003 circa l esistenza del credito tributario chiesto a rimborso; c) Quantificazione dei carichi tributari pendenti a carico della procedura fallimentare anche se non insinuati (tale attestazione per tutti i crediti che l Agenzia delle Entrate ha già affidato in riscossione al concessionario della riscossione, può essere agevolmente richiesta per il tramite dell invio al Concessionario della Riscossione competente per territorio della richiesta allegata SUB 1); d) Nel caso siano stati eseguiti riparti parziali a favore dell Amministrazione Finanziaria, fornire la quantificazione di tali riparti; e) Copia di ogni ulteriore eventuale istanza di rimborso del predetto credito tributario utile al fine di provocare, in caso di silenzio rifiuto da parte dell Amministrazione Finanziaria, il decorso del termine di 90 giorni necessario per la proposizione del ricorso (ex art. 19, primo comma lett. g, D. Lgs. 546/1992) per la condanna al rimborso dell Agenzia delle Entrate; f) Informazioni circa i contenziosi tributari in corso; g) Informazioni circa l eventuale adesione ai condoni fiscali di cui alla legge 289/2002 e circa l eventuale chiusura di liti fiscali pendenti ai sensi dell art. 16, L. 289/2002.

Cessione di credito Iva precedente o successivo la data di dichiarazione di fallimento a) Copia della dichiarazione Iva da cui emerge l esistenza del predetto credito, completa della ricevuta di presentazione; b) Copia del modello VR per la richiesta di rimborso del credito Iva, completo della ricevuta di presentazione; c) Nel caso in cui il credito tributario per imposta Iva sia successivo alla data di dichiarazione di fallimento, ma derivi per trascinamento dalle dichiarazioni Iva di anni precedenti la data di dichiarazione di fallimento, occorre predisporre e fornire copia anche di tali precedenti dichiarazioni fiscali complete delle ricevute di presentazione; d) Attestazione ex art. 10, D.L. 269/2003 convertito in legge 326/2003 circa l esistenza del credito tributario chiesto a rimborso; e) Quantificazione dei carichi tributari pendenti a carico della procedura fallimentare anche se non insinuati (tale attestazione per tutti i crediti che l Agenzia delle Entrate ha già affidato in riscossione al concessionario della riscossione, può essere agevolmente richiesta per il tramite dell invio al Concessionario della Riscossione competente per territorio della richiesta allegata SUB 1); f) Nel caso siano stati eseguiti riparti parziali a favore dell Amministrazione Finanziaria, fornire la quantificazione di tali riparti; g) Copia di ogni ulteriore eventuale istanza di rimborso del predetto credito tributario utile al fine di provocare, in caso di silenzio rifiuto da parte dell Amministrazione Finanziaria, il decorso del termine di 90 giorni necessario per la proposizione del ricorso (ex art. 19, primo comma lett. g, D. Lgs. 546/1992) per la condanna al rimborso dell Agenzia delle Entrate; h) Informazioni circa i contenziosi tributari in corso; i) Informazioni circa l eventuale adesione ai condoni fiscali di cui alla legge 289/2002 e circa l eventuale chiusura di liti fiscali pendenti ai sensi dell art. 16, L. 289/2002. Cessione di credito per ritenute dirette maturato nel corso della procedura fallimentare a) Predisporre copia di tutte le attestazioni bancarie delle ritenute subite dalla procedura; b) Predisporre uno schema riepilogativo sintetico delle imposte a carico della procedura fallimentare ex art. 183 D.P.R. 917/1986 in caso di residuo attivo della procedura.

