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Pagina 1 di 5 N. 05732/2010 REG.SEN. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Sul ricorso numero di registro generale 1469 del 2010, proposto da: Giorgio Musarra Pizzo, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Pinelli, Nunzio Pinelli, con domicilio eletto presso Nunzio Pinelli in Roma, piazza Benedetto Cairoli, 2; contro Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto n. 3157, posizione n. 621740/A, reso dalla Direzione Generale delle Pensioni Militari del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati e della Leva, III reparto 8^ Divisione causa di

Pagina 2 di 5 Servizio ed Equo Indennizzo Marescialli della M.M., dell'a. M. ed Ispettori dell'arma dei Carabinieri,con cui sono state respinte le richieste di connessione di equo indennizzo previsto dalla legge 1094/1970 e successive modifiche; - di tutti gli atti presupposti, comunque connessi e che ne abbiano determinato l'adozione, di tutti gli atti istruttori compiuti e di eventuali pareri; - di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2010 il dott. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori avv.to Maria Rosaria Colombo, con delega per parte ricorrente, e l'avv. dello Stato Verdiana Fedeli; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Il Collegio ritiene che il ricorso, in relazione agli atti in essere nel fascicolo processuale, può essere definito nel merito con rito abbreviato ai sensi dell art. 9 della legge n. 205/2000. Visto il ricorso in epigrafe con il quale è stato impugnato il decreto n.

Pagina 3 di 5 3157/2009 di reiezione delle richieste di concessione equo indennizzo relative alle seguenti patologie: Lombosciatalgia a L5 destra discopatia L4/L5 nonché Colite ulcerosa in attuale stato di quiescenza ; Visto l unico, articolato motivo di ricorso per violazione dell art. 3 della L. n. 241/1990 nonché eccesso di potere sotto vari profili; Viste le dedotte censure; Ritenuto il ricorso infondato per le seguenti ragioni: a)il decreto è sufficientemente e congruamente motivato per relationem al parere del comitato di verifica per le cause di servizio; b)il parere reso dal comitato di verifica illustra, a sua volta, con sufficiente argomentazione medico-scientifica le ragioni per le quali le patologie in questione non possono riconoscersi dipendenti da fatti di servizio, ovvero tali da non poter assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti sull insorgenza e decorso delle forme morbose; c)lo stesso parere dà conto del giudizio di relazione tra causa ed effetto, escludendo, sul piano funzionale, la riconducibilità degli eventi patologici all attività di servizio; d)il ricorrente si è limitato a denunciare il difetto di motivazione (del tutto insussistente, come sopra chiarito) anche sotto il profilo del mancato riferimento al fatto che le patologie potessero dipendere dallo stress psicosomatico dovuto al peculiare servizio da lui prestato; in realtà, ai sensi dell art. 2 del DPR 461 del 2001, grava

Pagina 4 di 5 sull interessato l onere di provare i fatti specifici, in relazione alle particolari modalità di svolgimento del servizio, che hanno causato le infermità: ebbene, siffatta prova è del tutto mancata; e)in disparte quanto sopra (sub d), le modalità di svolgimento del servizio prestato dal ricorrente (telefonista) non appaiono, ontologicamente e funzionalmente, tali da poter ingenerare stress psicosomatici e/o problemi di postura ove tenuto conto della natura delle mansioni svolte nonché della normativa sulla sicurezza del lavoro di cui ogni datore di lavoro è tenuto a fare applicazione nelle strutture (il ricorrente non ha allegato né comprovato il mancato rispetto di tale normativa a cagione dell insorgenza della infermità all apparato scheletrico); Ritenuto, pertanto, non meritevole di accoglimento il ricorso in esame mentre le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione 1^ bis, respinge, nei sensi in motivazione, il ricorso in esame. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio che si liquidano in 1.000,00. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Pagina 5 di 5 Elia Orciuolo, Presidente Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore Roberto Proietti, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 07/04/2010 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) IL SEGRETARIO