ALL. SUB 1) FAC-SIMILE RICHIESTA CERTIFICAZIONE CARICHI TRIBUTARI PENDENTI AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE ESATRI SPA Spett. Esatri SpA SBU Procedure Concorsuali Via dell Innovazione, 7 20100 Milano (MI) Via fax: 02/64166563 Oggetto: Certificazione carichi tributari pendenti Fallimento Lo scrivente nella Sua qualità di curatore del Fallimento.., dichiarato con sentenza del Tribunale di Milano n... del (si allega Sub A copia estratto della sentenza dichiarativa di fallimento), chiede con la presente l attestazione dei carichi tributari pendenti della procedura in oggetto. Confidando in una sollecita risposta via fax, invia cordiali saluti. Milano,.. Fallimento (il Curatore) Allegato: copia estratto sentenza dichiarativa di fallimento

Allegato 1 CONTRATTO PER LA CESSIONE DI CREDITI CREDITO IVA FINALE DELLA PROCEDURA tra Il fallimento..., in persona del curatore..., a tal fine autorizzato con decreto del Giudice Delegato in data..., previo parere favorevole del comitato dei creditori, allegato in copia al presente atto (all. A), e La società...in persona di......in virtù dei poteri conferitigli......( all.b) premesso che a) il fallimento...è stato dichiarato dal Tribunale di Milano con sentenza...(all.c); b) i creditori insinuati nel passivo del fallimento e allo stato insoddisfatti sono quelli indicati nell allegato D, ove vengono riportati gli importi tuttora dovuti ad ogni singolo creditore ed il rispettivo grado di prelazione; c) il fallimento vanta il seguente credito nei confronti dell Amministrazione Finanziaria: Credito per Iva maturato nella dichiarazione modello Iva presentata dal curatore del fallimento alla chiusura delle operazioni rilevanti a fini Iva, e quindi in data.. Si allega copia della dichiarazione presentata (all...).

Cessione Credito Iva finale della procedura rev. 20.10.2004 Pag. 2 (quando possibile) Si allegano al presente contratto le copie delle fatture di acquisto e vendita della procedura fallimentare (all...). Il curatore ha trasferito alla società cessionaria l intera documentazione comprovante il credito d imposta in oggetto. Il credito d imposta in oggetto, essendo maturato interamente in data successiva la data della dichiarazione di fallimento non è compensabile con i debiti tributari della procedura. Oppure: Il credito Iva oggetto della presente cessione è relativo quanto a euro.. a credito per imposta iva maturato in data precedente la data di dichiarazione di fallimento (l Agenzia delle Entrate può quindi opporre in compensazione a tale credito debiti tributari precedenti la data di dichiarazione di fallimento per l importo di euro..., l importo netto del credito tributario oggetto della presente cessione è quindi pari a euro.), e quanto a euro a credito Iva maturato nel corso della procedura fallimentare. d) che è interesse del fallimento cedere il predetto credito alla soc......alle condizioni sotto specificate, onde poter procedere più rapidamente alla chiusura della procedura, nella salvaguardia dei diritti dei creditori insinuati al passivo e) che la soc...si è dichiarata disponibile ad acquistare il predetto credito; Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

Cessione Credito Iva finale della procedura rev. 20.10.2004 Pag. 3 Art. 1- Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto; Art. 2 - Il fallimento...cede alla soc... che accetta, il credito nei confronti dell Amministrazione Finanziaria e specificato nelle premesse sub c); Art. 3 - Il corrispettivo della cessione viene sin d ora convenuto tra le parti nella percentuale dell...% dell importo complessivo che la soc..., cessionaria del credito, incasserà, tra capitale e interessi, dall Amministrazione Finanziaria; Art. 4 Il corrispettivo della cessione, individuato in applicazione dei criteri indicati nell art. 3, verrà distribuito dalla cessionaria, previa comunicazione al Presidente della locale Sezione Fallimentare, ai creditori indicati nell allegato D, con i criteri ivi indicati, che dovranno essere rispettati anche successivamente all eventuale chiusura della procedura. Le somme di pertinenza dei creditori non reperibili verranno versate nelle forme dei depositi giudiziari. Art.5 Per effetto della cessione del credito convenuta la soc...avrà diritto di ottenere dall Amministrazione Finanziaria, in luogo del Fallimento..., tutte le somme che al Fallimento sono dovute in relazione al credito ceduto. Art. 6 La società cessionaria sarà tenuta a verificare il fondamento di eventuali disconoscimenti di crediti e/o eccezioni di compensazione opposti dall Amministrazione Finanziaria esclusivamente sulla base e nei limiti della documentazione ad essa consegnata dal curatore all atto della cessione.

Cessione Credito Iva finale della procedura rev. 20.10.2004 Pag. 4 Art. 7 La cessionaria provvederà a versare il corrispettivo, nei termini di cui all art. 4, man mano che avrà incassato dall Amministrazione Finanziaria la misura minima del 20% del credito complessivo. Verificatasi la decadenza dell Amministrazione dal potere di rettificare la dichiarazione Iva finale presentata dalla procedura concorsuale, la società cessionaria sarà tenuta al versamento del 50% del corrispettivo pattuito, rapportato alla parte di credito non controverso, nei termini di cui all art. 4. Nel momento in cui la cessionaria otterrà il pagamento del credito tributario vantato, provvederà al versamento, nei termini di cui all art. 4, della restante frazione di corrispettivo pattuito. Art. 8 La cessione produce effetti tra le Parti a decorrere dalla data odierna. Art. 9 - Il presente contratto sarà notificato dal Fallimento agli Uffici dell Amministrazione Finanziaria debitori delle somme oggetto del credito ceduto ed al concessionario della riscossione, secondo le norme relative alla cessione dei crediti d imposta. Dello stesso verrà data comunicazione ai creditori indicati nell allegato D a favore dei quali il contratto è stato stipulato. Art. 10 - Le spese notarili, quelle per le imposte di bollo e di registrazione del presente contratto sono a carico della soc.., la quale provvederà anche a pagare l imposta di registro sugli eventuali maggiori importi, allo stato non determinabili, che fossero riconosciuti dall Amministrazione Finanziaria. Art. 11 - Per quanto non espressamente stabilito, le Parti fanno rinvio agli artt. 1260 e seguenti del Codice civile.

Allegato 2 CONTRATTO PER LA CESSIONE DI CREDITI CREDITO TRIBUTARIO CERTO (IVA) MATURATO POST DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO tra Il fallimento..., in persona del curatore..., a tal fine autorizzato con decreto del Giudice Delegato in data..., previo parere favorevole del comitato dei creditori, allegato in copia al presente atto (all. A), e La società...in persona di......in virtù dei poteri conferitigli......( all.b) premesso che a) il fallimento...è stato dichiarato dal Tribunale di Milano con sentenza...(all.c); b) i creditori insinuati nel passivo del fallimento e allo stato insoddisfatti sono quelli indicati nell allegato D, ove vengono riportati gli importi tuttora dovuti ad ogni singolo creditore ed il rispettivo grado di prelazione; c) il fallimento vanta il seguente credito nei confronti dell Amministrazione Finanziaria: Credito per imposte indirette (dichiarazione iva annuale presentata dalla procedura fallimentare) maturato nella dichiarazione modello Iva presentata

Cessione Credito tributario certo maturato post dichiarazione di fallimento rev. 20.10.2004 Pag. 2 dalla società fallita e chiesto a rimborso con la dichiarazione modello...presentata nel corso dell anno...copie della dichiarazione e della ricevuta di presentazione sono allegate al presente contratto (all.e1 e E2). Il curatore ha fornito alla società cessionaria l intera documentazione comprovante il credito d imposta in oggetto. Tale credito è certo, essendo ormai decorsi i termini concessi all Amministrazione Finanziaria per il controllo e la rettifica delle dichiarazioni presentate nel corso dell anno. In relazione a tale credito l Agenzia delle Entrate, Ufficio di..., ha emesso certificazione ex art. 10, D.L. 269/2003, convertito in legge 326/2003, che attesta la certezza e la liquidità del credito tributario oggetto di cessione e che attesta come data di probabile rimborso del credito la data del... Copia dell attestazione ex art. 10, D.L. 269/2003 viene allegata al presente contratto (all.f) Il credito d imposta in oggetto, essendo maturato interamente in data successiva la data dichiarazione di fallimento, non è compensabile con i debiti tributari della procedura. d) che è interesse del fallimento cedere il predetto credito alla soc......alle condizioni sotto specificate, onde poter procedere più rapidamente alla chiusura della procedura, nella salvaguardia dei diritti dei creditori insinuati al passivo e) che la soc...si è dichiarata disponibile ad acquistare il predetto credito; Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

Cessione Credito tributario certo maturato post dichiarazione di fallimento rev. 20.10.2004 Pag. 3 Art. 1- Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto; Art. 2 - Il fallimento...cede alla soc... che accetta, il credito d imposta nei confronti dell Amministrazione Finanziaria e specificato nelle premesse sub c); Art. 3 - Il corrispettivo della cessione viene sin d ora convenuto tra le parti nella percentuale dell...% dell importo complessivo che la soc..., cessionaria del credito, incasserà, tra capitale e interessi, dall Amministrazione Finanziaria; Art. 4 Il corrispettivo della cessione, individuato in applicazione dei criteri indicati nell art. 3, verrà distribuito dalla cessionaria, previa comunicazione al Presidente della locale Sezione Fallimentare, ai creditori indicati nell allegato D, con i criteri ivi indicati, che dovranno essere rispettati anche successivamente all eventuale chiusura della procedura. Le somme di pertinenza dei creditori non reperibili verranno versate nelle forme dei depositi giudiziari. Art.5 Per effetto della cessione del credito convenuta la soc...avrà diritto di ottenere dall Amministrazione Finanziaria, in luogo del Fallimento..., tutte le somme che al Fallimento sono dovute in relazione al credito ceduto. Art. 6 La società cessionaria sarà tenuta a verificare il fondamento di eventuali disconoscimenti di crediti e/o eccezioni di compensazione opposti dall Amministrazione Finanziaria esclusivamente sulla base e nei limiti della documentazione ad essa consegnata dal curatore all atto della cessione.

Cessione Credito tributario certo maturato post dichiarazione di fallimento rev. 20.10.2004 Pag. 4 Art. 7 - La cessionaria provvederà a versare il corrispettivo, nei termini di cui all art. 4, man mano che avrà incassato dall Amministrazione Finanziaria la misura del 20% del credito complessivo. Decorsi cinque anni dalla data di stipulazione del presente contratto la cessionaria sarà tenuta al versamento del 50% del corrispettivo complessivo pattuito, rapportato alla parte di credito non controverso, nei termini di cui all art. 4. Nel momento in cui la cessionaria otterrà il pagamento dei crediti tributari vantati, provvederà al versamento, nel termini di cui all art. 4, della restante frazione di corrispettivo pattuito. Art. 8 La cessione produce effetti tra le Parti a decorrere dalla data odierna. Art. 9 - Il presente contratto sarà notificato dal Fallimento agli Uffici dell Amministrazione Finanziaria debitori delle somme oggetto del credito ceduto, ed al concessionario della riscossione, secondo le norme relative alla cessione dei crediti d imposta. Dello stesso verrà data comunicazione ai creditori indicati nell allegato D a favore dei quali il contratto è stato stipulato. Art. 10 - Le spese notarili, quelle per le imposte di bollo e di registrazione del presente contratto sono a carico della soc.., la quale provvederà anche a pagare l imposta di registro sugli eventuali maggiori importi, allo stato non determinabili, che fossero riconosciuti dall Amministrazione Finanziaria Art. 11 - Per quanto non espressamente stabilito, le Parti fanno rinvio agli artt. 1260 e seguenti del Codice civile.

Allegato 3 CONTRATTO PER LA CESSIONE DI CREDITI CREDITO PER IMPOSTE DIRETTE FINALE DELLA PROCEDURA tra Il fallimento..., in persona del curatore..., a tal fine autorizzato con decreto del Giudice Delegato in data..., previo parere favorevole del comitato dei creditori, allegato in copia al presente atto (all. A), e La società...in persona di......in virtù dei poteri conferitigli......( all.b) premesso che a) il fallimento...è stato dichiarato dal Tribunale di Milano con sentenza...(all.c); b) i creditori insinuati nel passivo del fallimento e allo stato insoddisfatti sono quelli indicati nell allegato D, ove vengono riportati gli importi tuttora dovuti ad ogni singolo creditore ed il rispettivo grado di prelazione; c) il fallimento vanta il seguente credito nei confronti dell Amministrazione Finanziaria: Credito per imposte dirette (ritenute subite dalla procedura fallimentare) maturato nella dichiarazione dei redditi modello Unico da presentarsi da parte del curatore del fallimento alla chiusura della procedura fallimentare.

Cessione Credito per Imposte Dirette finale della procedura rev. 20.10.2004 Pag. 2 Il credito d imposta in oggetto è relativo a ritenute su interessi subite e subende dalla procedura fallimentare fino alla data di chiusura della procedura fallimentare. Si allegano le copie delle attestazioni rilasciate ad oggi dagli istituti bancari all atto del calcolo delle ritenute sugli interessi della procedura (all...). Entro 20 giorni dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi finale della procedura fallimentare, il curatore fornirà al soggetto cessionario del credito tributario l intera documentazione attestante il credito. Il credito d imposta oggetto della cessione, essendo maturato interamente in data successiva la data della dichiarazione di fallimento non è compensabile con i debiti tributari della procedura. d) che è interesse del fallimento cedere il predetto credito alla soc......alle condizioni sotto specificate, onde poter procedere più rapidamente alla chiusura della procedura, nella salvaguardia dei diritti dei creditori insinuati al passivo e) che la soc...si è dichiarata disponibile ad acquistare il predetto credito; Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue Art. 1- Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto; Art. 2 - Il fallimento...cede alla soc... che accetta, il credito nei confronti dell Amministrazione Finanziaria e specificato nelle premesse sub c); Art. 3 - Il corrispettivo della cessione viene sin d ora convenuto tra le parti nella percentuale dell...% dell importo complessivo che la

Cessione Credito per Imposte Dirette finale della procedura rev. 20.10.2004 Pag. 3 soc..., cessionaria del credito, incasserà, tra capitale e interessi, dall Amministrazione Finanziaria; Art. 4 Il corrispettivo della cessione, individuato in applicazione dei criteri indicati nell art. 3, verrà distribuito dalla cessionaria, previa comunicazione al Presidente della locale Sezione Fallimentare, ai creditori indicati secondo l allegato D, con i criteri ivi indicati, che dovrà essere rispettato anche successivamente alla chiusura della procedura. Le somme di pertinenza dei creditori non reperibili verranno versate nelle forme dei depositi giudiziari. Art.5 Per effetto della cessione del credito convenuta la soc...avrà diritto di ottenere dall Amministrazione Finanziaria, in luogo del Fallimento..., tutte le somme che al Fallimento sono dovute in relazione al credito ceduto. Art. 6 La società cessionaria sarà tenuta a verificare il fondamento di eventuali disconoscimenti di crediti e/o eccezioni di compensazione opposti dall Amministrazione Finanziaria esclusivamente sulla base e nei limiti della documentazione ad essa consegnata dal curatore all atto di cessione. Art 7 - La cessionaria provvederà a versare il corrispettivo, nei termini di cui all art. 4, man mano che avrà incassato dall Amministrazione Finanziaria la misura del 20% del credito complessivo. Verificatasi la decadenza dell Amministrazione Finanziaria dal potere di rettificare la dichiarazione dei redditi presentata dal curatore alla chiusura della procedura concorsuale, la cessionaria sarà tenuta al versamento del 50%

Cessione Credito per Imposte Dirette finale della procedura rev. 20.10.2004 Pag. 4 del corrispettivo complessivo pattuito relativamente alla parte di credito non controverso, nei termini di cui all art. 4. Nel momento in cui la cessionaria otterrà il pagamento del credito tributario vantato, provvederà al versamento, nei termini di cui all art. 4, della restante frazione di corrispettivo pattuito. Art. 8 La cessione produce effetti tra le Parti a decorrere dalla data odierna. Art. 9 - Il presente contratto sarà notificato dal Fallimento, dopo la presentazione della dichiarazione finale dei redditi della procedura fallimentare agli Uffici dell Amministrazione Finanziaria debitori delle somme oggetto del credito ceduto, ed al Concessionario della riscossione, secondo le norme relative alla cessione dei crediti d imposta. Dello stesso verrà data comunicazione ai creditori indicati nell alelgato D, a favore dei quali il contratto è stato stipulato. Art. 10 - Le spese notarili, quelle per le imposte di bollo e di registrazione del presente contratto sono a carico della soc.., la quale provvederà anche a pagare l imposta di registro sugli eventuali maggiori importi, allo stato non determinabili, che fossero riconosciuti dall Amministrazione Finanziaria Art. 11 - Per quanto non espressamente stabilito, le Parti fanno rinvio agli artt. 1260 e seguenti del Codice civile.

Allegato 4 CONTRATTO PER LA CESSIONE DI CREDITI CREDITO TRIBUTARIO INCERTO MATURATO ANTE O POST DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO CON GARANZIA A CARICO DEL CESSIONARIO tra Il fallimento..., in persona del curatore..., a tal fine autorizzato con decreto del Giudice Delegato in data..., previo parere favorevole del comitato dei creditori, allegato in copia al presente atto (all. A), e La società...in persona di......in virtù dei poteri conferitigli......( all.b) premesso che a) il fallimento...è stato dichiarato dal Tribunale di Milano con sentenza...(all.c); b) i creditori insinuati nel passivo del fallimento e allo stato insoddisfatti sono quelli indicati nell allegato D, ove vengono riportati gli importi tuttora dovuti ad ogni singolo creditore ed il rispettivo grado di prelazione; c) il fallimento vanta il seguente credito nei confronti dell Amministrazione Finanziaria: Credito per imposte dirette (o indirette) maturato nella dichiarazione modello Unico (o Iva) presentata dalla società in data e chiesto a rimborso

Cessione Crediti tributari incerti maturati ante o post dichiarazione di fallimento rev. 20.10.2004 Pag. 2 con la dichiarazione modello...presentata nel corso dell anno...copie della dichiarazione e della ricevuta di presentazione sono allegate al presente contratto (all.e1 e E2). Il curatore ha fornito alla società cessionaria l intera documentazione comprovante il credito d imposta in oggetto. Tale credito è incerto, non essendo ancora decorsi i termini concessi all Amministrazione Finanziaria per il controllo e la rettifica delle dichiarazioni presentate nel corso dell anno. Se si tratta di credito incerto ante dichiarazione di fallimento Per il credito in oggetto l Agenzia delle Entrate potrà opporre in compensazione debiti tributari precedenti la data della dichiarazione di fallimento per l importo di euro..., di conseguenza il valore complessivo netto del credito oggetto della presente cessione è pari a euro... Oppure Non risultano, da attestazione rilasciata dall Agenzia delle Entrate competente e dal concessionario della riscossione (allegati al presente contratto sub...), debiti tributari maturati in data precedente la data di dichiarazione di fallimento compensabili con i crediti tributari oggetto della cessione di cui al presente contratto. Se si tratta di credito incerto post dichiarazione di fallimento Il credito tributario in oggetto, essendo maturato interamente in data successiva la data dichiarazione di fallimento, non è compensabile con i debiti tributari della procedura.

Cessione Crediti tributari incerti maturati ante o post dichiarazione di fallimento rev. 20.10.2004 Pag. 3 d) che è interesse del fallimento cedere il predetto credito alla soc......alle condizioni sotto specificate, onde poter procedere più rapidamente alla chiusura della procedura, nella salvaguardia dei diritti dei creditori insinuati al passivo e) che la soc...si è dichiarata disponibile ad acquistare il predetto credito; Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue Art. 1- Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto; Art. 2 - Il fallimento...cede alla soc... che accetta, il credito d imposta nei confronti dell Amministrazione Finanziaria e specificati nelle premesse sub c); Art. 3 - Il corrispettivo della cessione viene sin d ora convenuto tra le parti nella percentuale dell...% dell importo complessivo che la soc..., cessionaria del credito, incasserà, tra capitale e interessi, dall Amministrazione Finanziaria; Art. 4 Il corrispettivo della cessione, individuato in applicazione dei criteri indicati nell art. 3, verrà distribuito, previa comunicazione al Presidente della locale Sezione Fallimentare, dalla cessionaria ai creditori indicati nell allegato D, con i criteri ivi indicati, che dovranno essere rispettati anche successivamente all eventuale chiusura della procedura. Le somme di pertinenza dei creditori non reperibili verranno versate nelle forme dei depositi giudiziari.

Cessione Crediti tributari incerti maturati ante o post dichiarazione di fallimento rev. 20.10.2004 Pag. 4 Art.5 Per effetto della cessione del credito convenuta la soc...avrà diritto di ottenere dall Amministrazione Finanziaria, in luogo del Fallimento..., tutte le somme che al Fallimento sono dovute in relazione al credito ceduto. Art. 6 La società cessionaria sarà tenuta a verificare il fondamento di eventuali disconoscimenti di crediti e/o eccezioni di compensazione opposti dall Amministrazione Finanziaria esclusivamente sulla base e nei limiti della documentazione ad essa consegnata dal curatore all atto di cessione. Art. 7 - La cessionaria provvederà a versare il corrispettivo, nei termini di cui all art. 4, man mano che avrà incassato dall Amministrazione Finanziaria la misura minima del 20% del credito complessivo. Verificatasi la decadenza dell Amministrazione Finanziaria dal potere di rettificare la dichiarazione presentata da cui emerge il credito oggetto di cessione, la cessionaria sarà tenuta al versamento del 50% del corrispettivo complessivo pattuito, rapportato alla parte di credito non controverso, nei termini di cui all art. 4. Nel momento in cui la cessionaria otterrà il pagamento del credito tributario vantato, provvederà al versamento, nel termini di cui all art. 4, della restante frazione di corrispettivo pattuito. Art. 8 La cessione produce effetti tra le Parti a decorrere dalla data odierna. Art. 9 - Il presente contratto sarà notificato dal Fallimento agli Uffici dell Amministrazione Finanziaria debitori delle somme oggetto del credito ceduto, ed al concessionario della riscossione, secondo le norme relative alla cessione dei crediti d imposta.

Cessione Crediti tributari incerti maturati ante o post dichiarazione di fallimento rev. 20.10.2004 Pag. 5 Dello stesso verrà data comunicazione ai creditori indicati nell allegato D a favore dei quali il contratto è stato stipulato. Art. 10 - Le spese notarili, quelle per le imposte di bollo e di registrazione del presente contratto sono a carico della soc.., la quale provvederà anche a pagare l imposta di registro sugli eventuali maggiori importi, allo stato non determinabili, che fossero riconosciuti dall Amministrazione Finanziaria Art. 11 - Per quanto non espressamente stabilito, le Parti fanno rinvio agli artt. 1260 e seguenti del Codice civile.

Allegato 5 CONTRATTO PER LA CESSIONE DI CREDITI CREDITO TRIBUTARIO CERTO (RITENUTE) MATURATO POST DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO tra Il concordato preventivo..., in persona del liquidatore..., a tal fine autorizzato con decreto del Giudice Delegato in data..., allegato in copia al presente atto (all. A), e La società...in persona di......in virtù dei poteri conferitigli......( all.b) premesso che a) il concordato preventivo...è stato omologato con sentenza del Tribunale di Milano del...(all.c); b) i creditori allo stato insoddisfatti sono quelli indicati nell allegato D, ove vengono riportati gli importi tuttora dovuti ad ogni singolo creditore ed il rispettivo grado di prelazione; c) il concordato preventivo vanta il seguente credito nei confronti dell Amministrazione Finanziaria: Credito per imposte dirette (ritenute subite dalla procedura) maturato nella dichiarazione modello Unico presentata dalla società e chiesto a rimborso

Cessione Credito tributario certo maturato post domanda di ammissione al concordato preventivo rev. 20.10.2004 Pag. 2 con la dichiarazione modello...presentata nel corso dell anno...copie della dichiarazione e della ricevuta di presentazione sono allegate al presente contratto (all.e1 e E2). Il curatore ha fornito alla società cessionaria l intera documentazione comprovante il credito d imposta in oggetto. Tale credito è certo, essendo ormai decorsi i termini concessi all Amministrazione Finanziaria per il controllo e la rettifica delle dichiarazioni presentate nel corso dell anno. In relazione a tale credito l Agenzia delle Entrate, Ufficio di..., ha emesso certificazione ex art. 10, D.L. 269/2003, convertito in legge 326/2003, che attesta la certezza e la liquidità del credito tributario oggetto di cessione e che attesta come data di probabile rimborso del credito la data del... Copia dell attestazione ex art. 10, D.L. 269/2003 viene allegata al presente contratto (all.f) Il credito d imposta in oggetto, essendo maturato interamente in data successiva la domanda di ammissione alla procedura, non è compensabile con i debiti tributari della procedura. d) che è interesse della procedura cedere il predetto credito alla soc......alle condizioni sotto specificate, onde poter procedere più rapidamente alla chiusura della procedura, nella salvaguardia dei diritti dei creditori e) che la soc...si è dichiarata disponibile ad acquistare il predetto credito; Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

Cessione Credito tributario certo maturato post domanda di ammissione al concordato preventivo rev. 20.10.2004 Pag. 3 Art. 1- Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto; Art. 2 - Il concordato preventivo...cede alla soc... che accetta, il credito d imposta nei confronti dell Amministrazione Finanziaria e specificato nelle premesse sub c); Art. 3 - Il corrispettivo della cessione viene sin d ora convenuto tra le parti nella percentuale dell...% dell importo complessivo che la soc..., cessionaria del credito, incasserà, tra capitale e interessi, dall Amministrazione Finanziaria; Art. 4 Il corrispettivo della cessione, individuato in applicazione dei criteri indicati nell art. 3, verrà distribuito dalla cessionaria, previa comunicazione al Presidente della locale Sezione Fallimentare, ai creditori indicati nell allegato D, con i criteri ivi indicati, che dovranno essere rispettati anche successivamente all eventuale chiusura della procedura. Le somme di pertinenza dei creditori non reperibili verranno versate nelle forme dei depositi giudiziari. Art.5 Per effetto della cessione del credito convenuta la soc...avrà diritto di ottenere dall Amministrazione Finanziaria, in luogo della Procedura..., tutte le somme che al Concordato sono dovute in relazione al credito ceduto. Art. 6 La società cessionaria sarà tenuta a verificare il fondamento di eventuali disconoscimenti di crediti e/o eccezioni di compensazione opposti

Cessione Credito tributario certo maturato post domanda di ammissione al concordato preventivo rev. 20.10.2004 Pag. 4 dall Amministrazione Finanziaria esclusivamente sulla base e nei limiti della documentazione ad essa consegnata dal curatore all atto della cessione. Art. 7 - La cessionaria provvederà a versare il corrispettivo, nei termini di cui all art. 4, man mano che avrà incassato dall Amministrazione Finanziaria la misura del 20% del credito complessivo. Decorsi cinque anni dalla data di stipulazione del presente contratto la cessionaria sarà tenuta al versamento del 50% del corrispettivo complessivo pattuito, rapportato alla parte di credito non controverso, nei termini di cui all art. 4. Nel momento in cui la cessionaria otterrà il pagamento del credito tributario vantato, provvederà al versamento, nel termini di cui all art. 4, della restante frazione di corrispettivo pattuito. Art. 8 La cessione produce effetti tra le Parti a decorrere dalla data odierna. Art. 9 - Il presente contratto sarà notificato dal Concordato agli Uffici dell Amministrazione Finanziaria debitori delle somme oggetto del credito ceduto, ed al concessionario della riscossione, secondo le norme relative alla cessione dei crediti d imposta. Dello stesso verrà data comunicazione ai creditori indicati nell allegato D, a favore dei quali il contratto è stato stipulato. Art. 10 - Le spese notarili, quelle per le imposte di bollo e di registrazione del presente contratto sono a carico della soc.., la quale provvederà anche a pagare l imposta di registro sugli eventuali maggiori importi, allo stato non determinabili, che fossero riconosciuti dall Amministrazione Finanziaria

Cessione Credito tributario certo maturato post domanda di ammissione al concordato preventivo rev. 20.10.2004 Pag. 5 Art. 11 - Per quanto non espressamente stabilito, le Parti fanno rinvio agli artt. 1260 e seguenti del Codice civile.